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Sentenza 16 febbraio 2023
Sentenza 16 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/02/2023, n. 4982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4982 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2023 |
Testo completo
Civile Sent. Sez. 3 Num. 4982 Anno 2023 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: GIANNITI PASQUALE Data pubblicazione: 16/02/2023 SENTENZ~~~ sul ricorso 234/2021 proposto da: SCCE MA, rappresentato e difeso dall'Avv. Lucia Maria Rosaria tiJorlini, con domicilio eletto presso lo studio della stessa, sito in Foggi, viale Ofanto n. 301; -ricorrente - contro Nettuno ST Crediti PA in Liquidazione (e, per essa, BPER Banca spa e Filippi Dott. Carlo), SA ST Crediti PA (ora SA NP PA), SA SA PA PA (già SA ST Crediti PA), SA NP PA quale mandataria e procuratore della SGA PA, Antonicelli Fabio, Allianz PA, Dovalue s.p.a. (già Unicredit Credit Management Bank PA e DoBank PA), Agenzia delle Entrate - RI (già EQ Sud PA), AL AZ (e, per essa, gli eredi EA ST MA e EA IC), SCCE Saverio, SC CE Sa ve rio UR (oggi SC CE Sa ve rio), SA NP Group Services Scpa quale mandataria della Società per la ST di Attività SGA PA, ora SA NP s.p.a., Società per la ST di Attività - S.G.A. s.p.a. ora AMCO - Asset Management Company PA, SCCE GI PA IC;
- intimati -
nonchè contro Italfondiario PA, nella qualità di mandataria di Castello Finance Srl, nonché nella sua qualità di mandataria di SA NP PA, in persona del procuratore, elettivamente domiciliata in Roma Viale di Villa Graziali 15 presso lo studio degli Avvocati NI Benedetto e NI GU, che la rappresentano;
SC IC, SC NC, ZI ON, domiciliati ex lege in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato Caso SQ MA NU;
-co ntroricorrenti - avverso la sentenza n. 11268/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 12/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/11/2022 dal Consigliere GIANNITI PASQUALE FATTI DI CAUSA Il Signor MA SCCE ha proposto ricorso, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 391 bis e.395 primo comma n. 4 c.p.c., chiedendo la revocazione della sentenza n. 11268/2020 con la quale questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario 2 . · - . t . · ( __ ... ; i (iscritto al n. 14937/2016 e articolato in 8 motivi) che lui ed il Signor GI PA IC avevano proposto nel 2016 ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso la sentenza n. 779/2016 (non impuçjnabile ai sensi dell'art. 618, comma 2, c.p.c.) del Tribunale di Foggia. Detta ultima sentenza era stata emessa nel giudizio di unico grado R.G. n. 4995/2014, riguardante l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 2 c.p.c., che i ricorrenti avevano promosso avverso i due decreti di trasferimento di immobile emessi nella procedura espropriativa immobiliare n. 501/2004 R.G. Es. penclente davanti al Tribunale di Foggia. Hanno resistito, con distinti controricorsi: IC SC, NC SC e ON ZI;
nonché la società Italfondiario s.p.a., quale mandataria c:lella società Castello Finance srl e quale mandataria della SA SA PA s.p.a .. In vista dell'odierna udienza, fissata per la trattazione, il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottoiJre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. A detta conclusione si sono associati i controricorrenti IC SC, NC SC e ON ZI, che hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DE::CISIONE l. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, ai sensi del già citato art. 23, comma 8-bis, d.l. n. 137 del 2020, in combinato disposto con l'art. 16, comma l, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (che ne ha prorogato l'applicazione alla data del 31 dicembre 2022), non avendo alcuna 3 delle parti né il Procuratore Generale fatto richiesta di trattazione orale. 2.Passando al merito cassatorio, il ricorrente - dopo una articolata esposizione dei fatti (pp. 7-38), che ha diviso in due parti (nella prima, pp. 7-15, espone l'origine sostanziale della vicenda, per cui è processo, ed il suo dipanarsi nella fase sommaria del giudizio di merito R.G. n. 4995/2014, svoltosi davanti al Giudice dell'esecuzione della procedura esecutiva n. 501/2004 R.G.Es., penclente davanti al Tribunale di Foggia e relativa ordinanza n. 582 dell'8 aprile 2014; mentre nella seconda, pp. 15-38, espone la fase di merito del suddetto giudizio Rg. N. 4995/2014, definito con la sentenza n. 779/2016 del Tribunale di Foggia, che ha formato oggetto del suo ricorso originario - chiede la revoca della sentenza impugnata, articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo denuncia la sentenza impugnata "per errore di fatto in ordine alle parti processuali". Sostiene che detto errore sarebbe ravvisabile nel fatto che l'ordinanza impugnata, a causa di una falsa percezione degli atti processuali, -da un lato, presupponendo erroneamente l'incarico di mandataria e procuratrice, avrebbe indicato in epigrafe, quali parte processuale, la Società per la ST di Attività - S.G.A s.p.a. (in luogo di SA NP s.p.a. e di SA NP Group Service s.c.p.a., che lui aveva intimato con il ricorso originario) rispettivamente quale mandataria e procuratrice della SGA s.p.a. e quale mandataria della S.G.A. s.p.a.; al riguardo, osserva che la Corte, nella sentenza impugnata, avendo falsamente percepito il contenuto del controricorso della S.G.A .. s.p.a., non 11a dichiarato la inammissibilità dello stesso per carenza di legitt:imazione e di 4 / l .--·- . <____.-t--- t \ interesse ad impugnare, oltre che per carenza di legittimazione processuale della S.G.A. s.p.a.; - dall'altro, non avrebbe indicato in epigrafe, quali parti processuali: né l'SA ST Crediti s.p.a., ora SA NP s.p.a., e la SA NP s.p.a., già SA ST Crediti s.p.a., che pure lui aveva intimato con il suo originario ricorso unitamente a Italfondiario s.p.a., quale procuratrice della Castello Finance s.r.l. e della SA NP s.p.a.; al riguardo, osserva che la Corte, nella sentenza impugnata, avendo falsamente percepito il contenuto del controricorso della Italfondiario, non ha rilevato la necessità di conservare, in modo distinto, la posizione processuale di Castello Finance s.r.l. quale cessionaria del credito e di SA NP s.p.a., quale soggetto cedente e quindi contrattualmente responsabile prima di detta cessione. Il ricorrente - sul presupposto che tale errore di fatto sarebbe "di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità" e poiché, in mancanza di tale errore, "la decisione del ricorso iscritto al n. 14937/2016 R.G. sarebbe stata diversa per ragioni di necessità logico-giuridica" - conclude chiedendo che sia revocata la sentenza impugnata e, in accoglimento del ricorso iscritto al n. 14937/2016 R.G., sia cassata la sentenza n. 779/2016 del Tribunale di Foggia e quindi decisa la causa nel merito ovvero disposta la rimessione degli atti ad altro Giudice. 2.2. Con il secondo motivo denuncia la sentenza impugnata per "errore di fatto in ordine all'insufficiente esposizione dei fatti di causa (art. 366, comma l, n. 3 c.p.c.) del ricorso iscritto al n. 14937/2016 R.G., in particolare per mancata indicazione de1 creditori che rivestono la qualità di procedente ed intervenuti al momento in cui l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 61.7 c.p.c. è stata instaurata" 5 Sostiene (cfr. in particolare, pp. 48, 59 e 60) che detto errore consisterebbe nella falsa percezione in cui la Corte è incorsa nella lettura del ricorso originario (che lui, al fine di renderne più agevole il vaglio, aveva articolato in tre parti: la prima, riguardante l'ammissibilità del proposto ricorso straordinario;
la seconda, riguardante l'esposizione dei fatti di causa;
e la terza ,. riguardante gli otto motivi di ricorso dedotti e le conclusioni rassegnate con istanza di rimessione della questione alle Sezioni Unite): sia nella parte in cui si è riferita alle "difese svolte dalle parti in appello'' ( mentre tale giudizio non vi è stato, in quanto l'oggetto del giudizio di primo grado era un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., per cui la sentenza finale è un provvedimento non impugnabile ai sensi dell'art. 618 comma 2 c.p.c., ma direttamente ricorribile in Cassazione ex art. 111 Cost.); sia nella parte in cui afferma che il ricorso originario non indicava con chiarezza quali fossero le parti del processo esecutivo e, in particolare, i creditori intervenuti al momento dell'instaurazione dell'opposizione agli atti esecutivi (mentre dalla lettura del ricorso originario - È!t.fin particolare di quanto esposto nella Parte 2, sottoparte A, - emergeva "con immediatezza non solo l'indicazione del creditore procedente della procedura esecutiva R.G. Es n. 501/2004, ma anche che la stessa è proseguita per impulso del predetto creditore procedente unitamente all'impulso dei creditori intervenuti", come pure emergeva "con immediatezza .. chi fossero i creditori intervenuti fino alla data dell'instaurazione dell'opposizione agli atti esecutivi in questione"). A fondamento del motivo ripercorre l'esposizione dei fatti di causa, contenuta nel suo ricorso originario, e torna a descrivere la tecnica redazionale di detto ricorso. 6 ·~ "'' C) t:: o u Deduce che processuale e la la complessità della vicenda sostanziale e pluralità delle parti aveva reso necessaria l'esposizione, in concreto redatta, onde consentire alla Corte di verificare che quanto da lui affermato in ricorso trovava in detti atti effettivo riscontro;
e che la tecnica rE~dazionale, dél lui seguita, è compatibile non soltanto con il disposto di cui all'art. 366 c.p.c. e con il protocollo sottoscritto tra la Corte di cassazione ed il Consiglio Nazionale Forense, ma anche con gli orientamenti della Corte costituzionale e della Corte EDU (che favoriscono, nell'interpretazione della legge processuale, il perseguimento dell'effettività della tutela giurisdizionale, evitando eccessi di formalismo condizionanti l'accesso al giudice). In definitiva, secondo il ricorrente, la Corte, nella sentenza impugnata, essendo incorsa in una falsa percezione degli atti processuali al suo vaglio, ha ritenuto inammissibile il suo ricorso originario. Se la Corte non fosse incorsa in tale erronea percezione, il suo ricorso non sarebbe stato dichiarato inammissibile per insufficiente esposizione dei fatti di causa e, conseç~uentemente, la Corte non lo avrebbe condannato alle spese del giudizio di legittimità e neppure al pagamento dell'ulteriore contributo unificato. 3. Il ricorso è inammissibile 3.1. Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'errore revocatorio consiste nella percezione, in contrasto con gli atti e le risultanze di causa, di una falsa realtà documentale, in conseguenza della quale il giudice si sia indotto ad affermare l'esistenza di un fatto o di una dichiarazione che, invece, incontrastabilmente non risulta dai documenti di causél. 7 In particolare, l'errore di fatto previsto dall'art. 395 cod. p roe. civ., n. 4 , per essere idoneo a costituire motivo di revocazione delle sentenze di Cassazione ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ.: - deve consistere, al pari dell'errore revocatorio imputabile al giudice di merito, nell'affermazione o supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece, in modo indiscutibile, esclusa o accertata in base al tenore degli atti o dei documenti di causa;
- deve essere decisivo, nel senso che deve esistere un necessario nesso di causalità tra l'erronea supposizione e la decisione resa;
- non deve cadere su un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata;
- deve infine presentare i caratteri della evidenza ed obiettività. In definitiva, l'errore revocatorio deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali ovvero in una critica del ragionamento del giudice sul piano logico-giuridico. 3.2. Orbene, nel caso in esame, nessuno degli errori di fatto, denunciati dal ricorrente, presenta i suddetti necessari caratteri. Invero, quanto al primo motivo, si rileva che la Corte, pronunciandosi sul ricorso proposto contro la sentenza n. 779/2016 del Tribunale di Foggia, nella ordinanza impugnata, senza entrare nel merito dell'esame degli articolati otto motivi, ha dichiarato inammissibile il ricorso "per violazione dell'art. 366, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.", in quanto, da un lato, non erano state indicate con chiarezza "quali fossero le parti del processo esecutivo" ed il ricorso 8 ·~ "'' C) t:: o u era comunque "del tutto carente sul piano espositivo'', e, dall'altro, è precluso alla Corte attingere alle risultanze del fascicolo d'ufficio per colmare le evidenziate carenze. Su tale declaratoria di inammissibilità, che attinqe ai requisiti di forma e di contenuto del ricorso origimlrio, nessun rilievo ha il fatto che nel frontespizio della ordinanza non siano stati trascritti i nominativi di talune parti controricorrenti o intimate (circostanza questa che, se del caso, potrebbe costituire causa di richiesta di correzione di errore materiale). In particolare, non è ravvisabile alcun collegamento causale tra la declaratoria di inammissibilità del ricorso per carenza espositiva e la denunciata carenza di legittimazione della S.G.A. ovvero la mancata distinzione de:~lla duplice veste processuale della Italfondiario s.p.a. In definitiva, l'errore di fatto denunciato con il primo motivo, quand'anche fosse sussistente, difetterebbe del necessario carattere d .. r:..1 -~"!\....- 1zv,li-w .. ;.. tww:,\.A,bL c\À~'v\VV\h.tr"-d..tCJL"\..'l'v\· ~"..kt'\ti "-L eCISIVO. c~ '-v• v,, , ()L. . v- , . · Quanto poi al secondo motivo, si rileva cha la Corte è pervenuta ad una declaratoria di inammissibilità a seguito di una valutazione giuridica (peraltro, conforme ad una consolidata giurisprudenza di legittimità). Al riguardo, sovviene il principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le tante, l'ordinanza n. 29750/2022 della Sezione Lavoro), secondo il quale: <<e' inammissibile il ricorso per revocazione che, dietro la parvenza dell'allegazione di un errore fatto rilevabile ictu oculi e in maniera incontrovertibile alla luce delle risultanze causa, censuri, ai sensi degli artt. 391-bis, comma l, 395, n. 4 c.p.c., l'interpretazione che provvedimento impugnato, sulla scorta un'esatta percezione dei fatti, abbia dato del principio autosufficienza l 9 ---·-··, (___ ____ ' ... ··· \ v ----- .. cassazione, corollario quello specificità sancito dall'art. 366, 1, 6 codice rito>>. In definitiva, l'errore denunciato dal ricorrente non è neppure un errore di fatto ma si risolve nella contestazione di un errore di diritto (peraltro inesistente, per quanto ha rilevato la Corte nel provvedimento impugnato nell'applicare l'art. 366 n. 3 c.p.c.), che, come noto, non è censurabile nel nostro ordinamento processuale. 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile per la non configurabilitè1 del presupposto dell'errore revocatorio e parte ricorrente, soccornbente, va condannata alle spese del giudizio di legittimità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalle parti controricorrenti, nonché la declaratoria di sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell'importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso;
-condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida, in favore di IC SC, NC SC e ON ZI in euro 8000 per compensi, nonché, in favore della società Italfondiario s.p.a., in euro 6000 per compensi, oltre, per ciascuna delle parti, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quat,er del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il lO versamento, ad opera di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma l-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 23 novembre 2022, nella camera di consiglio della_I~a SeziO.oé-;C:ivile. 11
- intimati -
nonchè contro Italfondiario PA, nella qualità di mandataria di Castello Finance Srl, nonché nella sua qualità di mandataria di SA NP PA, in persona del procuratore, elettivamente domiciliata in Roma Viale di Villa Graziali 15 presso lo studio degli Avvocati NI Benedetto e NI GU, che la rappresentano;
SC IC, SC NC, ZI ON, domiciliati ex lege in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato Caso SQ MA NU;
-co ntroricorrenti - avverso la sentenza n. 11268/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 12/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/11/2022 dal Consigliere GIANNITI PASQUALE FATTI DI CAUSA Il Signor MA SCCE ha proposto ricorso, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 391 bis e.395 primo comma n. 4 c.p.c., chiedendo la revocazione della sentenza n. 11268/2020 con la quale questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario 2 . · - . t . · ( __ ... ; i (iscritto al n. 14937/2016 e articolato in 8 motivi) che lui ed il Signor GI PA IC avevano proposto nel 2016 ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso la sentenza n. 779/2016 (non impuçjnabile ai sensi dell'art. 618, comma 2, c.p.c.) del Tribunale di Foggia. Detta ultima sentenza era stata emessa nel giudizio di unico grado R.G. n. 4995/2014, riguardante l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 2 c.p.c., che i ricorrenti avevano promosso avverso i due decreti di trasferimento di immobile emessi nella procedura espropriativa immobiliare n. 501/2004 R.G. Es. penclente davanti al Tribunale di Foggia. Hanno resistito, con distinti controricorsi: IC SC, NC SC e ON ZI;
nonché la società Italfondiario s.p.a., quale mandataria c:lella società Castello Finance srl e quale mandataria della SA SA PA s.p.a .. In vista dell'odierna udienza, fissata per la trattazione, il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottoiJre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. A detta conclusione si sono associati i controricorrenti IC SC, NC SC e ON ZI, che hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DE::CISIONE l. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, ai sensi del già citato art. 23, comma 8-bis, d.l. n. 137 del 2020, in combinato disposto con l'art. 16, comma l, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (che ne ha prorogato l'applicazione alla data del 31 dicembre 2022), non avendo alcuna 3 delle parti né il Procuratore Generale fatto richiesta di trattazione orale. 2.Passando al merito cassatorio, il ricorrente - dopo una articolata esposizione dei fatti (pp. 7-38), che ha diviso in due parti (nella prima, pp. 7-15, espone l'origine sostanziale della vicenda, per cui è processo, ed il suo dipanarsi nella fase sommaria del giudizio di merito R.G. n. 4995/2014, svoltosi davanti al Giudice dell'esecuzione della procedura esecutiva n. 501/2004 R.G.Es., penclente davanti al Tribunale di Foggia e relativa ordinanza n. 582 dell'8 aprile 2014; mentre nella seconda, pp. 15-38, espone la fase di merito del suddetto giudizio Rg. N. 4995/2014, definito con la sentenza n. 779/2016 del Tribunale di Foggia, che ha formato oggetto del suo ricorso originario - chiede la revoca della sentenza impugnata, articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo denuncia la sentenza impugnata "per errore di fatto in ordine alle parti processuali". Sostiene che detto errore sarebbe ravvisabile nel fatto che l'ordinanza impugnata, a causa di una falsa percezione degli atti processuali, -da un lato, presupponendo erroneamente l'incarico di mandataria e procuratrice, avrebbe indicato in epigrafe, quali parte processuale, la Società per la ST di Attività - S.G.A s.p.a. (in luogo di SA NP s.p.a. e di SA NP Group Service s.c.p.a., che lui aveva intimato con il ricorso originario) rispettivamente quale mandataria e procuratrice della SGA s.p.a. e quale mandataria della S.G.A. s.p.a.; al riguardo, osserva che la Corte, nella sentenza impugnata, avendo falsamente percepito il contenuto del controricorso della S.G.A .. s.p.a., non 11a dichiarato la inammissibilità dello stesso per carenza di legitt:imazione e di 4 / l .--·- . <____.-t--- t \ interesse ad impugnare, oltre che per carenza di legittimazione processuale della S.G.A. s.p.a.; - dall'altro, non avrebbe indicato in epigrafe, quali parti processuali: né l'SA ST Crediti s.p.a., ora SA NP s.p.a., e la SA NP s.p.a., già SA ST Crediti s.p.a., che pure lui aveva intimato con il suo originario ricorso unitamente a Italfondiario s.p.a., quale procuratrice della Castello Finance s.r.l. e della SA NP s.p.a.; al riguardo, osserva che la Corte, nella sentenza impugnata, avendo falsamente percepito il contenuto del controricorso della Italfondiario, non ha rilevato la necessità di conservare, in modo distinto, la posizione processuale di Castello Finance s.r.l. quale cessionaria del credito e di SA NP s.p.a., quale soggetto cedente e quindi contrattualmente responsabile prima di detta cessione. Il ricorrente - sul presupposto che tale errore di fatto sarebbe "di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità" e poiché, in mancanza di tale errore, "la decisione del ricorso iscritto al n. 14937/2016 R.G. sarebbe stata diversa per ragioni di necessità logico-giuridica" - conclude chiedendo che sia revocata la sentenza impugnata e, in accoglimento del ricorso iscritto al n. 14937/2016 R.G., sia cassata la sentenza n. 779/2016 del Tribunale di Foggia e quindi decisa la causa nel merito ovvero disposta la rimessione degli atti ad altro Giudice. 2.2. Con il secondo motivo denuncia la sentenza impugnata per "errore di fatto in ordine all'insufficiente esposizione dei fatti di causa (art. 366, comma l, n. 3 c.p.c.) del ricorso iscritto al n. 14937/2016 R.G., in particolare per mancata indicazione de1 creditori che rivestono la qualità di procedente ed intervenuti al momento in cui l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 61.7 c.p.c. è stata instaurata" 5 Sostiene (cfr. in particolare, pp. 48, 59 e 60) che detto errore consisterebbe nella falsa percezione in cui la Corte è incorsa nella lettura del ricorso originario (che lui, al fine di renderne più agevole il vaglio, aveva articolato in tre parti: la prima, riguardante l'ammissibilità del proposto ricorso straordinario;
la seconda, riguardante l'esposizione dei fatti di causa;
e la terza ,. riguardante gli otto motivi di ricorso dedotti e le conclusioni rassegnate con istanza di rimessione della questione alle Sezioni Unite): sia nella parte in cui si è riferita alle "difese svolte dalle parti in appello'' ( mentre tale giudizio non vi è stato, in quanto l'oggetto del giudizio di primo grado era un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., per cui la sentenza finale è un provvedimento non impugnabile ai sensi dell'art. 618 comma 2 c.p.c., ma direttamente ricorribile in Cassazione ex art. 111 Cost.); sia nella parte in cui afferma che il ricorso originario non indicava con chiarezza quali fossero le parti del processo esecutivo e, in particolare, i creditori intervenuti al momento dell'instaurazione dell'opposizione agli atti esecutivi (mentre dalla lettura del ricorso originario - È!t.fin particolare di quanto esposto nella Parte 2, sottoparte A, - emergeva "con immediatezza non solo l'indicazione del creditore procedente della procedura esecutiva R.G. Es n. 501/2004, ma anche che la stessa è proseguita per impulso del predetto creditore procedente unitamente all'impulso dei creditori intervenuti", come pure emergeva "con immediatezza .. chi fossero i creditori intervenuti fino alla data dell'instaurazione dell'opposizione agli atti esecutivi in questione"). A fondamento del motivo ripercorre l'esposizione dei fatti di causa, contenuta nel suo ricorso originario, e torna a descrivere la tecnica redazionale di detto ricorso. 6 ·~ "'' C) t:: o u Deduce che processuale e la la complessità della vicenda sostanziale e pluralità delle parti aveva reso necessaria l'esposizione, in concreto redatta, onde consentire alla Corte di verificare che quanto da lui affermato in ricorso trovava in detti atti effettivo riscontro;
e che la tecnica rE~dazionale, dél lui seguita, è compatibile non soltanto con il disposto di cui all'art. 366 c.p.c. e con il protocollo sottoscritto tra la Corte di cassazione ed il Consiglio Nazionale Forense, ma anche con gli orientamenti della Corte costituzionale e della Corte EDU (che favoriscono, nell'interpretazione della legge processuale, il perseguimento dell'effettività della tutela giurisdizionale, evitando eccessi di formalismo condizionanti l'accesso al giudice). In definitiva, secondo il ricorrente, la Corte, nella sentenza impugnata, essendo incorsa in una falsa percezione degli atti processuali al suo vaglio, ha ritenuto inammissibile il suo ricorso originario. Se la Corte non fosse incorsa in tale erronea percezione, il suo ricorso non sarebbe stato dichiarato inammissibile per insufficiente esposizione dei fatti di causa e, conseç~uentemente, la Corte non lo avrebbe condannato alle spese del giudizio di legittimità e neppure al pagamento dell'ulteriore contributo unificato. 3. Il ricorso è inammissibile 3.1. Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'errore revocatorio consiste nella percezione, in contrasto con gli atti e le risultanze di causa, di una falsa realtà documentale, in conseguenza della quale il giudice si sia indotto ad affermare l'esistenza di un fatto o di una dichiarazione che, invece, incontrastabilmente non risulta dai documenti di causél. 7 In particolare, l'errore di fatto previsto dall'art. 395 cod. p roe. civ., n. 4 , per essere idoneo a costituire motivo di revocazione delle sentenze di Cassazione ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ.: - deve consistere, al pari dell'errore revocatorio imputabile al giudice di merito, nell'affermazione o supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece, in modo indiscutibile, esclusa o accertata in base al tenore degli atti o dei documenti di causa;
- deve essere decisivo, nel senso che deve esistere un necessario nesso di causalità tra l'erronea supposizione e la decisione resa;
- non deve cadere su un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata;
- deve infine presentare i caratteri della evidenza ed obiettività. In definitiva, l'errore revocatorio deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali ovvero in una critica del ragionamento del giudice sul piano logico-giuridico. 3.2. Orbene, nel caso in esame, nessuno degli errori di fatto, denunciati dal ricorrente, presenta i suddetti necessari caratteri. Invero, quanto al primo motivo, si rileva che la Corte, pronunciandosi sul ricorso proposto contro la sentenza n. 779/2016 del Tribunale di Foggia, nella ordinanza impugnata, senza entrare nel merito dell'esame degli articolati otto motivi, ha dichiarato inammissibile il ricorso "per violazione dell'art. 366, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.", in quanto, da un lato, non erano state indicate con chiarezza "quali fossero le parti del processo esecutivo" ed il ricorso 8 ·~ "'' C) t:: o u era comunque "del tutto carente sul piano espositivo'', e, dall'altro, è precluso alla Corte attingere alle risultanze del fascicolo d'ufficio per colmare le evidenziate carenze. Su tale declaratoria di inammissibilità, che attinqe ai requisiti di forma e di contenuto del ricorso origimlrio, nessun rilievo ha il fatto che nel frontespizio della ordinanza non siano stati trascritti i nominativi di talune parti controricorrenti o intimate (circostanza questa che, se del caso, potrebbe costituire causa di richiesta di correzione di errore materiale). In particolare, non è ravvisabile alcun collegamento causale tra la declaratoria di inammissibilità del ricorso per carenza espositiva e la denunciata carenza di legittimazione della S.G.A. ovvero la mancata distinzione de:~lla duplice veste processuale della Italfondiario s.p.a. In definitiva, l'errore di fatto denunciato con il primo motivo, quand'anche fosse sussistente, difetterebbe del necessario carattere d .. r:..1 -~"!\....- 1zv,li-w .. ;.. tww:,\.A,bL c\À~'v\VV\h.tr"-d..tCJL"\..'l'v\· ~"..kt'\ti "-L eCISIVO. c~ '-v• v,, , ()L. . v- , . · Quanto poi al secondo motivo, si rileva cha la Corte è pervenuta ad una declaratoria di inammissibilità a seguito di una valutazione giuridica (peraltro, conforme ad una consolidata giurisprudenza di legittimità). Al riguardo, sovviene il principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le tante, l'ordinanza n. 29750/2022 della Sezione Lavoro), secondo il quale: <<e' inammissibile il ricorso per revocazione che, dietro la parvenza dell'allegazione di un errore fatto rilevabile ictu oculi e in maniera incontrovertibile alla luce delle risultanze causa, censuri, ai sensi degli artt. 391-bis, comma l, 395, n. 4 c.p.c., l'interpretazione che provvedimento impugnato, sulla scorta un'esatta percezione dei fatti, abbia dato del principio autosufficienza l 9 ---·-··, (___ ____ ' ... ··· \ v ----- .. cassazione, corollario quello specificità sancito dall'art. 366, 1, 6 codice rito>>. In definitiva, l'errore denunciato dal ricorrente non è neppure un errore di fatto ma si risolve nella contestazione di un errore di diritto (peraltro inesistente, per quanto ha rilevato la Corte nel provvedimento impugnato nell'applicare l'art. 366 n. 3 c.p.c.), che, come noto, non è censurabile nel nostro ordinamento processuale. 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile per la non configurabilitè1 del presupposto dell'errore revocatorio e parte ricorrente, soccornbente, va condannata alle spese del giudizio di legittimità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalle parti controricorrenti, nonché la declaratoria di sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell'importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso;
-condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida, in favore di IC SC, NC SC e ON ZI in euro 8000 per compensi, nonché, in favore della società Italfondiario s.p.a., in euro 6000 per compensi, oltre, per ciascuna delle parti, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quat,er del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il lO versamento, ad opera di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma l-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 23 novembre 2022, nella camera di consiglio della_I~a SeziO.oé-;C:ivile. 11