Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 15/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 992/2018 r.g.a.c.
Tribunale Ordinario di Cassino
Prima Sezione
Il Giudice dr Luigi D'Angiolella all'esito dell'udienza cartolare del 3/12/2024 ; viste la nota scritta depositata dalla parte attrice Parte_1 contenente le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Gaeta n. 2376/17, datata 28/08/2017 e depositata in Cancelleria in data 30/08/2017, accogliere l'appello, e per l'effetto annullare l'ordinanza ingiunzione impugnata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizi”. viste la nota scritta depositata dalla parte convenuta contenente Controparte_1 le seguenti conclusioni: “Pertanto, questa difesa conclude impugnando la documentazione prodotta e chiedendo la conferma dalla sentenza di primo grado emessa dal Giudice di Pace di Gaeta, evidenziando la completa inammissibilità in fatto ed in diritto della impugnazione proposta chiedendone il rigetto con tutte le conseguenze di legge.
Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 429 e ss c.p.c.- Aversa, 14/01/2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 1 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Prima Sezione
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 992/2018, avente ad oggetto
Opposizione all' ordinanza di ingiunzione, riservata in decisione all'udienza del
24/09/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Alfredo ZAZA d'AULISIO (CF: ) del Foro di Latina, C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Cassino, Via Benedetto
Croce n. 3.
APPELLANTE
CONTRO
, IN PERSONA DEL Sindaco pro tempore. rappresentato e Controparte_1
pagina 2 di 10 difeso giusta procura in calce al presente atto dall' Avv.to Daniela Piccolo, Avvocato della
Avvocatura Comunale ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale del
Comune, sito in P.zza XIX maggio n.10.
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza del 3.12.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, l'appellante evocava in giudizio Parte_1
il dinanzi l'intestato Giudice al fine di ottenere la riforma integrale Controparte_1
della sentenza n. 2376/2017, emessa dal Giudice di Pace di Gaeta, in persona del G.D.P.
Dott.ssa Cecilia Bonacci a definizione del giudizio iscritto al R.G. n. 790/2014, avente ad oggetto ricorso avverso ordinanza di ingiunzione, in quanto inficiata da gravi errori di giudizio.
A fondamento delle proprie ragioni, l'appellante deduceva quanto segue:
- il Sig. nello specifico, era titolare della concessione demaniale marittima Pt_1
n.40 del 2002, al fine di detenere presso la spiaggia Ariana, situata in località Gaeta, mq
2506 di arenile, asservito al retrostante stabilimento balneare “Lido Eden”;
- il giudizio di primo grado nasceva a seguito dell'emissione da parte del CP_1
dell'ordinanza di ingiunzione n.046 del 25.03.2014, con la quale veniva ingiunto
[...]
all'opponente il pagamento della somma di € 1.039,00, per la presunta violazione pagina 3 di 10 dell'art 4.4.1.1. dell'ordinanza balneare n.86 del 22.04.2010, (punita dall'art. 1164 cod.
nav). Nello specifico, l'ingiunzione veniva emessa a seguito del verbale di accertamento e di contestazione n. 01/2010 della Capitaneria di Porto di Gaeta del 04.08.2010, con il quale veniva contestata la presunta violazione dell'art.
4-4.1.1 dell'ordinanza balneare del Comune di Gaeta n. 86/2010, poiché: “posizionava n. 2 (due) pedalò sul tratto di
arenile adiacente alla sua concessione libero ad uso pubblico”;
- proponeva opposizione all'ordinanza emessa con ricorso depositato in data 07.05.2014,
poiché illegittima, deduceva infatti l'insussistenza della violazione contestata, ritenendo che il posizionamento contestato di n. 2 pedalò sull'arenile adiacente a quello in concessione, si era reso necessario a causa del mal tempo e del mare mosso;
- il Giudice di prime cure respingeva l'opposizione con sentenza n. 2376/2017
confermando la legittimità del provvedimento impugnato, allorché il proponeva Pt_1
appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace, poiché illegittima, errata ed ingiusta.
Come primo motivo di gravame il Sig. deduceva la nullità della sentenza Pt_1
impugnata per difetto di legittimazione passiva nello specifico, l'ordinanza sarebbe stata emessa e notificata al Sig. quale persona fisica e non nei confronti della soc. Pt_1
“LIDO EDEN di C. di , quale soggetto Controparte_2 Controparte_3
giuridico autonomo. Tale eccezione, tuttavia, non era stata esaminata dal Giudice di prime cure, da ciò deriva la non corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Deduceva come secondo motivo di impugnazione, la violazione del principio di legalità, pagina 4 di 10 ritenendo che nel caso in esame non fosse riscontrabile alcuna abusiva occupazione del suolo demaniale marittimo, infatti il mero posizionamento dei pedalò, non potrebbe determinare una occupazione di suolo demaniale qualora non fosse prolungato nel tempo.
Nel terzo motivo di impugnazione l'appellante lamentava il difetto di motivazione della sentenza impugnata, poiché priva dei motivi di diritto su cui si fondava la decisione.
Sulla base di tali deduzioni, l'appellante concludeva chiedendo al Tribunale di Cassino
quanto esposto in epigrafe.
Si costituiva in giudizio il confutando le argomentazioni esposte Controparte_1
dall'appellante. In merito al difetto di legittimazione passiva , in particolare, evidenziava che l'ordinanza di ingiunzione n. 046/2014 emessa dal Comune di Gaeta costituiva un atto successivo e conseguenziale al verbale di contravvenzione emesso dalla Capitaneria
di Porto di Gaeta. Asseriva inoltre la mancata violazione del principio di legalità essendo stata interpretata e correttamente applicata la disposizione di legge di cui all'articolo 4-
4,1,1 dell'ordinanza comunale.
Preliminarmente va osservato che l'ordinanza di ingiunzione impugnata specifica come essa si fondi sul verbale di accertamento n. 1/10 redatto dalla Capitaneria di Porto di
Gaeta il 4 agosto 2014 alle ore 11:20 il quale secondo quando si evince dal corpo dello stesso veniva contestato alla presenza all'odierno ricorrente indicato quale socio accomandatario della “LIDO EDEN di EL IO e C di EL DR
s.a.s”. pagina 5 di 10 L'ordinanza impugnata nel richiamare tale verbale e nel qualificare l'ingiunto quale
obbligato in solido, deve ritenersi aver implicitamente indicato il quale socio Pt_1
accomandatario.
Ne consegue che l'eccezione circa la carenza di legittimazione è infondata.
Nel merito l'appello va rigettato alla stregua delle argomentazioni che seguono.
Nella vicenda che ci occupa viene contestato al di aver occupato in maniera Pt_1
illegittima il suolo del demanio marittimo, posizionando mezzi di tipo “pedalò” sul tratto di arenile adiacente alla sua concessione. Da tale occupazione scaturiva una violazione dell'ordinanza n.86/2010 che all'art 4.1.1 prevede “il divieto di lasciare natanti in sosta
che comportino un intralcio al sicuro svolgimento dell'attività balneare, ad eccezione di
quelli destinati al noleggio dove autorizzati o alle operazioni di assistenza e
salvataggio”.
Orbene, con riferimento ai beni pubblici, il carattere della "demanialità" denota una duplice appartenenza di tali beni, alla collettività ed al suo ente esponenziale, dovendosi intendere la titolarità in senso stretto come appartenenza di servizio, nel senso che l'ente esponenziale può e deve assicurare il mantenimento delle specifiche caratteristiche del bene e la sua concreta possibilità di fruizione. Ne consegue che “la titolarità dei beni
demaniali allo Stato o agli altri enti territoriali non è fine a sé stessa e non rileva solo
sul piano della "proprietà", ma comporta per l'ente titolare anche la sussistenza di oneri
di "governance" finalizzati a rendere effettive le varie forme di godimento e di uso
pubblico del bene” (Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 3665 del 14 febbraio pagina 6 di 10 2011).
In materia di concessione balneare, i provvedimenti emessi dall'autorità amministrativa competente per il circondario marittimo nell'esercizio dei poteri di polizia demaniale,
incidono tanto sull'uso speciale del concessionario, quanto sull'uso comune di ogni altro consociato, potendo riguardare tutti gli aspetti sia dell'utilizzazione del demanio marittimo propriamente inteso, sia dell'uso pubblico del mare. Pertanto, la norma dell'art. 1164 c.n., che sanziona l'inosservanza di disposizioni di legge o regolamento, e di provvedimenti legalmente dati dall'autorità competente in relazione all'uso del
demanio marittimo, deve interpretarsi nel senso che la violazione sussiste anche nel
caso di inottemperanza di prescrizioni imposte ai concessionari per la sicurezza,
l'integrità o la salute delle persone fisiche. (Cass. civ. Sez. II, Sent., 15-02-2011, n.
3713).
La ratio sottesa al verbale di contravvenzione agli agenti della Capitaneria, consiste nel garantire la tutela e la salvaguardia di un bene collettivo, quale è appunto il suolo del demanio marittimo, favorendo il regolare svolgimento dell'attività balneare. Non è
possibile pertanto, occupare in maniera arbitraria, senza un idoneo titolo concessorio,
uno spazio demaniale marittimo.
Nel caso di specie il fatto dell'occupazione del tratto di spiaggia libera come tale non rientrante nelle concessione balneare, costituisce fatto pacifico tra le parti. È infatti lo stesso ad ammettere in sede di accesso dei verbalizzati che vi era stata l' Pt_1
occupazione della spiaggia libera precisando altresì a sua discolpa che a “ a causa del pagina 7 di 10 cattivo tempo e del mare agitato mi sono trovato costretto a posizionare i due pedalò
in quella zona”.
Invero tale ultima dichiarazione è stata poi ripresa nell'opposizione per sostenere l'occupazione del tutto temporanea della spiaggia libera. Sul punto l'istante ha articolato anche capi di prova in ricorso.
Invero, ritiene questo Giudice come dalle stesse circostanze riportate dal verbale di accertamento si evinca una occupazione della spiaggia libera tale da creare intralcio ai bagnanti ed in violazione dell'art.
4-4.1.1 dell'ordinanza balneare del Comune di Gaeta
n. 86, datata 22/04/2010 (“è vietato lasciare natanti in sosta che comportino intralcio al
sicuro svolgimento dell'attività balneare, ad eccezione di quelli destinati al noleggio
dove autorizzati o alle operazioni di assistenza e salvataggio”). In particolare l'occupazione di con due pedalò di una spiaggia libera nelle ore centrali di una giornata d'agosto, quando secondo l'id quod plerumque accidit i litorali sono affollati, comporta di per sé intralcio allo svolgimento dell'attività balneare per i fruitori della stessa spiaggia libera.
I capi di prova articolati in ricorso invero non mirano a dimostrare l'impossibilità di posizionare di due pedalò sul tratto di spiaggia in concessione quand'anche fossero in corso dei lavori per la rimozione di attrezzature, sdraio ad ombrelloni.
Inoltre, inverosimile (vedi capi di prova n. 4) è che lo spostamento dei pedalò fosse avvenuto per evitare che essi a causa dell'acqua impattassero operai al lavoro ed attrezzature da spostare. Invero se vi era un pericolo proveniente dal mare agitato, con pagina 8 di 10 lo spostamento dei pedalò, il pericolo d'impatto si trasferiva ai danni dei fruitori della spiaggia libera e poteva verificarsi l'intralcio che il divieto sopra richiamato posto dall'ordinanza balneare mira a scongiurare.
Ne consegue che le doglianze del ricorrente non possono esser condivise.
L'appello va quindi rigettato con conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo,
applicando secondo lo scaglione di riferimento di cui al D.M. n. 55/2014.
Sussistono gli estremi di cui comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per il pagamento a carico dell'appellante del doppio del contributo unificato (tale comma stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.».
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente, pronunziando sulla domanda di appello avanzata da contro il così provvede: Parte_1 Controparte_1
- rigetta l'appello e, per l'effetto condanna l'appellante, indicato in epigrafe, alla refusione delle spese di lite in favore di parte opposta che si liquidano in pagina 9 di 10 complessivi euro 354,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al
15%, IVA e CPA come per legge.
- Sussistono gli estremi di cui comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per il pagamento a carico dell'appellante del doppio del contributo unificato.
Cassino, 15.1.2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 10 di 10