Art. 10. Disposizioni in tema di responsabilita' delle SIM, delle SGR e delle SICAV per illecito amministrativo dipendente da reato 1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , dopo l'articolo 60, e' inserito il seguente:
«Art. 60-bis
Responsabilita' delle SIM, delle SGR e delle SICAV per illecito amministrativo dipendente da reato
1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell' articolo 55 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , nel registro delle notizie di reato un illecito amministrativo a carico di una SIM, di una SGR o di una SICAV, ne da' comunicazione alla Banca d'Italia e alla CONSOB.
Nel corso del procedimento, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta, vengono sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, le quali hanno, in ogni caso, facolta' di presentare relazioni scritte.
2. In ogni grado del giudizio di merito, prima della sentenza, il giudice dispone, anche d'ufficio, l'acquisizione dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB di aggiornate informazioni sulla situazione dell'intermediario, con particolare riguardo alla struttura organizzativa e di controllo.
3. La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di una SIM, di una SGR o di una SICAV le sanzioni interdittive di cui all' articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , decorsi i termini per la conversione delle sanzioni medesime, e' trasmessa per l'esecuzione dall'Autorita' giudiziaria alla Banca d'Italia e alla CONSOB; a tal fine, la CONSOB o la Banca d'Italia, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, possono proporre o adottare gli atti previsti dal titolo IV della parte II, avendo presenti le caratteristiche della sanzione irrogata e le preminenti finalita' di salvaguardia della stabilita' e di tutela dei diritti degli investitori.
4. Le sanzioni interdittive indicate nell' articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , non possono essere applicate in via cautelare alle SIM, SGR e SICAV. Ai medesimi intermediari non si applica, altresi', l' articolo 15 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 .
5. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, alle succursali italiane di imprese di investimento comunitarie o extracomunitarie.».
«Art. 60-bis
Responsabilita' delle SIM, delle SGR e delle SICAV per illecito amministrativo dipendente da reato
1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell' articolo 55 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , nel registro delle notizie di reato un illecito amministrativo a carico di una SIM, di una SGR o di una SICAV, ne da' comunicazione alla Banca d'Italia e alla CONSOB.
Nel corso del procedimento, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta, vengono sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, le quali hanno, in ogni caso, facolta' di presentare relazioni scritte.
2. In ogni grado del giudizio di merito, prima della sentenza, il giudice dispone, anche d'ufficio, l'acquisizione dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB di aggiornate informazioni sulla situazione dell'intermediario, con particolare riguardo alla struttura organizzativa e di controllo.
3. La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di una SIM, di una SGR o di una SICAV le sanzioni interdittive di cui all' articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , decorsi i termini per la conversione delle sanzioni medesime, e' trasmessa per l'esecuzione dall'Autorita' giudiziaria alla Banca d'Italia e alla CONSOB; a tal fine, la CONSOB o la Banca d'Italia, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, possono proporre o adottare gli atti previsti dal titolo IV della parte II, avendo presenti le caratteristiche della sanzione irrogata e le preminenti finalita' di salvaguardia della stabilita' e di tutela dei diritti degli investitori.
4. Le sanzioni interdittive indicate nell' articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , non possono essere applicate in via cautelare alle SIM, SGR e SICAV. Ai medesimi intermediari non si applica, altresi', l' articolo 15 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 .
5. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, alle succursali italiane di imprese di investimento comunitarie o extracomunitarie.».