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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/03/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 8116/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
All'udienza del 13.03.2025, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., nella causa iscritta al n.
8116/202 r.g.a.c., ertente
TRA
, già c.f.: ), in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
persona del Procuratore pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di giusta procura in atti, dall'Avv. Loredana Basile unitamente alla quale elettivamente domicilia presso lo studio legale sito in Napoli, alla Tr. Pr. T. de Amicis n. 52;
-Attrice-
E
, come in atti;
Controparte_1
-Convenuto Contumace-
OGGETTO: Somministrazione.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate.
Svolgimento del processo
, sul presupposto di essersi resa cessionaria di crediti vantati da Hera Parte_1
Comm nei confronti del Comune di maturati per erogazione di energia elettrica e CP_1
gas, ha chiesto il pagamento dei crediti ceduti, indicati analiticamente nelle fatture emesse e parimenti depositate.
Non si è costituito il rimanendo contumace. Controparte_1
Con provvedimento del 14/6/2022 è stata sollevata questione officiosa relativa alla nul- lità dei contratti dalla cui esecuzione sarebbero maturati i crediti, per mancato rispetto della forma scritta ad substantiam e per mancanza dell'impegno di spesa registrato nell'apposito capitolo di bilancio.
Parte attrice ha replicato sul punto che la cedente Hera Comm è stata individuata quale esercente del servizio di salvaguardia per la fornitura di energia elettrica (non anche per
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il gas), pertanto ha ritenuto non necessaria la stipula del contratto scritto;
in ogni caso ha chiesto accogliersi la domanda anche ai sensi dell'art 2041 c.c.
Ebbene, la domanda va rigettata.
Con riguardo al regime di salvaguardia non si ritiene che la disciplina settoriale sul re- gime di salvaguardia (Legge 125/2007) possa costituire una deroga al rispetto della forma scritta ed al principio di pareggio di bilancio degli enti Locali, di rango costitu- zionale e sovranazionale, che trova espressa disciplina e corollari nell'art 191 TUEL.
Ciò per le seguenti ragioni.
1) L'art 191 TUEL persegue un fine costituzionale, che è l'equilibrio di bilancio degli enti pubblici (119 co 6 COST).
2) La legge 125/07 attua una direttiva comunitaria ('articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, il quale recita: “Gli Stati membri provvedono affinché tutti i clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengano necessario, le piccole imprese (vale a dire aventi meno di 50 di- pendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro) usufruiscano nel rispettivo territorio del servizio universale, cioè del diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi ragionevoli, facilmente e chiaramen- te comparabili e trasparenti. Per garantire la fornitura del servizio universale, gli Stati membri possono designare un fornitore di ultima istanza”.
I clienti civili sono, ai sensi dell'art 2 n. 10 della direttiva “i clienti che acquistano ener- gia elettrica per il proprio consumo domestico, escluse le attività commerciali o profes- sionali”, si può pertanto escludere dalla definizione l'ente pubblico territoriale, che per- segue il diverso interesse pubblico e non fa un uso domestico dell'energia; per quanto riguarda invece le piccole imprese la definizione è contenuta nello stesso art 3 par 3 ed è evidente che non può riferirsi agli enti pubblici territoriali.
3) Nella legge 125 del 2007 non vi è alcun riferimento agli enti pubblici territoriali, per cui non si può ritenere che sia norma speciale (riguarda gli Enti Locali) rispetto al
191 TUEL, è anzi il 191 TUEL che è speciale e che, pertanto, deroga al 125/07 (che ri- guarda più in generale i clienti civili) a prescindere dall'applicazione del criterio tempo- rale.
4) Che la legge 125/2007 non si riferisca agli enti pubblici ed anzi li escluda, si evince anche dalla lettura della direttiva europea.
Infatti va notato in tale atto normativo comunitario il “cliente civile” è strettamente cor- relato ad un uso domestico, mentre quello “non civile” ad un uso non domestico.
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La legge di attuazione 125/07 non ha ripreso la dizione cliente civile e cliente non civi- le, ma si è espressa nelle equivalenti parole di “cliente domestico” prevedendo, all'art 1 co II, il servizio di salvaguardia solo per i clienti finali domestici e per le piccole impre- se (utilizzando la stessa definizione di piccola impresa fornita dalla direttiva). Per il cliente non domestico (che ai sensi della direttiva diventa il cliente non civile e che, per il diritto interno, sicuramente comprende l'ente pubblico territoriale) non è previsto al- cun regime di salvaguardia e, pertanto, nessuna obbligazione che possa trovare il pro- prio titolo nella legge 125/2007, in deroga all'art 191 TUEL.
Per di più, la stessa ratio della direttiva non può suggerire di accogliere l'interpretazione fornita dal creditore: essa si prefigge lo scopo di “adottare misure concrete per garantire parità di condizioni a livello di generazione e ridurre il rischio di posizioni dominanti nel mercato e di comportamenti predatori, garantendo tariffe di trasmissione e distribu- zione non discriminatoria mediante l'accesso alla rete sulla base di tariffe pubblicate prima della loro entrata in vigore”. La normativa è espressamente volta a dare piena at- tuazione alla libera circolazione delle merci, alla libera fornitura dei servizi e alla libertà di stabilimento, assicurate ai cittadini europei dal trattato, che possono essere attuate soltanto in un mercato completamente aperto, che consenta ad ogni consumatore la libe- ra scelta dei fornitori e ad ogni fornitore la libera fornitura ai propri clienti. Orbene, il regime di salvaguardia è una chiara deroga a tale principio di libera scelta, per cui se ne deve accogliere un'interpretazione restrittiva, in rispetto dello scopo della norma, e, di sicuro, non analogica (ciò che verrebbe ad essere se si estendesse il regime di salva- guardia ad un cliente non domestico, quale l'ente pubblico territoriale).
Per tali motivi si deve ritenere che la direttiva e la legge in parola, nella parte in cui pre- vedono il regime di salvaguardia, si applicano, per loro espressa previsione, solo ai clienti domestici ed alle piccole imprese non anche ai clienti non domestici (nei quali sicuramente rientrano gli enti pubblici territoriali).
Inoltre, va osservato che il principio di pareggio del bilancio, costituzionalizzato, trova fondamento ancor prima nella legislazione europea (del resto la modifica costituzionale
è stato un riflesso dei patti sovranazionali), dal momento che il Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance dell'Unione economica e monetaria, sottoscritto a
Bruxelles il 2 marzo 2012 da 25 Stati dell'Unione Europea, tra cui l'Italia, al titolo III, prevede proprio il c.d. fiscal compact o patto di bilancio, che obbliga gli stati membri (e pertanto gli enti territoriali in cui essi si articolano) a chiudere il bilancio almeno in pa- reggio, potendo procedere all'indebitamento solo in casi eccezionali, tali essendo gli
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“eventi inconsueti non soggetti al controllo della parte contraente interessata che abbia- no rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria della pubblica amministrazione oppure periodi di grave recessione economica ai sensi del patto di stabilità e crescita ri- visto, purché la deviazione temporanea della parte contraente interessata non compro- metta la sostenibilità del bilancio a medio termine”. E' evidente che la mancata scelta del fornitore di energia elettrica non è una circostanza eccezionale ai sensi della predetta disposizione.
Per tali motivi non può rinvenirsi nella legge 125 del 2007 una deroga all'art 191
TUEL, né al generale principio di forma scritta che regola i rapporti con la PA né alle disposizioni di cui all'art 191 TUEL e pertanto, non essendo stato posto in essere un contratto scritto con l'ente pubblico territoriale, deve ritenersi insussistente il titolo da cui trae origine il credito fatto valere.
Se anche fosse stata rispettata la forma scritta, vi è da osservare che non è stato prodotto neanche l'impegno di spesa con attestazione della copertura, né è stata fornita prova del- la relativa iscrizione in apposito capitolo di bilancio. Sul punto va evidenziato che è lo stesso art 191 TUEL a porre in essere un onere, in capo al fornitore, di accertarsi, prima dell'esecuzione della prestazione posta a suo carico, della sussistenza dei requisiti di cui alla disposizione.
Recita infatti la disposizione: ”il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impe- gno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazio- ne con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi del- la suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo inte- ressato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati”.
In tale contesto era il cedente a dover comunicare al cessionario tutte le informazioni re- lative al credito ceduto (nella specie, adozione dell'impegno di spesa e registrazione su apposito capitolo di bilancio), così come era onere del cessionario richiedere gli elemen- ti da cui evincere l'esistenza stessa del credito. La relativa richiesta di esibizione docu- mentale nei confronti della PA oltre ad avere carattere generico ed esplorativo non sa- rebbe idonea a superare il rilievo della nullità.
Peraltro, anche a voler ritenere l'instaurazione del contratto ex lege, di modo che si pos- sa considerare di prescindere dalla pattuizione scritta, va in ogni caso rilevato che la
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legge individua degli specifici presupposti di fatto per la sua applicazione (mancanza di un fornitore a causa di risoluzione per morosità, mancata scelta di un diverso fornitore, disdetta da quello precedente ecc.), con la funzione di garantire la continuità dell'erogazione per soggetti per i quali non è possibile la carenza di fornitura (nel caso degli enti pubblici evidentemente per lo svolgimento delle relative funzioni).
Per tale ragione, ai fini della prova del titolo negoziale, non è sufficiente la dimostrazio- ne di aver effettuato la fornitura, essendo richiesta prima ancora la prova dei presupposti di fatto in forza dei quali si è instaurato il rapporto.
In tale prospettiva, alcun rilievo rivestono le incombenze di carattere meramente forma- le gravanti sull'esercente in regime di salvaguardia, quali l'adempimento degli oneri di comunicazione, essendo necessaria la dimostrazione della sussistenza dei presupposti di carattere sostanziale che, come detto, consentono l'instaurazione del rapporto con il for- nitore di salvaguardia (Corte di Appello di Catania, sentenza n. 162 2/2021).
Pertanto, colui che richiede il pagamento per forniture erogate in regime di salvaguardia deve dimostrare che il cliente finale era privo di contratto per l'esistenza di una ragione idonea a determinare l'applicazione di detto regime, nonchè il momento a partire dal quale è avvenuta l'applicazione dello stesso (cfr. Tribunale Bologna sez. II, 19 marzo
2020, n. 531).
Tali elementi sostanziano la prova del titolo, la quale, in virtù dei principi generali in materia, grava sul creditore.
Nel caso di specie, parte attrice ha inteso provare i requisiti dell'instaurazione del regi- me di salvaguardia ad un capitolo di prova testimoniale del tutto inammissibile in ragio- ne della sua genericità; ed invero con memoria di secondo temine ha formulato il se- guente capitolo di prova “Vero che Hera Comm ha fornito energia elettrica in re- gime di salvaguardia al Comune di nell' anno 2021”, tra l'altro relativo CP_1 all'esecuzione in sé, non ai presupposti per l'instaurazione del regime di salvaguardia.
Infine, l'individuazione del cedente in qualità di esercente il regime di salvaguardia è circostanza non documentata, peraltro solo in relazione al servizio di energia elettrica.
Ne deriva che la domanda va rigettata, in quanto non superata la questione rilevata d'ufficio in ordine alla nullità dei contratti di fornitura, perché non recanti forma scritta e perché non rispettanti i requisiti di cui all'art 191 co I TUEL.
Né può essere accolta la domanda ex art 2041 c.c. posto che, con tale espediente, parte attrice intende conseguire il corrispettivo del contratto nullo.
È bene precisare, infatti, che se in via generale nelle azioni di arricchimento ingiustifica-
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to esperite nei confronti della PA non può farsi riferimento al prezzo contrattuale che prevede anche una quota di lucro cessante (Cass 23385/2008).
Deve, inoltre, rimarcarsi il carattere imperativo delle disposizioni che impongono il ri- spetto della forma scritta nei rapporti contrattuali con la PA e dell'art. 191 TUEL, trat- tandosi di norme inderogabili e poste a presidio di interessi generali (peraltro costitu- zionalizzati) quali il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa ed il principio di pareggio di bilancio.
Ebbene, deve ritenersi che resta preclusa la possibilità di agire ex art 2041 c.c. in caso di contrasto della pattuizione con norma imperativa o ordine pubblico, non essendo con- sentito utilizzare la predetta disposizione al fine di aggirare il divieto imposto dalla leg- ge (vd. Cass. 13203/2023; Cass. SU 33954/2023).
Per tali ragioni la domanda va rigettata, le spese restano a carico di parte attrice.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni ulteriore istanza disattesa, così provvede:
• Dichiara la contumacia del regolarmente citato e non costitui- Controparte_1
to.
• Rigetta la domanda
• Spese a carico di parte attrice
Sentenza resa ai sensi dell'art 281 sexies cpc
Il Giudice
(dott. Andrea Francesco Fabbri)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
All'udienza del 13.03.2025, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., nella causa iscritta al n.
8116/202 r.g.a.c., ertente
TRA
, già c.f.: ), in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
persona del Procuratore pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di giusta procura in atti, dall'Avv. Loredana Basile unitamente alla quale elettivamente domicilia presso lo studio legale sito in Napoli, alla Tr. Pr. T. de Amicis n. 52;
-Attrice-
E
, come in atti;
Controparte_1
-Convenuto Contumace-
OGGETTO: Somministrazione.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate.
Svolgimento del processo
, sul presupposto di essersi resa cessionaria di crediti vantati da Hera Parte_1
Comm nei confronti del Comune di maturati per erogazione di energia elettrica e CP_1
gas, ha chiesto il pagamento dei crediti ceduti, indicati analiticamente nelle fatture emesse e parimenti depositate.
Non si è costituito il rimanendo contumace. Controparte_1
Con provvedimento del 14/6/2022 è stata sollevata questione officiosa relativa alla nul- lità dei contratti dalla cui esecuzione sarebbero maturati i crediti, per mancato rispetto della forma scritta ad substantiam e per mancanza dell'impegno di spesa registrato nell'apposito capitolo di bilancio.
Parte attrice ha replicato sul punto che la cedente Hera Comm è stata individuata quale esercente del servizio di salvaguardia per la fornitura di energia elettrica (non anche per
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il gas), pertanto ha ritenuto non necessaria la stipula del contratto scritto;
in ogni caso ha chiesto accogliersi la domanda anche ai sensi dell'art 2041 c.c.
Ebbene, la domanda va rigettata.
Con riguardo al regime di salvaguardia non si ritiene che la disciplina settoriale sul re- gime di salvaguardia (Legge 125/2007) possa costituire una deroga al rispetto della forma scritta ed al principio di pareggio di bilancio degli enti Locali, di rango costitu- zionale e sovranazionale, che trova espressa disciplina e corollari nell'art 191 TUEL.
Ciò per le seguenti ragioni.
1) L'art 191 TUEL persegue un fine costituzionale, che è l'equilibrio di bilancio degli enti pubblici (119 co 6 COST).
2) La legge 125/07 attua una direttiva comunitaria ('articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, il quale recita: “Gli Stati membri provvedono affinché tutti i clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengano necessario, le piccole imprese (vale a dire aventi meno di 50 di- pendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro) usufruiscano nel rispettivo territorio del servizio universale, cioè del diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi ragionevoli, facilmente e chiaramen- te comparabili e trasparenti. Per garantire la fornitura del servizio universale, gli Stati membri possono designare un fornitore di ultima istanza”.
I clienti civili sono, ai sensi dell'art 2 n. 10 della direttiva “i clienti che acquistano ener- gia elettrica per il proprio consumo domestico, escluse le attività commerciali o profes- sionali”, si può pertanto escludere dalla definizione l'ente pubblico territoriale, che per- segue il diverso interesse pubblico e non fa un uso domestico dell'energia; per quanto riguarda invece le piccole imprese la definizione è contenuta nello stesso art 3 par 3 ed è evidente che non può riferirsi agli enti pubblici territoriali.
3) Nella legge 125 del 2007 non vi è alcun riferimento agli enti pubblici territoriali, per cui non si può ritenere che sia norma speciale (riguarda gli Enti Locali) rispetto al
191 TUEL, è anzi il 191 TUEL che è speciale e che, pertanto, deroga al 125/07 (che ri- guarda più in generale i clienti civili) a prescindere dall'applicazione del criterio tempo- rale.
4) Che la legge 125/2007 non si riferisca agli enti pubblici ed anzi li escluda, si evince anche dalla lettura della direttiva europea.
Infatti va notato in tale atto normativo comunitario il “cliente civile” è strettamente cor- relato ad un uso domestico, mentre quello “non civile” ad un uso non domestico.
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La legge di attuazione 125/07 non ha ripreso la dizione cliente civile e cliente non civi- le, ma si è espressa nelle equivalenti parole di “cliente domestico” prevedendo, all'art 1 co II, il servizio di salvaguardia solo per i clienti finali domestici e per le piccole impre- se (utilizzando la stessa definizione di piccola impresa fornita dalla direttiva). Per il cliente non domestico (che ai sensi della direttiva diventa il cliente non civile e che, per il diritto interno, sicuramente comprende l'ente pubblico territoriale) non è previsto al- cun regime di salvaguardia e, pertanto, nessuna obbligazione che possa trovare il pro- prio titolo nella legge 125/2007, in deroga all'art 191 TUEL.
Per di più, la stessa ratio della direttiva non può suggerire di accogliere l'interpretazione fornita dal creditore: essa si prefigge lo scopo di “adottare misure concrete per garantire parità di condizioni a livello di generazione e ridurre il rischio di posizioni dominanti nel mercato e di comportamenti predatori, garantendo tariffe di trasmissione e distribu- zione non discriminatoria mediante l'accesso alla rete sulla base di tariffe pubblicate prima della loro entrata in vigore”. La normativa è espressamente volta a dare piena at- tuazione alla libera circolazione delle merci, alla libera fornitura dei servizi e alla libertà di stabilimento, assicurate ai cittadini europei dal trattato, che possono essere attuate soltanto in un mercato completamente aperto, che consenta ad ogni consumatore la libe- ra scelta dei fornitori e ad ogni fornitore la libera fornitura ai propri clienti. Orbene, il regime di salvaguardia è una chiara deroga a tale principio di libera scelta, per cui se ne deve accogliere un'interpretazione restrittiva, in rispetto dello scopo della norma, e, di sicuro, non analogica (ciò che verrebbe ad essere se si estendesse il regime di salva- guardia ad un cliente non domestico, quale l'ente pubblico territoriale).
Per tali motivi si deve ritenere che la direttiva e la legge in parola, nella parte in cui pre- vedono il regime di salvaguardia, si applicano, per loro espressa previsione, solo ai clienti domestici ed alle piccole imprese non anche ai clienti non domestici (nei quali sicuramente rientrano gli enti pubblici territoriali).
Inoltre, va osservato che il principio di pareggio del bilancio, costituzionalizzato, trova fondamento ancor prima nella legislazione europea (del resto la modifica costituzionale
è stato un riflesso dei patti sovranazionali), dal momento che il Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance dell'Unione economica e monetaria, sottoscritto a
Bruxelles il 2 marzo 2012 da 25 Stati dell'Unione Europea, tra cui l'Italia, al titolo III, prevede proprio il c.d. fiscal compact o patto di bilancio, che obbliga gli stati membri (e pertanto gli enti territoriali in cui essi si articolano) a chiudere il bilancio almeno in pa- reggio, potendo procedere all'indebitamento solo in casi eccezionali, tali essendo gli
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“eventi inconsueti non soggetti al controllo della parte contraente interessata che abbia- no rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria della pubblica amministrazione oppure periodi di grave recessione economica ai sensi del patto di stabilità e crescita ri- visto, purché la deviazione temporanea della parte contraente interessata non compro- metta la sostenibilità del bilancio a medio termine”. E' evidente che la mancata scelta del fornitore di energia elettrica non è una circostanza eccezionale ai sensi della predetta disposizione.
Per tali motivi non può rinvenirsi nella legge 125 del 2007 una deroga all'art 191
TUEL, né al generale principio di forma scritta che regola i rapporti con la PA né alle disposizioni di cui all'art 191 TUEL e pertanto, non essendo stato posto in essere un contratto scritto con l'ente pubblico territoriale, deve ritenersi insussistente il titolo da cui trae origine il credito fatto valere.
Se anche fosse stata rispettata la forma scritta, vi è da osservare che non è stato prodotto neanche l'impegno di spesa con attestazione della copertura, né è stata fornita prova del- la relativa iscrizione in apposito capitolo di bilancio. Sul punto va evidenziato che è lo stesso art 191 TUEL a porre in essere un onere, in capo al fornitore, di accertarsi, prima dell'esecuzione della prestazione posta a suo carico, della sussistenza dei requisiti di cui alla disposizione.
Recita infatti la disposizione: ”il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impe- gno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazio- ne con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi del- la suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo inte- ressato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati”.
In tale contesto era il cedente a dover comunicare al cessionario tutte le informazioni re- lative al credito ceduto (nella specie, adozione dell'impegno di spesa e registrazione su apposito capitolo di bilancio), così come era onere del cessionario richiedere gli elemen- ti da cui evincere l'esistenza stessa del credito. La relativa richiesta di esibizione docu- mentale nei confronti della PA oltre ad avere carattere generico ed esplorativo non sa- rebbe idonea a superare il rilievo della nullità.
Peraltro, anche a voler ritenere l'instaurazione del contratto ex lege, di modo che si pos- sa considerare di prescindere dalla pattuizione scritta, va in ogni caso rilevato che la
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legge individua degli specifici presupposti di fatto per la sua applicazione (mancanza di un fornitore a causa di risoluzione per morosità, mancata scelta di un diverso fornitore, disdetta da quello precedente ecc.), con la funzione di garantire la continuità dell'erogazione per soggetti per i quali non è possibile la carenza di fornitura (nel caso degli enti pubblici evidentemente per lo svolgimento delle relative funzioni).
Per tale ragione, ai fini della prova del titolo negoziale, non è sufficiente la dimostrazio- ne di aver effettuato la fornitura, essendo richiesta prima ancora la prova dei presupposti di fatto in forza dei quali si è instaurato il rapporto.
In tale prospettiva, alcun rilievo rivestono le incombenze di carattere meramente forma- le gravanti sull'esercente in regime di salvaguardia, quali l'adempimento degli oneri di comunicazione, essendo necessaria la dimostrazione della sussistenza dei presupposti di carattere sostanziale che, come detto, consentono l'instaurazione del rapporto con il for- nitore di salvaguardia (Corte di Appello di Catania, sentenza n. 162 2/2021).
Pertanto, colui che richiede il pagamento per forniture erogate in regime di salvaguardia deve dimostrare che il cliente finale era privo di contratto per l'esistenza di una ragione idonea a determinare l'applicazione di detto regime, nonchè il momento a partire dal quale è avvenuta l'applicazione dello stesso (cfr. Tribunale Bologna sez. II, 19 marzo
2020, n. 531).
Tali elementi sostanziano la prova del titolo, la quale, in virtù dei principi generali in materia, grava sul creditore.
Nel caso di specie, parte attrice ha inteso provare i requisiti dell'instaurazione del regi- me di salvaguardia ad un capitolo di prova testimoniale del tutto inammissibile in ragio- ne della sua genericità; ed invero con memoria di secondo temine ha formulato il se- guente capitolo di prova “Vero che Hera Comm ha fornito energia elettrica in re- gime di salvaguardia al Comune di nell' anno 2021”, tra l'altro relativo CP_1 all'esecuzione in sé, non ai presupposti per l'instaurazione del regime di salvaguardia.
Infine, l'individuazione del cedente in qualità di esercente il regime di salvaguardia è circostanza non documentata, peraltro solo in relazione al servizio di energia elettrica.
Ne deriva che la domanda va rigettata, in quanto non superata la questione rilevata d'ufficio in ordine alla nullità dei contratti di fornitura, perché non recanti forma scritta e perché non rispettanti i requisiti di cui all'art 191 co I TUEL.
Né può essere accolta la domanda ex art 2041 c.c. posto che, con tale espediente, parte attrice intende conseguire il corrispettivo del contratto nullo.
È bene precisare, infatti, che se in via generale nelle azioni di arricchimento ingiustifica-
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to esperite nei confronti della PA non può farsi riferimento al prezzo contrattuale che prevede anche una quota di lucro cessante (Cass 23385/2008).
Deve, inoltre, rimarcarsi il carattere imperativo delle disposizioni che impongono il ri- spetto della forma scritta nei rapporti contrattuali con la PA e dell'art. 191 TUEL, trat- tandosi di norme inderogabili e poste a presidio di interessi generali (peraltro costitu- zionalizzati) quali il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa ed il principio di pareggio di bilancio.
Ebbene, deve ritenersi che resta preclusa la possibilità di agire ex art 2041 c.c. in caso di contrasto della pattuizione con norma imperativa o ordine pubblico, non essendo con- sentito utilizzare la predetta disposizione al fine di aggirare il divieto imposto dalla leg- ge (vd. Cass. 13203/2023; Cass. SU 33954/2023).
Per tali ragioni la domanda va rigettata, le spese restano a carico di parte attrice.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni ulteriore istanza disattesa, così provvede:
• Dichiara la contumacia del regolarmente citato e non costitui- Controparte_1
to.
• Rigetta la domanda
• Spese a carico di parte attrice
Sentenza resa ai sensi dell'art 281 sexies cpc
Il Giudice
(dott. Andrea Francesco Fabbri)
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