Articolo 2 della Legge 21 febbraio 1963, n. 491
Articolo 1Articolo 3
Versione
4 maggio 1963
Art. 2.
L'Amministrazione delle finanze e' autorizzata a vendere in favore degli Enti locali territoriali parte dei terreni, indicati nella planimetria allegata alla presente legge, il cui uso non sia ritenuto necessario per le attivita' istituzionali dell'Universita' degli studi di Pisa.
Detti terreni potranno essere adibiti per l'insediamento di attivita' economiche e sociali e per lo sviluppo urbanistico sulla base di un piano di utilizzazione interessante il comprensorio, predisposto dal comune di Pisa, nonche' dal comune di Collesalvetti per l'area che ricade nella sua giurisdizione.
Entrata in vigore il 4 maggio 1963