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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/05/2025, n. 2205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2205 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14099/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Serafina Aceto Giudice Rel./Est
Dr.ssa Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 14099/2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv. BOCCARDO MARCO in virtù di procura Parte_1 speciale in atti;
ricorrente
contro
con il patrocinio dell'avv. MOLINARI GIANCARLO in virtù di procura CP_1 speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
relativo al minore : nato a [...] in data [...]. Persona_1
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente per parte resistente: come da accordo transattivo raggiunto all'udienza del 11.3.2025 Per il P.M.:
“visto, nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e , non coniugati, Parte_1 CP_1
i quali hanno cessato la convivenza more uxorio.
Con ricorso depositato il 31.07.2024, chiedeva al Tribunale, formulando Parte_1 anche istanze istruttorie, di disporre l'affidamento esclusivo del minore , con residenza abituale Per_1
e collocazione dello stesso presso la casa materna;
chiedeva, poi, accogliersi il calendario di visite padre – minore enunciato in sede di ricorso introduttivo;
chiedeva, inoltre, disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio pari a 300,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva, infine, darsi atto della percezione, nella misura del 100%, dell'Assegno Unico
Universale in favore della madre.
Con decreto del 5.9.2024, il Giudice fissava udienza di convocazione delle parti al 11.3.2025.
Con memoria depositata il 10.3.2025, si costituiva in giudizio , non opponendosi CP_1 alla domanda di affidamento condiviso, ma chiedeva di quantificare in euro 100 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie il contributo al mantenimento del figlio posto a carico del padre, disponendo, altresì, che detta somma transitoria venisse corrisposta sino al mese di marzo 2026 (con aumento a
200,00 euro mensili a partire dal mese di aprile 2026 e a 300,00 euro mensili a partire dall'anno
2027). Da ultimo, chiedeva accogliersi il calendario di visite rappresentato in sede di memoria e nulla opponeva in punto Assegno Unico Universale.
All'udienza del 11.3.2025, addivenivano ad un accordo transattivo;
pertanto, il Giudice provvedeva in conformità all'accordo delle parti e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, atteso che esso appare rispondente all'interesse del minore e nulla osta al suo accoglimento.
Le spese di lite sono compensate in ragione del raggiunto accordo fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo delle parti, così provvede:
DISPONE che il figlio venga affidato ad entrambi i genitori, che dovranno Persona_1 assumere di comune accordo tutte le decisioni di maggior interesse per lo stesso, relative alla salute, all'istruzione e all'educazione, tenendo conto dei suoi desideri, ispirazioni ed inclinazioni naturali, con possibilità di assumere disgiuntamente le decisioni del quotidiano e di ordinaria amministrazione nell'interesse del minore.
DISPONE che il figlio minore abbia stabile collocazione abitativa e residenza anagrafica con Per_1 la CP_2
DISPONE che il Sig. possa vedere e tenere con sé il figlio liberamente, previo CP_1 accordo tra i genitori e compatibilmente con impegni scolastici ed extrascolastici di e sempre Per_1 previo consenso e benestare del minore e compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori.
In caso di disaccordo, il padre terrà con sé il figlio con le seguenti modalità:
A fine settimana alternati da casa della madre alle ore 19 del venerdì, riaccompagnando a casa Per_1 alle ore 21.00 della domenica dopo aver consumato il pasto;
Durante le vacanze estive, per un periodo di 15 giorni anche non consecutivi, previo accordo tra i genitori entro il giorno 30 del mese di maggio di ogni anno, con l'obbligo reciproco di comunicarsi, prima della partenza, la località di soggiorno. In caso di disaccordo trascorrerà con il padre Per_1 sempre i primi 15 giorni del mese di agosto e sempre con la madre i secondi 15 giorni del mese di agosto;
Durante le vacanze scolastiche natalizie, ad anni alterni, dal giorno 24 dicembre al giorno 30 dicembre e l'anno successivo dal giorno 30 dicembre al giorno 6 gennaio (periodo 23/30 dicembre 2023 con il padre), con impegno reciproco a consentire al figlio di trascorrere comunque parte della Vigilia di
Natale o del 25 dicembre con ciascun genitore. In caso di mancato accordo trascorrerà la Per_1
Vigilia di Natale con il padre ed il pranzo di Natale con la madre. Il periodo dal 23.12.2025 al
30.12.2025 sarà trascorso con la madre;
La domenica di Pasqua con un genitore e la Pasquetta con l'altro genitore. La Domenica di Pasqua
2025 sarà trascorsa con il padre ed il giorno di Pasquetta con la madre;
trascorrerà poi i ponti e le ulteriori festività alternativamente con l'uno o l'altro genitore. Per_1
DISPONE a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra , a CP_1 Pt_1 titolo di contributo al mantenimento rivalutabile secondo gli indici istat relativi al costo della vita, a decorrere dal mese di aprile l'importo mensile di € 200,00, fino al dicembre 2025 e dal mese di aprile
2026 un contributo di 300 euro al mese, il tutto da corrispondere a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della madre alle coordinate bancarie note al resistente. Il padre inoltre concorrerà, nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie come descritte nel Protocollo Di Intesa del 15 marzo 2016 tra il Tribunale di Torino e l'Ordine degli Avvocati di Torino previa presentazione di documentazione giustificativa, con pagamento che dovrà avvenire entro il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento.
DÀ ATTO che l'assegno unico per il figlio verrà interamente trattenuto dalla ricorrente. Per_1
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 17 aprile
2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Serafina Aceto Giudice Rel./Est
Dr.ssa Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 14099/2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv. BOCCARDO MARCO in virtù di procura Parte_1 speciale in atti;
ricorrente
contro
con il patrocinio dell'avv. MOLINARI GIANCARLO in virtù di procura CP_1 speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
relativo al minore : nato a [...] in data [...]. Persona_1
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente per parte resistente: come da accordo transattivo raggiunto all'udienza del 11.3.2025 Per il P.M.:
“visto, nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e , non coniugati, Parte_1 CP_1
i quali hanno cessato la convivenza more uxorio.
Con ricorso depositato il 31.07.2024, chiedeva al Tribunale, formulando Parte_1 anche istanze istruttorie, di disporre l'affidamento esclusivo del minore , con residenza abituale Per_1
e collocazione dello stesso presso la casa materna;
chiedeva, poi, accogliersi il calendario di visite padre – minore enunciato in sede di ricorso introduttivo;
chiedeva, inoltre, disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio pari a 300,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva, infine, darsi atto della percezione, nella misura del 100%, dell'Assegno Unico
Universale in favore della madre.
Con decreto del 5.9.2024, il Giudice fissava udienza di convocazione delle parti al 11.3.2025.
Con memoria depositata il 10.3.2025, si costituiva in giudizio , non opponendosi CP_1 alla domanda di affidamento condiviso, ma chiedeva di quantificare in euro 100 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie il contributo al mantenimento del figlio posto a carico del padre, disponendo, altresì, che detta somma transitoria venisse corrisposta sino al mese di marzo 2026 (con aumento a
200,00 euro mensili a partire dal mese di aprile 2026 e a 300,00 euro mensili a partire dall'anno
2027). Da ultimo, chiedeva accogliersi il calendario di visite rappresentato in sede di memoria e nulla opponeva in punto Assegno Unico Universale.
All'udienza del 11.3.2025, addivenivano ad un accordo transattivo;
pertanto, il Giudice provvedeva in conformità all'accordo delle parti e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, atteso che esso appare rispondente all'interesse del minore e nulla osta al suo accoglimento.
Le spese di lite sono compensate in ragione del raggiunto accordo fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo delle parti, così provvede:
DISPONE che il figlio venga affidato ad entrambi i genitori, che dovranno Persona_1 assumere di comune accordo tutte le decisioni di maggior interesse per lo stesso, relative alla salute, all'istruzione e all'educazione, tenendo conto dei suoi desideri, ispirazioni ed inclinazioni naturali, con possibilità di assumere disgiuntamente le decisioni del quotidiano e di ordinaria amministrazione nell'interesse del minore.
DISPONE che il figlio minore abbia stabile collocazione abitativa e residenza anagrafica con Per_1 la CP_2
DISPONE che il Sig. possa vedere e tenere con sé il figlio liberamente, previo CP_1 accordo tra i genitori e compatibilmente con impegni scolastici ed extrascolastici di e sempre Per_1 previo consenso e benestare del minore e compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori.
In caso di disaccordo, il padre terrà con sé il figlio con le seguenti modalità:
A fine settimana alternati da casa della madre alle ore 19 del venerdì, riaccompagnando a casa Per_1 alle ore 21.00 della domenica dopo aver consumato il pasto;
Durante le vacanze estive, per un periodo di 15 giorni anche non consecutivi, previo accordo tra i genitori entro il giorno 30 del mese di maggio di ogni anno, con l'obbligo reciproco di comunicarsi, prima della partenza, la località di soggiorno. In caso di disaccordo trascorrerà con il padre Per_1 sempre i primi 15 giorni del mese di agosto e sempre con la madre i secondi 15 giorni del mese di agosto;
Durante le vacanze scolastiche natalizie, ad anni alterni, dal giorno 24 dicembre al giorno 30 dicembre e l'anno successivo dal giorno 30 dicembre al giorno 6 gennaio (periodo 23/30 dicembre 2023 con il padre), con impegno reciproco a consentire al figlio di trascorrere comunque parte della Vigilia di
Natale o del 25 dicembre con ciascun genitore. In caso di mancato accordo trascorrerà la Per_1
Vigilia di Natale con il padre ed il pranzo di Natale con la madre. Il periodo dal 23.12.2025 al
30.12.2025 sarà trascorso con la madre;
La domenica di Pasqua con un genitore e la Pasquetta con l'altro genitore. La Domenica di Pasqua
2025 sarà trascorsa con il padre ed il giorno di Pasquetta con la madre;
trascorrerà poi i ponti e le ulteriori festività alternativamente con l'uno o l'altro genitore. Per_1
DISPONE a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra , a CP_1 Pt_1 titolo di contributo al mantenimento rivalutabile secondo gli indici istat relativi al costo della vita, a decorrere dal mese di aprile l'importo mensile di € 200,00, fino al dicembre 2025 e dal mese di aprile
2026 un contributo di 300 euro al mese, il tutto da corrispondere a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della madre alle coordinate bancarie note al resistente. Il padre inoltre concorrerà, nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie come descritte nel Protocollo Di Intesa del 15 marzo 2016 tra il Tribunale di Torino e l'Ordine degli Avvocati di Torino previa presentazione di documentazione giustificativa, con pagamento che dovrà avvenire entro il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento.
DÀ ATTO che l'assegno unico per il figlio verrà interamente trattenuto dalla ricorrente. Per_1
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 17 aprile
2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.