Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 19/05/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. 531/2019 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 19/05/2025, alle ore 10.44, nella SECONDA SEZIONE civile del
Tribunale di Perugia, all'udienza del Giudice dott. Luca Marzullo, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE/TRICE
E
Controparte_1
- CONVENUTO/A
Sono presenti:
Nessuno compare per gli opponenti l'Avv. Berettoni per il convenuto, per delega dell'Avv. Patalin, la quale conclude chiedendo l'estinzione del procedimento per mancata riassunzione successivamente alla cessazione della causa di sospensione.
Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
I difensori dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
Il Giudice
(dott. Luca Marzullo)
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Perugia, in persona del dott. Luca Marzullo, in funzione di giudice monocratico, all'esito della discussione orale e sulle conclusioni precisate nel verbale che precede, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 531/2019 tra
Parte_2 Parte_3
Rappresentati e difesi dall'avv. Avv. Pier Francesco Valdina (C.F.: ; C.F._1 posta certificata: ed elettivamente domiciliati Email_1 presso lo studio del difensore, sito in Perugia, P.zza Italia, n. 4, giusta delega in atti;
Attori in opposizione
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_1
Rappresentata e difesa dagli avv. Giulia Migliorini (indirizzo pec: PEC:
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del Email_2 difensore, sito in Perugia, C.so Vannucci, n. 30, giusta delega in atti;
Convenuta in opposizione
E CON L'INTERVENTO DI
in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_2
Rappresentata e difesa dagli avv. Luca Patalini (C.F. ; indirizzo pec: C.F._2
PEC: ed elettivamente domiciliata presso lo studio Email_3 del difensore, sito in Perugia, Via Baglioni n. 24, giusta delega in atti;
Terzo interventore
MOTIVI DELLA DECISIONE
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1. Si premette, sul piano della dinamica processuale, che il presente procedimento perviene alla decisione dopo che era stata già adottata l'ordinanza sulla provvisoria esecuzione – che aveva condotto una pur sommaria disamina delle posizioni delle parti – nonché, soprattutto, dopo il provvedimento del 22.3.2021 con il quale, relativamente alla posizione dei garanti (residue parti del procedimento stante l'intervenuto fallimento della società debitrice principale), era stata disposta la trasmissione della domanda involgente la nullità della fideiussione al Tribunale di Roma, quale giudice competente, contestualmente disponendo la sospensione del procedimento in attesa della decisione sulla domanda pregiudiziale.
La causa è stata, quindi, riassunta onde ottenere la declaratoria di estinzione del procedimento, sul presupposto della mancata adozione di qualsivoglia impulso processuale successivamente al venir meno della causa di sospensione, evidenziando, in particolare, che successivamente al passaggio in giudicato della sentenza che ha definito il procedimento dinanzi al Tribunale di Roma la causa non è stata riassunta.
Incardinato nuovamente il contraddittorio, nessuno è comparso all'udienza odierna per gli originari opponenti.
1.1. L'Istituto di credito ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Perugia Controparte_1 il decreto ingiuntivo n. 2238/2018 del giorno 11.12.2018, con il quale è stato ingiunto alla società nonché ai sig.ri e – nelle Parte_1 Parte_3 Parte_2 rispettive qualità di debitore principale (la società) e garanti (le persone fisiche) il pagamento del complessivo importo di € 447.182,42, derivante, quanto ad € 386.875,50 dal saldo negativo del conto corrente n. 40769477 aperto in data 18.12.2006, quanto ad €
47.275,81da quanto dovuto in relazione al contratto di mutuo chirografario di originari €
82.707,20 del 22 giugno 2017 e, quanto ad € 13.031,11, da quanto dovuto in forza del mutuo chirografario di originari € 115.940,00 del 15 aprile 2013.
In particolare, l'ingiunzione è stata chiesta nei confronti dei sig.ri e Pt_3 Pt_2 nella loro qualità di garanti, giusta fideiussione omnibus fino a concorrenza di €
[...]
500.500,00 del 23.2.2017 nonché fideiussioni specifiche prestate in relazione ai contratti di finanziamento.
Nel dettaglio, gli attori hanno opposto il decreto ingiuntivo lamentando il difetto di prova e comunque l'inesistenza del credito ingiunto e la nullità delle garanzie prestate sia per indeterminatezza dell'oggetto sia per la violazione dell'art. 2 della l. 287/1990.
1.2. In sede di costituzione, l'opposta ha contestato tutti i motivi di opposizione, evidenziando che il provvedimento monitorio era stato chiesto ed ottenuto sulla scorta
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dell'estratto conto certificato, come previsto dalla legge, che era indicato il limite massimo dell'importo garantito, che non sussiste la dedotta questione di nullità delle fideiussioni.
1.3. Il procedimento ha proseguito il proprio iter limitatamente alla posizione dei garanti.
Ed infatti, già la convenuta in opposizione, in sede di costituzione, aveva rappresentato l'intervenuto fallimento della società , tanto da concludere Parte_1 in via preliminare per l'interruzione del procedimento.
Quindi, successivamente al rinvio dell'udienza del 7.10.2019 (senza che sia mai stato assunto alcun provvedimento in ordine alla interruzione del giudizio), i garanti hanno autonomamente depositato un ricorso in riassunzione, qualificabile quale comparsa in prosecuzione a norma dell'art. 302 c.p.c.
1.4. Come detto, trattata la causa e dichiarata l'incompetenza in favore del Tribunale di
Roma, il giudizio è stato riassunto allo scopo di ottenere la declaratoria di estinzione stante la mancata riassunzione.
All'udienza odierna, in assenza degli originari opponenti, lo scrivente ha invitato la parte istante a precisare le conclusioni ai sensi e nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
2. La richiesta deve essere accolta.
Posto che nei confronti della società debitrice principale la domanda monitoria era divenuta improcedibile per effetto del suo fallimento pronunciato con sentenza resa il 24 maggio 2019 e pubblicata il 29 maggio 2019 di questo Tribunale, il procedimento, proseguito, giusto ricorso dei garanti del 27.12.2019, era stato sospeso, come emerso dalla ricostruzione svolta in punto di fatto, per effetto della declaratoria di incompetenza in relazione alla domanda di nullità della garanzia.
Nel dettaglio, la legge 24.03.2012 n. 27, di conversione del Decreto Liberalizzazioni di cui al D.L. 24.01.2012 n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, ha, successivamente, istituito le sezioni specializzate in materia di impresa cui è stata devoluta la competenza per materia in riferimento alle controversie di cui all'art. 33 comma 2 L. n. 287/1990 e alle controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione.
Ai sensi dell'art. 33, comma 2, della L. n. 287/1990 le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni;
ne discende che la materia in esame, in tale parte, rientrerebbe pienamente in quella assegnata alla
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competenza esclusiva del Tribunale delle imprese dal momento che, in tale prospettiva, il consumatore finale, che subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per effetto di una collusione “a monte”, ha a propria disposizione, ancorché non sia partecipe di un rapporto di concorrenza con gli imprenditori autori della collusione, l'azione di accertamento della nullità dell'intesa e di risarcimento del danno di cui all'art. 33 della legge n. 287 del 1990.
A riguardo, si osserva ancora che se la competenza della sezione specializzata del
Tribunale delle imprese è indiscutibile per l'ipotesi in cui il rilievo della nullità venga svolta in via di azione, più opinabile è, in ipotesi, la soluzione allorquando tale deduzione venga svolta in via di eccezione, dal momento che, in passato era stato comunque ritenuto che l'eccezione riconvenzionale ben può esser decisa da un giudice diverso da quello competente, in via esclusiva, sulla relativa autonoma azione (tale principio è stato chiarito dalla Corte di Cassazione, riguardo alla compensazione, in materia fallimentare, laddove ha affermato che “…l'eccezione di compensazione, a differenza della domanda riconvenzionale, non determina la modificazione della competenza sulla domanda principale e la conseguente translatio iudicii prevista dall'art. 35 c. p. c. (la corte, sulla base del principio di diritto enunciato, ha ritenuto che la deduzione di un credito verso il fallimento, posto a fondamento di una mera eccezione riconvenzionale diretta
a paralizzare la domanda, non dovesse avvenire nelle forme e nei modi previsti per l'accertamento del passivo, ai sensi degli art. 52 e 93 segg., l. fall…” Cass. civ., 11.12.1987, n. 9174).
Sicché, la domanda di accertamento della nullità, ove svolta, soggiace alla competenza funzionale, laddove, invece, nonostante la speciale competenza prevista dall'art. 33 della legge n. 287/1990, sembra preferibile ritenere che il Tribunale possa valutare e deliberare l'eventuale eccezione di nullità del negozio fideiussorio per contrasto con la normativa sulla concorrenza, in quanto diretta a paralizzare la pretesa creditoria (cfr. sul tema, in generale,
Cass. 30.12.2016 n. 27516; Cass. 25.10.2016 n. 21472; Cass. 15.4.2010 n. 9044; Cass.
24.7.2007 n. 16314).
3. Per contro, l'originaria domanda di pagamento – residuata unicamente nei confronti dei garanti stante l'improcedibilità della stessa nei confronti della società fallita – era rimasta soggetta alla originaria competenza di questo Ufficio.
Ed infatti, richiamando quanto prima osservato l'incompetenza ha investito la sola domanda tesa all'accertamento della nullità della fideiussione non anche la pretesa di pagamento azionata in via monitoria che, sulla scorta di questa, è stata rivolta agli opponenti, ingiunto quale garante, domanda che, evidentemente, rimane soggetta agli ordinari criteri di competenza nonché alla competenza funzionale di questo Ufficio: la competenza funzionale è circoscritta unicamente all'opposizione conseguente alla domanda
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di pagamento azionata in via monitoria ma non abbraccia, ovviamente, le eventuali domande riconvenzionali svolte che rimangono sottoposte ai propri criteri di competenza
(Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8693 del 17/03/2022, Rv. 664502 – 01 secondo cui “…in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza funzionale del giudice che ha emesso il provvedimento è inderogabile ed immodificabile, anche per ragioni di connessione. Ne deriva che il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, in caso sia proposta domanda riconvenzionale di competenza della sezione specializzata delle imprese di altro tribunale, è tenuto a separare le due cause, rimettendo quella relativa a quest'ultima domanda dinanzi al tribunale competente, ferma restando nel prosieguo l'eventuale applicazione delle disposizioni in tema di sospensione dei processi”)
Sicché la domanda di pagamento e la relativa opposizione (ma solo quest'ultima, ad eccezione della domanda riconvenzionale) avrebbe potuto proseguire il proprio corso una volta esauritosi il procedimento avente ad oggetto la domanda di nullità della fideiussione.
3.1. Si premette, innanzitutto, che tra gli effetti della chiusura del fallimento non è compresa la liberazione del fallito dalle obbligazioni non fatte valere o non soddisfatte nel corso della procedura fallimentare. Come sancito inequivocabilmente dal capoverso della
L.Fall., art. 120 i creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore anche per la parte non soddisfatta dei loro crediti, sia per capitale che per interessi, il che comporta la possibilità per il creditore di far valere il suo credito nei confronti del debitore ritornato in bonis (Cass., Sez. U, Sentenza n. 11718 del 26/11/1993; Cass. civ. sez. III,
14/03/2022, n. 8110)
3.1.1. Ancor più nel dettaglio, né il sopravvenuto fallimento dell'opponente, né
l'automatica interruzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo L. Fall., ex art. 43 determinano la caducazione del decreto ingiuntivo, vuoi per sopraggiunta inesistenza giuridica del provvedimento già emesso, vuoi per privazione definitiva dei suoi effetti.
Come noto, l'inesistenza giuridica (o nullità radicale), alla quale si riconduce la fattispecie normativa prevista dall'art. 161 c.p.c., comma 2, riguarda, secondo la giurisprudenza, i limitati ed eccezionali casi di provvedimenti aventi contenuto decisorio erroneamente emessi da un giudice in toto carente di potere o dal contenuto abnorme, che li renda irriconoscibili come atti processuali di un determinato tipo perché privi dei requisiti indefettibili in un provvedimento giurisdizionale (in proposito, Cass., Sez. 3, Ordinanza n.
27428 del 28/12/2009 e Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 22334 del 15/10/2020).
Si tratta, all'evidenza, di un vizio del provvedimento talmente grave che non è concepibile quale esito di una fisiologica (perché conforme alle disposizioni della Legge
Fallimentare e del codice di rito) interruzione del processo (e, difatti, nemmeno nel ricorso
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si prospetta una invalidità dei decreti ingiuntivi, nonostante i reiterati riferimenti alla loro asserita inesistenza).
Quanto all'inefficacia dei decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi, la stessa riguarda esclusivamente la procedura concorsuale che ha interessato il debitore destinatario dell'ingiunzione, nei cui confronti né possono essere avviate (o proseguite) azioni esecutive individuali in forza di detti titoli esecutivi, né possono svolgersi, ai fini del concorso con gli altri creditori, giudizi di accertamento di suoi debiti al di fuori delle forme e con le modalità prescritte dalla Legge Fallimentare.
Di inefficacia, dunque, può parlarsi esclusivamente con riguardo alla procedura concorsuale e al curatore, posto che un eventuale accertamento estraneo al fallimento risulterebbe inopponibile alla procedura (tra le altre, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22047 del
13/10/2020).
3.2. Nessuna disposizione, però, impedisce l'accertamento, al di fuori della procedura concorsuale, di un credito nei confronti del fallito da far valere, necessariamente, nella prospettiva di un suo ritorno in bonis; in proposito, la giurisprudenza è da tempo granitica.
Già nella decisione di Cass., Sez. 3, Sentenza n. 221 del 08/02/1963, Rv. 260288-01, si era statuito che “…qualora nelle more del giudizio inteso all'accertamento di un debito ed alla conseguente condanna del debitore, il debitore stesso venga dichiarato fallito, il creditore, ove intenda persistere nell'intento di realizzare il suo credito, deve obbligatoriamente sottostare alle norme del procedimento concorsuale, e cioè seguire la speciale procedura d'insinuazione. A questo principio, per cui, in sostanza, il fallimento del debitore, intervenuto nelle more del giudizio, importa l'improcedibilità del giudizio stesso in sede ordinaria, sussistono due limitazioni: quella per cui, se al momento della dichiarazione di fallimento sia stata già pronunciata una sentenza ancora suscettibile di gravame, il giudizio d'impugnazione può e deve essere promosso in sede ordinaria nei confronti del curatore e quella per cui, essendo
l'improcedibilità non di ordine assoluto, bensì relativa alla massa fallimentare, il creditore può proseguire il giudizio in sede ordinaria contro il convenuto in proprio ottenendo una sentenza inopponibile alla massa fallimentare e destinata ad avere efficacia pratica se e quando il fallito tornerà in bonis…” (la massima richiama precedenti addirittura antecedenti: Cass. 754/1960 e Cass. 3475/1955).
Più recentemente, a conferma della possibilità di intraprendere o proseguire un giudizio volto ad accertare un credito nei confronti del soggetto fallito - giocoforza da azionare dopo il suo ritorno in bonis si sono pronunciate, tra le altre, Cass., Sez. L, Sentenza n. 31843 del 05/12/2019, Rv. 656003-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2608 del 05/02/2014, Rv.
629853-01, e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 28481 del 22/12/2005, Rv. 585606-01; di recente in termini Cass. civ. sez. III, 14/03/2022, n. 8110)
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3.3. Con specifico riguardo all'opposizione a decreto ingiuntivo pendente in primo grado al momento della dichiarazione di fallimento dell'ingiunto-opponente, la necessità del creditore di insinuare il credito al passivo fallimentare per soddisfarsi nella procedura concorsuale non incide la facoltà di riassumere il processo (interrotto L. Fall., ex art. 43).
La facoltà di riassunzione del giudizio di opposizione interrottosi spetta sia al creditore opposto, sia al debitore opponente: al primo per conseguire una esplicita pronuncia sul merito oppure di estinzione che gli consentano di munire il decreto di efficacia esecutiva e di renderlo così opponibile al debitore una volta tornato in bonis (Cass., Sez. 1, Sentenza n.
23394 del 16/11/2015, Rv. 637714-01; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 14981 del 28/06/2006,
Rv. 590808-01); al secondo per la finalità opposta e, cioè, per evitare che all'estinzione dell'opposizione per mancata riassunzione del processo consegua l'effetto ex art. 653 c.p.c., comma 1, (in proposito, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22047 del 13/10/2020, Rv. 658984-01 secondo cui “…in caso di interruzione per intervenuto fallimento dell'opponente del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quest'ultimo rimane inopponibile alla massa, mentre è interesse e onere del debitore fallito riassumere il processo nei confronti del creditore opposto, onde evitare che il provvedimento monitorio consegua la definitiva esecutorietà per mancata o intempestiva riassunzione, divenendo opponibile nei suoi confronti una volta tornato in bonis…”; analogamente, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5727 del
23/03/2004, Rv. 571403-01).
Per le ragioni precedentemente esposte, perciò il fallimento del debitore opponente non determina affatto la caducazione del decreto ingiuntivo opposto: l'accertamento provvisorio compiuto nel procedimento monitorio non spiega alcun effetto nei confronti della curatela fallimentare, né il curatore è tenuto a riassumere il giudizio di opposizione interrottosi, perché, se il creditore intende far valere il titolo nei confronti del fallimento, deve far accertare il proprio credito mediante la procedura di accertamento del passivo, non essendo il decreto ingiuntivo equiparabile alle sentenze non ancora passate in giudicato e non trovando, quindi, applicazione l'eccezione al principio dell'accertamento concorsuale;
a sua volta, nemmeno l'interruzione del pendente giudizio di opposizione elimina il decreto ingiuntivo (o la sua efficacia di condanna e di titolo per l'iscrizione ipotecaria), posto che lo stesso può ancora spiegare i suoi effetti - definitivi qualora il processo interrotto non sia tempestivamente riassunto dall'opponente (anche se fallito) e, così, pervenga ad estinzione
(art. 653 c.p.c., comma 1) nei confronti del debitore una volta che questo sia tornato in bonis.
4. Come si diceva, non vi è stata alcuna tempestiva riassunzione, giacché venuta meno la causa di sospensione, il procedimento non è stato riassunto nei termini.
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L'art. 297 c.p.c. dispone che la richiesta di fissazione del termine per la prosecuzione del giudizio deve essere presentata, con ricorso, entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia pregiudiziale.
Per il vero, la sentenza è stata notificata in data 10.10.2024 e, non impugnata nel termine di legge, è divenuta definitiva in data 9.11.2024 (doc.2); come noto il termine di tre mesi dalla cessione della causa di sospensione, di cui all'art. 297 c.p.c., comma 1, decorrente dal 9.11.2024, è pertanto scaduto il 10.2.2025, senza che il presente giudizio sia stato riassunto o proseguito.
La tardiva riassunzione del processo sospeso ex art. 295 c.p.c. rientra tra le ipotesi disciplinate dall'art. 307, co. 3, c.p.c. di talché poiché si è verificato il presupposto, ne consegue che il presente processo deve essere dichiarato estinto.
4.1. Parte istante ha, invero, documentato l'avvenuta notifica della sentenza che ha definito la causa pregiudicante nonché della presente istanza.
Ciò posto, si osserva in punto di diritto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità
(Sez. 2, Sentenza n. 2322 del 10/03/1994, Rv. 485635), che l'estinzione del processo per inattività delle parti (e quindi anche per mancata riassunzione nel termine di tre (sei quello invece considerato dalla pronuncia richiamata ratione temporis applicabile) dopo la cessazione della causa di sospensione), ove non dedotta dall'interessato in via di eccezione, a norma dell'art. 307 cod. proc. civ., può essere richiesta in via di azione con atto riassuntivo del processo stesso, con la conseguenza di rimettere la causa nello stesso stato processuale in cui si trovava al momento del provvedimento.
Infatti, se è esatto che l'estinzione del processo per inattività delle parti (e quindi anche nel caso di mancata tempestiva riassunzione) deve essere eccepita – sempre nel testo previgente alle modifiche di cui alla L. 69/2009 – dalla parte interessata prima di ogni altra difesa (art. 307, ultimo comma c.p.c.), cioè dev'essere fatta valere in via di eccezione, nulla vieta che sia proposta anche in via di azione, con atto riassuntivo del processo stesso, rivolto al solo fine di ottenere una declaratoria in proposito.
La S.C. ha più volte affermato detto principio (ad es. con sentenza 13 nov. 1986 n.
6651) della cui esattezza non può dubitarsi perché, oltre ad essere applicazione della regola della libertà delle forme, sembra essere l'unico modo possibile, in caso di persistente inattività di una delle parti, per portare alla definitiva esclusione del procedimento da quelli ancora pendenti (sia pur in stato di quiescenza).
Oggi, inoltre, la causa di estinzione opera di diritto ed è dichiarata anche d'ufficio, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 46, c. 15, L. 18 giugno 2009, n 69, ratione temporis applicabili.
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5. Ne consegue che, non essendo stato il procedimento riassunto, lo stesso deve essere dichiarato estinto, con riferimento alla posizione dei garanti.
A ciò consegue la dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo nei loro riguardi.
6. Siffatta dichiarazione, come noto, deve essere pronunciata con sentenza (cfr. tra le molte, Cass. civ. n. 21707/2006.
Secondo il fermo orientamento della S.C. (cfr. Cass. civ. sez. I, 12/03/2020, n. 7107) nel caso sia stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo, la dichiarazione di estinzione del giudizio di opposizione produce l'effetto di conferire efficacia esecutiva al decreto ingiuntivo dopo che siano scaduti i termini per proporre reclamo ovvero, nelle cause riservate alla cognizione del giudice monocratico, per proporre appello.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, l'ordinanza emanata dal tribunale in composizione monocratica, che dichiara l'estinzione del processo, è assimilabile in tal senso alla sentenza del tribunale che, in composizione collegiale e ai sensi dell'art. 308 c.p.c., comma 2, respinge il reclamo contro l'ordinanza di estinzione del giudice istruttore;
tale provvedimento, pertanto, ha natura sostanziale di sentenza e deve essere impugnato con l'appello. (Cass. 7 ottobre 2011, n. 20631; Cass., 26 giugno 2018, n. 16790).
In particolare, si veda di recente, in proposito, la pronuncia di Cass. 20 aprile 2018, n.
9933, che in special modo fa leva, al riguardo sul combinato disposto degli artt. 653 e 308
c.p.c.
Ai sensi dell'art. 310, c. 4, c.p.c., le spese del processo estinto rimangono a carico della parte che le abbia sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ In accoglimento della istanza, dichiara l'estinzione del giudizio e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo.
Perugia, li 19 maggio 2025
Il Giudice
(dott. Luca Marzullo)
Sentenza resa ex art. 281 sexies e pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinuncianti a comparire ed allegazione al verbale.
Il Giudice
(dott. Luca Marzullo)
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