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Sentenza 10 marzo 2026
Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lucca, sez. I, sentenza 10/03/2026, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lucca |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 59/2026
Depositata il 10/03/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LUCCA Sezione 1, riunita in udienza il 04/03/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GO EN, Giudice monocratico in data 04/03/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 376/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lucca
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 10280202400013625000 REGISTRO 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 06280202400008216000 IVA-ALIQUOTE 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 06280202400008216000 TASI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 66/2026 depositato il
08/03/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da rispettivi atti
Resistente/Appellato: come da rispettivi atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, Ricorrente_1 ha chiesto a questa Corte di giustizia di annullare due comunicazioni preventive di fermo amministrativo (nn. 10280202400013625000 e 06280202400008216000) notificate da Agenzia delle entrate-Riscossione. Si premette che le stesse sarebbero state emesse con riguardo alle cartelle di pagamento n. 10220170008560011001 (la prima) e nn. 06220230008952648000 e
06220230011871838000 (la seconda); ancora, che il ricorrente sarebbe stato dichiarato fallito dal Tribunale di Lucca con sentenza n. 173 del 2015. Tanto premesso, si evidenzia che lo stesso contribuente avrebbe successivamente presentato istanza per l'ammissione al beneficio dell'esdebitazione, poi esitata nel decreto n. 289/2022, che avrebbe dichiarato inesigibili tutti i debiti concorsuali non soddisfatti;
ne deriverebbe, pertanto, la liberazione del ricorrente da tutti i debiti residui, sorti anteriormente alla dichiarazione di fallimento, compresi quelli oggetto delle comunicazioni in esame (precedenti al 2015). Le pretese in queste contenute, in ogni caso, risulterebbero evidentemente prescritte, essendo decorso il termine quinquennale ormai accolto dalla giurisprudenza, oltre al termine decadenziale;
le relative cartelle, inoltre, non sarebbero mai state notificate al ricorrente. Ancora, l'impugnazione contesta l'assoluto difetto di motivazione dell'atto gravato, privo dei requisiti minimi per comprenderne il contenuto e, dunque, approntare un'efficace difesa. Infine, è dedotta la violazione dell'art. 86, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Si è costituita l'Agenzia delle entrate-Riscossione, chiedendo il rigetto del ricorso. Si premette che il decreto di esdebitazione richiamato riguarderebbe esclusivamente i debiti concorsuali, con esclusione, dunque, di quelli indicati negli atti qui in esame. Quanto alle cartelle di pagamento, poi, le stesse risulterebbero tutte ritualmente notificate, come da documenti allegati, e mai impugnate;
il termine prescrizionale delle relative pretese tributarie, inoltre, non sarebbe maturato. Si contesta il ricorso, infine, quanto al dedotto vizio di motivazione, anche in punto di calcolo di interessi.
Il ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto nei limitati termini che seguono.
Deve essere in primo luogo affrontata la questione centrale nell'intera controversia, ossia l'eventuale efficacia del decreto di esdebitazione emesso il 13/5/2022 dal Tribunale di Lucca anche nei confronti dei debiti rimasti estranei alla procedura fallimentare, definita con sentenza dello stesso Tribunale n. 173 del 2015, quali compresi nelle cartelle di cui ai preavvisi in esame: mentre l'Agenzia resistente, infatti, esclude che tali debiti rientrino nel provvedimento, stante il tenore letterale del suo dispositivo, il ricorrente sostiene la posizione contraria, ai sensi dell'art. 144 legge fallimentare.
Quest'ultima tesi, a giudizio della Corte, contiene argomenti condivisibili. Con la precisazione, peraltro, che la stessa non concerne, quanto al preavviso di fermo n. 06280202400008216000, il credito di cui alla cartella n. 06220230008952648000, perché relativa a pretesa tributaria (IVA) per l'anno 2019, dunque successiva alla dichiarazione di fallimento e, per quel che comune si dirà infra, dovuta dal contribuente. Analogamente, ma in termini opposti, nessuna questione può porsi al riguardo quando al preavviso di fermo n.
10280202400013625000, relativo alla cartella n. 10220170008560011001, perché – pur riguardando un'imposta di registro per il 2014 – quest'ultima risulta notificata soltanto il 24/9/2022 (non il 3/5/2018, come si legge nelle controdeduzioni), dunque oltre il termine di decadenza quinquennale.
Limitando l'attenzione della Corte, pertanto, alla sola intimazione n. 06280202400008216000, ed alla sola cartella n. 06220230011871838000, ecco che l'art. 144 sopra richiamato, proprio in tema di esdebitazione, stabilisce che “Il decreto di accoglimento della domanda di esdebitazione produce effetti anche nei confronti dei creditori anteriori alla apertura della procedura di liquidazione che non hanno presentato la domanda di ammissione al passivo;
in tale caso, l'esdebitazione opera per la sola eccedenza alla percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado.” Il legislatore, dunque, ha previsto che il creditore rimasto estraneo alla procedura (perché non insinuatosi) non sia del tutto insensibile al decreto di esdebitazione, ma – per ragionevoli esigenze di equità tra creditori e per evitare di penalizzare eccessivamente il debitore tornato in bonis – risenta dei relativi effetti, nella stessa misura che ha riguardato i creditori insinuati. In sintesi: al creditore non insinuato è lasciata la libertà di agire per recuperare un importo pari a quello che i creditori di eguale condizione hanno ricevuto nella procedura, con l'effetto che l'esdebitazione opera solo per la parte eccedente.
La medesima disciplina, peraltro, è oggi prevista anche dal d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), qui non applicabile ratione temporis, a norma del cui art. 278, comma 2, “Nei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso l'esdebitazione opera per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado.” Ai sensi del successivo comma 7, infatti, “Restano esclusi dall'esdebitazione: a) gli obblighi di mantenimento e alimentari;
b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti”, così ribadendosi quanto già stabilito dall'art. 142, comma 3, legge fallimentare.
Ancora in tal senso, peraltro, si è già pronunciata la giurisprudenza ordinaria di merito, con considerazioni condivise da questa Corte.
In particolare, il Tribunale civile di Milano, con sentenza del 17/2/2021, ha evidenziato che la procedura di esdebitazione come delineata dall'art. 14-terdecies, l. 27 gennaio 2012, n. 3, “non si occupa, salvo la precisazione di cui appresso, dei creditori anteriori all'apertura della procedura di liquidazione che non hanno presentato la domanda di ammissione al passivo, aprendo diversi possibili scenari regolatori della fattispecie:
(i) i crediti anteriori non insinuati sono esclusi dall'esdebitazione e devono essere pagati integralmente;
(ii)
i crediti anteriori non insinuati sono per ciò solo integralmente esdebitati;
(iii) i crediti anteriori non insinuati sono esdebitati nei limiti in cui lo siano tutti gli altri creditori anteriori ammessi al passivo. Tale lacuna normativa, allora, non può che essere colmata facendo applicazione analogica dell'art. 144 l.f. che precisa come per i crediti anteriori non insinuati l'esdebitazione operi per la sola eccedenza alla percentuale attribuita nel concorso ai creditori. Tale soluzione è del resto obbligata perché, nella loro intransigenza, sia le ipotesi (i)
e (ii) dovrebbero essere scartate, la (i) perché potrebbe suggerire ai creditori di sottrarsi alla regola del concorso sperando in un successivo integrale soddisfo, la (ii) perché determinerebbe una espropriazione delle ragioni dei creditori, anche nell'ipotesi in cui alcuna colpa possa essere loro attribuita per non avere proposto una domanda di insinuazione al passivo ed entrambe per un'ingiustificabile disparità di trattamento rispetto ai creditori della persona fisica fallita.”
Alla luce di tutte queste considerazioni, la Corte dunque conclude che il decreto di esdebitazione del 13/5/2022 produce effetti anche nei confronti dei debiti - anteriori al fallimento - indicati nelle cartelle diverse da quelle oggetto di insinuazione nella procedura (nello specifico, la n. 06220230011871838000); l'argomento sostenuto da parte ricorrente, pertanto, risulta fondato.
Cionondimeno, deve osservarsi che la stessa disciplina non determina l'estinzione in toto delle pretese tributarie maturate anteriormente alla dichiarazione di fallimento, ma soltanto nella misura in cui sono stati soddisfatti i creditori concorsuali di pari grado, nei termini già richiamati. Ebbene, una tale valutazione non può essere compiuta da questa Corte, né l'Agenzia resistente, negando radicalmente l'operatività dell'istituto in parte qua, ha offerto alcun elemento in tal senso.
Ne consegue, allora, che il ricorso deve essere accolto nei limitati e precisati termini, ma che l'Agenzia delle entrate - ente creditore - sarà legittimata ad intraprendere un'ulteriore iniziativa volta alla riscossione del credito nella eventuale parte residua, ossia non coperta dal decreto di esdebitazione. Parte che, peraltro, qualora esistente non sarebbe neppure coperta da prescrizione, atteso che l'Agenzia resistente ha documentato l'avvenuta, rituale notifica delle relative cartelle.
Ancora a tale riguardo, peraltro, non può essere accolta la tesi difensiva (di cui alla memoria) in forza della quale la stessa cartella n. 06220230011871838000, relativa a tributo del 2014, sarebbe stata notificata ” entro termini di decadenza ben più stringenti, da tempo decorsi”; si tratta, infatti, di una censura evidentemente priva di ogni specificità, in assenza di una precisa indicazione circa l'asserita data di decadenza (il ricorso indica una data precisa, in ottica difensiva, soltanto per la cartella n. 1022017000856001100).
Tutte queste considerazioni, si ribadisce, non valgono peraltro quanto alla cartella n.
06220230008952648000, perché concernente una pretesa tributaria (IVA) relativa all'anno 2019; in ordine a questa, peraltro, la resistente ha depositato prova dell'avvenuta, rituale notifica, alla quale, tuttavia, non
è seguita alcuna impugnazione, cosicché la stessa pretesa risulta ormai definitiva.
Nessuna prescrizione per tale importo, peraltro, può essere qui riscontrata.
Infine, quanto al difetto di motivazione denunciato circa l'unica cartella residua, valgano le considerazioni dell'Agenzia resistente, sul presupposto dell'avvenuta notifica di cartelle, prima, e di intimazioni, poi, dalle quali poter comprendere appieno il contenuto ed il fondamento della relativa pretesa.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, nei limiti indicati, ad eccezione della cartella n.
06220230008952648000 di cui al preavviso di fermo n. 06280202400008216000, per la quale, invece, deve essere rigettato.
La parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, ad eccezione della parte relativa alla cartella n. 06220230008952648000 di cui al preavviso di fermo n. 06280202400008216000. Spese compensate tra le parti
Depositata il 10/03/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LUCCA Sezione 1, riunita in udienza il 04/03/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GO EN, Giudice monocratico in data 04/03/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 376/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lucca
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 10280202400013625000 REGISTRO 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 06280202400008216000 IVA-ALIQUOTE 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 06280202400008216000 TASI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 66/2026 depositato il
08/03/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da rispettivi atti
Resistente/Appellato: come da rispettivi atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, Ricorrente_1 ha chiesto a questa Corte di giustizia di annullare due comunicazioni preventive di fermo amministrativo (nn. 10280202400013625000 e 06280202400008216000) notificate da Agenzia delle entrate-Riscossione. Si premette che le stesse sarebbero state emesse con riguardo alle cartelle di pagamento n. 10220170008560011001 (la prima) e nn. 06220230008952648000 e
06220230011871838000 (la seconda); ancora, che il ricorrente sarebbe stato dichiarato fallito dal Tribunale di Lucca con sentenza n. 173 del 2015. Tanto premesso, si evidenzia che lo stesso contribuente avrebbe successivamente presentato istanza per l'ammissione al beneficio dell'esdebitazione, poi esitata nel decreto n. 289/2022, che avrebbe dichiarato inesigibili tutti i debiti concorsuali non soddisfatti;
ne deriverebbe, pertanto, la liberazione del ricorrente da tutti i debiti residui, sorti anteriormente alla dichiarazione di fallimento, compresi quelli oggetto delle comunicazioni in esame (precedenti al 2015). Le pretese in queste contenute, in ogni caso, risulterebbero evidentemente prescritte, essendo decorso il termine quinquennale ormai accolto dalla giurisprudenza, oltre al termine decadenziale;
le relative cartelle, inoltre, non sarebbero mai state notificate al ricorrente. Ancora, l'impugnazione contesta l'assoluto difetto di motivazione dell'atto gravato, privo dei requisiti minimi per comprenderne il contenuto e, dunque, approntare un'efficace difesa. Infine, è dedotta la violazione dell'art. 86, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Si è costituita l'Agenzia delle entrate-Riscossione, chiedendo il rigetto del ricorso. Si premette che il decreto di esdebitazione richiamato riguarderebbe esclusivamente i debiti concorsuali, con esclusione, dunque, di quelli indicati negli atti qui in esame. Quanto alle cartelle di pagamento, poi, le stesse risulterebbero tutte ritualmente notificate, come da documenti allegati, e mai impugnate;
il termine prescrizionale delle relative pretese tributarie, inoltre, non sarebbe maturato. Si contesta il ricorso, infine, quanto al dedotto vizio di motivazione, anche in punto di calcolo di interessi.
Il ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto nei limitati termini che seguono.
Deve essere in primo luogo affrontata la questione centrale nell'intera controversia, ossia l'eventuale efficacia del decreto di esdebitazione emesso il 13/5/2022 dal Tribunale di Lucca anche nei confronti dei debiti rimasti estranei alla procedura fallimentare, definita con sentenza dello stesso Tribunale n. 173 del 2015, quali compresi nelle cartelle di cui ai preavvisi in esame: mentre l'Agenzia resistente, infatti, esclude che tali debiti rientrino nel provvedimento, stante il tenore letterale del suo dispositivo, il ricorrente sostiene la posizione contraria, ai sensi dell'art. 144 legge fallimentare.
Quest'ultima tesi, a giudizio della Corte, contiene argomenti condivisibili. Con la precisazione, peraltro, che la stessa non concerne, quanto al preavviso di fermo n. 06280202400008216000, il credito di cui alla cartella n. 06220230008952648000, perché relativa a pretesa tributaria (IVA) per l'anno 2019, dunque successiva alla dichiarazione di fallimento e, per quel che comune si dirà infra, dovuta dal contribuente. Analogamente, ma in termini opposti, nessuna questione può porsi al riguardo quando al preavviso di fermo n.
10280202400013625000, relativo alla cartella n. 10220170008560011001, perché – pur riguardando un'imposta di registro per il 2014 – quest'ultima risulta notificata soltanto il 24/9/2022 (non il 3/5/2018, come si legge nelle controdeduzioni), dunque oltre il termine di decadenza quinquennale.
Limitando l'attenzione della Corte, pertanto, alla sola intimazione n. 06280202400008216000, ed alla sola cartella n. 06220230011871838000, ecco che l'art. 144 sopra richiamato, proprio in tema di esdebitazione, stabilisce che “Il decreto di accoglimento della domanda di esdebitazione produce effetti anche nei confronti dei creditori anteriori alla apertura della procedura di liquidazione che non hanno presentato la domanda di ammissione al passivo;
in tale caso, l'esdebitazione opera per la sola eccedenza alla percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado.” Il legislatore, dunque, ha previsto che il creditore rimasto estraneo alla procedura (perché non insinuatosi) non sia del tutto insensibile al decreto di esdebitazione, ma – per ragionevoli esigenze di equità tra creditori e per evitare di penalizzare eccessivamente il debitore tornato in bonis – risenta dei relativi effetti, nella stessa misura che ha riguardato i creditori insinuati. In sintesi: al creditore non insinuato è lasciata la libertà di agire per recuperare un importo pari a quello che i creditori di eguale condizione hanno ricevuto nella procedura, con l'effetto che l'esdebitazione opera solo per la parte eccedente.
La medesima disciplina, peraltro, è oggi prevista anche dal d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), qui non applicabile ratione temporis, a norma del cui art. 278, comma 2, “Nei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso l'esdebitazione opera per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado.” Ai sensi del successivo comma 7, infatti, “Restano esclusi dall'esdebitazione: a) gli obblighi di mantenimento e alimentari;
b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti”, così ribadendosi quanto già stabilito dall'art. 142, comma 3, legge fallimentare.
Ancora in tal senso, peraltro, si è già pronunciata la giurisprudenza ordinaria di merito, con considerazioni condivise da questa Corte.
In particolare, il Tribunale civile di Milano, con sentenza del 17/2/2021, ha evidenziato che la procedura di esdebitazione come delineata dall'art. 14-terdecies, l. 27 gennaio 2012, n. 3, “non si occupa, salvo la precisazione di cui appresso, dei creditori anteriori all'apertura della procedura di liquidazione che non hanno presentato la domanda di ammissione al passivo, aprendo diversi possibili scenari regolatori della fattispecie:
(i) i crediti anteriori non insinuati sono esclusi dall'esdebitazione e devono essere pagati integralmente;
(ii)
i crediti anteriori non insinuati sono per ciò solo integralmente esdebitati;
(iii) i crediti anteriori non insinuati sono esdebitati nei limiti in cui lo siano tutti gli altri creditori anteriori ammessi al passivo. Tale lacuna normativa, allora, non può che essere colmata facendo applicazione analogica dell'art. 144 l.f. che precisa come per i crediti anteriori non insinuati l'esdebitazione operi per la sola eccedenza alla percentuale attribuita nel concorso ai creditori. Tale soluzione è del resto obbligata perché, nella loro intransigenza, sia le ipotesi (i)
e (ii) dovrebbero essere scartate, la (i) perché potrebbe suggerire ai creditori di sottrarsi alla regola del concorso sperando in un successivo integrale soddisfo, la (ii) perché determinerebbe una espropriazione delle ragioni dei creditori, anche nell'ipotesi in cui alcuna colpa possa essere loro attribuita per non avere proposto una domanda di insinuazione al passivo ed entrambe per un'ingiustificabile disparità di trattamento rispetto ai creditori della persona fisica fallita.”
Alla luce di tutte queste considerazioni, la Corte dunque conclude che il decreto di esdebitazione del 13/5/2022 produce effetti anche nei confronti dei debiti - anteriori al fallimento - indicati nelle cartelle diverse da quelle oggetto di insinuazione nella procedura (nello specifico, la n. 06220230011871838000); l'argomento sostenuto da parte ricorrente, pertanto, risulta fondato.
Cionondimeno, deve osservarsi che la stessa disciplina non determina l'estinzione in toto delle pretese tributarie maturate anteriormente alla dichiarazione di fallimento, ma soltanto nella misura in cui sono stati soddisfatti i creditori concorsuali di pari grado, nei termini già richiamati. Ebbene, una tale valutazione non può essere compiuta da questa Corte, né l'Agenzia resistente, negando radicalmente l'operatività dell'istituto in parte qua, ha offerto alcun elemento in tal senso.
Ne consegue, allora, che il ricorso deve essere accolto nei limitati e precisati termini, ma che l'Agenzia delle entrate - ente creditore - sarà legittimata ad intraprendere un'ulteriore iniziativa volta alla riscossione del credito nella eventuale parte residua, ossia non coperta dal decreto di esdebitazione. Parte che, peraltro, qualora esistente non sarebbe neppure coperta da prescrizione, atteso che l'Agenzia resistente ha documentato l'avvenuta, rituale notifica delle relative cartelle.
Ancora a tale riguardo, peraltro, non può essere accolta la tesi difensiva (di cui alla memoria) in forza della quale la stessa cartella n. 06220230011871838000, relativa a tributo del 2014, sarebbe stata notificata ” entro termini di decadenza ben più stringenti, da tempo decorsi”; si tratta, infatti, di una censura evidentemente priva di ogni specificità, in assenza di una precisa indicazione circa l'asserita data di decadenza (il ricorso indica una data precisa, in ottica difensiva, soltanto per la cartella n. 1022017000856001100).
Tutte queste considerazioni, si ribadisce, non valgono peraltro quanto alla cartella n.
06220230008952648000, perché concernente una pretesa tributaria (IVA) relativa all'anno 2019; in ordine a questa, peraltro, la resistente ha depositato prova dell'avvenuta, rituale notifica, alla quale, tuttavia, non
è seguita alcuna impugnazione, cosicché la stessa pretesa risulta ormai definitiva.
Nessuna prescrizione per tale importo, peraltro, può essere qui riscontrata.
Infine, quanto al difetto di motivazione denunciato circa l'unica cartella residua, valgano le considerazioni dell'Agenzia resistente, sul presupposto dell'avvenuta notifica di cartelle, prima, e di intimazioni, poi, dalle quali poter comprendere appieno il contenuto ed il fondamento della relativa pretesa.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, nei limiti indicati, ad eccezione della cartella n.
06220230008952648000 di cui al preavviso di fermo n. 06280202400008216000, per la quale, invece, deve essere rigettato.
La parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, ad eccezione della parte relativa alla cartella n. 06220230008952648000 di cui al preavviso di fermo n. 06280202400008216000. Spese compensate tra le parti