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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/11/2025, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8103 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Irene Lepori, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Irene Lepori, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
TO SS,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 30/04/2006, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Cagliari.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
30/04/2006 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 CP_1 stato civile del Comune di Cagliari, anno 2006, numero 51, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 30 aprile 2006; e hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio concordatario presso il Comune di Cagliari, come da
Pag. 2 di 3 estratto del registro degli atti dello Stato Civile - atto n. 51, parte 2, Serie A, anno 2006.
2) Ordinare all'Ufficio dello Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, effettuando la trascrizione e tutti gli adempimenti di rito.
3) Le parti confermano che già nelle more della separazione, tutti i rapporti economici patrimoniali sono già stati consensualmente definiti e che, tenuto conto dell'entità delle attuali entrate di ciascuno dei due coniugi e delle reciproche situazioni professionali, economiche e patrimoniali, nulla è dovuto reciprocamente a titolo di assegno divorzile ed espressamente formulano rinuncia.
4) Le parti si rilasciano il vicendevole assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 20/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8103 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Irene Lepori, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Irene Lepori, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
TO SS,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 30/04/2006, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Cagliari.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
30/04/2006 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 CP_1 stato civile del Comune di Cagliari, anno 2006, numero 51, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 30 aprile 2006; e hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio concordatario presso il Comune di Cagliari, come da
Pag. 2 di 3 estratto del registro degli atti dello Stato Civile - atto n. 51, parte 2, Serie A, anno 2006.
2) Ordinare all'Ufficio dello Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, effettuando la trascrizione e tutti gli adempimenti di rito.
3) Le parti confermano che già nelle more della separazione, tutti i rapporti economici patrimoniali sono già stati consensualmente definiti e che, tenuto conto dell'entità delle attuali entrate di ciascuno dei due coniugi e delle reciproche situazioni professionali, economiche e patrimoniali, nulla è dovuto reciprocamente a titolo di assegno divorzile ed espressamente formulano rinuncia.
4) Le parti si rilasciano il vicendevole assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 20/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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