Art. 26.
I Comuni e le Provincie, che nel 1960 hanno applicato la sovrimposta sul reddito dei terreni con aliquota inferiore a quella massima prevista dall'articolo 19 della presente legge, potranno, per un decennio, a decorrere dal 1 gennaio 1961, eccedere le aliquote massime previste per gli altri tributi purche' applichino per la sovrimposta sul reddito dei terreni almeno l'aliquota in atto del 1960.
I Comuni e le Provincie, che nel 1960 hanno applicato la sovrimposta sul reddito dei terreni con aliquota inferiore a quella massima prevista dall'articolo 19 della presente legge, potranno, per un decennio, a decorrere dal 1 gennaio 1961, eccedere le aliquote massime previste per gli altri tributi purche' applichino per la sovrimposta sul reddito dei terreni almeno l'aliquota in atto del 1960.