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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXI, sentenza 26/01/2026, n. 1168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1168 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1168/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 31, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente
AMURA LO, OR
GUADAGNI LUIGI, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3529/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 142337-3899 TARI 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21362/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
come da scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l.s. ha inteso proporre ricorso nei confronti di NAPOLI OBIETTIVO VALORE S. R.L. - CONCESSIONARIO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DEL COMUNE DI NAPOLI e della società
MUNICIPIA S.P.A. per l'annullamento dell'Avviso di Accertamento esecutivo per Omesso/Parziale
Versamento della TARI per l'annualità 2023 nr. 142337/3899 del 29/10/2024, notificato a mezzo Posta
Elettronica Certificata in data 29/11/2024, con la quale la società NAPOLI OBIETTIVO VALORE s.r.l. ha richiesto l'importo arrotondato di € 32.316,00 di cui € 23.097,24, per TARI, € 1.154,86 per TEFA, € 7.275,63 per Sanzioni, € 785,70 per Interessi, € 2,00 per spese di notifica (All. 1). L'imposta fa riferimento all'Immobile sito in Comune_1 alla Indirizzo_1, identificato con dati catastali Rif. catastale_1 - RISTORANTI/TRATTORIE/OSTERIE/PIZZERIE/PUB. L'immobile addotto a tassazione e condotto in locazione dalla società ricorrente è adibito a Villa per Eventi
e Cerimonie.
La società ricorrente non si è denunciata ai fini TARI entro i termini stabiliti dal comma 684, art. 1, L. 147/2013, ovvero, entro il 30 giugno dell'anno successivo, motivo per il quale la società Napoli Obiettivo Valore aveva già notificato anche l'avviso di accertamento TARI 2022 (oggetto di precedente ricorso) (All. 4).
Per l'anno 2022, come del resto anche per l'anno 2023 (oggetto del presente ricorso), tra le altre doglianze
è stato eccepito che l'ufficio anziché notificare un Avviso di Accertamento sostanziale (ovvero, per omessa dichiarazione), ha notificato un Avviso di accertamento in liquidazione (ovvero, per omesso versamento), e dunque, illegittimamente, anziché notificare un atto giuridico dove si stabiliscono gli elementi della pretesa impositiva ha notificato atti amministrativi da utilizzare soltanto se tali elementi sono già prestabiliti o previa denuncia di parte o previo avviso di accertamento per omessa dichiarazione divenuto ormai definitivo.
In particolare l'ufficio ha utilizzato gli elementi della pretesa impositiva riferiti non alla ricorrente ma ad un'altra società che precedentemente conduceva in locazione gli stessi locali, ovvero la società Società_2 srl, per poi volturarli alla società ricorrente;
procedimento amministrativo che, a dire del ricorrente, il legislatore vieta espressamente, indicando al contrario che, quando varia uno degli elementi fondamentali della pretesa, tra cui il soggetto passivo d'imposta (oltre all'oggetto, etc.), la pretesa impositiva va stabilita ex novo attraverso nuovi mezzi istruttori.
A dire della ricorrente l'ufficio, anziché notificare avviso di accertamento per omessa dichiarazione, ha notificato avvisi di accertamento per omesso versamento prima per la Tari 2022 e poi per la Tari 2023 (avviso che, tra l'altro, prevede un diverso regime sanzionatorio rispetto all'avviso di accertamento per omessa/ infedele dichiarazione e non soggiace neanche, a danno del contribuente, al principio del cumulo giuridico delle sanzioni).
La società ricorrente, resasi conto che la superficie stabilita dall'ente impositore risultava, tra l'altro, errata,
e che non teneva conto né delle minori aree scoperte detenute in locazione né soprattutto delle aree coperte aventi un diverso utilizzo, quali ad esempio i depositi da tassare in altra categoria tariffaria, oltre ai locali tecnici da escludere per legge dalla tassazione, dopo aver impugnato l'avviso di accertamento Tari 2022, entro i termini indicati dal comma 685, Art. 1, L. 147/2013 per effettuare la denuncia di variazione e, quindi, entro il 30 giugno dell'anno successivo, al fine di assolvere agli oneri dichiarativi previsti per la Tari 2023, ha notificato all'ente impositore, a mezzo PEC, la denuncia di variazione della superficie imponibile in data
27/06/2024 (All. 6)
Nella denuncia di variazione notificata all'Ente impositore in data 27/06/2024, a fronte dei mq. 498 tassati in categoria tariffaria Ristorante, sono stati dichiarati mq. 407, dei quali, mq. 339 da tassare nella categoria tariffaria Ristorante, mq. 61 da tassare nella categoria tariffaria Depositi, e ulteriori mq. 7 da escludere dalla tassazione in virtù della presentazione sempre entro il 30 giugno 2024 della richiesta di detassazione forfetaria della superficie destinata alla cucina (il 10% di mq. 70) per la produzione di rifiuti speciali non conferibili al pubblico esercizio prevista dal regolamento comunale, ovvero per la produzione e lo smaltimento degli olii usati (All. 7).
In considerazione degli obblighi dichiarativi assolti dal contribuente per l'anno d'imposta 2023, al fine della notifica dell'avviso di accertamento per omesso versamento impugnato, Napoli Obiettivo Valore era legittimato esclusivamente a riscontrare il versamento della Tari calcolato per mq. 339 con categoria tariffaria
Ristorante e per mq. 61 con categoria tariffaria Depositi, dododiché, utilizzando nuovi mezzi istruttori se disponibili, avrebbe potuto riscontrare l'eventuale differenza tra quanto denunciato dal contribuente e quanto ritenuto imponibile dall'ufficio, ed esclusivamente per la differenza avrebbe dovuto notificare l'ulteriore avviso di accertamento per infedele dichiarazione (e non per omesso versamento).
Invece, la società Napoli Obiettivo Valore, in dispregio della normativa vigente in materia, in data 29/11/2024, ha notificato un unico avviso di accertamento per omesso versamento, la cui pretesa tributaria tiene conto anzichè della superficie denunciata in data 27/06/2024 dal contribuente, di quella rilevata precedentemente alla dichiarazione di variazione, ovvero di mq. 498 interamente tassati in categoria Ristorante.
Per di più, nell'avviso di accertamento per omesso versamento notificato non è stato neanche considerato il versamento di € 16.844,00 effettuato dal contribuente in data 06/11/2024 previo calcolo dell'importo da autoliquidare in considerazione dell'effettiva superficie e dell'effettiva destinazione d'uso denunciata (All. 8).
Ciò premesso in fatto, sono state sollevate doglianze del seguente tenore:
1) Illegittimità dell'Avviso di Accertamento per Violazione del comma 161, Art. 1, L. 296/2006 e violazione del principio del “cumulo giuridico”.
2) Illegittimità dell'Avviso di Accertamento per Errata Superficie Imponibile e per errata Categoria Tariffaria;
ciò alla luce della Denuncia di variazione della Superficie, inviata dalla società contribuente al Comune di
Napoli in data 27/06/2024.
3) Illegittimità dell'Avviso di Accertamento per Violazione della L. 212/2000 Art. 6/Bis, Comma 2 (Statuto del
Contribuente); difetto di motivazione;
4) Illegittimità dell'Avviso di Accertamento per carenza di legittimazione di Napoli Obiettivo Valore e Violazione dell'art. 53 D.lgs. 446/1997.
Si è costituita Napoli Obiettivo Valore la quale ha ritenuto superati i rilievi afferenti alla legittimazione della società allo svolgimento di attività di riscossione;
ha evidenziato di aver calcolato l'imposta sulla base dei dati emergenti dalla visura catastale (DOCFA) fondata su dati comunicati dal proprietario;
ha evidenziato la correttezza del procedimento sanzionatorio e l'infondatezza degli ulteriori rilievi.
La ricorrente ha depositato memoria aggiuntiva con cui ha documentato che il Comune di Napoli, all'esito della denunzia TARI inoltrata, aveva provveduto a calcolare le imposte per il 2024 ed il 2025 in conformità alla denunzia di variazione.
A seguito di rinvio è stata depositata in data 8 settembre 2025 la sentenza n.15196/25 resa dalla Corte di
Giustizia di I Grado di Napoli e relativa all'annualità TARI 2022, con cui è stato parzialmente accolto il ricorso;
invero, oltrechè avuto concreto riguardo al periodo di tassazione ed utilizzazione del bene, è stata riconosciuta una minor superficie tassabile rispetto a quella (498 mq) indicata nell'avviso di accertamento impugnato;
in particolare è stata esclusa la tassazione della superficie di 70 mq utilizzata dal proprietario dell'immobile e già oggetto di separata tassazione ad uso domestico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è risultato fondato e va, pertanto, accolto nei termini di seguito chiariti.
Va, in particolare, riconosciuta la fondatezza dell'assunto secondo cui la TARI dell'anno 2023 andava calcolata sulla base della dati emergenti dalla denuncia di variazione notificata all'Ente impositore in data
27/06/2024; invero a fronte dei mq. 498 tassati in categoria tariffaria Ristorante, il calcolo andava operato sulla base di mq. 407 tassabili, dei quali mq. 346 da tassare nella categoria tariffaria Ristorante, e mq. 61 da tassare nella categoria tariffaria Depositi.
La correttezza e condivisibilità di tale calcolo emerge dagli avvisi TARI emessi, sulla base della medesima dichiarazione, per l'anno 2024 e l'anno 2025 dal Comune di Napoli.
Ciò testimonia che l'ente ha integralmente recepito e condiviso la variazione “correttiva” della denunzia TARI resa dal precedente conduttore dell'immobile e non estensibile al nuovo conduttore, attuale ricorrente.
Ne deriva, pertanto, l'arbitrarietà dell'atto impugnato in quanto operato sulla base di atti (comunicazione di superficie tassabile resa dal precedente conduttore) non direttamente riferibili al contribuente, che ha provveduto, per l'anno 2023 ha operatore una dichiarazione correttiva volta ad individuare le superfici concretamente tassabili e la relativa categoria (ristorante e/o autorimessa e magazzini senza vendita diretta).
Va, al contempo, riconosciuta la fondatezza dell'eccezione di parziale pagamento sollevata dalla ricorrente, atteso che dalla documentazione prodotta (cfr. allegato 8 della produzione di parte ricorrente) emerge che per l'anno 2023 è stato corrisposto, in data 6 novembre 2024, l'importo di euro 16.042 per TARI ed euro
802,00 per TEFA;
ad onor del vero il pagamento è intervenuto anteriormente alla notifica dell'atto oggi impugnato, ma successivamente alla sua emissione (29 ottobre 2024) sicchè era obiettivamente impossibile che NOV tenesse conto di detto pagamento.
Conclusivamente l'atto impugnato va annullato, onerandosi Napoli Obiettivo Valore s.r.l. ed il Comune di
Napoli alla emissione di un nuovo avviso di accertamento e liquidazione dell'imposta TARI per l'anno 2023 che tenga conto delle superfici e categorie sopra indicate nonché degli importi già corrisposti nella data sopra individuata, con ricalcolo di imposta residua, sanzioni ed interessi.
L'accoglimento del ricorso comporta la condanna delle resistenti società in solido alla refusione delle spese di lite che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna parte resistente in solido al pagamento delle spese di lite che liquida in €.1.200,00 oltre rimborso spese generali ed accessori di legge se dovuti.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 31, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente
AMURA LO, OR
GUADAGNI LUIGI, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3529/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 142337-3899 TARI 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21362/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
come da scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l.s. ha inteso proporre ricorso nei confronti di NAPOLI OBIETTIVO VALORE S. R.L. - CONCESSIONARIO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DEL COMUNE DI NAPOLI e della società
MUNICIPIA S.P.A. per l'annullamento dell'Avviso di Accertamento esecutivo per Omesso/Parziale
Versamento della TARI per l'annualità 2023 nr. 142337/3899 del 29/10/2024, notificato a mezzo Posta
Elettronica Certificata in data 29/11/2024, con la quale la società NAPOLI OBIETTIVO VALORE s.r.l. ha richiesto l'importo arrotondato di € 32.316,00 di cui € 23.097,24, per TARI, € 1.154,86 per TEFA, € 7.275,63 per Sanzioni, € 785,70 per Interessi, € 2,00 per spese di notifica (All. 1). L'imposta fa riferimento all'Immobile sito in Comune_1 alla Indirizzo_1, identificato con dati catastali Rif. catastale_1 - RISTORANTI/TRATTORIE/OSTERIE/PIZZERIE/PUB. L'immobile addotto a tassazione e condotto in locazione dalla società ricorrente è adibito a Villa per Eventi
e Cerimonie.
La società ricorrente non si è denunciata ai fini TARI entro i termini stabiliti dal comma 684, art. 1, L. 147/2013, ovvero, entro il 30 giugno dell'anno successivo, motivo per il quale la società Napoli Obiettivo Valore aveva già notificato anche l'avviso di accertamento TARI 2022 (oggetto di precedente ricorso) (All. 4).
Per l'anno 2022, come del resto anche per l'anno 2023 (oggetto del presente ricorso), tra le altre doglianze
è stato eccepito che l'ufficio anziché notificare un Avviso di Accertamento sostanziale (ovvero, per omessa dichiarazione), ha notificato un Avviso di accertamento in liquidazione (ovvero, per omesso versamento), e dunque, illegittimamente, anziché notificare un atto giuridico dove si stabiliscono gli elementi della pretesa impositiva ha notificato atti amministrativi da utilizzare soltanto se tali elementi sono già prestabiliti o previa denuncia di parte o previo avviso di accertamento per omessa dichiarazione divenuto ormai definitivo.
In particolare l'ufficio ha utilizzato gli elementi della pretesa impositiva riferiti non alla ricorrente ma ad un'altra società che precedentemente conduceva in locazione gli stessi locali, ovvero la società Società_2 srl, per poi volturarli alla società ricorrente;
procedimento amministrativo che, a dire del ricorrente, il legislatore vieta espressamente, indicando al contrario che, quando varia uno degli elementi fondamentali della pretesa, tra cui il soggetto passivo d'imposta (oltre all'oggetto, etc.), la pretesa impositiva va stabilita ex novo attraverso nuovi mezzi istruttori.
A dire della ricorrente l'ufficio, anziché notificare avviso di accertamento per omessa dichiarazione, ha notificato avvisi di accertamento per omesso versamento prima per la Tari 2022 e poi per la Tari 2023 (avviso che, tra l'altro, prevede un diverso regime sanzionatorio rispetto all'avviso di accertamento per omessa/ infedele dichiarazione e non soggiace neanche, a danno del contribuente, al principio del cumulo giuridico delle sanzioni).
La società ricorrente, resasi conto che la superficie stabilita dall'ente impositore risultava, tra l'altro, errata,
e che non teneva conto né delle minori aree scoperte detenute in locazione né soprattutto delle aree coperte aventi un diverso utilizzo, quali ad esempio i depositi da tassare in altra categoria tariffaria, oltre ai locali tecnici da escludere per legge dalla tassazione, dopo aver impugnato l'avviso di accertamento Tari 2022, entro i termini indicati dal comma 685, Art. 1, L. 147/2013 per effettuare la denuncia di variazione e, quindi, entro il 30 giugno dell'anno successivo, al fine di assolvere agli oneri dichiarativi previsti per la Tari 2023, ha notificato all'ente impositore, a mezzo PEC, la denuncia di variazione della superficie imponibile in data
27/06/2024 (All. 6)
Nella denuncia di variazione notificata all'Ente impositore in data 27/06/2024, a fronte dei mq. 498 tassati in categoria tariffaria Ristorante, sono stati dichiarati mq. 407, dei quali, mq. 339 da tassare nella categoria tariffaria Ristorante, mq. 61 da tassare nella categoria tariffaria Depositi, e ulteriori mq. 7 da escludere dalla tassazione in virtù della presentazione sempre entro il 30 giugno 2024 della richiesta di detassazione forfetaria della superficie destinata alla cucina (il 10% di mq. 70) per la produzione di rifiuti speciali non conferibili al pubblico esercizio prevista dal regolamento comunale, ovvero per la produzione e lo smaltimento degli olii usati (All. 7).
In considerazione degli obblighi dichiarativi assolti dal contribuente per l'anno d'imposta 2023, al fine della notifica dell'avviso di accertamento per omesso versamento impugnato, Napoli Obiettivo Valore era legittimato esclusivamente a riscontrare il versamento della Tari calcolato per mq. 339 con categoria tariffaria
Ristorante e per mq. 61 con categoria tariffaria Depositi, dododiché, utilizzando nuovi mezzi istruttori se disponibili, avrebbe potuto riscontrare l'eventuale differenza tra quanto denunciato dal contribuente e quanto ritenuto imponibile dall'ufficio, ed esclusivamente per la differenza avrebbe dovuto notificare l'ulteriore avviso di accertamento per infedele dichiarazione (e non per omesso versamento).
Invece, la società Napoli Obiettivo Valore, in dispregio della normativa vigente in materia, in data 29/11/2024, ha notificato un unico avviso di accertamento per omesso versamento, la cui pretesa tributaria tiene conto anzichè della superficie denunciata in data 27/06/2024 dal contribuente, di quella rilevata precedentemente alla dichiarazione di variazione, ovvero di mq. 498 interamente tassati in categoria Ristorante.
Per di più, nell'avviso di accertamento per omesso versamento notificato non è stato neanche considerato il versamento di € 16.844,00 effettuato dal contribuente in data 06/11/2024 previo calcolo dell'importo da autoliquidare in considerazione dell'effettiva superficie e dell'effettiva destinazione d'uso denunciata (All. 8).
Ciò premesso in fatto, sono state sollevate doglianze del seguente tenore:
1) Illegittimità dell'Avviso di Accertamento per Violazione del comma 161, Art. 1, L. 296/2006 e violazione del principio del “cumulo giuridico”.
2) Illegittimità dell'Avviso di Accertamento per Errata Superficie Imponibile e per errata Categoria Tariffaria;
ciò alla luce della Denuncia di variazione della Superficie, inviata dalla società contribuente al Comune di
Napoli in data 27/06/2024.
3) Illegittimità dell'Avviso di Accertamento per Violazione della L. 212/2000 Art. 6/Bis, Comma 2 (Statuto del
Contribuente); difetto di motivazione;
4) Illegittimità dell'Avviso di Accertamento per carenza di legittimazione di Napoli Obiettivo Valore e Violazione dell'art. 53 D.lgs. 446/1997.
Si è costituita Napoli Obiettivo Valore la quale ha ritenuto superati i rilievi afferenti alla legittimazione della società allo svolgimento di attività di riscossione;
ha evidenziato di aver calcolato l'imposta sulla base dei dati emergenti dalla visura catastale (DOCFA) fondata su dati comunicati dal proprietario;
ha evidenziato la correttezza del procedimento sanzionatorio e l'infondatezza degli ulteriori rilievi.
La ricorrente ha depositato memoria aggiuntiva con cui ha documentato che il Comune di Napoli, all'esito della denunzia TARI inoltrata, aveva provveduto a calcolare le imposte per il 2024 ed il 2025 in conformità alla denunzia di variazione.
A seguito di rinvio è stata depositata in data 8 settembre 2025 la sentenza n.15196/25 resa dalla Corte di
Giustizia di I Grado di Napoli e relativa all'annualità TARI 2022, con cui è stato parzialmente accolto il ricorso;
invero, oltrechè avuto concreto riguardo al periodo di tassazione ed utilizzazione del bene, è stata riconosciuta una minor superficie tassabile rispetto a quella (498 mq) indicata nell'avviso di accertamento impugnato;
in particolare è stata esclusa la tassazione della superficie di 70 mq utilizzata dal proprietario dell'immobile e già oggetto di separata tassazione ad uso domestico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è risultato fondato e va, pertanto, accolto nei termini di seguito chiariti.
Va, in particolare, riconosciuta la fondatezza dell'assunto secondo cui la TARI dell'anno 2023 andava calcolata sulla base della dati emergenti dalla denuncia di variazione notificata all'Ente impositore in data
27/06/2024; invero a fronte dei mq. 498 tassati in categoria tariffaria Ristorante, il calcolo andava operato sulla base di mq. 407 tassabili, dei quali mq. 346 da tassare nella categoria tariffaria Ristorante, e mq. 61 da tassare nella categoria tariffaria Depositi.
La correttezza e condivisibilità di tale calcolo emerge dagli avvisi TARI emessi, sulla base della medesima dichiarazione, per l'anno 2024 e l'anno 2025 dal Comune di Napoli.
Ciò testimonia che l'ente ha integralmente recepito e condiviso la variazione “correttiva” della denunzia TARI resa dal precedente conduttore dell'immobile e non estensibile al nuovo conduttore, attuale ricorrente.
Ne deriva, pertanto, l'arbitrarietà dell'atto impugnato in quanto operato sulla base di atti (comunicazione di superficie tassabile resa dal precedente conduttore) non direttamente riferibili al contribuente, che ha provveduto, per l'anno 2023 ha operatore una dichiarazione correttiva volta ad individuare le superfici concretamente tassabili e la relativa categoria (ristorante e/o autorimessa e magazzini senza vendita diretta).
Va, al contempo, riconosciuta la fondatezza dell'eccezione di parziale pagamento sollevata dalla ricorrente, atteso che dalla documentazione prodotta (cfr. allegato 8 della produzione di parte ricorrente) emerge che per l'anno 2023 è stato corrisposto, in data 6 novembre 2024, l'importo di euro 16.042 per TARI ed euro
802,00 per TEFA;
ad onor del vero il pagamento è intervenuto anteriormente alla notifica dell'atto oggi impugnato, ma successivamente alla sua emissione (29 ottobre 2024) sicchè era obiettivamente impossibile che NOV tenesse conto di detto pagamento.
Conclusivamente l'atto impugnato va annullato, onerandosi Napoli Obiettivo Valore s.r.l. ed il Comune di
Napoli alla emissione di un nuovo avviso di accertamento e liquidazione dell'imposta TARI per l'anno 2023 che tenga conto delle superfici e categorie sopra indicate nonché degli importi già corrisposti nella data sopra individuata, con ricalcolo di imposta residua, sanzioni ed interessi.
L'accoglimento del ricorso comporta la condanna delle resistenti società in solido alla refusione delle spese di lite che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna parte resistente in solido al pagamento delle spese di lite che liquida in €.1.200,00 oltre rimborso spese generali ed accessori di legge se dovuti.