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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/03/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 183/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. ssa Luisa Berti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 183/2023 promossa da:
(P. I. ), , in proprio, e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 [...]
, in proprio, con il patrocinio dell'Avv. DE FALCO GIUSEPPE, elettivamente domiciliati Pt_1
in Piacenza, Corso Garibaldi n. 64, presso il difensore
OPPONENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCHIAVONE ANTONIO, CP_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Milano, via Galileo Galilei 7, presso il difensore
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società unitamente ai Parte_1
Sigg.ri e , hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_2 Parte_1
6508/2014, emesso da Codesto Tribunale, in data 26.08.2014, nel procedimento n. 9809/2014 R.G., in favore della società avente ad oggetto il pagamento della somma di € 5.137,09, a titolo di CP_1
corrispettivo per la merce fornita.
Si osserva che, in data 13.11.2022, la società è stata rimessa in termini per la CP_1
notifica del predetto decreto ingiuntivo.
L'opponente ha eccepito, in primo luogo, l'incompetenza del Giudice adito ad emettere il decreto ingiuntivo;
in secondo luogo, la prescrizione del credito, vantato dall'opposta, per l'intervenuta decorrenza del termine decennale;
in terzo luogo, il difetto di legittimazione passiva della società
opponente, in quanto il decreto ingiuntivo non sarebbe stato notificato al suo legale rappresentante;
in quarto luogo, la non ricorrenza dell'ipotesi di rimessione in termini;
per l'effetto, l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo.
La società opposta si è costituita nel presente giudizio, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
Si osserva, in primo luogo, che deve essere rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale,
avanzata dall' parte opponente, in quanto la competenza di codesto Tribunale si fonda sul criterio di collegamento previsto dall'art. 20, c.p.c., secondo cui, nell'ipotesi di cause relative ai diritti di obbligazione, risulta competente il Giudice del luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio.
Nel caso di vendita, che ricorre nel caso di specie, l'art. 1498 c.c. stabilisce che “se il prezzo non deve essere pagato al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore”.
pagina 2 di 5 Il domicilio della società si trova in Sesto San Giovanni, vale a dire nell'ambito CP_1
territoriale ricompreso nel circondario del Comune di Monza.
Si rileva, inoltre, che deve essere rigettata l'eccezione sollevata dall'opponente, relativa all'illegittimità del provvedimento di rimessione in termini;
si osserva, al riguardo, che parte opposta,
in seguito all'emissione del decreto ingiuntivo ha tentato una prima notifica, non andata a buon fine,
presso la residenza del legale rappresentante della società, risultante dalla visura della Camera di
Commercio, vale a dire, in via fiume n. 3, Corte Maggiore;
per tale motivo, l'opposta ha provato di essere incorsa in una decadenza, per causa a lei non imputabile (art. 153, c.p.c.).
Si osserva che l'errata denominazione del destinatario (Sab , al posto di Parte_3 [...]
non è rilevante ai fini della validità della notifica, in quanto l'identità del soggetto Parte_1
giuridico emerge, in modo non equivoco, dalla correttezza del Codice Fiscale.
Si osserva, al riguardo, che la suprema Corte ha affermato che se “l'errore materiale nell'indicazione del nome delle parti destinatarie della notifica ed il tenore dell'atto notificato (cui la relazione di notifica accede) manifestino, in modo chiaro ed evidente, a chi quell'atto è davvero destinato, quel mero errore materiale non incide sulla validità della notifica” (Cass. 2004, 1079).
Deve essere accolta, di contro, l'eccezione sollevata da parte opponente secondo cui il decreto ingiuntivo sarebbe diventato inefficace, in quanto non sarebbe stato ritualmente notificato nei termini di legge, ai sensi dell'art. 644, c.p.c.
Si osserva, al riguardo, che parte opposta, in seguito al provvedimento di rimessione in termini del
13.11.2022, non ha notificato il decreto ingiuntivo al legale rappresentante della società, Sig.ra Pt_2
ma al socio, Sig. privo dei poteri di rappresentanza;
per tale motivo, stante la
[...] Parte_1
mancata notifica del decreto ingiuntivo opposto nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, il predetto provvedimento ha perso efficacia e, per l'effetto, deve essere revocato.
pagina 3 di 5 Con riguardo al merito della causa, si osserva che deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione del diritto di credito azionato, in quanto la società opposta ha interrotto il termine prescrizionale mediante l'invio della comunicazione del 12 giugno 2013.
Si osserva, al riguardo, che la predetta lettera raccomandata è idonea ad interrompere il termine di prescrizione del diritto, in quanto è stata inviata presso la residenza del legale rappresentante della società opponente;
si rileva, al riguardo, che risulta priva di rilevanza la circostanza che sulla busta non vi fosse indicata la qualità della persona fisica che rappresenta l'ente (art. 145 c.p.c.), dato che l'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore non è soggetto a particolari formalità di trasmissione.
La Suprema Corte ha statuito, al riguardo, che “L'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari” (Cass. 2003, n. 18243).
Si rileva, inoltre, che la sussistenza del diritto azionato dall'opposta non è stato contestato dall'opponente, nel primo atto difensivo e nelle memorie ex art. 183, c.p.c..
Si osserva, al riguardo, che la Suprema Corte, con riguardo al principio di non contestazione, ha affermato che “Nel vigente ordinamento processuale i fatti allegati da una delle parti vanno considerati
"pacifici" - e quindi possono essere posti a fondamento della decisione - quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte oppure quando questa pur non avendoli espressamente contestati abbia tuttavia assunto una posizione difensiva assolutamente incompatibile con la loro negazione, così implicitamente ammettendone l'esistenza” (Cass. 2004, n. 13030); nello stesso senso, la
Corte di Cassazione ha affermato che “L'art. 167 cod. proc. civ., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in pagina 4 di 5 quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti”( Cass. 2009, n. 5356).
Stante quanto sopra, deve essere accolta, seppur parzialmente, l'opposizione e, per l'effetto, deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni sopra esposte;
ritenuta la sussistenza del diritto vantato dall'opposta, nei confronti dell'opponente, devono essere rigettate, per il resto, le domande ed eccezioni formulate da parte opponente;
di contro, devono essere accolte le domande avanzate, in via subordinata, dall'opposta, con conseguente condanna della società opponente a pagare,
nei confronti della prima, l'importo pari ad € 5.137,09, oltre interessi di mora dal 31.07.2013, al saldo effettivo.
Le spese del giudizio – secondo il criterio della soccombenza - sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo che segue.
*
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 6508/2014;
- condanna la società in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, a pagare alla società in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
l'importo di € 5.137,09, oltre interessi di mora dal 31.07.2013, al saldo effettivo.
- condanna la società opponente a rifondere all'opposta le spese di lite che liquida in 3.397,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali, CPA e IVA.
Monza, 14 marzo 2025
Il Giudice
Dott. ssa Luisa Berti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. ssa Luisa Berti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 183/2023 promossa da:
(P. I. ), , in proprio, e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 [...]
, in proprio, con il patrocinio dell'Avv. DE FALCO GIUSEPPE, elettivamente domiciliati Pt_1
in Piacenza, Corso Garibaldi n. 64, presso il difensore
OPPONENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCHIAVONE ANTONIO, CP_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Milano, via Galileo Galilei 7, presso il difensore
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società unitamente ai Parte_1
Sigg.ri e , hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_2 Parte_1
6508/2014, emesso da Codesto Tribunale, in data 26.08.2014, nel procedimento n. 9809/2014 R.G., in favore della società avente ad oggetto il pagamento della somma di € 5.137,09, a titolo di CP_1
corrispettivo per la merce fornita.
Si osserva che, in data 13.11.2022, la società è stata rimessa in termini per la CP_1
notifica del predetto decreto ingiuntivo.
L'opponente ha eccepito, in primo luogo, l'incompetenza del Giudice adito ad emettere il decreto ingiuntivo;
in secondo luogo, la prescrizione del credito, vantato dall'opposta, per l'intervenuta decorrenza del termine decennale;
in terzo luogo, il difetto di legittimazione passiva della società
opponente, in quanto il decreto ingiuntivo non sarebbe stato notificato al suo legale rappresentante;
in quarto luogo, la non ricorrenza dell'ipotesi di rimessione in termini;
per l'effetto, l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo.
La società opposta si è costituita nel presente giudizio, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
Si osserva, in primo luogo, che deve essere rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale,
avanzata dall' parte opponente, in quanto la competenza di codesto Tribunale si fonda sul criterio di collegamento previsto dall'art. 20, c.p.c., secondo cui, nell'ipotesi di cause relative ai diritti di obbligazione, risulta competente il Giudice del luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio.
Nel caso di vendita, che ricorre nel caso di specie, l'art. 1498 c.c. stabilisce che “se il prezzo non deve essere pagato al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore”.
pagina 2 di 5 Il domicilio della società si trova in Sesto San Giovanni, vale a dire nell'ambito CP_1
territoriale ricompreso nel circondario del Comune di Monza.
Si rileva, inoltre, che deve essere rigettata l'eccezione sollevata dall'opponente, relativa all'illegittimità del provvedimento di rimessione in termini;
si osserva, al riguardo, che parte opposta,
in seguito all'emissione del decreto ingiuntivo ha tentato una prima notifica, non andata a buon fine,
presso la residenza del legale rappresentante della società, risultante dalla visura della Camera di
Commercio, vale a dire, in via fiume n. 3, Corte Maggiore;
per tale motivo, l'opposta ha provato di essere incorsa in una decadenza, per causa a lei non imputabile (art. 153, c.p.c.).
Si osserva che l'errata denominazione del destinatario (Sab , al posto di Parte_3 [...]
non è rilevante ai fini della validità della notifica, in quanto l'identità del soggetto Parte_1
giuridico emerge, in modo non equivoco, dalla correttezza del Codice Fiscale.
Si osserva, al riguardo, che la suprema Corte ha affermato che se “l'errore materiale nell'indicazione del nome delle parti destinatarie della notifica ed il tenore dell'atto notificato (cui la relazione di notifica accede) manifestino, in modo chiaro ed evidente, a chi quell'atto è davvero destinato, quel mero errore materiale non incide sulla validità della notifica” (Cass. 2004, 1079).
Deve essere accolta, di contro, l'eccezione sollevata da parte opponente secondo cui il decreto ingiuntivo sarebbe diventato inefficace, in quanto non sarebbe stato ritualmente notificato nei termini di legge, ai sensi dell'art. 644, c.p.c.
Si osserva, al riguardo, che parte opposta, in seguito al provvedimento di rimessione in termini del
13.11.2022, non ha notificato il decreto ingiuntivo al legale rappresentante della società, Sig.ra Pt_2
ma al socio, Sig. privo dei poteri di rappresentanza;
per tale motivo, stante la
[...] Parte_1
mancata notifica del decreto ingiuntivo opposto nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, il predetto provvedimento ha perso efficacia e, per l'effetto, deve essere revocato.
pagina 3 di 5 Con riguardo al merito della causa, si osserva che deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione del diritto di credito azionato, in quanto la società opposta ha interrotto il termine prescrizionale mediante l'invio della comunicazione del 12 giugno 2013.
Si osserva, al riguardo, che la predetta lettera raccomandata è idonea ad interrompere il termine di prescrizione del diritto, in quanto è stata inviata presso la residenza del legale rappresentante della società opponente;
si rileva, al riguardo, che risulta priva di rilevanza la circostanza che sulla busta non vi fosse indicata la qualità della persona fisica che rappresenta l'ente (art. 145 c.p.c.), dato che l'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore non è soggetto a particolari formalità di trasmissione.
La Suprema Corte ha statuito, al riguardo, che “L'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari” (Cass. 2003, n. 18243).
Si rileva, inoltre, che la sussistenza del diritto azionato dall'opposta non è stato contestato dall'opponente, nel primo atto difensivo e nelle memorie ex art. 183, c.p.c..
Si osserva, al riguardo, che la Suprema Corte, con riguardo al principio di non contestazione, ha affermato che “Nel vigente ordinamento processuale i fatti allegati da una delle parti vanno considerati
"pacifici" - e quindi possono essere posti a fondamento della decisione - quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte oppure quando questa pur non avendoli espressamente contestati abbia tuttavia assunto una posizione difensiva assolutamente incompatibile con la loro negazione, così implicitamente ammettendone l'esistenza” (Cass. 2004, n. 13030); nello stesso senso, la
Corte di Cassazione ha affermato che “L'art. 167 cod. proc. civ., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in pagina 4 di 5 quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti”( Cass. 2009, n. 5356).
Stante quanto sopra, deve essere accolta, seppur parzialmente, l'opposizione e, per l'effetto, deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni sopra esposte;
ritenuta la sussistenza del diritto vantato dall'opposta, nei confronti dell'opponente, devono essere rigettate, per il resto, le domande ed eccezioni formulate da parte opponente;
di contro, devono essere accolte le domande avanzate, in via subordinata, dall'opposta, con conseguente condanna della società opponente a pagare,
nei confronti della prima, l'importo pari ad € 5.137,09, oltre interessi di mora dal 31.07.2013, al saldo effettivo.
Le spese del giudizio – secondo il criterio della soccombenza - sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo che segue.
*
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 6508/2014;
- condanna la società in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, a pagare alla società in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
l'importo di € 5.137,09, oltre interessi di mora dal 31.07.2013, al saldo effettivo.
- condanna la società opponente a rifondere all'opposta le spese di lite che liquida in 3.397,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali, CPA e IVA.
Monza, 14 marzo 2025
Il Giudice
Dott. ssa Luisa Berti
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