Ordinanza cautelare 10 settembre 2025
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00398/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01452/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1452 del 2025, proposto da
TT MA, rappresentata e difesa dagli avvocati Marina Perona e Guido Sartorato, con domicilio eletto presso lo studio Guido Sartorato in Treviso, viale F.lli Cairoli n. 15;
contro
Comune di Jesolo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato DR Faresin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
UR LO, non costituito in giudizio;
nei confronti
Regione Veneto, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- della nota 31 gennaio 2025 prot. GE/2025/0007561 del Dirigente del Settore Gestione del Territorio e Attività Produttive del Comune di Jesolo “ risposta a vs comunicazione interlocutoria assunta a prot 24/12/2024 ”, con cui la ricorrente ha richiesto l’emissione di un’ordinanza ai sensi dell’art. 34 d.P.R. 380/2001 in relazione ad un immobile sito in Comune di Jesolo realizzato in forza del permesso di costruire 10 novembre 2016 n. T/2016/5353 avente ad oggetto la “ demolizione e ricostruzione con ampliamento ai sensi della L.R. 14/2009 di n. 2 fabbricati ad uso residenziale ”;
- del provvedimento del 25 febbraio 2025 prot n. GE/2025/0013301 di diniego di proroga del termine per la demolizione a firma del Dirigente del Settore Gestione del Territorio e Attività Produttive del Comune di Jesolo;
- del provvedimento dell’8 aprile 2025 prot. N. GE/2025/0025638 (prot. dell’11 aprile 2025 GE/2025/0026925) notificato il 16 aprile 2025 a firma del medesimo Dirigente del Settore Gestione del Territorio e Attività Produttive del Comune di Jesolo con il quale è stata comunicata la “inottemperanza ad ordinanza di demolizione, immissione in possesso dell’area ed acquisizione alla disponibilità della Pubblica Amministrazione, determinazione della sanzione a seguito dell’inottemperanza ”, in riferimento ai due fabbricati ad uso residenziale realizzati in forza del permesso di costruire 10 novembre 2016;
- di ogni altro atto presupposto o conseguente, ivi compreso il verbale di sopralluogo del 13 marzo 2025 della polizia locale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Jesolo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2026 il dott. DR RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Comune di Jesolo, in data 10 novembre 2016, ha rilasciato un permesso di costruire per la realizzazione di un intervento afferente a due fabbricati ad uso residenziale (indicati come “fabbricato A” e “fabbricato B”), comportante la previa demolizione delle preesistenze e la ricostruzione con ampliamento ai sensi della l.r. 14/2009.
Per entrambi fabbricati, concepiti per essere composti da un piano terra e da un sottotetto (con accesso da una scala nella zona ingresso), era prevista la realizzazione di due piscine prefabbricate nello scoperto nonché un camino griglia ed un pergolato nella parte esterna e un “giardino d’inverno”. Inoltre, per il solo “fabbricato B”, avente una superficie coperta di mq 67,54 e un volume di mc 182,38, poi oggetto di compravendita con subentro della ricorrente nel relativo permesso di costruire, era contemplata anche la costruzione di un portico.
1.1. In data 12 luglio 2021, dopo l’inizio dei lavori avvenuto il 17 dicembre 2017, a seguito di sopralluogo da parte della polizia locale, è stata rilevata la realizzazione di opere in difformità alla pratica edilizia che ha condotto all’adozione dell’ordinanza di demolizione del 13 ottobre 2021, n. 181, diretta specificamente a contestare l’esecuzione dei lavori in totale difformità dal permesso di costruire nonché la scadenza del permesso per decorrenza dei termini di validità.
1.2. In data 24 gennaio 2022 – dopo una serie di incontri avvenuti tra i tecnici comunali, le parti e i legali – è stata presentata una “ istanza di sanatoria ex art 36 DPR 380/2001 per parziali difformità e contestuale richiesta di fiscalizzazione ” con relativa relazione descrittiva, ove sono state illustrate le ragioni per le quali sia la qualificazione da parte del Comune dell’asserita esecuzione di opere in totale difformità rispetto al permesso di costruire sia la pretesa decadenza del permesso di costruire per decorrenza dei termini erano da ritenersi errate.
In particolare, per quanto riguarda la decadenza del titolo, è stato rappresentato che gli interessati avevano già depositato una comunicazione, recante data 29 gennaio 2021, ove – oltre a far riferimento alla proroga ex lege di tutti i termini fino a 90 giorni dopo la cessazione dello stato di emergenza – avevano manifestato l’intendimento di avvalersi della proroga prevista ai sensi dell’art. 10, comma 4, d.l. 76/2020.
In merito alle difformità riscontrate, invece, è stata chiesta la possibilità di regolarizzarle in parte ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380/2001 in parte tramite la c.d. fiscalizzazione.
In data 9 dicembre 2022, è stata trasmessa la documentazione integrativa richiesta dal Comune comprensiva di vari elaborati tecnici ed è stata manifestata la disponibilità ad effettuare ulteriori invii di atti necessari al rilascio del titolo abilitativo a sanatoria e alla fiscalizzazione.
Nella circostanza, è stato chiesto di conoscere l’entità del termine che l’ufficio avrebbe assegnato per eseguire gli interventi di ripristino.
1.3. In data 3 giugno 2024, il Comune ha notificato il diniego definitivo di sanatoria, a cui è seguita l’ordinanza 17 luglio 2024, n. 123, notificata poi il 10 agosto 2024, con la quale è stata disposta la demolizione di opere eseguite in difformità al permesso di costruire.
Lo stesso provvedimento è stato poi riemesso e rinotificato ai proprietari del “fabbricato A” il 7 novembre 2024.
In data 18 novembre 2024, in esecuzione dell’ordinanza di demolizione, la ricorrente ha provveduto alle seguenti opere ripristinatorie: i manufatti esterni cc.dd. “proteggi condizionatori” sono stati eliminati; al piano sottotetto sono stati eliminati gli impianti ed è stato rasato e ridipinto il soffitto; nei giardini d’inverno sono state trasformate le vetrate perimetrali in vetrate completamente apribili; i vani tecnici sono stati dotati degli impianti relativi al riscaldamento e alla climatizzazione; il vano posto ad ovest del lotto è stato demolito.
Gli interventi eseguiti sono stati illustrati nell’istanza di fiscalizzazione del 23 dicembre 2024 a firma congiunta del tecnico e del legale della ricorrente, con la precisazione che, per alcune opere, le difformità riscontrate, nel loro complesso, avrebbero potuto essere inquadrate nell’ambito delle parziali difformità e che, come da perizia strutturale pure allegata all’istanza, in determinati casi, la demolizione non sarebbe stata possibile senza pregiudizio delle parti di edificio realizzate in conformità ai titoli rilasciati.
In tale ottica, per le opere non demolite, è stato chiesto di poter procedere alla conversione della misura ripristinatoria in sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 34 d.P.R. 380/2001.
Il Comune ha fornito riscontro adottando il provvedimento prot. n. 20250007561 del 31 gennaio 2025 con la quale ha comunicato che quanto richiesto dai ricorrenti “ non [era] ritenuto atto a portare l’Amministrazione ad esprimere considerazioni diverse da quelle già fatte in sede di immissione dell’ordinanza di demolizione ”.
1.4. In data 6 febbraio 2025, la ricorrente ha quindi avanzato un’istanza motivata di proroga del termine di demolizione per gravi motivi di salute facendo presente che era già stato ottemperato nella parte rilevante a quanto statuito nell’ordine di demolizione.
In data 25 febbraio 2025, il Comune ha fornito riscontro negando la richiesta proroga.
La ricorrente, a fronte di tale comunicazione, si è attivava per procedere alla demolizione completa del giardino d’inverno e ha commesso incarico a un tecnico per la predisposizione della dichiarazione relativa al locale tecnico.
Il Comune, con provvedimento dell’8 aprile 2025, dopo aver premesso che in base ad un sopralluogo si era accertato che “ i due fabbricati e le piscine pertinenziali oggetto dell’ordine di demolizione non erano stati demoliti ”, ha comunicato che era entrato in possesso in forma gratuita dal giorno 13 marzo 2025 dei due fabbricati e delle piscine pertinenziali realizzati in difformità al permesso di costruire e che, pertanto, era stata avviata la procedura per la trascrizione dei beni nei pubblici registri; da ultimo, ha comminato una sanzione pari ad euro 20.000 ai sensi dell’art. 31, comma 4- bis , d.P.R. 380/2001.
1.5. In relazione a quest’ultima nota e agli atti presupposti, la ricorrente – dopo avere presentato in data 1° maggio 2025 un’istanza di accesso agli atti per aver contezza delle risultanze del sopralluogo – ha proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, notificato in data 29 maggio 2025, chiedendo l’annullamento degli stessi provvedimenti previa sospensione della loro efficacia.
Successivamente, in data 9 luglio 2025, la ricorrente, ottenuto il verbale richiesto, ha presentato motivi aggiunti.
Il gravame è stato affidato alle seguenti doglianze:
(i) Violazione e falsa applicazione dell’art. 92, comma 5, l.r. 61/1985, e dell’art. 31 d.P.R. 380/2001. Eccesso di potere per assoluto difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, difetto dei presupposti. Violazione del principio dell’affidamento.
È stata contestata l’inottemperanza all’ordine di demolizione n. 123/2024 nei termini assegnati, cristallizzata nel provvedimento dell’8 aprile 2025 con il quale Comune, relativamente ai beni realizzati con il permesso di costruire del 10 novembre 2016, ha disposto l’immissione nel possesso dal 13 marzo 2025 e la loro acquisizione.
La ricorrente, prima della scadenza del termine di novanta giorni, avrebbe presentato una motivata istanza di proroga sulla quale il Comune è rimasto silente fino al 25 febbraio. Tale condotta avrebbe ingenerato l’affidamento in un accoglimento dell’istanza che avrebbe indotto a non dare corso ad alcun lavoro di demolizione.
In buona sostanza, il tempo trascorso dal 6 al 25 febbraio, pari a diciannove giorni, non potrebbe essere imputato alla ricorrente e, conseguentemente, il sopralluogo del 13 marzo 2025 sarebbe intervenuto prima della scadenza del termine e dunque non avrebbe valore di accertamento dello stato dei luoghi rilevante a fini della verifica dell’ottemperanza all’ingiunzione a demolire e dell’immissione del Comune nel possesso delle opere;
(ii) Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti ed indeterminatezza ed incertezza.
È stata contestata la formulazione del provvedimento dell’8 aprile 2025 in quanto – nella parte in cui preannuncia l’avvio “ della procedura per la trascrizione dei beni nei pubblici registri immobiliari delle aree previste dall’art. 31 ” – non consentirebbe di individuare con esattezza le aree alle quali il Comune si riferisce.
L’applicazione della menzionata norma comporterebbe l’obbligo per l’amministrazione comunale di indicare la superficie da espropriare e di esplicitare le modalità con cui si è addivenuti al calcolo di tale superficie;
(iii) Violazione e falsa applicazione dell’art. 92, comma 5, l.r. 61/1985 e dell’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001. Illegittimità derivata dall’illegittimità dell’atto presupposto.
È stata contestata la legittimità del diniego di proroga del termine per la demolizione, adottato dal Comune con il provvedimento 25 febbraio 2025, nonché quella del conseguente provvedimento dell’8 aprile 2025 relativo all’immissione nel possesso.
La ricorrente, in data 6 febbraio 2025, ha presentato istanza di proroga del termine di demolizione per gravi motivi di salute che non le consentivano di spostarsi dal suo domicilio. Tale stato di salute è stato poi comprovato con il deposito in Comune di documentazione medica;
(iv) Violazione e falsa applicazione degli artt. 31, 32 e 34 d.P.R. 380/2001. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed illogicità e difetto di istruttoria. Violazione del principio di proporzionalità.
È stata contestata la legittimità del provvedimento del 31 gennaio 2025 volto a fornire riscontro alla richiesta di fiscalizzazione del 23 dicembre 2024 avanzata dalla ricorrente.
Il Comune non avrebbe verificato se le disposte demolizioni avevano riportato il manufatto allo stato legittimato con il permesso di costruire ovvero se le modifiche potevano ricondurre le difformità nell’alveo della legittimità;
(v) Violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 2, dell’art. 34 d.P.R. 380/2001 e dell’art. 92, comma 3, lett b), l.r. 61/1985. Eccesso di poter per difetto di motivazione e di istruttoria illogicità e contraddittorietà. Violazione e falsa applicazione dell’art. 42 regolamento edilizio comunale.
È stata contestata la legittimità del provvedimento del 31 gennaio 2025 nella parte in cui, pur negando l’istanza di fiscalizzazione con le già intervenute demolizioni per il profilo generale, si sarebbe pronunciata solo su tre interventi su sei di varianti regolarizzate.
In definitiva, il provvedimento sarebbe illegittimo perché risponderebbe solo parzialmente all’istanza e nulla direbbe su ben tre interventi che si era chiesto di sanare, con ciò palesando un evidente difetto di istruttoria oltreché di motivazione;
(vi) Violazione e falsa applicazione dell’art. 92 l.r. 61/1985 e dell’art. 31 d.P.R. 380/2001. Eccesso di potere per assoluto difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, difetto dei presupposti. Violazione del principio dell’affidamento e del contraddittorio.
È stata contestata la legittimità del verbale relativo al sopralluogo del 13 marzo 2025 in quanto lo stesso sarebbe stato “ eseguito all’esterno per assenza del proprietario e/o committente o altra persona idonea a consentire l’ingresso all’immobile ”.
Non sarebbe pertanto provato che “ lo stato dei luoghi non era mutato ” non avendo potuto materialmente l’agente verificare eventuali modifiche intervenute.
In sintesi, il sopralluogo non avrebbe valore di accertamento dello stato dei luoghi rilevante a fini della verifica dell’ottemperanza all’ingiunzione a demolire nonché presupposto indefettibile per l’immissione nel possesso e l’acquisizione delle opere.
2. A seguito di opposizione ex art. 10 d.P.R. 1199/1971 e art. 48 c.p.a. da parte del Comune di Jesolo, la ricorrente ha notificato in data 7 agosto 2025 (dopo avere provveduto al deposito il giorno precedente) l’atto di costituzione in giudizio dinanzi a questo Tribunale, trasponendo entrambi i ricorsi, quello principale e quello per motivi aggiunti, nonché reiterando la richiesta di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati.
3. Il Comune si è costituito in giudizio in data 25 agosto 2025 con atto di mera forma e, in vista della camera di consiglio del 4 settembre 2025, ha depositato un’articolata memoria chiedendo il rigetto dell’istanza cautelare oltre che del ricorso.
4. All’esito della succitata camera di consiglio, è stata adottata l’ordinanza n. 417 pubblicata il 10 settembre 2025 ove – dopo avere ricostruito succintamente la vicenda, sul presupposto che “ la scansione temporale degli avvenimenti e l’azione amministrativa considerata nel suo complesso [avessero] ingenerato nella ricorrente il convincimento che vi fossero margini per adempiere ed evitare le conseguenze ultime prospettate nell’ordinanza di demolizione ” e che “ l’immissione nel possesso dei beni della ricorrente a favore dell’amministrazione e la prossima procedura di acquisizione e trascrizione nei pubblici registri immobiliari nonché le successive fasi di demolizione e alienazione a terzi dell’area [avrebbero comportato] effetti irreversibili ” – è stata accolta la domanda cautelare.
5. All’udienza pubblica del 5 febbraio 2026, prima della quale le parti hanno scambiato memorie e repliche, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, occorre esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per carenza di legittimazione e di interesse sollevata dall’amministrazione resistente.
In particolare, il Comune ha sottolineato che, a suo avviso, dal 15 giugno 2024 la ricorrente non era più da considerare quale proprietaria dei beni, in quanto gli stessi erano stati chiaramente individuati e descritti nell’ordinanza di demolizione n. 118/2021.
La successiva ordinanza del 17 luglio 2024, n. 123, ha comunque imposto alla ricorrente di provvedere direttamente alle demolizioni entro un nuovo termine coincidente con l’8 novembre 2024, calcolato addizionando novanta giorni alla data della notifica avvenuta il 10 agosto 2024.
In sintesi, la mancata esecuzione degli interventi, imposti dall’ordinanza entro il termine indicato, non consentirebbe, al momento della presentazione del ricorso straordinario, di ritenere la ricorrente né proprietaria dei beni né legittimata ad eseguire direttamente le demolizioni.
1.1. L’eccezione è infondata.
In via generale, la scadenza del termine fissato nell’ordinanza di demolizione non fa venir meno né la legittimazione ad agire né l’interesse a ricorrere del destinatario del provvedimento in quanto il termine contenuto nell’ordinanza ha natura meramente esecutiva e non incide sulla perdurante lesività dell’atto.
Infatti, lo spirare del termine non elimina l’obbligo di demolire che resta intatto perché l’ordinanza di demolizione – atto autoritativo definitivo e immediatamente lesivo – continua a incidere sulla sfera giuridica del destinatario indipendentemente dal fatto che quest’ultimo sia proprietario del bene o ne abbia la disponibilità.
In particolare, nel caso in parola, non può dubitarsi che vi sia l’interesse a ricorrere in quanto è pacifico che non vi sia stata l’integrale esecuzione dell’ordinanza e che, sulla base di tale presupposto, siano stati adottati ulteriori atti la cui impugnazione è avvenuta per dei supposti vizi propri.
In realtà, la natura di questi ultimi deve essere specificamente indagata attraverso il vaglio delle singole doglianze.
2. Tanto chiarito, possono ora esaminarsi le questioni afferenti al merito.
3. Con il primo motivo di gravame la ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento dell’8 aprile 2025 con il quale è stata contestata l’inottemperanza all’ordine di demolizione n. 123/2024 nei termini assegnati ed è stata disposta l’immissione in possesso dei beni realizzati nonché la loro acquisizione al patrimonio del Comune.
Al riguardo, la ricorrente ha sottolineato di avere presentato una motivata istanza di proroga sulla quale il Comune è rimasto silente fino al 25 febbraio, ingenerando l’affidamento in un accoglimento della medesima che avrebbe indotto a non dare corso ad alcun lavoro di demolizione.
3.1. Il motivo è infondato.
L’ordinanza di demolizione n. 123/2024, ossia l’atto che deve assumersi come riferimento principale nella vicenda in parola, è stata notificata il 10 agosto 2024 ed il termine di novanta giorni ivi fissato è scaduto l’8 novembre 2024.
La sua formulazione è inequivoca: ivi il dirigente del settore gestione del territorio e attività produttive del Comune (i) ordina di demolire “i due edifici A e B e le due piscine pertinenziali, realizzati in difformità al permesso di costruire T/2016/5353 in data 10/11/2016 […] e già soggetti alle ordinanze di demolizione n° 117 e 118 in data 13 ottobre 2021 rispettivamente per il ‘BR A’ e per il ‘BR B’ […] e successivamente oggetto dell’istanza di sanatoria prot. 4618 del 24/01/2022 (pratica edilizia 2022/69), definitivamente diniegata con comunicazione prot. 44820 del 03/06/2024 ” entro “ e non oltre il termine di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla notifica del […] provvedimento ”; (ii) avverte che “ decorso inutilmente tale termine si procederà all’accertamento previsto dall’art. 31 del DPR 380/2001, il quale costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari dell’opera difforme, del sedime e dell’area pertinenziale, acquisendola di diritto al patrimonio comunale” .
Parimenti chiaro è il contenuto del verbale stilato successivamente e corredato di rilievi fotografici: “ In data 13/03/2025 alle ore 16:00 circa , […] in JESOLO, via Buonarroti Michelangelo civico 21, area censita al catasto urbano al foglio 77, mappate 1541 […] Veniva accertato che lo stato dei luoghi non era mutato […] il BR A, BR B e la piscina non erano stati demoliti ”.
Consequenziale e doveroso, dunque, risulta l’atto dell’8 aprile 2025 che non figura affetto da alcun vizio essendo solo volto a comunicare che “ in base al verbale di sopralluogo in data 13/03/2025 […] si è accertato che i fabbricati A e B e le due piscine pertinenziali, realizzati in difformità al permesso di costruire T/2016/5353 in data 10/11/2016 (pratica edilizia n.2016/591) ” non erano stati demoliti e che, pertanto, dovevano ritenersi inottemperate le ordinanze di demolizione n. 123 del 17 luglio 2024 e n. 174 del 7 novembre 2024, con acquisizione del possesso degli immobili “ in forma gratuita dal giorno 13/03/2025 ” e avvio della “ procedura per la trascrizione dei beni nei pubblici registri immobiliari delle aree previste all’art. 31 del DPR 380/01 ”.
4. Con il secondo motivo di gravame la ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento dell’8 aprile 2025 a causa della mancata esatta individuazione delle aree per le quali sarebbe stata avviata la procedura per la trascrizione dei beni nei pubblici registri immobiliari.
4.1. Il motivo è infondato.
Il vizio ascritto all’atto gravato, in realtà, non è proprio dello stesso.
Infatti, con riferimento all’area pertinenziale destinata all’acquisizione, l’ordinanza n. 123/2024 ha chiaramente precisato, nel proprio preambolo, che, ex art. 31 d.P.R. 380/2001, sarebbe stato “ necessario stimare l’ulteriore superficie oggetto di acquisizione che può avere estensione fino ad un massimo di dieci volte la superficie dell’abuso edilizio ” e che tale stima sarebbe avvenuta “ successivamente alla semplice constatazione dell’inottemperanza ” all’ordinanza costituente “ titolo al passaggio di proprietà dei beni al patrimonio comunale ”.
Ne consegue che, come correttamente evidenziato dall’amministrazione comunale, stante la mancata impugnazione dell’atto presupposto, vale “ il principio secondo il quale, qualora l’ordinanza di demolizione dell’opera abusiva diventi inoppugnabile, gli atti ad essa consequenziali possono essere impugnati solo per vizi propri ” (Cons. Stato, Ad. Plen., 11 ottobre 2023, n. 16).
5. Con il terzo motivo di gravame la ricorrente ha dedotto l’illegittimità del diniego di proroga del termine per la demolizione, adottato dal Comune con il provvedimento del 25 febbraio 2025, nonché quella del conseguente provvedimento dell’8 aprile 2025 relativo all’immissione nel possesso.
La ricorrente, in data 6 febbraio 2025, ha presentato un’istanza di proroga del termine di demolizione per gravi motivi di salute, asseritamente documentati, che non le avrebbero consentito di spostarsi dal suo domicilio.
5.1. Il motivo è infondato.
La proroga del termine per la demolizione è stata richiesta il 6 febbraio 2025 ossia in data successiva allo spirare del termine stabilito dall’ordinanza n. 123/2024, individuato nell’8 novembre 2024, novanta giorni dopo la notifica del provvedimento avvenuta il 10 agosto 2024.
Tale richiesta, inoltre, si colloca temporalmente anche dopo la risposta di segno negativo fornita dal Comune in data 31 gennaio 2025 a riscontro di “ una comunicazione interlocutoria contenente una serie di documenti che [miravano] a dimostrare l’esecuzione di opere atte alla valutazione da parte dell’Amministrazione di emissione di un’ordinanza ai sensi dell’art. 34 del DPR 380/01 ”.
6. Con il quarto motivo di gravame la ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento del 31 gennaio 2025, avente ad oggetto la richiesta di fiscalizzazione del 23 dicembre 2024 avanzata dalla ricorrente, nella parte in cui il Comune non si sarebbe espresso sugli interventi operati per superare le contestazioni formulate.
6.1. Il motivo è infondato.
L’ordinanza n. 123/2024 – divenuta inoppugnabile – dà atto della “ qualificazione giuridica delle opere realizzate in difformità del permesso di costruire ”, sottolineando come le stesse siano ritenute variazioni essenziali.
Tanto basta per escludere la c.d. fiscalizzazione ammessa dall’art. 34 d.P.R. 380/2001 che presuppone, affinché possa essere accordata, l’esecuzione di interventi in parziale difformità ossia interventi ontologicamente diversi da quelli in argomento.
Al riguardo, significativo è un passaggio del provvedimento del 31 gennaio 2025 ove tale questione, già nelle premesse, è posta in debita evidenza al fine di esplicitare le coordinate normative sottese alla determinazione finale: “ In seguito l’ordinanza di demolizione n. 123 in data 17/07/2024 qualificava le opere le opere realizzate in difformità al permesso di costruire T/2016/5353 in data 10/11/2016 (pratica edilizia n. 2016/591), valutandole nella loro unitarietà, quali: opere realizzate con difformità essenziali al permesso di costruire T/2016/5353 in data 10/11/2016 valutate ai sensi del combinato disposto dell’art. 31 e 32 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dell’art. 92 della legge Regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61 ”.
Lo stesso provvedimento, qualificato dalla stessa amministrazione come “ risposta a comunicazione interlocutoria ”, dopo una minuziosa disamina delle “modalità di intervento eseguite o da eseguire sugli immobili ”, altro non fa che ribadire “ un rigido giudizio basato sulla visione unitaria dell’abuso edilizio così come rilevato nei sopralluoghi effettuati senza accettare né giustificare interventi successivi diversi dal ripristino integrale di quanto autorizzato e tanto meno effettuando una valutazione ‘atomistica’ degli abusi stessi ”.
Con tali lenti, pertanto, deve essere letta la statuizione dell’atto secondo cui le “ ragioni esposte dagli istanti, siano esse giuridiche o inerenti il nuovo stato di fatto dell’immobile, risultano in contrasto con il principio giuridico che l’ordinanza di demolizione colpisce, in una visione unitaria dell’abuso, gli interi immobili ” e che, nel contempo, porta anche ad informare – sottolineando l’inscindibile legame con quanto accertato in precedenza – che gli atti relativi alla stessa “ ordinanza di demolizione n. 123 in data 17/07/2024 [sarebbero stati] disponibili in visione, secondo modalità e limiti di legge ” .
7. Con il quinto motivo di gravame la ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento del 31 gennaio 2025 sotto altro profilo, contestando la parte in cui l’amministrazione si sarebbe pronunciata solo su tre interventi su sei di varianti regolarizzate.
7.1. Il motivo è infondato.
Per tale doglianza valgono le considerazioni svolte in occasione dello scrutinio di quella precedente ove si è rimarcata la visione unitaria dell’abuso del Comune illustrata nell’ordinanza di demolizione non impugnata nei termini.
8. Con il sesto motivo di gravame, formulato nei motivi aggiunti proposti con ricorso straordinario, la ricorrente ha dedotto l’illegittimità del verbale relativo al sopralluogo del 13 marzo 2025 per le modalità di esecuzione della verifica che sarebbero state idonee a provare il mancato cambiamento dello stato dei luoghi.
8.1. Anche l’ultimo motivo è infondato.
L’asetticità del verbale che illustra la situazione e la documenta con rilievi fotografici – di cui si è già detto in occasione del vaglio della prima censura – trova conferma anche nell’esposizione dei fatti contenuta nel ricorso.
È incontrovertibile che le demolizioni non siano avvenute secondo le modalità e nei termini indicati nell’ordinanza n. 123/2024 che non è stata gravata e sulla quale si regge l’impalcatura della successiva azione amministrativa improntata a una rigorosa (ed estrema) applicazione della disciplina di settore.
9. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso dev’essere respinto.
10. La peculiarità della vicenda determina la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giornoF 5 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
GR IM, Presidente
EN GA, Primo Referendario
DR RI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DR RI | GR IM |
IL SEGRETARIO