TAR Venezia, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 398
TAR
Ordinanza cautelare 10 settembre 2025
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Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 31, 32 e 34 d.P.R. 380/2001. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed illogicità e difetto di istruttoria. Violazione del principio di proporzionalità

    Il motivo è infondato in quanto l'ordinanza di demolizione n. 123/2024, divenuta inoppugnabile, qualifica le opere realizzate come variazioni essenziali, escludendo la fiscalizzazione ammessa dall'art. 34 d.P.R. 380/2001 che presuppone interventi in parziale difformità. Il Comune ha ribadito la visione unitaria dell'abuso edilizio.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 2, dell’art. 34 d.P.R. 380/2001 e dell’art. 92, comma 3, lett b), l.r. 61/1985. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria illogicità e contraddittorietà. Violazione e falsa applicazione dell’art. 42 regolamento edilizio comunale

    Il motivo è infondato in quanto valgono le considerazioni svolte per il motivo precedente, rimarcando la visione unitaria dell'abuso del Comune illustrata nell'ordinanza di demolizione non impugnata nei termini.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 92, comma 5, l.r. 61/1985 e dell’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001. Illegittimità derivata dall’illegittimità dell’atto presupposto.

    Il motivo è infondato in quanto la proroga del termine per la demolizione è stata richiesta in data successiva allo spirare del termine stabilito dall'ordinanza n. 123/2024 e anche dopo la risposta negativa del Comune del 31 gennaio 2025.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 92, comma 5, l.r. 61/1985, e dell’art. 31 d.P.R. 380/2001. Eccesso di potere per assoluto difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, difetto dei presupposti. Violazione del principio dell’affidamento.

    Il motivo è infondato. L'ordinanza di demolizione n. 123/2024, notificata il 10 agosto 2024, prevedeva un termine di 90 giorni scaduto l'8 novembre 2024. Il verbale di sopralluogo del 13 marzo 2025 ha accertato la mancata demolizione. L'atto dell'8 aprile 2025 è consequenziale e non viziato.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti ed indeterminatezza ed incertezza.

    Il motivo è infondato. L'ordinanza n. 123/2024 ha chiarito che l'area pertinenziale da acquisire sarebbe stata stimata successivamente alla constatazione dell'inottemperanza. Non essendo stato impugnato l'atto presupposto (ordinanza di demolizione), gli atti consequenziali possono essere impugnati solo per vizi propri.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 92 l.r. 61/1985 e dell’art. 31 d.P.R. 380/2001. Eccesso di potere per assoluto difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, difetto dei presupposti. Violazione del principio dell’affidamento e del contraddittorio.

    Il motivo è infondato. Le demolizioni non sono avvenute secondo le modalità e nei termini indicati nell'ordinanza n. 123/2024, che non è stata gravata. L'assenza di modifiche è accertata dal verbale e documentata fotograficamente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 398
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 398
    Data del deposito : 16 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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