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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 111/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 2, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MERLETTI PIETRO, Presidente e Relatore
DE ACUTIS STEFANIA, Giudice
MANCINI DAVID, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 237/2018 depositato il 22/05/2018
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - Indirizzo_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - Indirizzo_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ascoli Piceno - Via Luigi Marini 15 63074 Ascoli Piceno AP
elettivamente domiciliato presso dp.ascolipiceno@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ304T301315/2017 IRES-ALIQUOTE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ304T301315/2017 IVA-ALIQUOTE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ304T301315/2017 IRAP 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: cessata materia del contendere
Resistente/Appellato: cessata materia del contendere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si tratta di avvisi di accertamento, scaturiti da verbali, a suo tempo contestati per motivi formali e di merito. Sulla opposizione dell'Ufficio, che ha difeso la correttezza del proprio operato, e a seguito di rinvii per definizione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dato atto della regolarità della definizione, come attestata da entrambe le parti, non resta che dichiarare l'estinzione del giudizio, essendo cessata la materia del contendere, con spese compensate.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
con compensazione delle spese.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 2, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MERLETTI PIETRO, Presidente e Relatore
DE ACUTIS STEFANIA, Giudice
MANCINI DAVID, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 237/2018 depositato il 22/05/2018
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - Indirizzo_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - Indirizzo_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ascoli Piceno - Via Luigi Marini 15 63074 Ascoli Piceno AP
elettivamente domiciliato presso dp.ascolipiceno@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ304T301315/2017 IRES-ALIQUOTE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ304T301315/2017 IVA-ALIQUOTE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ304T301315/2017 IRAP 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: cessata materia del contendere
Resistente/Appellato: cessata materia del contendere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si tratta di avvisi di accertamento, scaturiti da verbali, a suo tempo contestati per motivi formali e di merito. Sulla opposizione dell'Ufficio, che ha difeso la correttezza del proprio operato, e a seguito di rinvii per definizione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dato atto della regolarità della definizione, come attestata da entrambe le parti, non resta che dichiarare l'estinzione del giudizio, essendo cessata la materia del contendere, con spese compensate.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
con compensazione delle spese.