Ordinanza cautelare 7 febbraio 2025
Sentenza 16 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 16/08/2025, n. 1461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1461 |
| Data del deposito : | 16 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01461/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00147/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SC
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 147 del 2025, proposto dalla signora EN IC, rappresentata e difesa dagli avvocati Lavinia Mensi e Michele Mensi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’istruzione e del merito, il Ministero dell’economia e delle finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , e l’Ufficio scolastico regionale per la SC, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione, Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, non costituito in giudizio;
nei confronti
dei signori AR EL, RO CA, AR CA, ES TI, ES Di AR, CC Di SA, IC BR, NE LU e SI TU, rappresentati e difesi dall’avvocato Roberto Mandolesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
della signora IA AG, non costituita in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum
delle signore OL HI e OR AC, rappresentate e difese dall’avvocato Roberto Mandolesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione cautelare
- del decreto direttoriale dell’Ufficio scolastico regionale per la SC n. 1305 del 5.11.2024, con cui è stata approvata la graduatoria di merito della procedura concorsuale di cui al D.D.G. n. 2575 del 6.12.2023, a parziale rettifica del precedente decreto prot. AOODRTO 1253 del 21.10.2024 per la classe di concorso A048 – Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
- dell’Avviso AOODRTO.19887 del 18.11.2024, relativo ai posti accantonati;
- dell’Avviso prot. 20150 del 21.11.24 dell’USR SC per immissioni in ruolo personale secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno relativo alla procedura di cui al D.D.G. 2575/2023 per la classe di concorso A048 – Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
- del decreto AOODRTO1428 del 16.12.2024 di integrazione della graduatoria del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno relativa alla procedura di cui al D.D.G. 2575/2023 per la classe di concorso A048 – Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
- di ogni altro atto connesso e/o conseguente e/o presupposto;
nonché per la condanna all’inserimento della ricorrente nella graduatoria di merito del concorso in oggetto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione e del merito, del Ministero dell’economia e delle finanze, dell’Ufficio scolastico regionale per la SC e dei signori AR EL, RO CA, AR CA, ES TI, ES Di AR, CC Di SA, IC BR, NE LU, SI TU, OL HI e OR AC;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 luglio 2025 il dott. Davide De Grazia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con decreto del Direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell’istruzione e del merito n. 2575 del 6.12.2023 veniva bandito, ai sensi del decreto ministeriale n. 205 del 26.10.2023, il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno.
2. – La sig.ra EN IC presentava domanda di partecipazione alla procedura concorsuale per le classi di concorso A048 (Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A049 (Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado).
Tra gli “altri titoli valutabili” ai fini dell’attribuzione del punteggio aggiuntivo per la classe di concorso A048, la sig.ra IC dichiarava, in relazione al criterio di cui al punto B.4.1 (“ Inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto ”) dell’allegato B del d.m. n. 205/2023, il proprio inserimento nella graduatoria del 30.06.2023 pubblicata dall’Ufficio scolastico regionale per la SC, relativa al bando del 2020, per la classe di concorso A049.
3. – Con decreto n. 1253 del 21.10.2024, il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale per la SC approvava la graduatoria, nella quale la sig.ra IC risultava utilmente collocata con 209 punti totali (82 per prova scritta, 100 per prova orale e 27 per titoli).
4. – Con successivo decreto n. 1305 del 5.11.2024 veniva approvata la graduatoria rettificata, dalla quale la sig.ra IC rimaneva esclusa.
5. – Seguivano altri decreti del Direttore dell’Ufficio scolastico regionale (n. 1352 del 27.11.2024; n. 1387 del 6.12.2024; n. 1428 del 16.12.2024) di integrazione della graduatoria.
6. – Con ricorso notificato all’Amministrazione il 28.12.2024 e alla sig.ra IA AG il 3.01.2025 e depositato il 16.01.2025, la sig.ra IC ha impugnato gli atti della procedura concorsuale e, in particolare, il decreto n. 1305 del 5.11.2024 di rettifica della graduatoria e i successivi decreti n. 1352 del 27.11.2024 e n. 1428 del 16.12.2024 di integrazione della graduatoria, e ne ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare.
Premesso che la sua esclusione dalla graduatoria per la classe di concorso A048 è stata determinata dal mancato riconoscimento del punteggio per il succitato criterio B.4.1 determinato dal fatto che la precedente procedura concorsuale riguardava la classe di concorso A049, la ricorrente si duole con il primo motivo della violazione dell’art. 4, co. 2- bis , del d.lgs. n. 59/2017 e deduce che, nelle more dello svolgimento del concorso, è stato emanato, in attuazione della citata disposizione, il decreto ministeriale n. 255 del 22.12.2023, con il quale sono state revisionate ed aggiornate le classi di concorso, con accorpamento nell’unica classe di concorso A-48 (Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I e di II grado) delle vecchie classi di concorso A-48 e A-49 (rispettivamente, Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado e Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado): la ricorrente, alla luce del contenuto del decreto ministeriale n. 255/2023, sostiene l’illogicità del mancato riconoscimento dei punti corrispondenti al titolo consistente nell’inserimento nella graduatoria di merito di un precedente concorso bandito per la classe di concorso A-49, poi accorpata nell’unica classe di concorso A-48.
Con il secondo motivo, la sig.ra IC sostiene che il mancato riconoscimento dei 12,50 punti per l’abilitazione conseguita mediante superamento della procedura concorsuale ordinaria nella classe di concorso A049 prima dell’accorpamento sarebbe comunque viziato da eccesso di potere, giacché, pur essendo ambigua l’espressione “specifico posto” utilizzata nel punto B.4.1 dell’allegato B del d.m. n. 205/2023, la commissione avrebbe dovuto considerare che i programmi di concorso delle due vecchie classi erano totalmente sovrapponibili e che la conservazione della distinzione delle graduatorie relative al primo ed al secondo grado dell’istruzione risponde esclusivamente a esigenze organizzative del reclutamento del personale, pur essendo richiesta una preparazione del tutto analoga.
6. – Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso e, con successiva memoria, ne hanno eccepito l’inammissibilità per mancata notifica ad un controinteressato effettivo (non potendo ritenersi tale la sig.ra IA AG in ragione del punteggio dalla stessa ottenuto) e l’improcedibilità per omessa impugnazione dei decreti di nomina dei vincitori del concorso.
7. – Con ordinanza n. 74 del 7 febbraio 2025 questo Tribunale amministrativo regionale ha ritenuto le esigenze cautelari rappresentate dalla ricorrente suscettibili di essere adeguatamente soddisfatte mediante la fissazione dell’udienza di merito.
Con la stessa ordinanza il Tribunale, considerata la necessità di un approfondimento a contraddittorio pieno dei temi del ricorso, ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati la cui posizione sarebbe pregiudicata dall’eventuale accoglimento del ricorso, ovvero di quei candidati collocati in graduatoria con un punteggio pari o inferiore a quello che sarebbe spettato alla ricorrente nell’ipotesi in cui le fossero stati riconosciuti i punti di cui alla voce B.4.1 dell’allegato B del decreto ministeriale n. 205 del 26.10.2023. É stato dunque assegnato un primo termine all’Amministrazione resistente per la comunicazione dei nominativi e dei recapiti di detti candidati e un secondo termine alla parte ricorrente per la notificazione individuale agli stessi soggetti del ricorso e dell’ordinanza.
8. – In data 31.03.225 la ricorrente ha depositato la documentazione relativa all’adempimento dell’ordine di integrazione del contraddittorio.
9. – Si sono dunque costituiti, quali controinteressati, i sigg. AR EL, RO CA, AR CA, ES TI, ES Di AR, CC Di SA, IC BR, NE LU e SI TU, i quali hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione del bando (art. 8, co. 5) e del decreto ministeriale n. 205/2023 (art. 11 e allegato B), che sarebbero stati pedissequamente applicati dall’Amministrazione nell’attribuzione dei punteggi e in particolare nel mancato riconoscimento del punteggio invocato dalla ricorrente.
10. – La stessa eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dai controinteressati è stata formulata dalle sig.re OL HI e OR AC nel loro atto di intervento ad opponendum notificato e depositato il 30.05.2025.
11. – Con memoria depositata il 30.05.2025, le Amministrazioni resistenti hanno poi eccepito l’improcedibilità del ricorso per omessa impugnazione del decreto di integrazione della graduatoria n. 1387 del 6.12.2024, intervenuto tra gli impugnati decreti direttoriali n. 1352 del 27.11.2024 e n. 1428 del 16.12.2024, con il quale è stata inserita nella graduatoria un’ulteriore candidata, la dott.ssa Beatrice Righeschi, con 204,50 punti, il cui posizionamento nella procedura inciderebbe sull’interesse della ricorrente.
12. – All’udienza pubblica del 3 luglio 2025, come da verbale, il collegio ha rilevato un possibile profilo di inammissibilità del ricorso per mancata documentazione della notifica ad alcuni controinteressati.
Su autorizzazione del collegio e dichiarazione di non opposizione delle controparti, la difesa della parte ricorrente ha quindi depositato gli originali degli avvisi di ricevimento delle notifiche a mezzo raccomandata a.r. effettuate nei confronti dei sigg. IO VA, VI ES, ES TI, RC OS e SS AN, documenti poi acquisiti dalla segreteria al fascicolo telematico del giudizio.
Quindi, previa discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
13. – L’infondatezza nel merito del ricorso esime il collegio dall’esame delle numerose eccezioni preliminari in rito sollevate dalle parti resistenti.
14. – Quanto al primo motivo, risulta dirimente, al fine di escludere che il decreto ministeriale n. 225/2023 possa avere qualche effetto sulla procedura per cui è causa, la considerazione che detto decreto è stato emanato il 22.12.2023 e che, dunque, se anche le sue disposizioni fossero interpretabili nel senso voluto dalla ricorrente, in ossequio al principio tempus regit actum esso non potrebbe disciplinare la procedura nell’ambito della quale sono stati adottati gli atti di cui di controverte, bandita con il decreto direttoriale n. 2575 del 6.12.2023.
Infatti, le disposizioni normative sopravvenute in materia di ammissione dei candidati, di valutazione dei titoli o di svolgimento di esami di concorso e di votazioni non trovano applicazione per le procedure in itinere alla data della loro entrata in vigore, in quanto il principio tempus regit actum attiene alle sequenze procedimentali composte di atti dotati di propria autonomia funzionale, e non anche ad attività (quale è quella di espletamento di un concorso) interamente disciplinate dalle norme vigenti al momento in cui essa ha inizio (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 1 giugno 2022, n. 4441; TAR Campania, Napoli, sez. VII, 11 settembre 2023, n. 5020; TAR Piemonte, sez. I, 17 febbraio 2021, n. 168; TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 27 giugno 2019, n. 1737; TAR SC, sez. I, Sentenza, 26 ottobre 2015, n. 1429).
Ad ogni modo, con l’invocato decreto ministeriale n. 225/2023 sono state revisionate e aggiornate le classi di concorso di cui alla tabella A allegata al medesimo decreto « attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento, al fine di promuovere l’interdisciplinarità e la multidisciplinarità dei profili professionali innovativi » (art. 1). Quindi, con la tabella A, sono state individuate le classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado, identificate attraverso uno specifico codice alfanumerico, gli insegnamenti a esse relativi, i titoli necessari per l’accesso alle suddette classi di concorso, ferma restando, relativamente alle classi di concorso A-01, A-12, A-22, A-30 e A-48, A-70 e A-71, « la distinzione dei ruoli della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado », con la conseguenza che « nelle procedure concorsuali relative alle suddette classi di concorso si procede alla formulazione di graduatorie distinte per i due ruoli di appartenenza. Ugualmente, si procede alla compilazione di distinte graduatorie per l’attribuzione delle supplenze » (art. 2).
Più in particolare, in relazione alla nuova classe di concorso A-48 il decreto ha unificato, rispetto alle vecchie classi di concorso A048 e A049, i requisiti di accesso, ma ha mantenuto « ferma la distinzione dei ruoli della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado », come specificato anche nell’allegata tabella A.
Molteplici previsioni del decreto e del suo allegato depongono, dunque, nel senso di ritenere che l’intenzione perseguita dal Ministero sia stata quella di razionalizzare le classi di concorso disponendone in qualche caso l’accorpamento; con specifico riguardo alla classe di concorso A-48, che qui interessa, sono stati razionalizzati i requisiti di accesso senza, però, recedere rispetto alla distinzione dei ruoli della scuola secondaria di primo grado e della scuola secondaria di secondo grado.
Ferma restando l’inapplicabilità ratione temporis del decreto ministeriale n. 225/2023, dunque, la tesi di parte ricorrente, che vorrebbe ridurre la conservazione della distinzione dei ruoli ad una mera questione formale di compilazione delle graduatorie, è dunque limitativa, poiché non tiene conto della chiara volontà del legislatore di mantenere ruoli separati tra i due gradi della scuola secondaria.
15. – Con riguardo al secondo motivo, il collegio osserva quanto segue.
La ricorrente basa le sue doglianze sull’ambiguità dell’espressione “ specifico posto ” utilizzata nel punto B.4.1 dell’allegato B del d.m. n. 205/2023 e sostiene che la previsione in esso contenuta avrebbe dovuto essere interpretata dall’Amministrazione procedente nel senso di permettere l’attribuzione del punteggio ivi previsto anche laddove, come nel caso di specie, il titolo consistente nell’inserimento in graduatoria di merito o superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario fosse stato maturato nella classe di concorso A049 (Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado). Ciò « nell’ottica di rendere effettivo l’accorpamento » delle due classi di concorso disposto dal decreto ministeriale n. 225/2023, « anche considerando la totale sovrapponibilità dei programmi di concorso ». A sostegno di tale ultima allegazione, la ricorrente produce all’interno del ricorso (pagg. 8-11) una tabella a dimostrazione dell’identicità delle materie incluse nelle classi di concorso A048 e A049.
Sennonché, escluso per tutto quanto sopra evidenziato che il decreto ministeriale n. 225/2023 possa avere qualche effetto sulla procedura per cui è causa, deve anche negarsi che dalla invocata sovrapponibilità dei programmi potesse discendere per la commissione il dovere di considerare il titolo acquisito per la classe di concorso A049 come utile ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al punto B.4.1 nell’ambito della selezione per il reclutamento del docente per la classe di concorso A048.
La tesi caldeggiata dalla ricorrente, infatti, implicherebbe il potere/dovere della commissione di concorso di stabilire discrezionalmente la maggiore o minore affinità o “sovrapponibilità” tra programmi relativi a classi di concorso formalmente distinte e di ingerirsi, così, in un’attività che è di esclusiva competenza del Ministero, che la esercita attraverso i decreti con i quali, in termini generali, sono definite, revisionate ed aggiornate le classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola ai sensi dell’art. 64, co. 4, del decreto legge n. 112/2008, come convertito.
Né un tale potere può essere esercitato dal giudice amministrativo, al quale non può chiedersi di sostituire la propria valutazione a quella svolta dall’Amministrazione titolare del potere generale di definizione, revisione ed aggiornamento delle classi di concorso.
Peraltro, pur potendo riconoscersi margini di ambiguità all’espressione “ specifico posto ” utilizzata nel punto B.4.1 dell’allegato B del d.m. n. 205/2023, ciò non può condurre, in mancanza di più solide basi ermeneutiche, a sostenere che con essa si sia inteso dare rilevanza, ai fini dell’attribuzione del punteggio, a qualcosa di diverso dal possesso di un titolo (inserimento in graduatoria di merito o superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario) nella stessa classe di concorso per la quale il candidato partecipa, ovvero, nel caso di specie, nella classe di concorso A048 – Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado.
Una diversa interpretazione permetterebbe al candidato di beneficiare del punteggio aggiuntivo anche se in possesso di un titolo maturato per una classe di concorso differente rispetto a quella per cui concorre, in mancanza di una qualsiasi base testuale che, nell’allegato B o nel d.m. n. 205/2023, consenta di pervenire ad una tale conclusione e, anzi, al cospetto di una disposizione che, con l’uso dell’aggettivo “specifico”, invita chiaramente l’interprete ad una rigorosa considerazione dell’ambito concorsuale nel quale è maturato il titolo per il quale si chiede l’attribuzione del punteggio.
Anche il secondo motivo di ricorso, dunque, non merita accoglimento.
16. – In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
17. – Considerate la peculiarità della materia trattata e la parziale novità delle questioni affrontate, le spese possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SC (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Silvia La Guardia, Presidente
Pierpaolo Grauso, Consigliere
Davide De Grazia, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide De Grazia | Silvia La Guardia |
IL SEGRETARIO