Trib. Napoli, sentenza 10/11/2025, n. 10297
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Sentenza 10 novembre 2025

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Il Tribunale di Napoli, Sezione Quarta Civile, ha pronunciato sentenza nel procedimento promosso da una condomina contro il condominio, impugnando la delibera assembleare del 12 maggio 2021 avente ad oggetto l'approvazione di nuove tabelle millesimali. L'attrice ha dedotto l'invalidità della delibera, sostenendo che le tabelle redatte dall'architetto fossero errate, illegittime e ingiuste, non consentendo la verifica della proporzione tra il valore delle singole proprietà e quello del fabbricato, e che, essendo preconfezionate e non verificabili, avrebbero dovuto essere approvate all'unanimità e non a maggioranza, in quanto derogavano al regime legale di ripartizione delle spese. Ha altresì contestato i criteri scelti dal tecnico e la sua valutazione delle unità immobiliari. Il condominio convenuto ha eccepito l'inammissibilità della domanda per intervenuta revoca della delibera impugnata da parte di una successiva delibera del 3 novembre 2021, ritenendo che tale revoca avesse efficacia retroattiva e rendesse l'atto impugnato inesistente. In subordine, ha contestato la perizia del CTU, lamentando che non avesse tenuto conto dei criteri indicati dall'assemblea per il rifacimento delle tabelle.

Il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta dall'attrice. In primo luogo, ha qualificato i vizi dedotti dall'attrice come motivi di annullamento e non di nullità della delibera, in conformità all'orientamento della Suprema Corte. Ha poi accertato la legittimazione ad agire dell'attrice, condomina assente all'assemblea e delegata che aveva espresso voto contrario all'approvazione delle tabelle. Tuttavia, ha ritenuto che la domanda fosse inammissibile per carenza di interesse ad impugnare la delibera del 12 maggio 2021, poiché la successiva delibera del 3 novembre 2021, intervenuta nel corso del procedimento di mediazione, aveva annullato la precedente per vizi formali di convocazione, pur riconoscendone la bontà delle tabelle, e aveva contestualmente dato mandato al medesimo architetto di redigere una relazione per la stesura di nuove tabelle sulla base di verifiche concordate. Il giudice ha interpretato tale delibera come un annullamento totale della delibera impugnata, escludendo pertanto la sussistenza di un interesse concreto all'impugnazione. Infine, ha compensato interamente tra le parti le spese di lite, ritenendo sussistere gravi ed eccezionali ragioni legate alla non facile intellegibilità della delibera del 3 novembre 2021 e alla condotta non trasparente del condominio, e ha posto definitivamente a carico di entrambe le parti, in egual misura, le spese della CTU.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Napoli, sentenza 10/11/2025, n. 10297
    Giurisdizione : Trib. Napoli
    Numero : 10297
    Data del deposito : 10 novembre 2025

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