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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/11/2025, n. 10297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10297 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
n. 29819/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Di Napoli
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli - nella persona del Giudice Unico dott.ssa Roberta Di Clemente - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al numero 29819 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenzioni dell'anno 2021, riservato in decisione all'udienza del 16.06.2025 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Maria C. Alessandrini (C.F.
), dall'avv. Giovanni Carini (CF: ) e C.F._2 C.F._3
dall'avv. Francesco Secondo (C.F. ), ed elettivamente C.F._4
domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Napoli (Na) al Viale Comandante
UM AD n. 390
ATTRICE
E
C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
GI Di AR (C.F. ), presso il cui studio elettivamente CodiceFiscale_5
domicilia in Napoli alla Via Giordano Bruno n.156
CONVENUTO
pagina 1 di 15
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte, parte attrice ha così concluso: “Ci si riporta a tutte le proprie difese, richieste, eccezioni, deduzioni ed ai rilievi critici anche all'elaborato del CTU, che – si ribadisce - ha ridotto del 19% il valore millesimale della unità immobiliare di – pur ancora determinato per Pt_1
eccesso - rispetto al valore millesimale attribuito dalle impugnate tabelle millesimali, attribuendo al 10^ piano 38,85 mm ed all'11^ piano 11,81 mm per un totale di 47,66 mm in Tabella A a fronte dei 56,73 mm attribuiti dalle tabelle impugnate (v. ns. osservazioni 18.10.2024 all'istanza 29.2.2024 del ) E ciò a prescindere dai CP_1
denunciati errori e da ultimo che il CTU ha considerato l'appartamento al 10° piano, ed il terrazzo con veranda all'11° due unità immobiliari separate ed autonome, nonostante
l'evidenza che le stesse sono collegate direttamente a mezzo di una scala interna a chiocciola, ed hanno in comune gli impianti, il che preclude per il piano 11^
l'indipendenza funzionale, ragioni per le quali la veranda ed il terrazzo al piano 11° piano risultano essere una pertinenza diretta dell'appartamento al 10°.Sulla base solo di questa ultima considerazione i millesimi, anche seguendo i criteri del CTU e del DPR
138/98 vanno ulteriormente ridotti nella misura di oltre il 50%, in quanto trattandosi
l'11^ di pertinenza diretta i millesimi complessivi della proprietà di (10 e 11 Pt_1
piano) passerebbero così dagli attuali 47,66 a circa 40, evidenziando ancora una volta che oggetto del presente giudizio non è la redazione o rettifica delle tabelle millesimali, ma l'annullamento delle tabelle millesimali redatte dall'arch. e della delibera Per_1
che le approva a maggioranza dei presenti per i motivi illustrati. Pertanto nell'evidenziare ancora una volta che il thema decidendum è l'accertamento della invalidità della delibera che ha approvato tabelle millesimali si precisano le seguenti conclusioni, chiedendo che la causa sia riservata in decisione con termine per le conclusionali: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: 1) ritenere e dichiarare nulla e/o comunque annullare la delibera
pagina 2 di 15 assembleare impugnata del 12.5.2021 per tutti i motivi esposti con ogni statuizione conseguenziale;
2) Condannare il convenuto al pagamento delle spese e CP_1
compensi del procedimento di mediazione e del presente giudizio comprese le spese liquidate per la CTU di cui la esponente ha anticipato parte del pagamento, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, come da fatture che si allegano per un importo complessivo di € 7.665,12 (6.204,96 + € 1.460,16)”.
Parte convenuta, invece, ha così concluso: “In ottemperanza a quanto richiesto dal
Giudice con Decreto dell'21.02.2025, in nome e per conto del Controparte_1
, in persona dell'amministratore pro tempore, con le presenti note la
[...]
scrivente difesa esplica quanto segue. L'odierno convenuto si riporta integralmente al proprio atto introduttivo, alle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. e alle conclusioni ivi rassegnate, impugnando tutto quanto dedotto, prodotto, richiesto ed eccepito dalla difesa avversaria, chiedendo l'integrale rigetto delle domande attoree. Si evidenzia, come già ampiamente rilevato nei precedenti scritti difensivi, che la domanda è infondata in quanto proposta nei confronti di una delibera assembleare inesistente, dato che la stessa delibera del 12.05.2021, oggetto del presente giudizio, al momento dell'iscrizione a ruolo dell'atto di citazione, in data 07.12.2022, era già stata revocata all'esito dell'assemblea di del 03.11.2022. Da ciò emerge chiaramente che CP_1
parte attrice ha richiesto l'annullamento di un atto inesistente. Si rammenta, infatti, che la revoca di una delibera assembleare ha efficacia ex tunc e quindi esplica i suoi effetti con efficacia retroattiva al momento in cui viene posta in essere. Gli effetti della delibera condominiale revocata già prodotti sono, dunque, eliminati in quanto la stessa per effetto della revoca è come non fosse mai esistita. Inoltre, come ripetutamente evidenziato, la delibera del 03.11.2022, che annulla la precedente del 12.05.2021, è stata impugnata dalla condomina e pende attualmente un giudizio, rubricato Pt_1
con R.G. n. 4353/2022, innanzi alla dott.ssa Roberta De Luca, Sezione Sesta Civile. Nel merito, relativamente alla perizia espletata dal CTU, si precisa che con l'approvazione delle NUOVE tabelle millesimali (l'incarico conferito dall'assemblea all'unanimità
pagina 3 di 15 all'Arch. era di RIFACIMENTO delle tabelle millesimali), i condomini hanno Per_1
fornito al tecnico criteri a cui attenersi;
nello specifico hanno richiesto l'esclusione in tabella A della casa del portiere (essendo proprietà condominiale), in tabella B
l'esclusione dalle parti comuni delle scale che dal piano terra raggiungono il cantinato
(in quanto ad uso esclusivo solo di alcuni condomini, cioè a loro carico), nonché
l'inserimento della tabella millesimale per il riparto delle spese servizio di guardiania.
Di tali circostanze il CTU incaricato non ha tenuto conto. La scrivente difesa ha già esplicato al Giudice, in tutti i propri precedenti scritti difensivi le problematiche riscontrate, a cui ci si riporta, integralmente, onde evitare inutili ripetizioni. Le parti del presente giudizio su un unico punto son concordi, che il CTU non si stato all'altezza del compito conferito dal Giudice, avendo elaborato una perizia manchevole sotto molteplici aspetti. Si precisa che, come già rilevato, nell'ambito del giudizio instaurato innanzi al Tribunale di Napoli rubricato con R.G. n. 7810/2022, il Giudice ha nominato un altro CTU per il rifacimento delle tabelle millesimali, il quale dovrà trasmettere la bozza della relazione in data 23.06.2025. Orbene, appare evidente che nel caso in cui
l'Ing. , arrivasse a conclusioni diverse rispetto all'Arch. Controparte_2 CP_3
, il Condominio si troverà nell'incresciosa situazione di non sapere quali
[...]
tabelle applicare. Per quanto esposto si chiede al Giudice di concedere un breve rinvio al fine di permettere alle parti di esaminare la CTU che verrà depositata nel giudizio rubricato con R.G. n. 7810/2022 e consentire alle stesse di addivenire ad un accordo. In subordine, si chiede al Giudice introitare la causa a sentenza, concedendo alle parti i termini ex art 190 c.p.c.”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente sentenza è redatta senza lo svolgimento del processo in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 comma 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 45 e 52 dalla legge n. 69 del 18/6/09, in vigore dal 4.07.2009.
pagina 4 di 15 Tanto premesso va evidenziato che, con atto di citazione notificato il 7.12.2021,
[...]
nell'impugnare la delibera assembleare del 12.05.2021, ha citato in Parte_1
giudizio il , al fine di sentir accogliere, per le Controparte_4
ragioni di cui all'atto introduttivo, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, per le causali tutte di cui in narrativa:- ritenere e dichiarare nulle e/o comunque annullare per quanto di ragione la delibera assembleare del 12.5.2021 nella parte in cui si approvano le nuove tabelle millesimali redatte dall'Arch. , con ogni statuizione conseguenziale;
- le Persona_2
tabelle millesimali redatte dall'Arch. ivi approvate ogni atto comunque Persona_2
connesso, presupposto e conseguenziale”.
Costituitosi in giudizio, il convenuto ha contestato la domanda ha chiesto in rigetto della domanda perché proposta nei confronti di una delibera inesistente e, in via subordinata, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere a seguito dell'approvazione della delibera del 3.11.2021, la quale aveva annullato ( rectius revocato con effetto ex nunc) per vizi formali la delibera del 12.05.2021.
Concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., espletata una CTU tecnica, all'udienza cartolare del 16.6.2025 sulle conclusioni delle parti in epigrafe trascritte, la causa è stata riservata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
La procedibilità della domanda
Va affermata la procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5 del D.leg.vo 28/2010, avendo parte istante depositato il verbale negativo della mediazione del 26.04.2022.
La legittimazione ad agire dell'attrice
Ai fini che occupano va ricordato che l'istante, nella qualità non contestata di condomina del fabbricato sito in Napoli al e per i motivi Controparte_4
esposti nell'atto introduttivo, ha chiesto dichiararsi nulla e/o annullarsi la delibera del
12.05.2021 in relazione a quanto deliberato in ordine al punto n. 3 all'o.d.g. della delibera stessa (relativo all'approvazione delle tabelle millesimali).
pagina 5 di 15 Compete, in primo luogo, a chi scrive la qualificazione delle domande proposte (azioni di nullità e/o azione di annullamento) sulla base dei vizi dedotti.
È noto che, secondo l'orientamento pacifico della Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 4806 del 7.03.2005; Cass. S.U n. 9839 del 4/04/2021): “ In tema di condominio degli edifici,
l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume". Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c “.
Ebbene, a base della richiesta di nullità e/o annullamento della delibera in esame in riferimento solo al punto 3 dell'o.d.g., avente ad oggetto l'approvazione delle nuove tabelle millesimali, parte attrice, nell'atto introduttivo- non oggetto di modifica e/o precisazione nel primo termine ex art. 183 comma VI c.p.c.- ha, in primis, dedotto l'erroneità, illegittimità ed ingiustizia delle tabelle, non consentendo la verifica dell'esattezza della proporzione tra il valore delle singole proprietà e quello del fabbricato per la mancanza dei dati a base delle operazioni di calcolo eseguite. Poi ha aggiunto che, trattandosi di tabelle preconfezionate e non verificabili, potevano essere pagina 6 di 15 approvate solo convenzionalmente da tutti i condomini e, di conseguenza, essendosi derogato al regime legale di ripartizione delle spese ex art. 1123 c.c. e a quello convenzionale per la modifica e/o la deroga alle tabelle prima in vigore di cui al regolamento convenzionale allegato agli atti di acquisto notarili, la delibera presa a maggioranza degli intervenuti sarebbe viziata per mancanza del quorum legale.
Nel seguito dell'atto di citazione l'istante ha dedotto puntualmente i vizi e/o le deficienze dell'attività svolta dal tecnico incaricato della redazione delle nuove tabelle;
tutti oggetto di specifica contestazione da parte del convenuto.
Orbene ritiene la scrivente che i vizi prospettati dall'attrice non integrando espressa deroga al regime legale di ripartizione delle spese ex art. 1123 c.c., si inquadrino, senz'altro, in motivi di annullamento della delibera.
Dunque, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. 2
n.5889 del 20.04.2001; Cass. Sez. 2 n.5611 del 26/02/2019): “In tema di impugnazione di delibere condominiali annullabili,la legittimazione ad agire spetta al condomino che sia stato assente all'assemblea nel corso della quale la delibera contestata è stata assunta o che, se presente, abbia espresso in merito il suo dissenso o si sia astenuto, ricadendo sullo stesso l'onere di provare tali circostanze. Il difetto di detta legittimazione può, invece, essere rilevato d'ufficio dal giudice ed il relativo accertamento non è soggetto a preclusioni, non potendosi accordare la facoltà di opporre la menzionata delibera a chi non ne abbia titolo”.
Tanto premesso va sottolineato che, nel caso in esame, l'attrice è proprietaria di due unità immobiliari ubicata nel fabbricato sito in Napoli al e, Controparte_4
pertanto, riveste la qualità di condomina. Risulta, altresì, documentato per tabulas (cfr. verbale di assemblea agli atti) che all'assemblea del 12.05.2021 l'avv. Alessandrini, delegato dal padre della ha espresso voto contrario all'approvazione delle Pt_1
tabelle millesimali.
pagina 7 di 15 In ragione di tale evidenza documentale, deve, dunque, ritenersi Parte_1
legittimata a promuovere l'azione di annullamento di quanto deliberato con riferimento al punto all'o.d.g. sopra indicato.
La questione della cessazione della materia del contendere e/o dell'interesse ad impugnare dell'attrice come già esposto- ha impugnato il capo 3 all'o.d.g. della delibera Parte_1
assembleare del 12.05.2021, deducendo l'illegittimità delle tabelle millesimali redatte dall'Arch. . In particolare, l'istante ha dedotto che il ha deliberato Per_1 CP_1
delle nuove tabelle millesimali diverse da quelle allegate al regolamento di condominio e del tutto contrarie ai criteri legali di riparto, danneggiando così la sua posizione nell'ambito della compagine condominiale. Sono stati contestati sia il contenuto delle nuove tabelle millesimali (che non riportano le schede di calcolo né le planimetrie per le singole unità immobiliari) sia i criteri scelti dall'arch. per i singoli coefficienti Per_1
(posti in essere in assenza di una obiettiva valutazione delle dimensioni e caratteristiche delle unità immobiliari che compongono lo stabile condominiale). Sempre secondo la prospettazione di parte attrice, alla luce delle mancanze presenti nelle tabelle nonché dei coefficienti utilizzati, le stesse avrebbero dovuto essere assunte all'unanimità e non a maggioranza.
Costituitosi in giudizio, il ha eccepito l'avvenuta cessazione della materia CP_1
del contendere poiché la delibera del 12.05.2021 è stata annullata dalla delibera del
3.11.2021. Invero, sempre secondo la prospettazione di detta parte, l'Assemblea ha deciso di “ annullare la delibera del 12.05.2021 per motivi formali, pur riconoscendo la bontà delle tabelle, le quali rimangono in vigore”. In particolare, la delibera del
12.05.2021 presentava un vizio di convocazione, in quanto, pur essendo stata sottoposta all'assemblea al punto 3 all'o.d.g. l'approvazione delle nuove tabelle millesimali
(materia rientrante nella straordinaria amministrazione), per la proprietà era Pt_1
stato convocato il titolare del diritto di abitazione ( padre dell'attrice) e Persona_3
non la nuda proprietaria odierna attrice). La scelta del Parte_1 CP_1
pagina 8 di 15 di annullare la delibera impugnata sarebbe dipesa dalla conoscenza solo nel corso della mediazione della qualità di nuda proprietaria della Sempre secondo le Pt_1
deduzioni del convenuto più che di un annullamento per vizio formale, nell'assemblea del 3.11.2021 il consesso dei condomini avrebbe deciso di revocare il precedente deliberato, in parte qua, con effetto ex tunc. Di conseguenza la domanda dell'attrice sarebbe infondata per carenza di interesse essendo stata la delibera opposta revocata - e quindi inesistente - un mese prima della notifica dell'atto di citazione per il presente giudizio.
Passando alla disamina della questione, melius re perpensa, chi scrive ritiene che la domanda de qua sia inammissibile per carenza di interesse ad impugnare la delibera del
12.5.2021 per le ragioni che si vanno ad esporre.
Risulta dagli atti che l'assemblea del 3.11.2021 è stata convocata, per quanto di interesse in questa sede, con i seguenti argomenti all'o.d.g.: 1) delibera sulla proposta di mediazione da parte del nell'incontro del 14.09.2021 in Controparte_5
ordine all'opposizione alla delibera del 12.05.2021:
a) Annullamento della delibera assembleare del 12.05.2021 in ordine all'approvazione nuove tabelle millesimali;
b) Nomina di comune accordo di un tecnico che proceda ex novo alla redazione delle nuove tabelle millesimali, previa ratifica assembleare dei coefficienti di calcolo e previo confronto dello stato dei luoghi con le relative visure catastali.
In relazione a tale punto 1 dell'o.d.g. nel verbale si attesta che: “ L'assemblea, dopo ampia discussione, corroborata dalla relazione dell'Avv. Di AR, all'unanimità delibera di annullare la delibera del 12/05/2021 per motivi formali, pur riconoscendo la bontà delle tabelle le quali rimarranno in vigore. Per quanto riguarda le doglianze della
Sig.ra invita l'Amm.re a dare mandato all'Arch. di redigere Pt_1 Per_1
relazione scritta da presentare alla prossima assemblea. Visto l'annullamento della delibera l'incontro dell'11.11.2021 si potrà chiudere in maniera positiva salvo eccezione di controparte”.
pagina 9 di 15 Orbene, ai soli fini che rilevano in questa sede, chi scrive è chiamato ad interpretare il tenore della delibera del 3.11.2021.
Secondo questo giudice dall'interpretazione letterale della delibera in esame in relazione ai due argomenti al punto 1 all'o.d.g. , deve ritenersi che, ad onta delle sole affermazioni di principio in essa contenute in ordine alla permanenza in vigore delle tabelle approvate con la delibera oggetto di annullamento per vizi formali, con la successiva delibera del 3.11.2021, intervenuta nel corso del procedimento di mediazione in atto tra le parti, l'assemblea abbia inteso annullare la delibera di approvazione delle tabelle per un vizio formale di convocazione dell'assemblea e, contestualmente, abbia dato mandato al medesimo architetto di valutare i rilievi della per la Per_1 Pt_1
redazione di una relazione funzionale all'approvazione delle nuove tabelle sulla base di verifiche fattuali concordate.
A favore di tale interpretazione milita il chiaro tenore degli argomenti sub a) e sub b) del punto 1 all'o.d.g. nel quale, se per un verso, l'assemblea è stata chiamata a decidere se annullare o meno la delibera di approvazione delle nuove tabelle, per un altro è stata investita della nomina di un tecnico che procedesse alla redazione delle nuove tabelle millesimali, previa ratifica assembleare dei coefficienti di calcolo e previo confronto dello stato dei luoghi con le relative visure catastali. Quindi non risulta affatto portato all'attenzione dei condomini, quale specifico argomento, la conferma o la ratifica della precedente delibera ma solo il suo annullamento funzionale alla redazione ex novo di nuove tabelle sulla base di presupposti concordati.
Quindi solo in questo stretto ambito può ritenersi espressa la volontà assembleare al fine di addivenire all'esito favorevole della mediazione all'epoca ancora in corso.
Da tali premesse consegue, ad avviso di questo giudice, che la delibera del 12.05.2021 in relazione al punto 3) all'o.d.g. debba ritenersi annullata tout court e non sostituita da altra delibera di analogo contenuto in epoca precedente la notifica dell'atto di citazione per il presente giudizio.
pagina 10 di 15 Orbene, premesso che come è pacifico tra le parti anche tale successiva delibera è oggetto di impugnativa tra le stesse parti anche per ulteriori argomenti all'o.d.g, resta da stabilire se nel caso in esame si sia verificata un'ipotesi di cessazione della materia del contendere o, in caso di risposta contraria, se all'epoca della notifica dell'atto di citazione persistesse in capo all'attrice l'interesse ad impugnare la delibera in questione.
In risposta al primo quesito va ricordato che, secondo l'orientamento del tutto prevalente tra i Supremi Giudici (cfr, tra le molte altre:Cass.Sez. 2, Sentenza n. 6304 del 05/06/1995;Sez. 2, Sentenza n. 12439 del 09/12/
1997;Sez. 2, Sentenza n. 10445 del 21/10/1998Cass. Sez. 2 n. 2999 del 10. 02. 2010),
“La disposizione dell'art. 2377 comma ultimo cod. civ., secondo la quale l'annullamento della deliberazione dell'assemblea della società per azioni non può avere luogo se la deliberazione sia stata sostituita con altra presa in conformità della legge o dell'atto costitutivo, ha carattere generale ed è perciò applicabile anche alle assemblee dei condomini degli edifici. Pertanto si verifica la cessazione della materia del contendere, quando l'assemblea condominiale, regolarmente riconvocata, abbia deliberato sui medesimi argomenti della delibera oggetto dell'impugnazione, ponendo in essere pur in assenza di forme particolari un atto sostanzialmente sostitutivo di quello invalido”. E' dunque evidente che, per quanto già esposto, non avendo l'assemblea deliberato in data
3.11.2021 sui medesimi argomenti deliberati in data 12.05.2021 non può ritenersi verificata l'invocata cessazione della materia del contendere.
In risposta al secondo quesito giova premettere che, secondo l'orientamento prevalente tra i Supremi Giudici, l'interesse all'impugnazione per vizi formali di una deliberazione dell'assemblea condominiale, ai sensi dell'art. 1137 cod. civ., pur non essendo condizionato al riscontro della concreta incidenza sulla singola situazione del
, postula, comunque, che la delibera in questione sia idonea a determinare un CP_5
mutamento della posizione dei condomini nei confronti dell'ente di gestione, suscettibile di eventuale pregiudizio. (Cfr. tra le altre Cass. sez. 2 n. 5084 del 29.04.1993; Cass. Sez.
2 n. 2999 del 10.02.2010; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11214 del 10/05/2013; Cass.
pagina 11 di 15 2.05.2013 n. 10235; Cass. n. 6128 del 9.03.2017; Cass. 23.11.2016 n. 23903; Cass.
25.05.2016 n. 10865).
La Suprema Corte ha, altresì, affermato che “in tema di azione di annullamento delle deliberazioni delle assemblee condominiali, la legittimazione ad agire attribuita dall'art. 1137 c.c. ai condomini assenti e dissenzienti non è subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla rimozione dell'atto impugnato, essendo l'interesse ad agire, richiesto dall'art. 100 c.p.c. quale condizione dell'azione di annullamento anzidetta, costituito proprio dall'accertamento dei vizi formali di cui sono affette le deliberazioni.” (Cass. Civ. n. 17294 del 19/08/2020; n.
2999 del 10/02/2010). L'azione di annullamento di una delibera assembleare, quindi, può essere proposta al solo fine di determinarne la rimozione, pur quando il vizio abbia carattere meramente formale e la delibera impugnata non abbia ex se alcuna incidenza diretta sul patrimonio dell'attore” (Cass. Civ. n. 15434 del 20/07/2020).
Più di recente ( Cass. Sez. 2 ord. 5129 del 27.02.2024) i Supremi Giudici hanno ritenuto necessaria la sussistenza di un interesse sostanziale ad impugnare la delibera collegiale in capo all'opponente se titolare di una posizione qualificata diretta ad eliminare la situazione di obiettiva incertezza tale da legittimarne la pretesa ad un diverso contenuto della decisione assembleare. A questo interesse sostanziale è certamente abbinato l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. per l'impugnazione della delibera, qualora l'attore abbia prospettato una lesione individuale di rilievo patrimoniale correlata alla delibera impugnata e così rivelato l'utilità concreta che poteva ricevere dall'accoglimento della domanda, ove la decisione presa dall'assemblea fosse risultata contraria alla legge o al regolamento di condominio (cfr. Cass. n. 9387 del 2023; n. 1367 del 2023; n. 7484 del
2019).
Orbene, applicando i predetti principi al caso in esame, essendo stata annullata per vizi formali la delibera del 12.05.2021 in relazione al punto 3 all'o.d.g. già prima dell'introduzione del presente giudizio, deve ritenersi non sussistente un concreto interesse ad impugnarla nei termini in precedenza illustrati.
pagina 12 di 15 Pertanto la domanda de qua va dichiarata inammissibile.
La regolamentazione delle spese processuali
Per quanto riguarda il riparto delle spese di lite, è noto che l'art. 92 comma 2 c.p.c., nella versione originaria, statuiva che: “ se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”. Tale norma è stata integrata da un'altra ipotesi di compensazione parziale o totale a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 7 marzo - 19 aprile 2018, n. 77 con la quale è stata dichiarata "l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto- legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni".
In relazione ai casi di gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese, in alcune pronunce della Suprema Corte si afferma che: “L'art. 92, comma 2, c.p.c.., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche. In particolare, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività
pagina 13 di 15 che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise ( cfr. Cass. Sez 6, ord.7992 dell'11.03.2022) o che: “Le "gravi ed eccezionali ragioni" che consentono la compensazione delle spese legali, pur in difetto di soccombenza reciproca, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., non possono essere integrate dall'eccessiva prolissità della comparsa di costituzione e risposta della parte vittoriosa” ( cfr. Cass. Sez. 6 ord. 30328 del 10.10.2022) o ancora che” Le "gravi ed eccezionali ragioni" - che, ai sensi dell'art.
92, comma 2, c.p.c. (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del
2014 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018), giustificano la compensazione delle spese di lite - non ricorrono per il sol fatto che la domanda sia stata rigettata per ragioni processuali” (cfr. Cass. sez. 6, ord. 6424 dell'8.03.2024;
Cass. Sez 3, ord. n. 15847 del 6.06.2024).
Orbene, sulla scorta dei principi esposti, questo giudice ritiene sussistenti nel caso in esame i gravi ed eccezionali motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite perché, considerato il contenuto non facilmente intellegibile della delibera del
3.11.2021 in relazione al punto 1 all'o.d.g. ed il tenore del deliberato in relazione al punto 2 della medesima delibera, la scelta dell'attrice di introdurre il giudizio di opposizione alla delibera del 12.05.2021, sebbene già annullata, non si appalesa del tutto ingiustificata in rapporto, anche, alla non trasparente condotta del CP_1
manifestata sia nell'adozione di detta delibera che nel corso del procedimento di mediazione.
I gravi ed eccezionali motivi a base della compensazione delle spese di lite giustificano anche la definitiva imposizione delle spese per l'espletamento della CTU, a carico di entrambe le parti ed in ugual misura nei loro rapporti interni, ferma restando la solidarietà di dette parti nei rapporti esterni con l'ausiliario.
P.Q.M.
Il Tribunale - in persona del Giudice Unico dott.ssa Roberta Di Clemente - definitivamente pronunciando nella controversia come innanzi proposta, così provvede:
pagina 14 di 15 dichiara inammissibile l'opposizione; compensa interamente tra le parti le spese di lite;
pone definitivamente a carico di entrambe le parti ed in ugual misura le spese per l'espletamento della CTU, già liquidate in corso di giudizio.
Così deciso in Napoli l'8.11.2025
IL GIUDICE UNICO
Dott.ssa Roberta Di Clemente
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Di Napoli
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli - nella persona del Giudice Unico dott.ssa Roberta Di Clemente - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al numero 29819 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenzioni dell'anno 2021, riservato in decisione all'udienza del 16.06.2025 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Maria C. Alessandrini (C.F.
), dall'avv. Giovanni Carini (CF: ) e C.F._2 C.F._3
dall'avv. Francesco Secondo (C.F. ), ed elettivamente C.F._4
domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Napoli (Na) al Viale Comandante
UM AD n. 390
ATTRICE
E
C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
GI Di AR (C.F. ), presso il cui studio elettivamente CodiceFiscale_5
domicilia in Napoli alla Via Giordano Bruno n.156
CONVENUTO
pagina 1 di 15
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte, parte attrice ha così concluso: “Ci si riporta a tutte le proprie difese, richieste, eccezioni, deduzioni ed ai rilievi critici anche all'elaborato del CTU, che – si ribadisce - ha ridotto del 19% il valore millesimale della unità immobiliare di – pur ancora determinato per Pt_1
eccesso - rispetto al valore millesimale attribuito dalle impugnate tabelle millesimali, attribuendo al 10^ piano 38,85 mm ed all'11^ piano 11,81 mm per un totale di 47,66 mm in Tabella A a fronte dei 56,73 mm attribuiti dalle tabelle impugnate (v. ns. osservazioni 18.10.2024 all'istanza 29.2.2024 del ) E ciò a prescindere dai CP_1
denunciati errori e da ultimo che il CTU ha considerato l'appartamento al 10° piano, ed il terrazzo con veranda all'11° due unità immobiliari separate ed autonome, nonostante
l'evidenza che le stesse sono collegate direttamente a mezzo di una scala interna a chiocciola, ed hanno in comune gli impianti, il che preclude per il piano 11^
l'indipendenza funzionale, ragioni per le quali la veranda ed il terrazzo al piano 11° piano risultano essere una pertinenza diretta dell'appartamento al 10°.Sulla base solo di questa ultima considerazione i millesimi, anche seguendo i criteri del CTU e del DPR
138/98 vanno ulteriormente ridotti nella misura di oltre il 50%, in quanto trattandosi
l'11^ di pertinenza diretta i millesimi complessivi della proprietà di (10 e 11 Pt_1
piano) passerebbero così dagli attuali 47,66 a circa 40, evidenziando ancora una volta che oggetto del presente giudizio non è la redazione o rettifica delle tabelle millesimali, ma l'annullamento delle tabelle millesimali redatte dall'arch. e della delibera Per_1
che le approva a maggioranza dei presenti per i motivi illustrati. Pertanto nell'evidenziare ancora una volta che il thema decidendum è l'accertamento della invalidità della delibera che ha approvato tabelle millesimali si precisano le seguenti conclusioni, chiedendo che la causa sia riservata in decisione con termine per le conclusionali: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: 1) ritenere e dichiarare nulla e/o comunque annullare la delibera
pagina 2 di 15 assembleare impugnata del 12.5.2021 per tutti i motivi esposti con ogni statuizione conseguenziale;
2) Condannare il convenuto al pagamento delle spese e CP_1
compensi del procedimento di mediazione e del presente giudizio comprese le spese liquidate per la CTU di cui la esponente ha anticipato parte del pagamento, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, come da fatture che si allegano per un importo complessivo di € 7.665,12 (6.204,96 + € 1.460,16)”.
Parte convenuta, invece, ha così concluso: “In ottemperanza a quanto richiesto dal
Giudice con Decreto dell'21.02.2025, in nome e per conto del Controparte_1
, in persona dell'amministratore pro tempore, con le presenti note la
[...]
scrivente difesa esplica quanto segue. L'odierno convenuto si riporta integralmente al proprio atto introduttivo, alle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. e alle conclusioni ivi rassegnate, impugnando tutto quanto dedotto, prodotto, richiesto ed eccepito dalla difesa avversaria, chiedendo l'integrale rigetto delle domande attoree. Si evidenzia, come già ampiamente rilevato nei precedenti scritti difensivi, che la domanda è infondata in quanto proposta nei confronti di una delibera assembleare inesistente, dato che la stessa delibera del 12.05.2021, oggetto del presente giudizio, al momento dell'iscrizione a ruolo dell'atto di citazione, in data 07.12.2022, era già stata revocata all'esito dell'assemblea di del 03.11.2022. Da ciò emerge chiaramente che CP_1
parte attrice ha richiesto l'annullamento di un atto inesistente. Si rammenta, infatti, che la revoca di una delibera assembleare ha efficacia ex tunc e quindi esplica i suoi effetti con efficacia retroattiva al momento in cui viene posta in essere. Gli effetti della delibera condominiale revocata già prodotti sono, dunque, eliminati in quanto la stessa per effetto della revoca è come non fosse mai esistita. Inoltre, come ripetutamente evidenziato, la delibera del 03.11.2022, che annulla la precedente del 12.05.2021, è stata impugnata dalla condomina e pende attualmente un giudizio, rubricato Pt_1
con R.G. n. 4353/2022, innanzi alla dott.ssa Roberta De Luca, Sezione Sesta Civile. Nel merito, relativamente alla perizia espletata dal CTU, si precisa che con l'approvazione delle NUOVE tabelle millesimali (l'incarico conferito dall'assemblea all'unanimità
pagina 3 di 15 all'Arch. era di RIFACIMENTO delle tabelle millesimali), i condomini hanno Per_1
fornito al tecnico criteri a cui attenersi;
nello specifico hanno richiesto l'esclusione in tabella A della casa del portiere (essendo proprietà condominiale), in tabella B
l'esclusione dalle parti comuni delle scale che dal piano terra raggiungono il cantinato
(in quanto ad uso esclusivo solo di alcuni condomini, cioè a loro carico), nonché
l'inserimento della tabella millesimale per il riparto delle spese servizio di guardiania.
Di tali circostanze il CTU incaricato non ha tenuto conto. La scrivente difesa ha già esplicato al Giudice, in tutti i propri precedenti scritti difensivi le problematiche riscontrate, a cui ci si riporta, integralmente, onde evitare inutili ripetizioni. Le parti del presente giudizio su un unico punto son concordi, che il CTU non si stato all'altezza del compito conferito dal Giudice, avendo elaborato una perizia manchevole sotto molteplici aspetti. Si precisa che, come già rilevato, nell'ambito del giudizio instaurato innanzi al Tribunale di Napoli rubricato con R.G. n. 7810/2022, il Giudice ha nominato un altro CTU per il rifacimento delle tabelle millesimali, il quale dovrà trasmettere la bozza della relazione in data 23.06.2025. Orbene, appare evidente che nel caso in cui
l'Ing. , arrivasse a conclusioni diverse rispetto all'Arch. Controparte_2 CP_3
, il Condominio si troverà nell'incresciosa situazione di non sapere quali
[...]
tabelle applicare. Per quanto esposto si chiede al Giudice di concedere un breve rinvio al fine di permettere alle parti di esaminare la CTU che verrà depositata nel giudizio rubricato con R.G. n. 7810/2022 e consentire alle stesse di addivenire ad un accordo. In subordine, si chiede al Giudice introitare la causa a sentenza, concedendo alle parti i termini ex art 190 c.p.c.”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente sentenza è redatta senza lo svolgimento del processo in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 comma 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 45 e 52 dalla legge n. 69 del 18/6/09, in vigore dal 4.07.2009.
pagina 4 di 15 Tanto premesso va evidenziato che, con atto di citazione notificato il 7.12.2021,
[...]
nell'impugnare la delibera assembleare del 12.05.2021, ha citato in Parte_1
giudizio il , al fine di sentir accogliere, per le Controparte_4
ragioni di cui all'atto introduttivo, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, per le causali tutte di cui in narrativa:- ritenere e dichiarare nulle e/o comunque annullare per quanto di ragione la delibera assembleare del 12.5.2021 nella parte in cui si approvano le nuove tabelle millesimali redatte dall'Arch. , con ogni statuizione conseguenziale;
- le Persona_2
tabelle millesimali redatte dall'Arch. ivi approvate ogni atto comunque Persona_2
connesso, presupposto e conseguenziale”.
Costituitosi in giudizio, il convenuto ha contestato la domanda ha chiesto in rigetto della domanda perché proposta nei confronti di una delibera inesistente e, in via subordinata, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere a seguito dell'approvazione della delibera del 3.11.2021, la quale aveva annullato ( rectius revocato con effetto ex nunc) per vizi formali la delibera del 12.05.2021.
Concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., espletata una CTU tecnica, all'udienza cartolare del 16.6.2025 sulle conclusioni delle parti in epigrafe trascritte, la causa è stata riservata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
La procedibilità della domanda
Va affermata la procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5 del D.leg.vo 28/2010, avendo parte istante depositato il verbale negativo della mediazione del 26.04.2022.
La legittimazione ad agire dell'attrice
Ai fini che occupano va ricordato che l'istante, nella qualità non contestata di condomina del fabbricato sito in Napoli al e per i motivi Controparte_4
esposti nell'atto introduttivo, ha chiesto dichiararsi nulla e/o annullarsi la delibera del
12.05.2021 in relazione a quanto deliberato in ordine al punto n. 3 all'o.d.g. della delibera stessa (relativo all'approvazione delle tabelle millesimali).
pagina 5 di 15 Compete, in primo luogo, a chi scrive la qualificazione delle domande proposte (azioni di nullità e/o azione di annullamento) sulla base dei vizi dedotti.
È noto che, secondo l'orientamento pacifico della Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 4806 del 7.03.2005; Cass. S.U n. 9839 del 4/04/2021): “ In tema di condominio degli edifici,
l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume". Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c “.
Ebbene, a base della richiesta di nullità e/o annullamento della delibera in esame in riferimento solo al punto 3 dell'o.d.g., avente ad oggetto l'approvazione delle nuove tabelle millesimali, parte attrice, nell'atto introduttivo- non oggetto di modifica e/o precisazione nel primo termine ex art. 183 comma VI c.p.c.- ha, in primis, dedotto l'erroneità, illegittimità ed ingiustizia delle tabelle, non consentendo la verifica dell'esattezza della proporzione tra il valore delle singole proprietà e quello del fabbricato per la mancanza dei dati a base delle operazioni di calcolo eseguite. Poi ha aggiunto che, trattandosi di tabelle preconfezionate e non verificabili, potevano essere pagina 6 di 15 approvate solo convenzionalmente da tutti i condomini e, di conseguenza, essendosi derogato al regime legale di ripartizione delle spese ex art. 1123 c.c. e a quello convenzionale per la modifica e/o la deroga alle tabelle prima in vigore di cui al regolamento convenzionale allegato agli atti di acquisto notarili, la delibera presa a maggioranza degli intervenuti sarebbe viziata per mancanza del quorum legale.
Nel seguito dell'atto di citazione l'istante ha dedotto puntualmente i vizi e/o le deficienze dell'attività svolta dal tecnico incaricato della redazione delle nuove tabelle;
tutti oggetto di specifica contestazione da parte del convenuto.
Orbene ritiene la scrivente che i vizi prospettati dall'attrice non integrando espressa deroga al regime legale di ripartizione delle spese ex art. 1123 c.c., si inquadrino, senz'altro, in motivi di annullamento della delibera.
Dunque, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. 2
n.5889 del 20.04.2001; Cass. Sez. 2 n.5611 del 26/02/2019): “In tema di impugnazione di delibere condominiali annullabili,la legittimazione ad agire spetta al condomino che sia stato assente all'assemblea nel corso della quale la delibera contestata è stata assunta o che, se presente, abbia espresso in merito il suo dissenso o si sia astenuto, ricadendo sullo stesso l'onere di provare tali circostanze. Il difetto di detta legittimazione può, invece, essere rilevato d'ufficio dal giudice ed il relativo accertamento non è soggetto a preclusioni, non potendosi accordare la facoltà di opporre la menzionata delibera a chi non ne abbia titolo”.
Tanto premesso va sottolineato che, nel caso in esame, l'attrice è proprietaria di due unità immobiliari ubicata nel fabbricato sito in Napoli al e, Controparte_4
pertanto, riveste la qualità di condomina. Risulta, altresì, documentato per tabulas (cfr. verbale di assemblea agli atti) che all'assemblea del 12.05.2021 l'avv. Alessandrini, delegato dal padre della ha espresso voto contrario all'approvazione delle Pt_1
tabelle millesimali.
pagina 7 di 15 In ragione di tale evidenza documentale, deve, dunque, ritenersi Parte_1
legittimata a promuovere l'azione di annullamento di quanto deliberato con riferimento al punto all'o.d.g. sopra indicato.
La questione della cessazione della materia del contendere e/o dell'interesse ad impugnare dell'attrice come già esposto- ha impugnato il capo 3 all'o.d.g. della delibera Parte_1
assembleare del 12.05.2021, deducendo l'illegittimità delle tabelle millesimali redatte dall'Arch. . In particolare, l'istante ha dedotto che il ha deliberato Per_1 CP_1
delle nuove tabelle millesimali diverse da quelle allegate al regolamento di condominio e del tutto contrarie ai criteri legali di riparto, danneggiando così la sua posizione nell'ambito della compagine condominiale. Sono stati contestati sia il contenuto delle nuove tabelle millesimali (che non riportano le schede di calcolo né le planimetrie per le singole unità immobiliari) sia i criteri scelti dall'arch. per i singoli coefficienti Per_1
(posti in essere in assenza di una obiettiva valutazione delle dimensioni e caratteristiche delle unità immobiliari che compongono lo stabile condominiale). Sempre secondo la prospettazione di parte attrice, alla luce delle mancanze presenti nelle tabelle nonché dei coefficienti utilizzati, le stesse avrebbero dovuto essere assunte all'unanimità e non a maggioranza.
Costituitosi in giudizio, il ha eccepito l'avvenuta cessazione della materia CP_1
del contendere poiché la delibera del 12.05.2021 è stata annullata dalla delibera del
3.11.2021. Invero, sempre secondo la prospettazione di detta parte, l'Assemblea ha deciso di “ annullare la delibera del 12.05.2021 per motivi formali, pur riconoscendo la bontà delle tabelle, le quali rimangono in vigore”. In particolare, la delibera del
12.05.2021 presentava un vizio di convocazione, in quanto, pur essendo stata sottoposta all'assemblea al punto 3 all'o.d.g. l'approvazione delle nuove tabelle millesimali
(materia rientrante nella straordinaria amministrazione), per la proprietà era Pt_1
stato convocato il titolare del diritto di abitazione ( padre dell'attrice) e Persona_3
non la nuda proprietaria odierna attrice). La scelta del Parte_1 CP_1
pagina 8 di 15 di annullare la delibera impugnata sarebbe dipesa dalla conoscenza solo nel corso della mediazione della qualità di nuda proprietaria della Sempre secondo le Pt_1
deduzioni del convenuto più che di un annullamento per vizio formale, nell'assemblea del 3.11.2021 il consesso dei condomini avrebbe deciso di revocare il precedente deliberato, in parte qua, con effetto ex tunc. Di conseguenza la domanda dell'attrice sarebbe infondata per carenza di interesse essendo stata la delibera opposta revocata - e quindi inesistente - un mese prima della notifica dell'atto di citazione per il presente giudizio.
Passando alla disamina della questione, melius re perpensa, chi scrive ritiene che la domanda de qua sia inammissibile per carenza di interesse ad impugnare la delibera del
12.5.2021 per le ragioni che si vanno ad esporre.
Risulta dagli atti che l'assemblea del 3.11.2021 è stata convocata, per quanto di interesse in questa sede, con i seguenti argomenti all'o.d.g.: 1) delibera sulla proposta di mediazione da parte del nell'incontro del 14.09.2021 in Controparte_5
ordine all'opposizione alla delibera del 12.05.2021:
a) Annullamento della delibera assembleare del 12.05.2021 in ordine all'approvazione nuove tabelle millesimali;
b) Nomina di comune accordo di un tecnico che proceda ex novo alla redazione delle nuove tabelle millesimali, previa ratifica assembleare dei coefficienti di calcolo e previo confronto dello stato dei luoghi con le relative visure catastali.
In relazione a tale punto 1 dell'o.d.g. nel verbale si attesta che: “ L'assemblea, dopo ampia discussione, corroborata dalla relazione dell'Avv. Di AR, all'unanimità delibera di annullare la delibera del 12/05/2021 per motivi formali, pur riconoscendo la bontà delle tabelle le quali rimarranno in vigore. Per quanto riguarda le doglianze della
Sig.ra invita l'Amm.re a dare mandato all'Arch. di redigere Pt_1 Per_1
relazione scritta da presentare alla prossima assemblea. Visto l'annullamento della delibera l'incontro dell'11.11.2021 si potrà chiudere in maniera positiva salvo eccezione di controparte”.
pagina 9 di 15 Orbene, ai soli fini che rilevano in questa sede, chi scrive è chiamato ad interpretare il tenore della delibera del 3.11.2021.
Secondo questo giudice dall'interpretazione letterale della delibera in esame in relazione ai due argomenti al punto 1 all'o.d.g. , deve ritenersi che, ad onta delle sole affermazioni di principio in essa contenute in ordine alla permanenza in vigore delle tabelle approvate con la delibera oggetto di annullamento per vizi formali, con la successiva delibera del 3.11.2021, intervenuta nel corso del procedimento di mediazione in atto tra le parti, l'assemblea abbia inteso annullare la delibera di approvazione delle tabelle per un vizio formale di convocazione dell'assemblea e, contestualmente, abbia dato mandato al medesimo architetto di valutare i rilievi della per la Per_1 Pt_1
redazione di una relazione funzionale all'approvazione delle nuove tabelle sulla base di verifiche fattuali concordate.
A favore di tale interpretazione milita il chiaro tenore degli argomenti sub a) e sub b) del punto 1 all'o.d.g. nel quale, se per un verso, l'assemblea è stata chiamata a decidere se annullare o meno la delibera di approvazione delle nuove tabelle, per un altro è stata investita della nomina di un tecnico che procedesse alla redazione delle nuove tabelle millesimali, previa ratifica assembleare dei coefficienti di calcolo e previo confronto dello stato dei luoghi con le relative visure catastali. Quindi non risulta affatto portato all'attenzione dei condomini, quale specifico argomento, la conferma o la ratifica della precedente delibera ma solo il suo annullamento funzionale alla redazione ex novo di nuove tabelle sulla base di presupposti concordati.
Quindi solo in questo stretto ambito può ritenersi espressa la volontà assembleare al fine di addivenire all'esito favorevole della mediazione all'epoca ancora in corso.
Da tali premesse consegue, ad avviso di questo giudice, che la delibera del 12.05.2021 in relazione al punto 3) all'o.d.g. debba ritenersi annullata tout court e non sostituita da altra delibera di analogo contenuto in epoca precedente la notifica dell'atto di citazione per il presente giudizio.
pagina 10 di 15 Orbene, premesso che come è pacifico tra le parti anche tale successiva delibera è oggetto di impugnativa tra le stesse parti anche per ulteriori argomenti all'o.d.g, resta da stabilire se nel caso in esame si sia verificata un'ipotesi di cessazione della materia del contendere o, in caso di risposta contraria, se all'epoca della notifica dell'atto di citazione persistesse in capo all'attrice l'interesse ad impugnare la delibera in questione.
In risposta al primo quesito va ricordato che, secondo l'orientamento del tutto prevalente tra i Supremi Giudici (cfr, tra le molte altre:Cass.Sez. 2, Sentenza n. 6304 del 05/06/1995;Sez. 2, Sentenza n. 12439 del 09/12/
1997;Sez. 2, Sentenza n. 10445 del 21/10/1998Cass. Sez. 2 n. 2999 del 10. 02. 2010),
“La disposizione dell'art. 2377 comma ultimo cod. civ., secondo la quale l'annullamento della deliberazione dell'assemblea della società per azioni non può avere luogo se la deliberazione sia stata sostituita con altra presa in conformità della legge o dell'atto costitutivo, ha carattere generale ed è perciò applicabile anche alle assemblee dei condomini degli edifici. Pertanto si verifica la cessazione della materia del contendere, quando l'assemblea condominiale, regolarmente riconvocata, abbia deliberato sui medesimi argomenti della delibera oggetto dell'impugnazione, ponendo in essere pur in assenza di forme particolari un atto sostanzialmente sostitutivo di quello invalido”. E' dunque evidente che, per quanto già esposto, non avendo l'assemblea deliberato in data
3.11.2021 sui medesimi argomenti deliberati in data 12.05.2021 non può ritenersi verificata l'invocata cessazione della materia del contendere.
In risposta al secondo quesito giova premettere che, secondo l'orientamento prevalente tra i Supremi Giudici, l'interesse all'impugnazione per vizi formali di una deliberazione dell'assemblea condominiale, ai sensi dell'art. 1137 cod. civ., pur non essendo condizionato al riscontro della concreta incidenza sulla singola situazione del
, postula, comunque, che la delibera in questione sia idonea a determinare un CP_5
mutamento della posizione dei condomini nei confronti dell'ente di gestione, suscettibile di eventuale pregiudizio. (Cfr. tra le altre Cass. sez. 2 n. 5084 del 29.04.1993; Cass. Sez.
2 n. 2999 del 10.02.2010; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11214 del 10/05/2013; Cass.
pagina 11 di 15 2.05.2013 n. 10235; Cass. n. 6128 del 9.03.2017; Cass. 23.11.2016 n. 23903; Cass.
25.05.2016 n. 10865).
La Suprema Corte ha, altresì, affermato che “in tema di azione di annullamento delle deliberazioni delle assemblee condominiali, la legittimazione ad agire attribuita dall'art. 1137 c.c. ai condomini assenti e dissenzienti non è subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla rimozione dell'atto impugnato, essendo l'interesse ad agire, richiesto dall'art. 100 c.p.c. quale condizione dell'azione di annullamento anzidetta, costituito proprio dall'accertamento dei vizi formali di cui sono affette le deliberazioni.” (Cass. Civ. n. 17294 del 19/08/2020; n.
2999 del 10/02/2010). L'azione di annullamento di una delibera assembleare, quindi, può essere proposta al solo fine di determinarne la rimozione, pur quando il vizio abbia carattere meramente formale e la delibera impugnata non abbia ex se alcuna incidenza diretta sul patrimonio dell'attore” (Cass. Civ. n. 15434 del 20/07/2020).
Più di recente ( Cass. Sez. 2 ord. 5129 del 27.02.2024) i Supremi Giudici hanno ritenuto necessaria la sussistenza di un interesse sostanziale ad impugnare la delibera collegiale in capo all'opponente se titolare di una posizione qualificata diretta ad eliminare la situazione di obiettiva incertezza tale da legittimarne la pretesa ad un diverso contenuto della decisione assembleare. A questo interesse sostanziale è certamente abbinato l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. per l'impugnazione della delibera, qualora l'attore abbia prospettato una lesione individuale di rilievo patrimoniale correlata alla delibera impugnata e così rivelato l'utilità concreta che poteva ricevere dall'accoglimento della domanda, ove la decisione presa dall'assemblea fosse risultata contraria alla legge o al regolamento di condominio (cfr. Cass. n. 9387 del 2023; n. 1367 del 2023; n. 7484 del
2019).
Orbene, applicando i predetti principi al caso in esame, essendo stata annullata per vizi formali la delibera del 12.05.2021 in relazione al punto 3 all'o.d.g. già prima dell'introduzione del presente giudizio, deve ritenersi non sussistente un concreto interesse ad impugnarla nei termini in precedenza illustrati.
pagina 12 di 15 Pertanto la domanda de qua va dichiarata inammissibile.
La regolamentazione delle spese processuali
Per quanto riguarda il riparto delle spese di lite, è noto che l'art. 92 comma 2 c.p.c., nella versione originaria, statuiva che: “ se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”. Tale norma è stata integrata da un'altra ipotesi di compensazione parziale o totale a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 7 marzo - 19 aprile 2018, n. 77 con la quale è stata dichiarata "l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto- legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni".
In relazione ai casi di gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese, in alcune pronunce della Suprema Corte si afferma che: “L'art. 92, comma 2, c.p.c.., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche. In particolare, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività
pagina 13 di 15 che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise ( cfr. Cass. Sez 6, ord.7992 dell'11.03.2022) o che: “Le "gravi ed eccezionali ragioni" che consentono la compensazione delle spese legali, pur in difetto di soccombenza reciproca, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., non possono essere integrate dall'eccessiva prolissità della comparsa di costituzione e risposta della parte vittoriosa” ( cfr. Cass. Sez. 6 ord. 30328 del 10.10.2022) o ancora che” Le "gravi ed eccezionali ragioni" - che, ai sensi dell'art.
92, comma 2, c.p.c. (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del
2014 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018), giustificano la compensazione delle spese di lite - non ricorrono per il sol fatto che la domanda sia stata rigettata per ragioni processuali” (cfr. Cass. sez. 6, ord. 6424 dell'8.03.2024;
Cass. Sez 3, ord. n. 15847 del 6.06.2024).
Orbene, sulla scorta dei principi esposti, questo giudice ritiene sussistenti nel caso in esame i gravi ed eccezionali motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite perché, considerato il contenuto non facilmente intellegibile della delibera del
3.11.2021 in relazione al punto 1 all'o.d.g. ed il tenore del deliberato in relazione al punto 2 della medesima delibera, la scelta dell'attrice di introdurre il giudizio di opposizione alla delibera del 12.05.2021, sebbene già annullata, non si appalesa del tutto ingiustificata in rapporto, anche, alla non trasparente condotta del CP_1
manifestata sia nell'adozione di detta delibera che nel corso del procedimento di mediazione.
I gravi ed eccezionali motivi a base della compensazione delle spese di lite giustificano anche la definitiva imposizione delle spese per l'espletamento della CTU, a carico di entrambe le parti ed in ugual misura nei loro rapporti interni, ferma restando la solidarietà di dette parti nei rapporti esterni con l'ausiliario.
P.Q.M.
Il Tribunale - in persona del Giudice Unico dott.ssa Roberta Di Clemente - definitivamente pronunciando nella controversia come innanzi proposta, così provvede:
pagina 14 di 15 dichiara inammissibile l'opposizione; compensa interamente tra le parti le spese di lite;
pone definitivamente a carico di entrambe le parti ed in ugual misura le spese per l'espletamento della CTU, già liquidate in corso di giudizio.
Così deciso in Napoli l'8.11.2025
IL GIUDICE UNICO
Dott.ssa Roberta Di Clemente
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