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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 15/04/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
In persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Golinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 4100/2024, promossa da:
domiciliata in Biella, nella Via G. De Marchi, n. 4/A, presso e nello studio Parte_1 dell'avv. Giovanni Rinaldi che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, con gli avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci e Nicola Zampieri, per mandato depositato nel proprio fascicolo telematico;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del pro tempore e NTroparte_1 CP_2
, rappresentati e difesi, ex art. 417 bis c.p.c., dal NTroparte_3 funzionario dott. Lorenzo Calvi, delegato dal dirigente dell' NTroparte_3
, dott.ssa , legalmente domiciliato nella propria sede in Genova, Via
[...] CP_4
Assarotti n. 38; -convenuto -
Conclusioni per la ricorrente: “In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023
(nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE
e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e
2024/25, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui
è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi
NT il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 3.000,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007
e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21,
2021/22, 2022/23 e 2024/25, condannarsi il l risarcimento del danno per equivalente, CP_5 danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 3.000,00 o nella diversa somma risultante dovuta. *** Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. *** Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018”.
NT Conclusioni per il : “Voglia codesto Ill.mo Tribunale respingere il ricorso e, nel caso di soccombenza del , comunque riconoscere la dazione della cd “Carta elettronica del CP_1 docente” e non, genericamente, una somma di denaro. In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio e accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato telematicamente il 23.09.2024, la ricorrente ha convenuto in giudizio il (di seguito, per NTroparte_1
NT NT brevità, anche solo ”), esponendo di aver prestato servizio alle dipendenze del , in forza di una serie di contratti a tempo determinato, specificamente indicati in ricorso, relativi per quanto qui rileva:
- a.s. 2018/2019: dal 25.9.2018 al 30.06.2019, Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche;
- a.s. 2019/2020: 17.09.2019 al 31.08.2020, Supplenza annuale;
- a.s. 2020/2021: dal 5.10.2020 al 31.08.2021, Supplenza annuale;
- a.s. 2021/2022: dal 6.9.2021 al 30.06.2022, Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche;
- a.s. 2022/2023: dal 1.9.2022 al 31.08.2023, Supplenza annuale;
- a.s. 2023/2024: dal 1.9.2023 al 31.08.2024, Supplenza annuale per la quale ha già ricevuto la
CED ex lege;
- a.s. 2024/2025: dal 6.09.2024 al 30.06.2025, Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche.
La ricorrente, sostiene di avere svolto, in esecuzione dei menzionati contratti a termine, mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato;
ciò NT nonostante, il , violando il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non ha corrisposto la somma di euro 500,00, da erogarsi ai docenti in ragione d'anno scolastico, finalizzata (e vincolata) all'acquisto di beni e servizi formativi, in vista dello sviluppo delle competenze professionali (si tratta la c.d. carta elettronica del docente
– nel seguito per brevità anche solo “carta docente” o “carta” - e dei “fondi” da accreditarsi su di essa); somma prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
NT L'inadempimento da parte del è proseguito nonostante la diffida della ricorrente del
24.04.2023, (doc. 7 del ricorso).
NT Poste tali premesse, parte ricorrente ha chiesto, la condanna del alla creazione della carta elettronica e ad accreditarvi l'importo di euro 500,00 per gli anni scolastici sopra indicati, nel corso dei quali ha reso la propria attività lavorativa di docente a tempo determinato.
NT Il si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso, da ritenersi infondato perché non esiste, in capo ai “supplenti”, il diritto al riconoscimento della carta elettronica e dei relativi importi, in ragione: - della limitata durata dei contratti, che non riguardano interi anni scolastici;
- dell'impossibilità per il giudice, di “… indicare, discrezionalmente, quando un insegnante non di ruolo diverrebbe titolare del beneficio in tema, individuando un certo quantitativo di giorni prestati di lavoro o di ore settimanali ovvero basandosi su di un altro criterio";
- delle differenti mansioni svolte dai “precari”, atteso che solo i docenti di ruolo
“partecipano non solo alle lezioni, preparandole e svolgendone tutte le attività prodromiche ma, ulteriormente, … contribuiscono al benessere della collettività scolastica, organizzando l'intero a.s., partecipando alle riunioni con i colleghi e gli incontri con i genitori degli alunni, operando attività didattiche di supporto e sostegno agli alunni in difficoltà e molte altre attività strumentali alla lezione frontale, poi somministrata ai minori”;
- del fatto che i “supplenti” “non sottostanno all'obbligo di legge [di formazione] di cui al comma 124” della l. 107/2015;
- della natura “premiale” del beneficio, diretto a compensare i maggiori contributi e sforzi compiuti dai docenti di ruolo;
- degli indebiti vantaggi che deriverebbero ai docenti a termine, dalla frequentazione, grazie ai fondi Ministeriali erogati tramite la carta, di “corsi di perfezionamento”, atteso che detta frequentazione consente l'acquisizione di un punteggio rilevante ai fini delle graduatorie d'istituto.
In subordine, l'Amministrazione convenuta ha chiesto che l'eventuale condanna relativa al “beneficio” con finalità formative, abbia ad oggetto il riconoscimento della carta elettronica e non il pagamento di somme di denaro.
NT Il ha, inoltre, eccepito la prescrizione delle pretese vantate dalla ricorrente.
La causa, senza necessità di alcuna attività istruttoria, è stata decisa all'odierna udienza, in seguito a discussione orale dei difensori delle parti, che hanno richiamato le conclusioni di cui ai rispettivi atti introduttivi.
Il ricorso è fondato, e deve essere accolto.
È opportuno indicare, innanzitutto, i fatti essenziali ai fini del decidere, da ritenersi pacifici o comunque documentalmente provati. È pacifico ed inoltre documentalmente provato, che la ricorrente abbia prestato attività lavorativa, con i contratti a termine sopra indicati.
E', altresì, pacifico che la lavoratrice non abbia percepito il beneficio della carta docente, in relazione ai suddetti periodi di lavoro. D'altra parte, a fronte dell'allegazione di parte ricorrente,
NT di non avere percepito la carta, sarebbe spettato al fornire la prova contraria, alla luce delle previsioni generali di cui agli artt. 1218 ss. e 2697 c.c. Inoltre, alla luce della delineata disciplina nazionale non vi è motivo di dubitare che l'Amministrazione abbia erogato la carta docenti ai soli dipendenti a tempo indeterminato, quale la ricorrente non era, nel periodo oggetto di causa.
E' pacifico, infine, che la ricorrente non sia “uscita dal sistema scolastico”, atteso che la medesima sta svolgendo una supplenza fino al termine delle attività didattiche, con decorrenza dal 6.9.2024 al 30.6.2025, come da relativo contratto di cui al doc. 1 del ricorso introduttivo.
Tanto premesso e venendo al merito del ricorso, si osserva che le stesse questioni oggetto di causa sono già state ampiamente esaminate e decise da questo Tribunale in precedenti pronunce ai cui iter argomentativi ci si richiama a fondamento della presente decisione (v. tra le altre, la sentenza n. 163/2024 pubbl. il 06/02/2024 RG n. 2412/2023 richiamata di seguito per ampli stralci).
1. Con recente decisione su rinvio pregiudiziale (sent. n. 29961/2023), la Suprema
Corte di Cassazione, ha poi chiarito, nella materia de qua, quanto segue:
- la carta docente e la relativa disciplina hanno precipuamente riguardo [v. ricognizione normativa di cui supra] al piano formativo e dell'aggiornamento professionale, piuttosto che a quello delle “dotazioni lavorative individuali in senso stretto”;
- la “taratura” dell'importo della carta “in una misura 'annua' e per 'anno scolastico' evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima”;
- si tratta, dunque, di istituto di “sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale”, rispondente ad una “scelta di discrezionalità normativa”; non è, peraltro, quello in discorso, l'“unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico”;
NT
- l'obbligazione del , relativa alla carta docente, è una obbligazione di pagamento a scopo vincolato e la sua fruizione è in “obiettivo collegamento… con una prestazione didattica
o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico”; in effetti, ai sensi del d.P.C.M. 28.11.2016, il diritto del lavoratore alla carta si estingue al momento della cessazione dal servizio;
- la carta è normativamente destinata al solo personale di ruolo, facendo eccezione, per l'anno 2023, la previsione di cui al d.l. n. 69/2023 (v. supra), relativa alle supplenze annuali, su organico di diritto;
- il riferimento, nella disciplina della carta, all'“anno scolastico”, non consente, anche alla luce della normativa UE e della decisione della CGUE sopra menzionata, di escludere “da un'identica percezione” [dunque, si esclude qui l'attribuzione pro quota] “quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”; si tratta del resto di
“lavoratori che rendono una prestazione lavorativa pienamente comparabile a quella dei lavoratori a tempo indeterminato”;
- non può incidere sul diritto al beneficio, a fronte di tali supplenze (di durata commisurata all'anno scolastico), l'eventuale orario part time (orario comunque “tarato sull'intero anno scolastico”);
- la carta spetta in misura piena, dunque, ai supplenti annuali su vacanze dell'organico di diritto, al 31 agosto, e su vacanze dell'organico di fatto, al 30 giugno, di cui all'art. 4, commi
1 e 2, della L. 124/1999, previa disapplicazione della disciplina nazionale in contrasto con l'art. 4, punto 1, dell'Accordo quadro;
- irrilevante è la precedente assegnazione, in corso di a.s., di supplenze brevi, se comunque venga poi conferita una supplenza “annuale” (al 30 giugno o al 31 agosto), perché tale circostanza è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla carta del docente.
NT 2. Una volta accertato l'inadempimento del , debbono esaminarsi i rimedi esperibili dai lavoratori a termine.
Ha chiarito la S.C., al riguardo, che:
- l'azione consentita al lavoratore, in generale, è l'“azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”; “oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”; - la carta è attribuita ed utilizzabile secondo le modalità previste in via generale, senza che vi ostino la mancanza di tempestiva domanda e la decadenza biennale generalmente prevista;
- ai fini dell'adempimento, non osta il fatto che la carta sia richiesta per periodi precedenti d'insegnamento, dovendo comunque l'Amministrazione “dare accesso al portale” agli aventi diritto, al fine di provvedere al “pagamento”;
- il diritto alla prestazione si converte in diritto al risarcimento del danno, secondo i principi generali, solo in caso d'impossibilità della prestazione o di carenza d'interesse in capo alle parti del rapporto;
- l'interesse all'adempimento del lavoratore permane finché “sia ancora interno al
NT sistema educativo scolastico”; del pari permane, in tali casi, l'interesse del all'adempimento con modalità specifiche;
- la cessazione dal servizio comporta l'estinzione del diritto alla carta “per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione 'di scopo'”,
- “… rispetto al personale precario, la nozione di 'cessazione' va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio. Così però non è… poiché la
Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico”;
- “[a]nalogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso. Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione. Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico”; con venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione;
- “[q]uindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico”;
- l'uscita deve essere valutata al momento della pronuncia, trattandosi di “distinguo
[che] attiene al merito”.
Nel caso di specie, come sopra evidenziato, la ricorrente risulta ad oggi presente nel sistema scolastico, atteso che la medesima sta svolgendo una supplenza fino al termine delle attività didattiche, con decorrenza dal 6.9.2024 al 30.6.2025.
NT 3. A fronte dell'eccezione di prescrizione proposta dal , deve osservarsi che la disciplina in materia di prescrizione varia a seconda della forma di tutela ammessa, come ancora indicato nella decisione della S.C.
Trova applicazione, dunque, la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. per l'adempimento in forma specifica;
con decorrenza dal primo momento in cui il diritto poteva essere esercitato, cioè dalla data di apertura delle registrazioni o, se successiva, dalla data di
“conferimento degli incarichi” (ovvero dal primo giorno della supplenza).
Vige, invece, quella decennale, per l'azione risarcitoria (a fronte d'inadempimento contrattuale), con decorrenza dalla cessazione dal servizio, come sopra intesa.
Deve tuttavia precisarsi che se l'azione di adempimento si sia prescritta durante la permanenza del rapporto, nessun ristoro può essere chiesto.
3.1. Quanto al dies a quo di decorrenza della prescrizione dell'azione d'adempimento, occorre guardare alla disciplina attuativa della carta.
Per gli aa.ss. successivi a quello 2015/2016, d'interesse nel presente giudizio, prevede l'art. 5 del d.P.C.M. 28.11.2016, che:
“
1. I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi sull'applicazione web dedicata, usando le credenziali di cui all'articolo 3, comma 3.
2. Per l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 30 novembre 2016.
3. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno. 4. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11, a ciascun soggetto beneficiario registrato è attribuita una Carta per un importo nominale pari a 500 euro per l'anno scolastico di riferimento, secondo le modalità stabilite dall'articolo 6”.
E secondo il successivo art. 6:
“
3. I buoni sono generati dal beneficiario, che inserisce i dati richiesti nella applicazione web dedicata, e sono impiegati per l'acquisto dei seguenti beni e servizi…”.
Dunque, tenendo conto che la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), per le somme relative agli aa.ss. dal 2017/2018 in poi, dal 1° settembre di ogni anno, ovvero, non trovandosi ancora, i docenti, in servizio a tale data, dal primo giorno di servizio reso nell'a.s..
La ricorrente ha invocato, nella specie, quale atto interruttivo della prescrizione, la diffida
NT inviata al , il 24.04.2023 (doc. 7 del ricorso).
Si tratta, effettivamente, di atto di costituzione in mora, con efficacia interruttiva della prescrizione.
Pertanto, nulla è prescritto, poiché il primo a.s. per il quale la ricorrente ha chiesto l'importo a titolo “carta docente” è il 2018/2019 ove il giorno dal quale il diritto poteva essere fatto valere era il 25.9.2018 (primo giorno di servizio reso nell'a.s. 2018/2019).
3. Conclusivamente, la domanda di cui al ricorso, di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della carta docente, dev'essere accolta, in relazione ai seguenti anni scolastici:
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025, dunque, per 6 aa.ss., oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interesse legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo.
Non vi sono motivi ostativi al riconoscimento, a beneficio della ricorrente della carta docente per l'a.s. 2024/2025. Infatti, alla data della domanda giudiziale (23.09.2024), la medesima aveva già intrapreso dal 6.09.2024 la “supplenza”, conferita al 30.6.2024 e non si può certamente dubitare della sussistenza dell'interesse ad agire anche in relazione a detto a.s.
Quanto alle spese di giudizio, debbono essere liquidate come in dispositivo
(opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal DM
n. 147/2022, in considerazione delle limitate questioni giuridiche e di fatto trattate, da ritenersi tali anche alla luce della serialità del contenzioso, e della modestissima attività processuale) si deve praticare, inoltre, un aumento del 10% stante la redazione dei ricorsi con collegamenti NT ipertestuali, così da consentire la ricerca testuale dei documenti e poste a carico del , in base alla soccombenza, con distrazione a favore dei difensori della ricorrente, antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione,
- dichiara il diritto della ricorrente, ad usufruire della prestazione di cui Parte_1 all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 (“carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”), del valore di euro 500,00 per ogni anno scolastico, in relazione agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 e, dunque, per 6 aa.ss. e quindi, per complessivi euro 3.000,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
- conseguentemente, condanna il , NTroparte_1 in persona del Ministro pro tempore, ad assegnare alla ricorrente la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” e ad accreditare su di essa gli importi indicati oltre i menzionati accessori,
- condanna, altresì, il , in persona NTroparte_1
del Ministro pro tempore, a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio, spese che liquida in euro 1.030,00, per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, oltre rimborso del C.U. e accessori di legge, con distrazione a favore degli avvocati della ricorrente, antistatari.
Genova, il 15 aprile 2025
Il giudice
Giovanna Golinelli