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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 12/03/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
UDIENZA DEL 12 marzo 2025 avanti al
Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini,
all'esito del procedimento di trattazione scritta, nella causa iscritta al N.
2857/24 R.G. e promossa da
Parte 1
(Avv.ti V. Peluso e F. Peluso)
CONTRO
Controparte 1
(Dott.sse G. Tabone e M. Albanese)
Repubblica Italiana
Giudice del lavoro del Tribunale di Il
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c., l'art.
127 ter c.p.c., le note di trattazione scritta, le conclusioni delle parti,
nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente
SENTENZA
nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
notificato la Con ricorso regolarmente in giudizio, parte ricorrente conveniva
dinanzi al Tribunale di Bergamo in
il funzione di giudice del lavoro,
per sentirlo Controparte_1
condannare al pagamento in proprio favore della somma dovuta a titolo di professionale retribuzione docenti prevista dall'art. 7 CCNL 15/3/2001 per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/2021 in cui ha prestato servizio per il CP_1
convenuto con contratto а tempo determinato.
Il ricorrente, nel dare atto che tale elemento retributivo non gli era stato corrisposto perché aveva prestato servizio con supplenze temporanee, rilevava come
invece ai sensi dell'art. 7 CCNL 15.3.2001
a tutti i dovesse essere riconosciuto docenti, senza distinzione tra quelli assunti а tempo determinato e quelli assunti a tempo indeterminato.
quindi la Il ricorrente lamentava violazione del principio di non discriminazione, non essendovi alcuna servizio prestato con differenza tra il supplenza temporanea e quello prestato con richiamava gli supplenza annuale e
interventi chiarificatori della Suprema Corte. Rassegnava le sopra precisate conclusioni.
Si costituiva regolarmente in giudizio il
Controparte 1 resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto.
negava il carattere Il CP 1
discriminatorio del trattamento normativamente previsto, ritenendo che il
servizio prestato con supplenza temporanea non possa essere comparato a quello prestato con supplenza annuale.
La causa, istruita solo documentalmente,
viene decisa all'udienza odierna all'esito del procedimento di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda può essere accolta.
Sull'argomento vanno richiamate le argomentazioni esposte dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 20015 del 27 luglio 2018 che vengono di seguito riportate e
condivise.
"2. L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale
Docenti, prevedendo, al comma 1, che con
l'obiettivo valorizzazionedella docente per professionale della funzione
dei processi la realizzazione
Innovatori, che investono strutture e
contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed
educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive>>> ed aggiungendo,
al comma 3, che la retribuzione professionale docenti, analogamente a
quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici
le modalità stabilite mensilità con dall'art. 25 del CCNS del 31.8.1999...»;
quest'ultima disposizione, dopo 2.1.
individuato i destinatari del avere compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato e disponibile per su posto vacante
l'intera durata dell'anno scolastico fino al termine delle attività didattiche,
nei commi successivi disciplinava le
modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato ○ effettivamente
Situazioni assimilate al di stato servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio O situazioni di stato
assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato о situazioni di stato
assimilate al servizio», 3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD,
includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL
29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non é
collegato a particolari modalità di
svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra
le tante Cass. n. 17773/20 17); 4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4
dell'Accordo quadro allegato alla
direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro,
pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali
«non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo
fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive »;
la clausola 4 dell'Accordo5.
quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in genere e del comparto scuola in particolare (Cass.
22558 sulla spettanza delle7.11.2016 n.
progressioni stipendiali agli assunti a
tempo determinato del comparto scuola;
26.11.20 15 n. 24173 e Cass. Cass.
11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del
CCNL comparto enti pubblici non economici
quanto al compenso incentivante;
Cass.
n. 3871 in terna di permessi 17.2.2011 anche agli assunti a tempo retribuiti del comparto ministeri), è determinato stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la ha Corte
evidenziato che: a) 4 la clausola dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparita di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al
giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di
tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario,
contraria disposizione delqualsiasi
(Corte Giustizia diritto interno
C- 268/06, Impact;
15.4.2008, causa
13.9.2007, causa C307/05, Del Per_1
8.9.2011, causa C-177/ 10 Rosado[...]
Santana); b) il principio di non
discriminazione non può essere
interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato
( oggi 153 n. 5), « non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di il beneficio di una discriminazione,
condizione di impiego riservata ai soli
lavoratori а tempo indeterminato,
allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione>>> ( Del Cerro
Alonso, cit., punto 42); c) non è
sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la non di distinzione fra impiego di ruolo e ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi
precisi e concreti di differenziazione le modalità di"contraddistinguano che lavoro e che attengano alla natura ed
alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo
degli enti pubblici italiani Corte di
Giustizia 18.10.2012, cause C302/ 11 e
C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11,
Bertazzi); 5.2. L'interpretazione delle norme riservata alla Corte di eurounitarie è
cui Giustizia, le pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti
sentenza interpretativa prima della
perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte non nel del diritto della Unione Europea,
senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes
(fra le più nell'ambito dell'Unione
recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n.
2468);
specie la Corte
6. nel caso di territoriale, pur escludendo,
del principio erroneamente, la rilevanza fra assunti a di non discriminazione indeterminato, ha tempo determinato e
comunque evidenziato, in motivazione, «che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del
lavoratore sostituito» ed ha disatteso la tesi del secondo cui la CP_1
temporalmente limitata durata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della "RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di
incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il
principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle contrattuali che vengono in rilievo, nel
senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve
essere preferita quella che armonizza la
disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come
evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio senza«al personale docente ed educativo»,
differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a
prescindere dalle diverse tipologie di
incarico previste dalla legge n. 124/1999,
sicché il successivo richiamo, contenuto
nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001, modalità stabilite alle dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999>>> deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del
trattamento accessorio, e non si estende
all'individuazione delle categorie di richiamate dal contratto personale integrativo;
9. una diversa interpretazione per porre la disciplina finirebbe in contrasto con la contrattuale clausola 4 tanto più che la richiamata tesi del CP 1 secondo cui la RPD è
/
incompatibile con prestazioni di durata
limitata, contrasta con il temporalmente della disposizione che chiaro tenore stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio
inferiori al mese>>;
10. in via conclusiva il ricorso deve rigettato perché il dispositivo essere della sentenza, la cui "motivazione va parzialmente corretta ex art. 384, comma
4, cod. proc. civ., è conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia: < l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, alla luce del principio di interpretato non discriminazione sancito dalla clausola
4 dell'accordo quadro allegato alla
direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma
1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo,
senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle stabilite"modalità
25 del CCNI del 31.8.1999" dall'art.
intendersi limitato ai soli deve criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento
accessorio»;". Il principio di diritto come sopra enunciato, che si ritiene di condividere,
è stato ribadito con l'ordinanza della
Suprema Corte n. 629/2020, in cui è stata
"conforme alla clausola 4 ritenuta dell'Accordo quadro allegato alla
direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella
fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per che, il comparto Scuola del 15.3.2001,
della relativamente alla spettanza
"retribuzione professionale docenti " ivi prevista, ha finito per escludere
l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato
per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che,
quanto alia titolarità di tale voce
retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né
consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto
31.8.1999,all'art. 25 del CCNL
disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie
categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale
accessorio", risultando quel richiamo
operato solo quanto alle modalità ed al
computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla
base della ratio della norma istitutiva volta a compensate l'apporto professionale di ogni docente in vista della della funzione e del valorizzazione miglioramento del servizio".
Quanto, infine, alle argomentazioni dell'amministrazione, secondo cui non vi sarebbe discriminazione - che in questo caso riguarderebbe anche tra diverse di lavoratori a tempo tipologie determinato sul presupposto che i supplenti per brevi periodi spesso operano nello stesso anno scolastico in scuole senza necessariamente parteciparediverse,
alla programmazione dell'anno scolastico, ai collegi docenti, ai colloqui coi
genitori e alle varie attività dell'offerta formativa, come già
evidenziato dal Tribunale di Bergamo,
trattarsi di oltre a affermazione indimostrata, deve, al contrario,
presumersi che qualsiasi supplente, per il periodo breve o lungo di assunzione, ponga in essere tutte le attività che ineriscono docente (così, Trib.alla funzione
Bergamo, sentenza del 17.3.2021).
Tra l'altro, l'art. 7 del CCNL 2001 ha introdotto la retribuzione professionale docenti con l'obiettivo di valorizzare la funzione docente, in funzione del
miglioramento del servizio scolastico, per cui il compenso è legato ad obiettivi programmatici e non rappresenta un corrispettivo per determinate attività,
motivo per cui, a maggior ragione, non si giustifica una interpretazione restrittiva volta ad escludere determinati tipi di supplenza.
La domanda può quindi essere accolta ed il va condannatoControparte_1
al pagamento, in favore del ricorrente,
della retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 CCNL 15/3/2001 per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/2021 misura di € 1.617,03, come nella quantificata dal CP 1 organo tecnico ed accettata dal ricorrente nelle note di trattazione scritta dell'8.3.2025, il tutto oltre interessi dal dovuto al saldo.
Le spese processuali, liquidate come in
dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Tribunale di Bergamo, in composizione Il
monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 2857/24 r..g.:
1) Condanna il Controparte_1
in persona del Controparte_2 al pagamento, a favore di Parte_1
della retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 CCNL 15/3/2001 per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/2021
nella misura di € 1.617,03, oltre interessi dal dovuto al saldo;
2) Condanna il Controparte_1
in persona del al Controparte_2
pagamento delle spese di lite, liquidate in € 800,00 per compensi professionali,
oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Bergamo, 12 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini