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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/11/2024, n. 2521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2521 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
____________
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Giudice est.,
3) dott. Mauro Mirenna Giudice, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 1770/2024 R.G., posta in decisione all'udienza del 04 novembre
2024;
T R A
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Catena Mastrantonio, giusta procura in atti;
RICORRENTE
C O N T R O
, c.f. , rappresentato e difeso dall' avv. Controparte_1 C.F._2
Antonia Russo, giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Messina.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 04 novembre 2024 i procuratori hanno concluso e discusso come da verbale.
Visto del P.M. in data 31 maggio 2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 29 aprile 2024, esponeva di Parte_1 aver contratto matrimonio in data 06 giugno 2008 con , trascritto nei registri Controparte_1 degli atti di matrimonio dello stato civile presso il Comune di Messina al n. 193, parte 2, serie A, anno 2008 e che il 22 dicembre 2011 avevano adottato insieme , nata a [...] il 29 Per_1 novembre 2004.
Esponeva che nel settembre del 2022, il le aveva comunicato che non sarebbe più tornato CP_1 nella casa coniugale;
e che, da allora, la affectio coniugalis era venuta meno con gravi ripercussioni anche sulla vita della figlia , nelle more diventata maggiorenne. Concludeva chiedendo che Per_1 fosse dichiarata la separazione con addebito al marito, e previsto di un contributo al mantenimento della figlia in misura non inferiore ad € 1200,00 e in favore della ricorrente per un importo pari ad
€.1.000,00.
Il giudice delegato, con decreto del 15 maggio 2024, fissava la udienza ex art. 473bis.21 cpc. Con comparsa depositata in data 21 settembre 2024 si costituiva , Controparte_1 non opponendosi alla domanda di separazione ma chiedendo che fosse rigettata la richiesta di addebito e che fosse previsto un assegno di mantenimento per la figlia pari ad euro 600,00 Per_1 mensili.
Alla udienza fissata per il tentativo di conciliazione, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo per definire il giudizio alle seguenti condizioni:
1. “Abbandono della domanda di addebito;
2. Nessun riconoscimento di assegno di mantenimento in favore della ricorrente;
3. Obbligo in capo al resistente di versare, entro il 30 del mese, alla ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, la somma mensile di € 850,00 oltre aggiornamento istat annuale e la quota del 50% delle spese straordinarie;
4. Le parti altresì convengono che le spese relative alla retta mensile dell'istituto scolastico frequentato dalla figlia per quest'anno e per il prossimo verranno sostenute integralmente dal resistente.”
Il giudice delegato autorizzava le parti a vivere separate e ritenuta, dunque, la causa matura per la decisione, invitava i procuratori delle parti dapprima a precisare le conclusioni e, successivamente,
a discutere oralmente la causa. I procuratori delle parti precisavano e discutevano conformemente all'accordo raggiunto e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
Dalle dichiarazioni delle stesse parti emerge che sussiste una situazione di intollerabilità della convivenza.
Al fine di attribuire valore all'accordo delle parti, è necessario che il Tribunale provveda alla omologazione dello stesso, esercitando un controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori.
Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi sono motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni di cui all'accordo raggiunto e sopra testualmente riportate.
Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla definizione del giudizio di separazione in udienza, avendo le stesse dichiarato di voler definire il giudizio alle condizioni concordate.
Inoltre, il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge.
Nulla deve disporsi sulle spese atteso che, stante l'accordo raggiunto, non è ravvisabile una soccombenza.
Dispone la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di
Messina per l'annotazione ai sensi di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 29 Parte_1 aprile 2024 nei confronti di in esito all'accordo raggiunto, così provvede: Controparte_1
1) omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra , Parte_1 nata a [...] il [...] e , nato a [...] Controparte_1
(REGNO UNITO) il 23/10/1966, di cui al verbale d'udienza del 04 novembre 2024 e trascritto in parte motiva;
2) Ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della cancelleria;
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale, addì
05/11/2024.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Corrado Bonanzinga)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott. Francesca Di Pietro, quale funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile del Tribunale di Messina.
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
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Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Giudice est.,
3) dott. Mauro Mirenna Giudice, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 1770/2024 R.G., posta in decisione all'udienza del 04 novembre
2024;
T R A
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Catena Mastrantonio, giusta procura in atti;
RICORRENTE
C O N T R O
, c.f. , rappresentato e difeso dall' avv. Controparte_1 C.F._2
Antonia Russo, giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Messina.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 04 novembre 2024 i procuratori hanno concluso e discusso come da verbale.
Visto del P.M. in data 31 maggio 2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 29 aprile 2024, esponeva di Parte_1 aver contratto matrimonio in data 06 giugno 2008 con , trascritto nei registri Controparte_1 degli atti di matrimonio dello stato civile presso il Comune di Messina al n. 193, parte 2, serie A, anno 2008 e che il 22 dicembre 2011 avevano adottato insieme , nata a [...] il 29 Per_1 novembre 2004.
Esponeva che nel settembre del 2022, il le aveva comunicato che non sarebbe più tornato CP_1 nella casa coniugale;
e che, da allora, la affectio coniugalis era venuta meno con gravi ripercussioni anche sulla vita della figlia , nelle more diventata maggiorenne. Concludeva chiedendo che Per_1 fosse dichiarata la separazione con addebito al marito, e previsto di un contributo al mantenimento della figlia in misura non inferiore ad € 1200,00 e in favore della ricorrente per un importo pari ad
€.1.000,00.
Il giudice delegato, con decreto del 15 maggio 2024, fissava la udienza ex art. 473bis.21 cpc. Con comparsa depositata in data 21 settembre 2024 si costituiva , Controparte_1 non opponendosi alla domanda di separazione ma chiedendo che fosse rigettata la richiesta di addebito e che fosse previsto un assegno di mantenimento per la figlia pari ad euro 600,00 Per_1 mensili.
Alla udienza fissata per il tentativo di conciliazione, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo per definire il giudizio alle seguenti condizioni:
1. “Abbandono della domanda di addebito;
2. Nessun riconoscimento di assegno di mantenimento in favore della ricorrente;
3. Obbligo in capo al resistente di versare, entro il 30 del mese, alla ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, la somma mensile di € 850,00 oltre aggiornamento istat annuale e la quota del 50% delle spese straordinarie;
4. Le parti altresì convengono che le spese relative alla retta mensile dell'istituto scolastico frequentato dalla figlia per quest'anno e per il prossimo verranno sostenute integralmente dal resistente.”
Il giudice delegato autorizzava le parti a vivere separate e ritenuta, dunque, la causa matura per la decisione, invitava i procuratori delle parti dapprima a precisare le conclusioni e, successivamente,
a discutere oralmente la causa. I procuratori delle parti precisavano e discutevano conformemente all'accordo raggiunto e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
Dalle dichiarazioni delle stesse parti emerge che sussiste una situazione di intollerabilità della convivenza.
Al fine di attribuire valore all'accordo delle parti, è necessario che il Tribunale provveda alla omologazione dello stesso, esercitando un controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori.
Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi sono motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni di cui all'accordo raggiunto e sopra testualmente riportate.
Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla definizione del giudizio di separazione in udienza, avendo le stesse dichiarato di voler definire il giudizio alle condizioni concordate.
Inoltre, il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge.
Nulla deve disporsi sulle spese atteso che, stante l'accordo raggiunto, non è ravvisabile una soccombenza.
Dispone la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di
Messina per l'annotazione ai sensi di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 29 Parte_1 aprile 2024 nei confronti di in esito all'accordo raggiunto, così provvede: Controparte_1
1) omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra , Parte_1 nata a [...] il [...] e , nato a [...] Controparte_1
(REGNO UNITO) il 23/10/1966, di cui al verbale d'udienza del 04 novembre 2024 e trascritto in parte motiva;
2) Ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della cancelleria;
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale, addì
05/11/2024.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Corrado Bonanzinga)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott. Francesca Di Pietro, quale funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile del Tribunale di Messina.