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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 05/06/2025, n. 1285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1285 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Massimo Vaccari Presidente dott. Eugenia Tommasi di Vignano Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1538/2023 avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. FERRARI NICOLETTA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Viale Nino Bixio 2, 37126 Verona
RICORRENTE/ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
PERUSI STEFANO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in INTERRATO
DELL'ACQUA MORTA N. 62, VERONA,
CONVENUTO/RESISTENTE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica. le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 10 Conclusioni di parte ricorrente: “Con sentenza non definitiva n. 2270/2023 pubblicata in data 27.11.2023, corretta per errore materiale con decreto del 27.2.2024, il Tribunale di
Verona ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti. In data 4.11.2023 è intervenuta la maggior età del figlio , circostanza Per_1
che rende superflua ogni pronuncia in punto affidamento e regolamentazione di diritto di visita.
Conseguentemente la presente causa si è gradualmente ridotta ai soli aspetti economici concernenti il contributo di mantenimento per i figli maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, e l'assegno divorzile. Ai fini meramente conciliativi, la sottoscritta difesa, in nome e per conto della propria assistita, nel precisare le conclusioni presta adesione ai provvedimenti presidenziali.
Tanto premesso, si precisano, chiedendone il pieno accoglimento, le seguenti
CONCLUSIONI
Previa opposizione a domande, eccezioni e difese formulate in modo difforme dalla comparsa di costituzione e su cui si dichiara di non accettare il contraddittorio, la sottoscritta chiede che il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis
Voglia
1) Disporre che sia tenuto alla corresponsione a Controparte_1 Parte_1 entro il giorno 15 di ogni mese della somma complessiva di € 1.561,00 di cui
[...]
€ 1.338,40 quale contributo per il mantenimento dei figli ed € 202,60 a titolo di assegno divorzile della moglie, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT annuali, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Verona.
2) Darsi atto dell'intervenuto accordo tra le parti in sede di separazione di attribuzione dell'ASSEGNO UNICO integralmente alla signora Parte_1
3) Assegnare la casa familiare sita in Verona, Corso Porta Nuova 127, in comproprietà tra i coniugi, con arredi e corredi alla signora che la abiterà con i figli dando atto che il Pt_1
signor ne ha già asportato i beni personali. CP_1
4) Spese di lite interamente rifuse.
In via istruttoria: … Omissis…”
Conclusioni di parte resistente: “In via principale, respinta ogni contraria istanza:
pagina 2 di 10 1) In considerazione del raggiungimento della maggiore età del figlio in data 4 Per_1
novembre 2023, il padre concorderà direttamente con il figlio i giorni ed i tempi di visita.
2) Porsi a carico del dott. dalla data della domanda, a titolo di contributo Controparte_1 per il mantenimento dei figli e , la somma mensile di € 1.000 ovvero € 500 Per_1 Per_2
ciascuno, sul conto corrente della madre. Detti assegni verranno adeguati annualmente in misura pari all'aumento dell'indice ISTAT del costo della vita e saranno versati entro il giorno 15 di ogni mese.
3) Disporsi che le spese straordinarie per i figli (scolastiche, mediche ed extrascolastiche), da intendersi quelle indicate nel protocollo del Tribunale di Verona, siano suddivise rispettivamente nella misura del 65% a carico del dott. e il 35% a carico della CP_1
dott.ssa e vengano rimborsate al genitore che le ha anticipate per intero, dietro Pt_1
semplice presentazione del giustificativo di spesa.
4) Difettandone i presupposti, respingersi la domanda relativa all'assegno divorzile con decorrenza dalla data della domanda e con ogni relativa statuizione in ordine alla ripetizione delle somme già versate, qualora non dovute.
5) Disporsi che l'Assegno Unico sia riconosciuto nella misura del 50% a favore del dott.
e nella misura del 50% a favore della dott.ssa revocando ogni diverso CP_1 Pt_1
accordo sul punto.
6) Con vittoria di spese di lite.
In via istruttoria, respinta ogni ulteriore richiesta/istanza di controparte: … Omissis…”
Conclusioni del PM: “Nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con sentenza n. 2270/2023 pronunciata da questo Tribunale, pubblicata in data
27.11.2023, corretta con decreto del 12.03.2024, passata in giudicato, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili contratto il 01/06/2003 tra Parte_1
i sensi dell'art. 4, comma XII, l. 898/70,
[...] Controparte_1
disponendo, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio per la decisione sulle ulteriori domande.
Esaurita la fase istruttoria le parti hanno precisato le conclusioni nei termini di cui in epigrafe. Osserva il Collegio che, sopravvenuta la maggiore età del secondogenito , Per_1
pagina 3 di 10 residuano da decidere le domande contribuzione al mantenimento dei figli e di assegno divorzile. Le istanze di cui già in udienza presidenziale era stata evidenziata l'inammissibilità non sono state né coltivate nel corso del procedimento, né riproposte nelle conclusioni precisate, sì da potersi ritenere rinunciate.
In sede presidenziale, con ordinanza depositata il 26.07.2023, sono stati confermati i contributi a carico del padre per il mantenimento dei figli e , residenti Per_2 Per_1
prevalentemente presso la madre e l'assegno in favore della ricorrente è stato rideterminato in euro 200,00 mensili, in considerazione del miglioramento delle condizioni economico- reddituali della stessa.
La causa è istruita in modo esauriente, sì che si rigettano le istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni.
Ai fini del decidere è necessario considerare le complessive condizioni delle parti.
La ricorrente, laureata in medicina e specializzata in psicologia clinica, è nata il [...]. Il resistente/convenuto, laureato in economica e commercio e dirigente amministrativo d'azienda, è nato il [...].
Il matrimonio è stato celebrato l'1 giugno 2003. Da esso sono nati i figli nel Per_2
2004, e , nel 2005. La separazione consensuale è stata omologata nel 2021. Il Per_1
matrimonio, quindi, è durato circa 18 anni.
Quanto agli aspetti patrimoniali, il resistente/convenuto è comproprietario per il 25% dell'abitazione familiare, ove attualmente vive la ricorrente, comproprietaria per il restante
75%, ed i due figli. È altresì comproprietario, mediamente per quote di 1/6, di beni acquisiti in forza della successione paterna, apertasi ancora negli anni '70, precisamente dell'abitazione di
Verona, ove tuttora vivono la madre ed un fratello, di un immobile non utilizzabile e di porzioni di terreno a Campobasso. Vive in un proprio appartamento a Verona,
Circonvallazione Raggio di Sole, prima della seprazione locato a terzi. Fruisce di risparmi, illustrati in un formato riepilogativo redatto dalla parte, nell'importo complessivo di circa
310.000,00 euro (come da prospetto di cui al doc. 38 convenuto), per lo più quali saldi di conti correnti Credit Agricol, Che Banca, Santander, anche se complessivamente è intestatario di numerosi rapporti di conto corrente. A differenza della ricorrente il resistente non ha prodotto alcun estratto conto dei movimenti integrali di tali rapporti bancari, nemmeno di pagina 4 di 10 quelli con il saldo più significativo. Tale dato è suggestivo della disponibilità di maggiori risorse in capo al resistente di quanto dallo stesso dichiarato.
La ricorrente, che vive nell'abitazione familiare di cui, come detto, è comproprietaria al
75%, svolge per due giorni alla settimana attività di consulenza medico-psicologica in libera professione con un introito medio mensile indicato in circa 1.000,00 euro, al lordo di imposte, contributi previdenziali e spese. Percepisce mensilmente a titolo di canone di locazione di un immobile a Torino, di sua proprietà, l'importo di euro 700,00.
Va da sé che tanto la ricorrente che il resistente sostengano spese di manutenzione degli immobili di proprietà, per le utenze e per le correlate imposte.
Il resistente sostiene che le condizioni reddituali patrimoniali della ricorrente siano migliorate, in quanto all'epoca della separazione (dicembre 2021) la signora percepiva circa
500,00 euro mensili dalla propria attività lavorativa, ed è recente la sua acquisizione, tramite i genitori, dell'immobile di Torino da cui ricava il canone di locazione di 700,00 euro. In realtà dalla dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2021 (si ricorda che l'omologa della separazione risale al dicembre 2021) già risulta la proprietà dell'immobile di Torino per una parte dell'anno, come anche il rapporto di locazione. Il contratto di locazione è stato stipulato nel luglio 2021 dalla società Antomar s.a.s. qual locatrice (doc. 16), e la proprietà in capo alla ricorrente consta risalire all'ottobre 2021. La proprietà e la locazione dell'immbile di Torino non costituiscono quindi elementi sopravvenuti rispetto alla separazione.
Di contro il resistente/convenuto sostiene che le proprie condizioni sarebbero peggiorate in quanto si è trasferito a vivere nell'appartamento di proprietà, in precedenza locato a terzi.
Tale asserzione non persuade. Allorchè ha concluso le intese di separazione con la ricorrente, era pacifico che il resistente avrebbe dovuto sostenere spese per il proprio alloggio, posta l'assegnazione dell'abitazione familiare alla ricorrente. Il dato, quindi, dell'avere “perso” il reddito da locazione è neutro: qualora avesse mantenuto a reddito l'appartamento, avrebbe ugualmente dovuto sostenere spese per un nuovo alloggio.
Il resistente allega, inoltre, che il tenore di vita in costanza di convivenza matrimoniale era anche dovuto al contributo determinante dei genitori della ricorrente, che erano sempre stati generosi nelle elargizioni economiche alla figlia ed alla sua famiglia, sia quanto ad acquisto, pro quota, dell'immobile adibito ad abitazione familiare, sia quanto a spese, ad esempio, per vacanze e svaghi. Se tale dato può incidere sul complessivo tenore di vita fruito pagina 5 di 10 dalla famiglia nel senso che, in realtà, il tenore di vita fruibile dai coniugi se avessero potuto contare unicamente sulle loro uniche risorse economiche sarebbe stato inferiore, va però rilevato che il contributo al mantenimento per i figli, ma anche il contributo per la moglie in sede di separazione, sono parametrati proprio al tenore di vita goduto in precedenza ed alla sua tendenziale conservazione. Appare in tal senso significativo che in sede di separazione siano stati concordati tra le parti, nel dicembre 2021, rispettivamente 1.200,00 euro mensili per il mantenimento dei due figli ed euro 400,00 per il mantenimento della moglie.
Consta dall'esame della poste pay e dall'estratto dei movimenti del conto della CP_2
intestai alla resistente che alla fruisca di accrediti da parte dei propri familiari, anche
[...]
per importi rilevanti, ma ciò non può essere inteso quale fonte stabile di risorse economiche, dipendendo dalla disponibilità, appunto, dei familiari. D'altro canto non appare attualmente rilevante nel presente procedimento nemmeno il patrimonio immobiliare e mobiliare in capo ai genitori della resistente, che, comunque, all'attualità non è proprietaria.
Risultano inoltre investimenti finanziari per circa 150.000,00 cointestati alla ricorrente ed i familiari, pari, per la sua quota a circa euro 50.000,00.
Il resistente lamenta che la ricorrente non sfrutti appieno la propia capacità lavorativa e reddituale, limitando ad un paio di giorni alla settimana l'attività in libera professione che, se incrementata, le potrebbe garantire un reddito mensile ben maggiore di quello attuale.
E' ora necessario ricostruire – sulla scorta delle deposizioni testimoniali assunte – quelle che sono state le scelte dei coniugi quanto a menage familiare, ripartizione dei compiti e, quindi, alle diverse modalità con cui ciascuno ha contribuito alla famiglia.
Consta che la ricorrente si sia trasferita da Milano, dove aveva iniziato ad esercitare la professione medica, a Verona in occasione del matrimonio con il resistente. I testimoni introdotti da parte ricorrente hanno confermato come la professione di medico svolta dalla ricorrente a Milano sia stata progressivamente dismessa, proprio in concomitanza con il matrimonio, viste le difficoltà legate agli spostamenti tra le due città, ancora, la necessità di occuparsi dei figli e , nati, rispettivamente, nel 2004 e nel 2005. Se dopo la Per_2 Per_1
nascita della primogenita la ricorrente aveva cercato di mantenere ancora un impegno professionale – per quanto limitato – lo aveva però di fatto interrotto nel 2025, a seguito della nascita del secondogenito. In particolare, in ragione della sindrome di Asperger che fu diagnosticata al figlio, la ricorrente fu coinvolta più intensamente nell'accudimento dei figli.
pagina 6 di 10 Va dato atto che, all'attualità, il giovane, nelle more del procedimento divenuto maggiorenne, non presenti particolari difficoltà e, anzi, sia un ottimo studente.
Tornando al passato, oltre che ad occuparsi dei figli, la ricorrente si è altresì occupata della casa e della famiglia. Per parte sua, invece, il resistente ha contribuito al menage familiare con il lavoro e si è potuto dedicare alla propria carriera lavorativa. Dalla stessa documentazione prodotta emerge come nel corso degli anni, dai primi anni 2000 in poi, vi sia stata una progressione sul piano professionale con il passaggio da quadro a dirigente.
Il resisente lamenta che la ricorrente, approfittando anche degli importanti aiuti economici avuti in costanza di matrimonio dai suoi familiari, abbia invero abbandonato volutamente l'attività di medico, contrariamente ai suggerimenti ed alle sue sollecitazioni di continuare a lavorare. La madre del resisente, sentita quale teste, ha confermato di essersi più volte resa disponibile a seguire i nipoti, di fatto per dar modo alla ricorrente di lavorare, ma senza che la sua disponibilità fosse da lei colta. Un'amica della ricorrente, sentita quale teste, ha confermato, si pure de relato, la circostanza, ricordando però i frequenti viaggi della signora (circostanza, peraltro, dalla stessa teste riferita) e che, quindi, l'offerta non fu accolta.
È comunque irrilevante che la ricorrente abbia preferito seguire da sé i figli, anziché delegarne la cura alla nonna, trattandosi comunque di una scelta personale. Ciò che conta è che, di fatto, anche a prescindere da un'espressa intesa a suo tempo tra i coniugi, la ricorrente si sia nei fatti dedicata alla famiglia ed ai figli ed abbia così interrotto per circa 7 anni la propria attività lavorativa, ripresa nel 2012, ma con tempi limitati, come visto, anche per l'asserita necessità di continuare a seguire in prevalenza i figli.
Deve riconoscersi che la ripresa di una professione qual è quella del medico in libera professione dopo una inerruzione di circa 7 anni, in una città che non è quella in cui esercitava in precedenza, giustifca – unitamente ad un impegno, sia pure meno intenso, per la cura della famiglia – un reddito non particolarmente elevato. Deve però riconoscersi che con i figli entrambi divenuti maggiorenni e, anche, alla luce della positiva situazione anche del secondogenito, la ricorrente ben potrebbe aumentare il proprio impegno orario lavorativo e, quindi, i propri introiti.
Tanto premesso, venendo azitutto al contributo al mantenimento per i figli, considerato che, rispetto alla separazione del 2021, sono trascorsi alcuni anni e le esigenze dei figli sono cresciute, tenuto anche conto delle migliorate capacità reddituali della ricorrente, legate anche pagina 7 di 10 al venir meno dei precedenti oneri di cura, appare congruo mantenere il contributo al mantenimento già previsto in sede di separazione (rivalutato), come anche mantenere il riparto al 50% delle spese accessorie e straordinarie come da Protocollo di Verona già in uso tra le parti.
Considerato che
il figlio vive prevalentemente con la madre va Per_1 confermata l'assegnazione alla medesima al 100% dell'AUU, per lo meno fintantochè verrà riconosciuto.
Venendo all'assegno divorzile, come noto i parametri per la valutazoine dei presupposti di sussistenza e per la sua quantificazione sono diversi dal contributo al coniuge in sede di separazione, che tende alla conservazione del pregresso tenore di vita. La natura dell'assegno divorzile, infatti, è composita, costituita com'è dalla componente assistenziale, da quella risarcitoria (assente nel caso in esame) e da quella compensativo-perequativa, tesa a riequilibrare e a “compensare” il coniuge economicamente più debole dei sacrifici sul piano professionale ed economico per dedicarsi alla cura di figli e famiglia.
Nel caso di specie non sussiste l'elemento assistenziale, posta la capacità reddituale/patrimoniale propria della ricorrente.
D'altro canto, considerata la mancata piena “disclosure” documentale da parte del resistente
(si allude a tutta la documentazione bancaria relativa agli estratti conto), oltre che dal raffronto delle due complessive situazioni patrimoniali delle parti (si ribadisce che le eventuali ricchezze della famiglia di origine della ricorrente non costituiscono beni riconducibili alla proprietà della medesima), può dirsi che ad oggi sia il resistente a trovarsi in una condizione economico/patrimoniale migliore della ricorrente, anche se ella può contare su una capacità lavorativa e di guadagno sfruttabile in misura maggiore e su un reddito mensile da locazione.
Ebbene si ritiene che possa riconoscersi alla ricorrente un importo a titolo di assegno divorzile sulla scorta della componente perequativo/compensativa. Durante il matrimonio, anche per la dedizione alla cura dei figli e della casa da parte della moglie, il marito ha potuto dedicarsi al lavoro ed alla carriera, conseguendo un miglioramento sul piano professionale nel corso degli anni. Vi è stato anche un risparmio per la famiglia dovuto al lavoro domestico e di cura dei figli da parte della ricorrente. Di contro quest'ultima per sette anni circa non ha lavorato, non guadagnando alcunchè per sé in quel periodo. Ha comunque poi limitato l'impegno lavorativo perché i figli erano ancora piccoli (nel 2012 aveva 8 anni e 9). Anche sul Per_2 Per_1
pagina 8 di 10 piano previdenziale tale dato pesa. Se è vero, infatti, che constano versamenti contributivi in suo favore anche in quegli anni (si vedano le dichiarazioni dei redditi della ricorrente da cui tali versamenti constano, prodotti dal resistente), le somme – che il resistente sostiene di avere versato (altre somme sarebbero stati corrisposti a tale titolo dai familiri della ricorrente) – non paiono di entità pari alla contribuzione che poteva essere versata se la ricorrene avesse lavorato full time in quegli anni.
Ebbene, anche considerata la possibilità, ora acquisita pienamente dalla ricorrente (e, si ritiene, già da quando i figli sono cresciuti), di dedicare maggior tempo all'attività di medico e, quindi, di guadagnare un reddio mensile maggiore, si ritiene di riconoscere un assegno divorzile a carico del ricorrene ed in favore della resistente di entità pari a 150,00 euro mensili, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza (ferme le determinazioni assunte in sede presidenziale per il periodo pregresso), oltre rivalutazione annuale Istat, ferme, altresì, le modalità di versamento già in essere.
Quanto alle spese di lite, posta la natura neutra della pronuncia sullo status e la prevalente soccombenza del resistente/convenuto, previa compensazione per i1/3, questi è tenuo a rifondere la residua quota (2/3) delle spese di lite alla ricorrente, liquidate come in dispostivo tenuto conto dell'attività svolta (parametri medi, complessità bassa).
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa ovvero assorbita, dato atto della sentenza con cui è stata pronunciato il divorzio tra le parti, così dispone:
1) Conferma l'assegna della casa coniugale alla ricorrente affinché la abiti con i figli.
2) Pone a carico del resistente/convenuto l'obbligo di versare a titolo di contribuzione al mantenimento dei figli e la somma di euro 1.338,40 mensili (nella Per_2 Per_1
misura di metà per ciascun figlio), da versarsi alla ricorrente entro il giorno 15 di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50% delle spese accessorie/straordinarie come da Protocollo del Tribunale già in uso tra le parti;
3) Pone a carico del resistente/convenuto l'obbligo di versare a titolo di assegno divorzile a favore della ricorrente la somma di euro 150 mensili, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza (fermo per il periodo pregresso quanto determinato in sede presidenziale), con rivalutazione annuale pagina 9 di 10 ISTAT;
4) Assegno unico ed universale interamente attribuito alla ricorrente;
5) Previa compensazione per 1/3 delle spese di lite, condanna il resistente/convenuto al pagamento della quota residua (2/3) delle spese di lite a favore della ricorrente che, al netto della compensazione, liquida in euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Verona, nella Camera di Consiglio del 27 maggio 2025.
La Giudice est. dott. Claudia Dal Martello
Il Presidente
dott. Massimo Vaccari
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Massimo Vaccari Presidente dott. Eugenia Tommasi di Vignano Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1538/2023 avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. FERRARI NICOLETTA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Viale Nino Bixio 2, 37126 Verona
RICORRENTE/ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
PERUSI STEFANO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in INTERRATO
DELL'ACQUA MORTA N. 62, VERONA,
CONVENUTO/RESISTENTE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica. le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 10 Conclusioni di parte ricorrente: “Con sentenza non definitiva n. 2270/2023 pubblicata in data 27.11.2023, corretta per errore materiale con decreto del 27.2.2024, il Tribunale di
Verona ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti. In data 4.11.2023 è intervenuta la maggior età del figlio , circostanza Per_1
che rende superflua ogni pronuncia in punto affidamento e regolamentazione di diritto di visita.
Conseguentemente la presente causa si è gradualmente ridotta ai soli aspetti economici concernenti il contributo di mantenimento per i figli maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, e l'assegno divorzile. Ai fini meramente conciliativi, la sottoscritta difesa, in nome e per conto della propria assistita, nel precisare le conclusioni presta adesione ai provvedimenti presidenziali.
Tanto premesso, si precisano, chiedendone il pieno accoglimento, le seguenti
CONCLUSIONI
Previa opposizione a domande, eccezioni e difese formulate in modo difforme dalla comparsa di costituzione e su cui si dichiara di non accettare il contraddittorio, la sottoscritta chiede che il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis
Voglia
1) Disporre che sia tenuto alla corresponsione a Controparte_1 Parte_1 entro il giorno 15 di ogni mese della somma complessiva di € 1.561,00 di cui
[...]
€ 1.338,40 quale contributo per il mantenimento dei figli ed € 202,60 a titolo di assegno divorzile della moglie, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT annuali, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Verona.
2) Darsi atto dell'intervenuto accordo tra le parti in sede di separazione di attribuzione dell'ASSEGNO UNICO integralmente alla signora Parte_1
3) Assegnare la casa familiare sita in Verona, Corso Porta Nuova 127, in comproprietà tra i coniugi, con arredi e corredi alla signora che la abiterà con i figli dando atto che il Pt_1
signor ne ha già asportato i beni personali. CP_1
4) Spese di lite interamente rifuse.
In via istruttoria: … Omissis…”
Conclusioni di parte resistente: “In via principale, respinta ogni contraria istanza:
pagina 2 di 10 1) In considerazione del raggiungimento della maggiore età del figlio in data 4 Per_1
novembre 2023, il padre concorderà direttamente con il figlio i giorni ed i tempi di visita.
2) Porsi a carico del dott. dalla data della domanda, a titolo di contributo Controparte_1 per il mantenimento dei figli e , la somma mensile di € 1.000 ovvero € 500 Per_1 Per_2
ciascuno, sul conto corrente della madre. Detti assegni verranno adeguati annualmente in misura pari all'aumento dell'indice ISTAT del costo della vita e saranno versati entro il giorno 15 di ogni mese.
3) Disporsi che le spese straordinarie per i figli (scolastiche, mediche ed extrascolastiche), da intendersi quelle indicate nel protocollo del Tribunale di Verona, siano suddivise rispettivamente nella misura del 65% a carico del dott. e il 35% a carico della CP_1
dott.ssa e vengano rimborsate al genitore che le ha anticipate per intero, dietro Pt_1
semplice presentazione del giustificativo di spesa.
4) Difettandone i presupposti, respingersi la domanda relativa all'assegno divorzile con decorrenza dalla data della domanda e con ogni relativa statuizione in ordine alla ripetizione delle somme già versate, qualora non dovute.
5) Disporsi che l'Assegno Unico sia riconosciuto nella misura del 50% a favore del dott.
e nella misura del 50% a favore della dott.ssa revocando ogni diverso CP_1 Pt_1
accordo sul punto.
6) Con vittoria di spese di lite.
In via istruttoria, respinta ogni ulteriore richiesta/istanza di controparte: … Omissis…”
Conclusioni del PM: “Nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con sentenza n. 2270/2023 pronunciata da questo Tribunale, pubblicata in data
27.11.2023, corretta con decreto del 12.03.2024, passata in giudicato, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili contratto il 01/06/2003 tra Parte_1
i sensi dell'art. 4, comma XII, l. 898/70,
[...] Controparte_1
disponendo, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio per la decisione sulle ulteriori domande.
Esaurita la fase istruttoria le parti hanno precisato le conclusioni nei termini di cui in epigrafe. Osserva il Collegio che, sopravvenuta la maggiore età del secondogenito , Per_1
pagina 3 di 10 residuano da decidere le domande contribuzione al mantenimento dei figli e di assegno divorzile. Le istanze di cui già in udienza presidenziale era stata evidenziata l'inammissibilità non sono state né coltivate nel corso del procedimento, né riproposte nelle conclusioni precisate, sì da potersi ritenere rinunciate.
In sede presidenziale, con ordinanza depositata il 26.07.2023, sono stati confermati i contributi a carico del padre per il mantenimento dei figli e , residenti Per_2 Per_1
prevalentemente presso la madre e l'assegno in favore della ricorrente è stato rideterminato in euro 200,00 mensili, in considerazione del miglioramento delle condizioni economico- reddituali della stessa.
La causa è istruita in modo esauriente, sì che si rigettano le istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni.
Ai fini del decidere è necessario considerare le complessive condizioni delle parti.
La ricorrente, laureata in medicina e specializzata in psicologia clinica, è nata il [...]. Il resistente/convenuto, laureato in economica e commercio e dirigente amministrativo d'azienda, è nato il [...].
Il matrimonio è stato celebrato l'1 giugno 2003. Da esso sono nati i figli nel Per_2
2004, e , nel 2005. La separazione consensuale è stata omologata nel 2021. Il Per_1
matrimonio, quindi, è durato circa 18 anni.
Quanto agli aspetti patrimoniali, il resistente/convenuto è comproprietario per il 25% dell'abitazione familiare, ove attualmente vive la ricorrente, comproprietaria per il restante
75%, ed i due figli. È altresì comproprietario, mediamente per quote di 1/6, di beni acquisiti in forza della successione paterna, apertasi ancora negli anni '70, precisamente dell'abitazione di
Verona, ove tuttora vivono la madre ed un fratello, di un immobile non utilizzabile e di porzioni di terreno a Campobasso. Vive in un proprio appartamento a Verona,
Circonvallazione Raggio di Sole, prima della seprazione locato a terzi. Fruisce di risparmi, illustrati in un formato riepilogativo redatto dalla parte, nell'importo complessivo di circa
310.000,00 euro (come da prospetto di cui al doc. 38 convenuto), per lo più quali saldi di conti correnti Credit Agricol, Che Banca, Santander, anche se complessivamente è intestatario di numerosi rapporti di conto corrente. A differenza della ricorrente il resistente non ha prodotto alcun estratto conto dei movimenti integrali di tali rapporti bancari, nemmeno di pagina 4 di 10 quelli con il saldo più significativo. Tale dato è suggestivo della disponibilità di maggiori risorse in capo al resistente di quanto dallo stesso dichiarato.
La ricorrente, che vive nell'abitazione familiare di cui, come detto, è comproprietaria al
75%, svolge per due giorni alla settimana attività di consulenza medico-psicologica in libera professione con un introito medio mensile indicato in circa 1.000,00 euro, al lordo di imposte, contributi previdenziali e spese. Percepisce mensilmente a titolo di canone di locazione di un immobile a Torino, di sua proprietà, l'importo di euro 700,00.
Va da sé che tanto la ricorrente che il resistente sostengano spese di manutenzione degli immobili di proprietà, per le utenze e per le correlate imposte.
Il resistente sostiene che le condizioni reddituali patrimoniali della ricorrente siano migliorate, in quanto all'epoca della separazione (dicembre 2021) la signora percepiva circa
500,00 euro mensili dalla propria attività lavorativa, ed è recente la sua acquisizione, tramite i genitori, dell'immobile di Torino da cui ricava il canone di locazione di 700,00 euro. In realtà dalla dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2021 (si ricorda che l'omologa della separazione risale al dicembre 2021) già risulta la proprietà dell'immobile di Torino per una parte dell'anno, come anche il rapporto di locazione. Il contratto di locazione è stato stipulato nel luglio 2021 dalla società Antomar s.a.s. qual locatrice (doc. 16), e la proprietà in capo alla ricorrente consta risalire all'ottobre 2021. La proprietà e la locazione dell'immbile di Torino non costituiscono quindi elementi sopravvenuti rispetto alla separazione.
Di contro il resistente/convenuto sostiene che le proprie condizioni sarebbero peggiorate in quanto si è trasferito a vivere nell'appartamento di proprietà, in precedenza locato a terzi.
Tale asserzione non persuade. Allorchè ha concluso le intese di separazione con la ricorrente, era pacifico che il resistente avrebbe dovuto sostenere spese per il proprio alloggio, posta l'assegnazione dell'abitazione familiare alla ricorrente. Il dato, quindi, dell'avere “perso” il reddito da locazione è neutro: qualora avesse mantenuto a reddito l'appartamento, avrebbe ugualmente dovuto sostenere spese per un nuovo alloggio.
Il resistente allega, inoltre, che il tenore di vita in costanza di convivenza matrimoniale era anche dovuto al contributo determinante dei genitori della ricorrente, che erano sempre stati generosi nelle elargizioni economiche alla figlia ed alla sua famiglia, sia quanto ad acquisto, pro quota, dell'immobile adibito ad abitazione familiare, sia quanto a spese, ad esempio, per vacanze e svaghi. Se tale dato può incidere sul complessivo tenore di vita fruito pagina 5 di 10 dalla famiglia nel senso che, in realtà, il tenore di vita fruibile dai coniugi se avessero potuto contare unicamente sulle loro uniche risorse economiche sarebbe stato inferiore, va però rilevato che il contributo al mantenimento per i figli, ma anche il contributo per la moglie in sede di separazione, sono parametrati proprio al tenore di vita goduto in precedenza ed alla sua tendenziale conservazione. Appare in tal senso significativo che in sede di separazione siano stati concordati tra le parti, nel dicembre 2021, rispettivamente 1.200,00 euro mensili per il mantenimento dei due figli ed euro 400,00 per il mantenimento della moglie.
Consta dall'esame della poste pay e dall'estratto dei movimenti del conto della CP_2
intestai alla resistente che alla fruisca di accrediti da parte dei propri familiari, anche
[...]
per importi rilevanti, ma ciò non può essere inteso quale fonte stabile di risorse economiche, dipendendo dalla disponibilità, appunto, dei familiari. D'altro canto non appare attualmente rilevante nel presente procedimento nemmeno il patrimonio immobiliare e mobiliare in capo ai genitori della resistente, che, comunque, all'attualità non è proprietaria.
Risultano inoltre investimenti finanziari per circa 150.000,00 cointestati alla ricorrente ed i familiari, pari, per la sua quota a circa euro 50.000,00.
Il resistente lamenta che la ricorrente non sfrutti appieno la propia capacità lavorativa e reddituale, limitando ad un paio di giorni alla settimana l'attività in libera professione che, se incrementata, le potrebbe garantire un reddito mensile ben maggiore di quello attuale.
E' ora necessario ricostruire – sulla scorta delle deposizioni testimoniali assunte – quelle che sono state le scelte dei coniugi quanto a menage familiare, ripartizione dei compiti e, quindi, alle diverse modalità con cui ciascuno ha contribuito alla famiglia.
Consta che la ricorrente si sia trasferita da Milano, dove aveva iniziato ad esercitare la professione medica, a Verona in occasione del matrimonio con il resistente. I testimoni introdotti da parte ricorrente hanno confermato come la professione di medico svolta dalla ricorrente a Milano sia stata progressivamente dismessa, proprio in concomitanza con il matrimonio, viste le difficoltà legate agli spostamenti tra le due città, ancora, la necessità di occuparsi dei figli e , nati, rispettivamente, nel 2004 e nel 2005. Se dopo la Per_2 Per_1
nascita della primogenita la ricorrente aveva cercato di mantenere ancora un impegno professionale – per quanto limitato – lo aveva però di fatto interrotto nel 2025, a seguito della nascita del secondogenito. In particolare, in ragione della sindrome di Asperger che fu diagnosticata al figlio, la ricorrente fu coinvolta più intensamente nell'accudimento dei figli.
pagina 6 di 10 Va dato atto che, all'attualità, il giovane, nelle more del procedimento divenuto maggiorenne, non presenti particolari difficoltà e, anzi, sia un ottimo studente.
Tornando al passato, oltre che ad occuparsi dei figli, la ricorrente si è altresì occupata della casa e della famiglia. Per parte sua, invece, il resistente ha contribuito al menage familiare con il lavoro e si è potuto dedicare alla propria carriera lavorativa. Dalla stessa documentazione prodotta emerge come nel corso degli anni, dai primi anni 2000 in poi, vi sia stata una progressione sul piano professionale con il passaggio da quadro a dirigente.
Il resisente lamenta che la ricorrente, approfittando anche degli importanti aiuti economici avuti in costanza di matrimonio dai suoi familiari, abbia invero abbandonato volutamente l'attività di medico, contrariamente ai suggerimenti ed alle sue sollecitazioni di continuare a lavorare. La madre del resisente, sentita quale teste, ha confermato di essersi più volte resa disponibile a seguire i nipoti, di fatto per dar modo alla ricorrente di lavorare, ma senza che la sua disponibilità fosse da lei colta. Un'amica della ricorrente, sentita quale teste, ha confermato, si pure de relato, la circostanza, ricordando però i frequenti viaggi della signora (circostanza, peraltro, dalla stessa teste riferita) e che, quindi, l'offerta non fu accolta.
È comunque irrilevante che la ricorrente abbia preferito seguire da sé i figli, anziché delegarne la cura alla nonna, trattandosi comunque di una scelta personale. Ciò che conta è che, di fatto, anche a prescindere da un'espressa intesa a suo tempo tra i coniugi, la ricorrente si sia nei fatti dedicata alla famiglia ed ai figli ed abbia così interrotto per circa 7 anni la propria attività lavorativa, ripresa nel 2012, ma con tempi limitati, come visto, anche per l'asserita necessità di continuare a seguire in prevalenza i figli.
Deve riconoscersi che la ripresa di una professione qual è quella del medico in libera professione dopo una inerruzione di circa 7 anni, in una città che non è quella in cui esercitava in precedenza, giustifca – unitamente ad un impegno, sia pure meno intenso, per la cura della famiglia – un reddito non particolarmente elevato. Deve però riconoscersi che con i figli entrambi divenuti maggiorenni e, anche, alla luce della positiva situazione anche del secondogenito, la ricorrente ben potrebbe aumentare il proprio impegno orario lavorativo e, quindi, i propri introiti.
Tanto premesso, venendo azitutto al contributo al mantenimento per i figli, considerato che, rispetto alla separazione del 2021, sono trascorsi alcuni anni e le esigenze dei figli sono cresciute, tenuto anche conto delle migliorate capacità reddituali della ricorrente, legate anche pagina 7 di 10 al venir meno dei precedenti oneri di cura, appare congruo mantenere il contributo al mantenimento già previsto in sede di separazione (rivalutato), come anche mantenere il riparto al 50% delle spese accessorie e straordinarie come da Protocollo di Verona già in uso tra le parti.
Considerato che
il figlio vive prevalentemente con la madre va Per_1 confermata l'assegnazione alla medesima al 100% dell'AUU, per lo meno fintantochè verrà riconosciuto.
Venendo all'assegno divorzile, come noto i parametri per la valutazoine dei presupposti di sussistenza e per la sua quantificazione sono diversi dal contributo al coniuge in sede di separazione, che tende alla conservazione del pregresso tenore di vita. La natura dell'assegno divorzile, infatti, è composita, costituita com'è dalla componente assistenziale, da quella risarcitoria (assente nel caso in esame) e da quella compensativo-perequativa, tesa a riequilibrare e a “compensare” il coniuge economicamente più debole dei sacrifici sul piano professionale ed economico per dedicarsi alla cura di figli e famiglia.
Nel caso di specie non sussiste l'elemento assistenziale, posta la capacità reddituale/patrimoniale propria della ricorrente.
D'altro canto, considerata la mancata piena “disclosure” documentale da parte del resistente
(si allude a tutta la documentazione bancaria relativa agli estratti conto), oltre che dal raffronto delle due complessive situazioni patrimoniali delle parti (si ribadisce che le eventuali ricchezze della famiglia di origine della ricorrente non costituiscono beni riconducibili alla proprietà della medesima), può dirsi che ad oggi sia il resistente a trovarsi in una condizione economico/patrimoniale migliore della ricorrente, anche se ella può contare su una capacità lavorativa e di guadagno sfruttabile in misura maggiore e su un reddito mensile da locazione.
Ebbene si ritiene che possa riconoscersi alla ricorrente un importo a titolo di assegno divorzile sulla scorta della componente perequativo/compensativa. Durante il matrimonio, anche per la dedizione alla cura dei figli e della casa da parte della moglie, il marito ha potuto dedicarsi al lavoro ed alla carriera, conseguendo un miglioramento sul piano professionale nel corso degli anni. Vi è stato anche un risparmio per la famiglia dovuto al lavoro domestico e di cura dei figli da parte della ricorrente. Di contro quest'ultima per sette anni circa non ha lavorato, non guadagnando alcunchè per sé in quel periodo. Ha comunque poi limitato l'impegno lavorativo perché i figli erano ancora piccoli (nel 2012 aveva 8 anni e 9). Anche sul Per_2 Per_1
pagina 8 di 10 piano previdenziale tale dato pesa. Se è vero, infatti, che constano versamenti contributivi in suo favore anche in quegli anni (si vedano le dichiarazioni dei redditi della ricorrente da cui tali versamenti constano, prodotti dal resistente), le somme – che il resistente sostiene di avere versato (altre somme sarebbero stati corrisposti a tale titolo dai familiri della ricorrente) – non paiono di entità pari alla contribuzione che poteva essere versata se la ricorrene avesse lavorato full time in quegli anni.
Ebbene, anche considerata la possibilità, ora acquisita pienamente dalla ricorrente (e, si ritiene, già da quando i figli sono cresciuti), di dedicare maggior tempo all'attività di medico e, quindi, di guadagnare un reddio mensile maggiore, si ritiene di riconoscere un assegno divorzile a carico del ricorrene ed in favore della resistente di entità pari a 150,00 euro mensili, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza (ferme le determinazioni assunte in sede presidenziale per il periodo pregresso), oltre rivalutazione annuale Istat, ferme, altresì, le modalità di versamento già in essere.
Quanto alle spese di lite, posta la natura neutra della pronuncia sullo status e la prevalente soccombenza del resistente/convenuto, previa compensazione per i1/3, questi è tenuo a rifondere la residua quota (2/3) delle spese di lite alla ricorrente, liquidate come in dispostivo tenuto conto dell'attività svolta (parametri medi, complessità bassa).
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa ovvero assorbita, dato atto della sentenza con cui è stata pronunciato il divorzio tra le parti, così dispone:
1) Conferma l'assegna della casa coniugale alla ricorrente affinché la abiti con i figli.
2) Pone a carico del resistente/convenuto l'obbligo di versare a titolo di contribuzione al mantenimento dei figli e la somma di euro 1.338,40 mensili (nella Per_2 Per_1
misura di metà per ciascun figlio), da versarsi alla ricorrente entro il giorno 15 di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50% delle spese accessorie/straordinarie come da Protocollo del Tribunale già in uso tra le parti;
3) Pone a carico del resistente/convenuto l'obbligo di versare a titolo di assegno divorzile a favore della ricorrente la somma di euro 150 mensili, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza (fermo per il periodo pregresso quanto determinato in sede presidenziale), con rivalutazione annuale pagina 9 di 10 ISTAT;
4) Assegno unico ed universale interamente attribuito alla ricorrente;
5) Previa compensazione per 1/3 delle spese di lite, condanna il resistente/convenuto al pagamento della quota residua (2/3) delle spese di lite a favore della ricorrente che, al netto della compensazione, liquida in euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Verona, nella Camera di Consiglio del 27 maggio 2025.
La Giudice est. dott. Claudia Dal Martello
Il Presidente
dott. Massimo Vaccari
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