Ordinanza cautelare 29 giugno 2017
Sentenza 13 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 13/10/2022, n. 1592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1592 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/10/2022
N. 01592/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00671/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 671 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Tempesta, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, Vico dei Protonobilissimi, 8;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio Provinciale Motorizzazione Civile Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
del provvedimento di revisione patente categoria B n° -OMISSIS-, disposta a seguito di Ordinanza di Sospensione della Prefettura-UTG di Lecce, a sua volta attivata da segnalazione dei Carabinieri di Melendugno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Ufficio Provinciale Motorizzazione Civile Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 settembre 2022 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame, il ricorrente impugna il provvedimento con cui è stata disposta in suo danno la revisione della patente di guida.
Al ricorrente, a seguito di segnalazione dei Carabinieri della Stazione di Melendugno e della sospensione della patente di guida, veniva notificata ordinanza-ingiunzione con cui si disponeva la revisione della patente,
Il ricorrente impugnava la predetta ordinanza-ingiunzione innanzi al Giudice di Pace di Lecce che con sentenza n. 667/2017 accoglieva il ricorso annullando l’impugnato provvedimento, motivato in particolare sull’assenza di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate, nonché soprattutto sull’omesso deposito della necessaria documentazione di prova.
Nonostante la predetta decisione del Giudice di Pace, l’Ufficio della Motorizzazione Civile di Lecce, sulla base di una autonoma valutazione dei fatti presupposti, ritenendo ricorrere ragionevoli dubbi circa la persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica necessari per il possesso della patente di guida, disponeva in danno del ricorrente l’obbligo di revisione della patente.
Il ricorrente proponeva dunque il ricorso in esame deducendo i vizi di eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di motivazione, sviamento della causa tipica.
Con ordinanza di questo Tribunale Sezione Terza n. -OMISSIS- veniva respinta l’istanza cautelare proposta dal ricorrente, evidenziando in motivazione il difetto del fumus boni iuris, nonché la natura dell’impugnato provvedimento, espressione dell’esercizio del potere discrezionale a presidio della sicurezza della circolazione stradale, con una motivazione coerente rispetto ai fatti presupposti (il ricorrente alla guida della sua autovettura in occasione di un controllo stradale aveva reazioni violente nei confronti dei Carabinieri).
Si sono costituiti in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Ufficio della Motorizzazione Civile di Lecce, chiedendo la reiezione del ricorso.
All’udienza del 22 settembre 2022 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Rileva il Collegio che il ricorso in esame è divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Ed invero, come risulta dalla nota dell’Ufficio della Motorizzazione Civile di Lecce diretta all’avvocatura dello Stato e depositata ritualmente in atti, il ricorrente “ ha ottemperato all’esame di revisione sottoponendosi ai prescritti accertamenti psicofisici presso la competente Commissione Medica Locale, già in data 6 dicembre 2018, giusta certificazione medica allegata ”.
Peraltro la Motorizzazione Civile di Lecce ha rappresentato che il ricorrente “ è stato giudicato idoneo senza limitazione senza limitazioni e/o prescrizioni, ragion per cui ha provveduto a richiedere il duplicato della propria patente (rilasciata il 14.12. 2018 e valida fino al 27.6. 2029)”.
In tal senso deve dunque provvedersi.
Ricorrono ragioni equitative per dichiarare compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente, Estensore
Donatella Testini, Primo Referendario
Nino Dello Preite, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.