Ordinanza cautelare 7 marzo 2025
Sentenza breve 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 08/05/2025, n. 8921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8921 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08921/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01783/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1783 del 2025, proposto dal Sig.
-OMISSIS- , rappresentato e difeso dall'avv. Lindita Tushaj , con domicilio eletto presso lo studio Lindita Avv. Tushaj in Savigliano, via Trento n. 48.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI ), in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
per l'annullamento
-previa tutela cautelare -
-del provvedimento di diniego del visto di ingresso per lavoro subordinato n. 1889 del 19/8/2024
-notificato in data 6/11/ 2024 - dell’ Ambasciata d’Italia ad ID
- nonché di tutti gli atti e provvedimenti allo stesso preordinati, presupposti, consequenziali e comunque connessi, anche se allo stato non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 il dott. Roberto Maria Giordano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che
- con il gravame in esame, è stato impugnato il provvedimento di diniego del visto d’ingresso per lavoro subordinato n. 1889 del 19/8/2024 emesso dall’ Ambasciata d’Italia ad ID ;
- in esito al riesame disposto da questa Sezione con Ordinanza cautelare n. 1522/2025, l’amministrazione convenuta ha rilasciato al lavoratore il visto precedentemente negato.
Considerato
-come - con il rilascio del visto – l’interessato abbia conseguito il bene della vita cui aspirava, che coincide integralmente con il petitum del gravame e che, quindi, ricorrano i presupposti necessari per applicare l’art. 34, comma 5 cpa;
-infine, di condannare l’amministrazione al pagamento delle spese di lite - che si liquidano nella misura indicata in dispositivo - in ragione del principio della soccombenza virtuale , atteso che la richiesta di visto d’ingresso per lavoro subordinato dell’istante è stata accolta solo dopo la proposizione del gravame - Cfr. Tar Lazio - Sez. V - Quater , n. 3945/2025 – e in esito al remand disposto ex art. 55 cpa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il MAECI al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida nella somma di € 1.000 (mille), oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Maria Giordano | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.