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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 21/01/2026, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 736/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
12/09/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CAPUNZO RAFFAELLO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 2154/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio Pal San Giacomo 80121 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 6538/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado CAMPANIA sez. 7 e pubblicata il 19/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 838633-55313 SPESE DI LITE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 354/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'appellante si riporta agli atti. Resistente/Appellato: Nessuno è presente in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con il ricorso in epigrafe il sig. ricorrente_1 ha chiesto l'ottemperanza della sentenza n. 6538/7/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, depositata in segreteria il 19/11/2024, che ha respinto l'appello proposto dal Comune di Napoli e lo ha condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 400,00, oltre accessori.
Ha riferito che:
.- in data 21/11/2024, ha notificato al Comune di Napoli, in via telematica ex artt. 16 bis e 69 d.lgs. 546/92, la sentenza n. 6538/7/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania;
.- è decorso senza esito il termine di 90 giorni previsto dall'art. 69, comma 4, d.lgs. 546/92 entro il quale il soccombente avrebbe dovuto corrispondere le somme liquidate nella sentenza di condanna favorevole al contribuente;
.- avverso la sentenza n. 6538/7/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania non è stato promosso ricorso per cassazione né altro mezzo di impugnazione da parte del soccombente.
Ha depositato:
1) Copia conforme ex art. 25 bis d.lgs. 546/92 della sentenza n. 6538/24/2024 della Corte di Giustizia
Tributaria di secondo grado della Campania;
2) Copia della RdA del messaggio pec recante la notifica in data 21/11/2024 della sentenza 6538/7/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della
Campania; 3) Copia della RdAC del messaggio pec recante la notifica in data 21/11/2024 della sentenza
6538/7/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania.
Si è costituito in giudizio il Comune di Napoli, che ha chiesto un rinvio della data di udienza per permettere al ricorrente di trasmettere i dati amministrativi e all'Ente di procedere alla liquidazione in Ragioneria con contestuale pagamento nei tempi necessari per espletare la pratica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso per l'ottemperanza è inammissibile.
L'articolo 70 del D.lgs. n. 546/92 disciplina il giudizio di ottemperanza nel processo tributario, che consente al contribuente di ottenere l'esecuzione di una sentenza favorevole della Corte di giustizia tributaria non adempiuta spontaneamente dall'Amministrazione finanziaria.
Costituiscono condizioni di ammissibilità del giudizio di ottemperanza:
.- la sentenza di condanna passata in giudicato;
.- l' inadempimento agli obblighi derivanti dalla sentenza da parte dell'ente impositore;
.- il decorso del termine stabilito dalla legge per l'adempimento dell'ente o in mancanza, il decorso di 30 giorni dalla sua messa in mora ad opera del contribuente.
Nella fattispecie, il ricorrente ha depositato la prova della notifica ed ha riferito che avverso la sentenza n.
6538/7/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania non è stato promosso ricorso per cassazione né altro mezzo di impugnazione da parte del soccombente ma non ha depositato né il certificato di passaggio in giudicato della sentenza né la messa in mora al Comune di Napoli.
Dal che discende l'inammissibilità del ricorso per l'ottemperanza.
In considerazione della peculiarità fattuale delle questioni trattate, le spese sono compensate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile. Spese compensate.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
12/09/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CAPUNZO RAFFAELLO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 2154/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio Pal San Giacomo 80121 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 6538/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado CAMPANIA sez. 7 e pubblicata il 19/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 838633-55313 SPESE DI LITE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 354/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'appellante si riporta agli atti. Resistente/Appellato: Nessuno è presente in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con il ricorso in epigrafe il sig. ricorrente_1 ha chiesto l'ottemperanza della sentenza n. 6538/7/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, depositata in segreteria il 19/11/2024, che ha respinto l'appello proposto dal Comune di Napoli e lo ha condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 400,00, oltre accessori.
Ha riferito che:
.- in data 21/11/2024, ha notificato al Comune di Napoli, in via telematica ex artt. 16 bis e 69 d.lgs. 546/92, la sentenza n. 6538/7/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania;
.- è decorso senza esito il termine di 90 giorni previsto dall'art. 69, comma 4, d.lgs. 546/92 entro il quale il soccombente avrebbe dovuto corrispondere le somme liquidate nella sentenza di condanna favorevole al contribuente;
.- avverso la sentenza n. 6538/7/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania non è stato promosso ricorso per cassazione né altro mezzo di impugnazione da parte del soccombente.
Ha depositato:
1) Copia conforme ex art. 25 bis d.lgs. 546/92 della sentenza n. 6538/24/2024 della Corte di Giustizia
Tributaria di secondo grado della Campania;
2) Copia della RdA del messaggio pec recante la notifica in data 21/11/2024 della sentenza 6538/7/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della
Campania; 3) Copia della RdAC del messaggio pec recante la notifica in data 21/11/2024 della sentenza
6538/7/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania.
Si è costituito in giudizio il Comune di Napoli, che ha chiesto un rinvio della data di udienza per permettere al ricorrente di trasmettere i dati amministrativi e all'Ente di procedere alla liquidazione in Ragioneria con contestuale pagamento nei tempi necessari per espletare la pratica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso per l'ottemperanza è inammissibile.
L'articolo 70 del D.lgs. n. 546/92 disciplina il giudizio di ottemperanza nel processo tributario, che consente al contribuente di ottenere l'esecuzione di una sentenza favorevole della Corte di giustizia tributaria non adempiuta spontaneamente dall'Amministrazione finanziaria.
Costituiscono condizioni di ammissibilità del giudizio di ottemperanza:
.- la sentenza di condanna passata in giudicato;
.- l' inadempimento agli obblighi derivanti dalla sentenza da parte dell'ente impositore;
.- il decorso del termine stabilito dalla legge per l'adempimento dell'ente o in mancanza, il decorso di 30 giorni dalla sua messa in mora ad opera del contribuente.
Nella fattispecie, il ricorrente ha depositato la prova della notifica ed ha riferito che avverso la sentenza n.
6538/7/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania non è stato promosso ricorso per cassazione né altro mezzo di impugnazione da parte del soccombente ma non ha depositato né il certificato di passaggio in giudicato della sentenza né la messa in mora al Comune di Napoli.
Dal che discende l'inammissibilità del ricorso per l'ottemperanza.
In considerazione della peculiarità fattuale delle questioni trattate, le spese sono compensate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile. Spese compensate.