Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 05/01/2026, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00084/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03435/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3435 del 2024, proposto da
Ponte Reale S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Di Pardo, Andrea Latessa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Maria Talarico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensiva,
Del Decreto Dirigenziale n. 119 del 11/06/2024 (prot.n. 2916 del 24/06/2024), notificato alla Ponte Reale in data 04/07/2024, con il quale la Regione Campania ha ordinato alla ricorrente l’immediata sospensione dei lavori ai sensi dell’art. 97 del DPR 380/2001 e 22 del co. 1 della L. 64/74)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il dott. LU CE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO
1.1. Con il presente ricorso, la società Ponte Reale s.p.a. ha impugnato il Decreto Dirigenziale n. 119 dell’11 giugno 2024 (prot. n. 2916 del 24 giugno 2024), notificato in data 4 luglio 2024, con il quale il Genio Civile di Caserta (articolazione della Regione Campania) ha ordinato l’immediata sospensione dei lavori quanto alle opere eseguite nel Comune di Ciorlano alla località Torcino Ponte Reale Km. 7+600, ai sensi dell’art. 97 del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 22, comma 1, della legge n. 64/1974.
La ricorrente è un’industria alimentare operante nel settore caseario, dedita alla trasformazione del latte in mozzarella di bufala campana D.O.P., con stabilimento sito nel Comune di Ciorlano (CE). La società rappresenta di occupare un organico di circa 65 addetti e di disporre di un compendio aziendale esteso su una superficie complessiva di circa 70.000 mq.
In ragione delle esigenze produttive, la società espone di aver programmato la realizzazione di nuove celle frigorifere nonché la costruzione di un ulteriore stabilimento di produzione, rispetto a quello già esistente. A tal fine, incaricava tecnici di fiducia per la progettazione e la direzione dei lavori e otteneva dal Comune di Ciorlano il permesso di costruire n. 1/2022.
Successivamente, la ricorrente presentava una S.C.I.A. in variante al titolo edilizio, al fine di realizzare le celle frigorifere in modo più funzionale all’attività aziendale, precisando di voler procedere inizialmente alla sola realizzazione delle due celle frigorifere ricomprese nei titoli edilizi rilasciati, riservandosi il completamento dell’intervento in un momento successivo.
Una volta ultimate le celle frigorifere e prima del collaudo delle opere, i tecnici incaricati si avvedevano dell’omessa richiesta dell’autorizzazione sismica prima dell’inizio dei lavori. La società rappresenta di essersi immediatamente attivata, presentando in data 10 giugno 2022 istanza di autorizzazione sismica in sanatoria (prot. n. 2603), corredata della documentazione tecnica richiesta, ivi inclusa la certificazione di collaudo statico in sanatoria.
L’istanza veniva inoltrata al Comune di Capriati al Volturno, quale Comune capofila dell’associazione dei Comuni presso cui sono esercitate, in forma associata, le funzioni di Genio Civile, ai sensi dell’art. 4-bis della legge regionale Campania n. 9/1983. A seguito di una richiesta di integrazione documentale, esaminata la documentazione tecnica prodotta, il Comune di Capriati al Volturno rilasciava l’Autorizzazione sismica in sanatoria n. 18 del 28 novembre 2023.
La ricorrente rappresenta che l’autorizzazione sismica in sanatoria veniva trasmessa alla Regione Campania ed assunta al protocollo regionale in data 29 novembre 2023 al n. 2023.0576907.
1.2. A distanza di circa un anno dal rilascio dell’autorizzazione sismica in sanatoria e di circa due anni dalla realizzazione delle opere, la Regione Campania – Genio Civile di Caserta adottava il decreto impugnato, con cui ordinava l’immediata sospensione dei lavori, invitando altresì il Comune competente ad adottare i provvedimenti ritenuti necessari a tutela della pubblica incolumità.
Nel decreto n. 119 dell’11 giugno 2024, l’Amministrazione regionale richiama la disciplina in materia di vigilanza sulle costruzioni in zona sismica e repressione delle violazioni, facendo riferimento ai poteri di cui all’art. 97 del d.P.R. n. 380/2001, e dispone la sospensione dei lavori, precisando gli adempimenti conseguenti e gli obblighi di comunicazione in capo agli enti comunali interessati.
1.3. Avverso tale provvedimento, la società ricorrente ha proposto ricorso, deducendone l’illegittimità sulla base di un’unica, articolata, censura:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 del D.P.R. n. 380/2001; violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della L.R. Campania n. 9/1983 e s.m.i.; violazione degli artt. 3 e 7 della legge n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria, motivazione perplessa e contraddittoria.
La ricorrente espone che l’ordine di sospensione dei lavori previsto dall’art. 97 del d.P.R. n. 380/2001 ha natura cautelare ed urgente ed è finalizzato a impedire la prosecuzione di lavori in presenza di un pericolo attuale per la pubblica e privata incolumità. Deduce che tale potere non sarebbe esercitabile in presenza di intervenuta autorizzazione sismica in sanatoria, che presuppone una verifica tecnica di conformità dell’opera alla normativa antisismica e l’accertamento dell’assenza di situazioni di pericolo.
La parte sottolinea di aver richiesto tempestivamente la sanatoria sismica, ottenendola dal Comune di Capriati al Volturno, ente competente quale Comune capofila per l’esercizio delle funzioni di Genio Civile, e che l’opera, una volta rilasciata l’autorizzazione in sanatoria, sarebbe divenuta pienamente legittima sotto il profilo sismico.
Secondo la ricorrente, l’adozione dell’ordine di sospensione a distanza di circa un anno dall’intervenuta sanatoria evidenzierebbe, altresì, l’assenza di qualsivoglia urgenza, con conseguente illegittima compressione delle garanzie partecipative di cui agli artt. 7 e ss. della legge n. 241/1990.
La società deduce, inoltre, il difetto di istruttoria e di motivazione del decreto impugnato, rilevando come l’Amministrazione regionale, da un lato, richiami l’avvenuto rilascio dell’autorizzazione sismica in sanatoria e, dall’altro, inviti il Sindaco a adottare provvedimenti contingibili e urgenti ex art. 54 del T.U.E.L. e a comunicare se per i lavori sia stata richiesta una sanatoria, così manifestando una intrinseca contraddittorietà dell’azione amministrativa.
Viene, altresì, dedotta la perplessità della motivazione con riferimento alla ricostruzione dei luoghi e alla individuazione dei Comuni interessati, nonché l’assenza di una puntuale indicazione delle ragioni di pericolo che giustificherebbero l’adozione della misura cautelare.
La ricorrente richiama, a sostegno delle proprie tesi, giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia di sanatoria sismica, evidenziando come il controllo postumo di regolarità sismica risponda a principi di buon andamento, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa e sia funzionale alla tutela dell’incolumità pubblica, con conseguente venir meno della violazione degli artt. 93 e ss. del d.P.R. n. 380/2001 una volta ottenuta l’autorizzazione in sanatoria (Cons. Stato, sez. II, 22 aprile 2024, n. 3645).
1.4. La Regione Campania si è costituita in giudizio, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. Nel merito, l’Amministrazione resistente sostiene la legittimità del decreto impugnato, evidenziando che, nel caso di specie, gli uffici comunali avrebbero dovuto comunicare all’ente regionale, ai sensi dell’art. 96 del d.P.R. n. 380/2001, l’accertamento delle violazioni sismiche prima del rilascio dell’autorizzazione in sanatoria.
La Regione deduce che, pur in assenza di tale preventiva comunicazione, la trasmissione al Genio Civile dell’atto comunale di autorizzazione sismica in sanatoria avrebbe comunque attivato i poteri regionali di vigilanza e repressione delle violazioni ex art. 97, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001, trattandosi di poteri doverosi.
1.5. All’esito dell’udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
2.1. L’esposizione in fatto manifesta la peculiarità della materia del contendere.
In particolare, i manufatti in ampliamento del proprio stabilimento, sono stati pacificamente realizzati dalla ricorrente società, esercente un’industria casearia, secondo quanto previsto dal permesso di costruire n. 1 del 29 marzo 2022 e successiva SCIA in variante del 3 giugno 2022, ma in assenza della dovuta autorizzazione sismica.
L’autorizzazione sismica in sanatoria è stata richiesta solo in data 10 giugno 2022 e, sebbene il relativo provvedimento non sia stato prodotto in atti, il Comune di Capriati al Volturno avrebbe rilasciato tale autorizzazione sismica in sanatoria in data 28 novembre 2023. Giova rappresentare che il Comune di Capriati al Volturno - quale ente capofila dell’unione di comuni a cui fa capo il Comune di Ciorlano (nel cui agro sono state eseguite le opere) –, secondo la non smentita prospettazione della parte ricorrente, beneficerebbe della delega dei poteri propri del Genio civile secondo quanto previsto dall’art. 4 bis della L. R. Campania n. 9/1983 (norma che, al comma 1, recita: « le attività e le funzioni di competenza del settore provinciale del Genio civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5, come modificati dall'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 …, sono trasferite ai comuni, alle unioni dei comuni o dei comuni in forma associata che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale entro il 31 gennaio di ogni anno. Le medesime attività e funzioni afferenti opere la cui altezza strutturale superi i metri 10,50 restano in capo al Genio civile »).
2.2. Il provvedimento impugnato, adottato ai sensi dell’art. 97 del D.P.R. n. 380/2001, nel proprio contenuto dispositivo, ordina la sospensione dei lavori, qualora in corso, e, poi, reca una serie di precisazioni e di adempimenti procedurali a carico del Comune, nessuno dei quali, tuttavia, comporta un diretto nocumento alla parte ricorrente.
3. L’esposizione che precede dimostra che il provvedimento di sospensione è ab origine privo di efficacia nei confronti della parte ricorrente in quanto non si possono, evidentemente, sospendere lavori che, pacificamente, sono da tempo (nella specie, da circa due anni) terminati.
Il ricorso è, quindi, da ritenersi inammissibile nel suo contenuto impugnatorio del decreto di sospensione dei lavori indicato in epigrafe in quanto quest’ultimo non mai è stato suscettibile di produrre effetti lesivi nei confronti della parte ricorrente.
Tale conclusione va confermata anche in relazione alla asserita efficacia dell’autorizzazione sismica rilasciata dal Comune di Capriati al Volturno, come detto non presente agli atti del giudizio, su cui la Regione Campania, quale autorità delegante, non risulta essere intervenuta.
In merito, va precisato che la stessa legge regionale prevede la possibilità di presentare la richiesta di un’autorizzazione sismica in sanatoria di tal che non è sostenibile l’assoluta nullità del provvedimento del Comune di Capriati al Volturno (v. l’art. 6 co. 2 della L. R. Campania n. 9/1983: « 2. Le violazioni delle norme sismiche, accertate nel corso delle attività di vigilanza … sono immediatamente denunciate all'autorità giudiziaria e al genio civile competente per territorio. Con il successivo provvedimento da emettere, ai sensi dell'articolo 97 del richiamato decreto, il dirigente del competente ufficio del genio civile ordina la sospensione dei lavori e fissa il termine per denunciarli in sanatoria, ai sensi dell'articolo 2. Tale termine è prorogabile su istanza motivata del committente »).
4. Giova osservare che comunque il provvedimento del Genio civile è corretto nella parte in cui dà atto di come la realizzazione di opere in assenza di autorizzazione sismica comporti, in ogni caso, la commissione del reato di cui all’art. 95 del D.P.R. n. 380/2001; l’Autorità giudiziaria penale, che ha ricevuto il decreto impugnato, potrà, non solo, sanzionare la condotta, ma anche valutare se e in che misura conservare le opere eseguite in assenza di autorizzazione (art. 98 co. 3 del D.P.R. n. 380/2001). Si tratta, ad ogni buon contro, di valutazioni di competenza di altra Autorità giudiziaria che, con tutta evidenza, esulano dal presente giudizio.
5. Occorre, infine dare atto delle difficoltà interpretative nell’ammettere la possibilità che l’autorizzazione sismica possa intervenire successivamente alla realizzazione dell’opera; tale possibilità è stata riconosciuta da alcune pronunce (v. C.d.S. n. 3645/2024, citata dalla parte ricorrente) e negata da altre (C.d.S. n. 9355/2024).
Le richiamate incertezze interpretative inducono alla integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PA CO, Presidente
LU CE, Consigliere, Estensore
Domenico De Falco, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU CE | PA CO |
IL SEGRETARIO