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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/12/2025, n. 1700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1700 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 4564/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...] l'[...] (con l'avv. Garofalo Marco); Parte_1
E
, nato a [...] il [...] (con l'avv. Augugliaro Controparte_1
Rosaria);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero.
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto).
Conclusioni delle parti: come in ricorso.
Conclusioni del Pubblico Ministero: visto in data 21/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c., depositato in data 02/10/2025, le parti hanno chiesto disporsi la modifica delle condizioni di divorzio, di cui alla sentenza n.
3906/2022 del 03/10/2022 pronunziata dal Tribunale di Palermo, già modificata decreto del Tribunale di Palermo del 24/03/2023 (proc. n. 5639/2022 R.G.), nei seguenti termini:
“Gli stessi ricorrenti hanno provveduto ad estinguere il mutuo ed hanno diviso tra loro nella misura del 50 % ciascuno l'importo residuo del prezzo di compravendita.
L'affido dei figli resterà condiviso paritario con collocamento alternato ed in particolare giorni
15 al mese col padre e 15 giorni con la madre a settimane alternate. Il Sig. corrisponderà alla Signora la somma complessiva di € 400,00 al CP_1 Parte_1 mese, entro il 5 di ogni mese, (200,00 euro per ciascun figlio) a titolo di mantenimento per
[...]
e Per_1 Persona_2
Il Signor corrisponderà alla Sig.ra nell'interesse della prole, la sua quota CP_1 Parte_1 dell'assegno unico ed universale erogato dall' INPS fino a quando lo stesso verrà corrisposto in base alla normativa vigente, rinunciando a trattenere per sé la quota di sua spettanza.
Tutte le spese ordinarie che si rendano necessarie durante il predetto periodo mensile (vitto, alloggio, vestiario, cura della persona etc.) verranno sopportate dal genitore di volta in volta collocatario.
Per tutte le spese straordinarie che sono a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, e si fa riferimento al Protocollo sulle spese extra assegno varato dal Tribunale di Palermo” (vedi ricorso congiunto).
Le condizioni concordate non sono contrarie all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge, sicché la domanda va accolta.
2. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il
Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
- prende atto delle modifiche in motivazione – concordate tra e Parte_1
- delle condizioni di divorzio indicate pronunziata dal Tribunale Controparte_1 di Palermo con sentenza n. 3906/2022 del 03/10/2022 (proc. n. 8051/2022 R.G.), già modificata decreto del Tribunale di Palermo del 24/03/2023 (proc. n. 5639/2022 R.G.);
- nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo in data 19/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 4564/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...] l'[...] (con l'avv. Garofalo Marco); Parte_1
E
, nato a [...] il [...] (con l'avv. Augugliaro Controparte_1
Rosaria);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero.
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto).
Conclusioni delle parti: come in ricorso.
Conclusioni del Pubblico Ministero: visto in data 21/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c., depositato in data 02/10/2025, le parti hanno chiesto disporsi la modifica delle condizioni di divorzio, di cui alla sentenza n.
3906/2022 del 03/10/2022 pronunziata dal Tribunale di Palermo, già modificata decreto del Tribunale di Palermo del 24/03/2023 (proc. n. 5639/2022 R.G.), nei seguenti termini:
“Gli stessi ricorrenti hanno provveduto ad estinguere il mutuo ed hanno diviso tra loro nella misura del 50 % ciascuno l'importo residuo del prezzo di compravendita.
L'affido dei figli resterà condiviso paritario con collocamento alternato ed in particolare giorni
15 al mese col padre e 15 giorni con la madre a settimane alternate. Il Sig. corrisponderà alla Signora la somma complessiva di € 400,00 al CP_1 Parte_1 mese, entro il 5 di ogni mese, (200,00 euro per ciascun figlio) a titolo di mantenimento per
[...]
e Per_1 Persona_2
Il Signor corrisponderà alla Sig.ra nell'interesse della prole, la sua quota CP_1 Parte_1 dell'assegno unico ed universale erogato dall' INPS fino a quando lo stesso verrà corrisposto in base alla normativa vigente, rinunciando a trattenere per sé la quota di sua spettanza.
Tutte le spese ordinarie che si rendano necessarie durante il predetto periodo mensile (vitto, alloggio, vestiario, cura della persona etc.) verranno sopportate dal genitore di volta in volta collocatario.
Per tutte le spese straordinarie che sono a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, e si fa riferimento al Protocollo sulle spese extra assegno varato dal Tribunale di Palermo” (vedi ricorso congiunto).
Le condizioni concordate non sono contrarie all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge, sicché la domanda va accolta.
2. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il
Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
- prende atto delle modifiche in motivazione – concordate tra e Parte_1
- delle condizioni di divorzio indicate pronunziata dal Tribunale Controparte_1 di Palermo con sentenza n. 3906/2022 del 03/10/2022 (proc. n. 8051/2022 R.G.), già modificata decreto del Tribunale di Palermo del 24/03/2023 (proc. n. 5639/2022 R.G.);
- nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo in data 19/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.