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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 24/11/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
composta dai sigg.ri Magistrati
Dott. RT CO Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott.ssa RI LU GA Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 337/2021 R.G., promosso
da
, C.F.: nata a [...] il [...] ed Parte_1 CodiceFiscale_1
ivi residente in [...], , C.F.: Parte_2 C.F._2
, nato a [...] il [...] e residente a [...]1,
[...]
, C.F.: , nato a [...] il [...] e Parte_3 CodiceFiscale_3
residente a [...]8, , Parte_4
C.F.: , nata a [...] il [...] e residente a [...], in CodiceFiscale_4
Via Vittorio Veneto n.260, , C.F.: Parte_5 [...]
, nato a [...] il [...] e residente a [...]
n.168, i quali agiscono sia iure proprio che nella qualità di eredi del sig. Per_1
nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 04.05.2012, rappresentati
[...]
1 e difesi sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli Avv.ti
IOLANDA FERRIGNO, C.F.: , che indica come indirizzo CodiceFiscale_6
pec e C.F.: Email_1 Parte_6 [...]
, elettivamente domiciliati presso lo Studio Legale della prima C.F._7
-appellanti
Contro
, in persona Controparte_1
del Direttore Generale e Legale Rappresentante pro tempore, con sede in
, Via Giacomo Cusmano n. 1, C.F. , rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1
dall'Avv. GIUSEPPE LACAGNINA., C.F. , elettivamente C.F._8
domiciliata presso il suo studio sito in , nella Via Luca Pignato n. 26, CP_1
-appellante in via incidentale
Conclusione delle parti:
Per gli appellanti:“PIACCIA ALL'ECC.MA CORTE DI APPELLO
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa. Previa conferma della
declaratoria della responsabilità dell' Controparte_1
nella causazione dei danni tutti subiti dal sig. e dagli odierni Persona_1
appellanti, a seguito dell'evento lesivo sopra descritto, ed in parziale riforma
dell'impugnata sentenza:
1) Condannare la predetta al risarcimento in favore degli Controparte_1
odierni appellanti – in proprio e quali eredi del sig. – di tutti i Persona_1
danni patiti, così distinti:
− Danno da perdita della vita (nelle due componenti del danno biologico
terminale e danno morale catastrofale), quantificabile in Euro 1.008.201,00 o nella
diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta equa;
2 − Danno da perdita del rapporto parentale, patito dagli odierni appellanti,
quantificabile in Euro 771.750,00 o nella diversa somma, maggiore o minore, che
sarà ritenuta equa;
per un importo complessivo di Euro 1.779.951,00.
2) In via subordinata, condannare l'appellata al risarcimento in Controparte_1
favore degli appellanti – in proprio e quali eredi del sig. – dei Persona_1
seguenti danni:
− Danno da perdita di chance di sopravvivenza, quantificabile, in via equitativa, in
Euro 500.000,00 o nella diversa somma ritenuta equa;
− Danno da perdita di chance di continuare a godere del rapporto di parentela e di
coniugio, quantificabile in complessivi Euro 425.000,00 (Euro 85.000,00 per ognuno
degli attori) o nella diversa somma ritenuta equa;
per un importo complessivo di Euro
925.000,00. Con vittoria di spese e compensi di difesa di entrambi i gradi del giudizio”.
Per l'appellato nonché appellante in via incidentale:
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO ADITA Respinta ogni contraria
istanza, eccezione e difesa, PRELIMINARMENTE: -Ritenere e dichiarare
inammissibile l'appello principale proposto dai sig.ri e dalla Sig.ra Per_1 Pt_1
sopra meglio generalizzati,
NEL MERITO: RITENERE E DICHIARARE infondati i motivi di impugnazione
dell'appello principale e conseguentemente disporne il rigetto per le ragioni esposte
sopra; in accoglimento dell'appello proposto in via incidentale dalla l'
[...]
in persona del Direttore Generale e legale Controparte_1
rappresentante p.t.,
-RITENERE E DICHIARARE la nullità della sentenza n 566/2021 emessa
l'08.10.2021 e pubblicata in data 11.10.2021 nel procedimento di primo grado RG n.
n. 3141/2015 per i motivi sopra esposti;
Riformare in ogni caso la sentenza impugnata
3 n. n 566/2021 emessa l'08.10.2021 e pubblicata in data 11.10.2021 nel procedimento
di primo grado RG n. n. 3141/2015 per i motivi sopra esposti e per l'effetto: Respingere
le domande originariamente tutte avanzate dagli odierni appellanti in quanto infondata
in fatto e diritto per tutti i motivi esposti, o con qualsivoglia altra statuizione;
Condannare quindi i sigg.ri , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
Cont
e a rimborsare all' di Parte_4 Parte_5
la somma già pagata di € 96.147,14, oltre interessi e rivalutazione CP_1
monetaria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di
giudizio. In subordine, riformare la sentenza impugnata e per l'effetto liquidare il
quantum per il danno lamentato dagli appellanti principali nel giusto e provato ed
in ossequio alla graduazione delle colpe. Compensare le spese di entrambi i gradi di
giudizio.
In via istruttoria si insiste per il rinnovo della CTU nominando all'uopo un
collegio medico costituito da un medico legale e da uno specialista nella materia
specialistica più rilevante per il caso di specie, giuste disposizioni della legge
n.24/2017. […]”.
PREMESSA IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, gli attori, odierni appellanti,
convenivano in giudizio dinnanzi al Tribunale di Caltanissetta, l'
[...]
, chiedendone la condanna al ristoro dei danni non Controparte_1
patrimoniali dagli stessi subiti, sia iure proprio sia iure hereditario, a causa della condotta dei sanitari in servizio presso l'U.O. di Pneumologia dell'Ospedale
Sant'Elia di che non avevano tempestivamente diagnosticato la grave CP_1
patologia oncologica (adenocarcinoma polmonare) da cui era affetto il loro congiunto, (rispettivamente coniuge e padre degli appellati Persona_1
4 indicati in epigrafe) impedendo di addivenire così ad una guarigione completa o ad una più lunga sopravvivenza.
In punto di fatto, esponevano, in particolare, che il era stato ricoverato in Per_1
regime di day hospital in data 12 febbraio 2009 presso il nosocomio sopra indicato a causa di dispnea e tosse insistente, cui seguiva ulteriore ricovero, in data 6 marzo 2009,
ove veniva effettuata una TAC torace che evidenziava “Presenza di aree di fibrosi a
“vetro smerigliato”.
A seguito di tale esame, tuttavia, non seguivano ulteriori accertamenti.
Decorsi due anni e, precisamente, in data 19 maggio 2011, il veniva Per_1
nuovamente ricoverato nel reparto di Cardiologia del medesimo nosocomio ove si effettuata RX del torace che rilevava la presenza di “numerosi noduli di addensamento
parenchimale diffusi su entrambi i campi polmonari”, cui seguiva, in data 23 maggio
2011, una TAC torace e in data 20 giugno 2011 una TAC encefalo, torace e addome.
Infine, a seguito di sottoposizione ad ulteriori accertamenti presso l'Istituto
Nazionale per la Ricerca sul Cancro “San Martino -IST” di Genova, in data 11 luglio
2011 veniva diagnosticato adenocarcinoma polmonare, cui seguiva immediato trattamento con chemioterapia, interrotta tuttavia in data 13 ottobre 2011 per il peggioramento delle sue condizioni di salute e, infine, giungeva alla morte in data 4
maggio 2012.
Il Tribunale, con la sentenza impugnata, in via preliminare, rigettava l'eccezione
Cont proposta dall' convenuta di nullità della citazione, sul presupposto della corretta individuazione della causa petendi, e di difetto di legittimazione processuale degli attori in relazione alla domanda di ristoro proposta iure proprio (non avendo conferito al difensore mandato anche in qualità di eredi del , sull'assunto per cui spetta al Per_1
Giudice qualificare la natura giuridica della pretesa azionata, e, nel merito, in parziale accoglimento della domanda, condannava l'Azienda Sanitaria Provinciale di
5 Caltanissetta a corrispondere in favore degli attori, la complessiva somma di €
90.000,00, così ripartita: € 20.000,00 a titolo risarcimento del danno risarcibile iure
hereditatis a causa della perdita della possibilità per il di sopravvivere più a Per_1
lungo; € 70.000,00 a titolo di ristoro iure proprio per la perdita della chance di coltivare ulteriormente la relazione affettiva con il (equitativamente ripartiti Per_1
in € 20.000,00 per il coniuge , € 9.000,00 per , € Parte_1 Parte_2
11.000,00 per € 13.000,00 per ed € Parte_3 Parte_4
17.000,00 per ); il tutto oltre interessi e rivalutazione Parte_5
monetaria, compensando tra le parti del giudizio le spese di lite.
A tale conclusione il giudice di prime cure giungeva ritenendo, anche sulla scorta della CTU medico legale svolta nel corso del giudizio, che i sanitari che ebbero in cura il a seguito dell'esame effettuato in data 6 marzo 2009, avrebbero Per_1
dovuto “procedere ad ulteriori accertamenti diagnostici, quantomeno al fine di
escludere, in via prudenziale, la possibilità di una loro natura maligna” (cfr. pag. 9
sentenza di primo grado), sottolineando che tale verifica si rendeva ancor più
necessaria in considerazione dell'età del paziente e della pregressa condizione di fumatore.
Un corretto follow-up strumentale (inteso, come indicato dai CCTTUU, quale ripetizione, a cadenza semestrale, di esami Tac torace ad alta risoluzione fino al terzo anno dalla prima osservazione) avrebbe verosimilmente permesso di cogliere elementi rilevanti per giungere ad una diagnosi di natura neoplastica delle lesioni in un'epoca antecedente rispetto a quella concretamente conseguita presso altra struttura ospedaliera soltanto nel 2011.
Accertata, quindi, la responsabilità professionale dell'Asp convenuta (per omesso svolgimento di ulteriori esami diagnostici in occasione del ricovero del 6 marzo 2009
e omessa calendarizzazione di ulteriori periodici controlli nei mesi successivi) e
6 ritenuto l'operato dei sanitari non conforme agli standard di diligenza media richiesti ex art. 1176 c.c., il Tribunale – esclusa la possibilità realistica di una definitiva guarigione,
ritenendo non praticabile l'asportazione chirurgica per via delle pregresse patologie del paziente - verificava se tale inadempimento avesse determinato, o meno, la perdita di un vantaggio sperato, consistente nella possibilità di accedere a cure migliori o ad un trattamento anticipato idoneo a consentire un prolungamento della vita.
Considerato che al momento della diagnosi, avvenuta nel 2011, risultava una metastatizzazione non presente nella Tac effettuata il 6 marzo 2009, il Giudice
escludeva che a tale data sarebbe stato possibile diagnosticare il tumore, poiché non ancora manifestatosi.
Riteneva, quindi, che la patologia in questione avrebbe potuto essere diagnosticata non prima del semestre successivo (ottobre 2009), allorquando, secondo i cc.tt.uu. la malattia si trovava ancora in una fase ancora iniziale, suscettibile di possibile asportazione chirurgica
Ciò nondimeno, il Giudice escludeva che, date le circostanze del caso concreto, una
“tempestiva diagnosi del tumore avrebbe realisticamente consentito la sua asportazione
per via chirurgica, in modo da dar luogo ad una definitiva guarigione”, considerato che tale trattamento sarebbe stato in ogni caso subordinato all'assenza di controindicazioni di tipo internistico (mentre nel caso di specie il paziente presentava una pregressa anamnesi di infarto del miocardio, ed era altresì portatore di enfisema polmonare e bronchiectasie) e alla circostanza che solo una delle aree sospette (quelle a “vetro smerigliato”) fosse effettivamente sede di malattia.
Condizioni, queste, non emerse dagli atti di causa né riscontrate dai cc.tt.uu.
Esclusa, dunque, la sussistenza di una probabile relazione causale tra l'omessa diagnosi e la sottoposizione del ad un intervento chirurgico risolutivo, il Per_1
Tribunale ipotizzava che un precoce accertamento della patologia oncologica avrebbe
7 consentito al predetto di accedere anticipatamente al trattamento farmacologico
(ovvero chemioterapia), idoneo a procurargli un seppur limitato aumento dell'aspettativa di vita, equitativamente stimato nella perdita del 30% di una possibilità di sopravvivenza a cinque anni, ritenuta inferiore alle possibilità derivanti da un intervento chirurgico (che oscillano tra il 25 e l'80%) ma superiore rispetto a quelle residuate a seguito della diagnosi tardiva del 2011.
Considerando che il è deceduto il 4 maggio 2012, lo stesso sarebbe stato Per_1
privato, secondo il Tribunale, del 30% della possibilità di sopravvivere per cinque anni da quando la diagnosi avrebbe potuto essere concretamente effettuata (ovvero ottobre 2009, sei mesi dopo l'esame di marzo 2009, sino ad ottobre 2014), con un pregiudizio quantificato in un arco temporale di 29 mesi.
Il risarcimento veniva pertanto liquidato sulla base del valore giornaliero del danno per inabilità assoluta secondo le Tabelle di Milano 2021 (pari ad € 99,00)
moltiplicato per i giorni di vita perduti (885), giungendo così al valore di € 87.615,00
e ridotto equitativamente, trattandosi della perdita di una mera possibilità del 30%
sino ad € 20.000,00.
Non veniva invece risarcito il danno catastrofale in quanto il patimento subito dal paziente, nella consapevolezza della propria morte, veniva ascritto al decorso della patologia stessa e non all'omissione diagnostica, così come infondata veniva considerata la domanda di risarcimento del danno da invalidità temporanea,
trattandosi di pregiudizio inevitabilmente collegato alle fasi terminali della malattia per effetto della sua stessa progressione.
Quanto all'ulteriore domanda proposta dagli attori iure proprio, relativa al risarcimento del danno derivante dalla perdita del rapporto parentale, ovvero perdita di chance di continuare a godere di tale rapporto, il Giudice - considerata la natura
Cont extracontrattuale della domanda - riteneva che la condotta dell' avesse
8 effettivamente determinato, per gli attori, la perdita della possibilità di continuare a fruire del rapporto con il proprio familiare, giungendo così a determinare in via equitativa un importo complessivo di € 70.000,00 a titolo di ristoro per tale posta di danno, distinta poi in singoli e diversi importi per ogni congiunto sulla scorta dell'età
della vittima, di quella di ogni familiare e della sussistenza o meno di un rapporto di convivenza.
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto appello principale, articolato in cinque motivi, , , , e Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_2
nonchè appello incidentale l' , articolato in ulteriori Parte_5 Controparte_3
sei motivi.
Quanto all'appello principale, con il primo motivo si contesta che il Tribunale, con la sentenza impugnata, pur aderendo formalmente alle premesse medico-legali della consulenza tecnica d'ufficio in ordine all'omissione colposa dei sanitari e al nesso causale con l'evento dannoso, se ne sarebbe poi discostato nella valutazione delle conseguenze dannose, senza fornire adeguato supporto tecnico-scientifico e logico all'esito rassegnato.
Il riferimento è, in particolare, alle conclusioni relative all'incidenza causale dell'omissione colposa diagnostica rispetto alle conseguenze dannose per il Per_1
avendo il Giudice escluso che una tempestiva diagnosi della malattia non avrebbe comunque consentito un intervento chirurgico risolutivo.
Gli appellanti hanno contestato l'iter logico – giuridico seguito dal primo decidente laddove, da un lato, ha riconosciuto che i medici avrebbero dovuto approfondire, sin dal
2009, i risultati della tac che mostrava aree “a vetro smerigliato”, ma dall'altro, ha poi escluso che in quella data fosse possibile diagnosticare il tumore, in contrasto con quanto affermato dai periti, i quali avevano invece ritenuto che un corretto follow-up avrebbe
9 potuto portare alla diagnosi precoce di un carcinoma polmonare in stadio chirurgico,
con possibilità concreta di guarigione o di prolungamento della sopravvivenza.
Oggetto di contestazione è inoltre l'assunto per cui il Giudice ha negato la fattibilità dell'intervento chirurgico, adducendo presunte controindicazioni cliniche,
come una cardiopatia o una grave insufficienza respiratoria, ritenute tuttavia estranee agli esiti della ctu e alla documentazione clinica in atti, da cui emergerebbero invece condizioni generali del paziente del tutto compatibili con l'intervento.
Il Giudice, secondo gli appellanti, avrebbe infine omesso di considerare in modo coerente le risultanze peritali, disattendendole e formulando proprie ed alternative valutazioni cliniche prive di adeguato riscontro tecnico, incorrendo così in un vizio motivazionale grave e in un'evidente contraddizione rispetto alle emergenze istruttorie.
Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti hanno poi contestato l'assunto,
contenuto nella sentenza impugnata, alla cui stregua “un precoce accertamento della
patologia oncologica avrebbe consentito al paziente di accedere anticipatamente al
trattamento farmacologico, la cui efficacia avrebbe potuto procurare un limitato
aumento dell'aspettativa di vita”.
In particolare, secondo gli appellanti, il Giudice di primo grado avrebbe immotivatamente disatteso le conclusioni della CTU, ipotizzando che una diagnosi precoce, unita al trattamento farmacologico (non ipotizzato dai periti), avrebbe potuto aumentare, seppur di poco, l'aspettativa di vita del paziente.
Rilevavano quindi come si trattasse di ipotesi non indicata dai CC.TT.UU. e priva di adeguata motivazione medico-legale, fondata esclusivamente su massime di esperienza e sul fatto notorio.
Nell'ambito della medesima censura si è poi evidenziato come, pur in assenza di dati certi sulla reale efficacia terapeutica del trattamento farmacologico anticipato, è
10 stato ritenuto configurabile, nella fattispecie in esame soltanto un danno da perdita di chance, intesa quale evento di danno incerto, ritenuto serio e consistente, senza collegarlo proporzionalmente al risultato perduto.
Con il terzo motivo di appello è stata inoltre contestata la liquidazione del danno
(sia iure proprio che iure hereditatis) operata dal Giudice di primo grado, ritenuta basata su presupposti errati e in contrasto con le risultanze della consulenza d'ufficio.
In particolare, il Giudice ha quantificato il danno subito dal paziente e trasmissibile agli eredi come semplice perdita di chance di sopravvivenza, stimata nel 30% su un periodo di 29 mesi, liquidando un importo di soli € 20.000,00.
Tale approccio è ritenuto dagli appellanti gravemente riduttivo e non congruente con la CTU, in quanto la stessa aveva invece accertato, con elevato grado di attendibilità
scientifica, che una diagnosi tempestiva avrebbe potuto condurre a un intervento chirurgico potenzialmente risolutivo, con possibilità di sopravvivenza tra il 25 e l'80%,
o comunque a un significativo allungamento della vita e ad un miglioramento delle sue condizioni.
Hanno quindi, ancora una volta, contestato che nel caso di specie ricorra un'ipotesi di mera chance perduta ma, piuttosto, di danno da morte nella duplica componente di danno biologico terminale, dovuto alla compromissione dell'integrità psico-fisica prima del decesso, e il danno morale terminale, derivante dalle sofferenze per la consapevolezza dell'imminente fine, stante la sussistenza di un nesso causale tra l'illecito e la morte, invocando così l'importo complessivo di € 1.008,201,00.
In via subordinata, anche ammettendo il ricorrere di un'ipotesi di chance perduta,
hanno contestato che la sentenza di primo grado avrebbe ignorato le chiare conclusioni della CTU, secondo cui il ove la patologia fosse stata correttamente e Per_1
tempestivamente diagnosticata, avrebbe avuto un'alta probabilità di guarigione o,
quantomeno, una più lunga e qualitativamente migliore aspettativa di vita.
11 L'errore del Giudice sarebbe dunque consistito nel non aver recepito le risultanze della CTU ( che ha concluso per il venir meno di una possibilità di sopravvivenza a cinque anni tra il 25 e l'80%) espresse, invero, in termini di ragionevole certezza e non meramente possibilistici.
In tale diversa prospettiva hanno quindi invocato un ristoro pari ad € 500.000,00.
Con il quarto motivo di appello parte appellante ha inoltre contestato che la sentenza, pur riconoscendo il diritto degli attori al risarcimento del danno per la perdita del rapporto parentale causato dalla responsabilità extracontrattuale
Cont dell' ha poi liquidato il relativo importo in modo irrisorio, basandosi su un'errata interpretazione del danno come mera perdita della “possibilità” di continuare il legame affettivo, e non come effettiva “perdita del congiunto”.
Con la detta censura gli appellanti hanno invero lamentato che il Giudice ha escluso l'utilizzo delle Tabelle di Milano e Roma, ricorrendo ad un criterio di equità
pura, determinando così importi modesti e disomogenei per ciascun familiare, in base ad età e convivenza, creando ingiustificate disparità.
E, pertanto, sulla scorta della ritenuta sussistenza di un nesso causale diretto tra l'omissione medica e la morte anticipata, hanno invocato la liquidazione del ristoro di un danno pienamente rientrante nei parametri tabellari, invocando la somma di €
154.350,00 per ciascun congiunto o, in subordine di € 85.000,00, quale perdita di chance di continuare a godere del rapporto di parentela.
Con l'ultimo motivo di appello, parte appellante ha infine censurato la statuizione della sentenza di primo grado nella parte relativa all'integrale compensazione delle spese di lite, sul duplice presupposto per cui il “limitato
accoglimento” non costituisce valido presupposto della suddetta compensazione, e dell'insufficiente motivazione adottata dal Tribunale per derogare al principio della soccombenza.
12 L , costituitasi in giudizio con comparsa di risposta del 22 Controparte_3
febbraio 2022 contenente appello incidentale, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'atto introduttivo avverso ai sensi dell'art. 342 c.p.c., avendo gli appellanti contestato la sentenza di primo grado in modo del tutto generico e senza indicare le circostanze sottese alla violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, evidenziando come in ogni caso avrebbero dovuto considerarsi confermate le parti non specificamente censurate (quale quella relativa al rigetto della richiesta di risarcimento del danno da invalidità temporanea).
Nel merito, evidenziava la correttezza della sentenza impugnata e contestava i motivi di impugnazione.
Quanto all'appello incidentale proposto, con il primo motivo è stata eccepita la nullità della sentenza di primo grado per violazione del principio del contraddittorio.
Cont Più nel dettaglio, ha ritenuto l' che la sentenza sia erronea e nulla nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva degli attori ad agire iure
Cont proprio ex contractu, sollevata dall' stessa nel primo grado del giudizio.
Il Giudice ha ritenuto di poter qualificare autonomamente la domanda come extracontrattuale.
Tuttavia, tale diversa qualificazione sarebbe stata compiuta in violazione dell'obbligo di attivare il contraddittorio, sì da evitare pronunce “a sorpresa”.
Cont Con il secondo motivo, l' ha poi censurato l'omessa pronuncia del Tribunale sul difetto di ius postulandi, rilevabile d'ufficio.
Si è in particolare, lamentato che gli attori abbiano conferito procura ai propri difensori esclusivamente in proprio, senza indicare la loro qualità di eredi, di talché il difensore non era legittimato a rappresentarli e difenderli anche rispetto a pretese
13 avanzate iure hereditatis, che risulterebbero, secondo l'appellata, del tutto inammissibili.
Con il terzo motivo di appello la decisione del giudice di primo grado è stata contestata laddove ha riconosciuto un risarcimento per perdita di chance, pur in assenza di prova di un nesso causale rilevante tra la condotta dei sanitari e la perdita della suddetta chance, da intendersi quale concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene , che non può risolversi in una mera aspettativa.
Viene contestato che i CCTTUU hanno ignorato le osservazioni dei CTP dell'Asp,
trascurando riferimenti scientifici pertinenti e utilizzando linee guida non adatte al caso di specie.
E' stato poi sottolineato che le anomalie riscontrate nel marzo del 2009 non potevano considerarsi sufficienti a far sorgere il sospetto di una neoplasia e che,
ancora, il paziente presentava già gravi patologie pregresse (infarto, enfisema,
bronchiectasie) che avrebbero comunque escluso la possibilità di un intervento chirurgico, indicato come l'unica soluzione realmente efficace.
L'Asp ha ancora ribadito che, per potersi configurare una perdita di chance risarcibile occorre dimostrare, con un livello di probabilità superiore al 50%, che una condotta medica diversa avrebbe concretamente migliorato le possibilità di sopravvivenza.
Considerato che la suddetta prova non risulta fornita né dai CCTTUU né dagli attori, la domanda di risarcimento avrebbe dovuto essere considerata infondata.
Oggetto di censura è anche il metodo equitativo utilizzato dal Giudice per liquidare il danno, ritenuto arbitrario e privo di supporto giuridico.
Con il quarto motivo, l'Asp ha poi censurato la sentenza gravata nella parte in cui è stato riconosciuto agli attori un risarcimento per la perdita della possibilità di mantenere un rapporto parentale più prolungato con il Per_1
14 Secondo l'appellante incidentale, tale riconoscimento si basa sull'erroneo presupposto della sussistenza di una perdita di chance in capo al riverberatasi Per_1
anche rispetto a tale voce di danno.
Cont Ha inoltre sottolineato l' che, a mente della giurisprudenza di legittimità, il danno non patrimoniale ai familiari non può considerarsi presunto ma va, piuttosto, provato specificamente in relazione all'intensità del legame affettivo e in ordine al cambiamento delle abitudini di vita a seguito della perdita.
Poiché tale prova non sarebbe stata offerta, erronea risulterebbe la liquidazione dei relativi danni.
Con il quinto motivo di appello incidentale, si è censurato l'erroneo riconoscimento degli interessi e della rivalutazione monetaria, sul presupposto per cui, alla luce delle precedenti doglianze, non risultando dovuto il risarcimento principale non possono, per l'effetto, riconoscersi neppure gli oneri accessori (interessi e rivalutazione).
Cont Con il sesto motivo, l' ha infine invocato, nell'ipotesi di accoglimento dell'appello incidentale, la restituzione di quanto già corrisposto in ottemperanza alla sentenza di primo grado, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal pagamento (18
febbraio 2022) sino al soddisfo, atteso che l'azienda sanitaria, pur in difetto di un riconoscimento del debito, aveva provveduto al saldo di quanto dovuto (€ 96.147,14),
come documentato in atti.
La Corte, giusta ordinanza del 24.5.2022, disponeva il richiamo del collegio peritale al fine di quantificare, ove possibile, le maggiori possibilità di sopravvivenza del rispetto a quelle residuate a seguito della diagnosi del 2011, nel caso in cui, Per_1
esclusa la terapia chirurgica, lo stesso fosse stato tempestivamente sottoposto soltanto a chemioterapia.
15 Depositata l'integrazione peritale, la Corte, all'udienza del 31 ottobre 2024, svolta in modalità cartolare, poneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminare risulta il vaglio dell'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dall' . Controparte_3
Sul punto, si osserva come, secondo l'ormai consolidato indirizzo della Suprema
Corte, ai sensi della norma da ultimo citata nella formulazione previgente applicabile
ratione temporis alla fattispecie in esame, la motivazione dell'atto di appello deve contenere, a pena d'inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che tuttavia occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio
prioris instantiae del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni e critica
IN (cfr., ex multis, Cass. civ. n. 7675/2019, e n. 13535/ 2018).
Nel caso di specie, l'atto introduttivo appare rispettoso dei criteri e dei canoni previsti dalla norma sopra richiamata, in quanto, attraverso i motivi ivi dedotti,
sebbene articolati in diversi e, a volte, sovrapposti, profili censura, si specificano le modifiche richieste e le circostanze rilevanti ai fini della decisione impugnata.
L'eccezione risulta quindi infondata.
Ancora preliminare, nell'ordine logico prima ancora che giuridico, risulta la disamina delle eccezioni di nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio, oggetto del primo motivo di appello incidentale, nonché di difetto di
16 Cont ius postulandi, oggetto, secondo l' di omessa pronuncia e censurato con il secondo motivo di appello incidentale.
In relazione alla prima doglianza, giova rilevare come la dedotta violazione del principio del contraddittorio si fonda sulla circostanza per cui il Tribunale avrebbe qualificato d'ufficio la domanda avanzata iure proprio dagli attori in termini di responsabilità extracontrattuale senza sollecitare il contraddittorio ai sensi dell'art. 101
c.p.c. e rigettando, così, l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire degli stessi pur a fronte di richieste risarcitorie fondate sul rapporto contrattuale instauratosi tra il loro congiunto e la struttura ospedaliera.
Il rilievo non coglie nel segno.
Sul punto, è sufficiente ricordare come la qualificazione della natura giuridica della domanda rientri indiscutibilmente tra le prerogative del giudice poiché, come affermato dalla Suprema Corte con insegnamento ormai pacifico, “Il giudice di merito,
nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è
condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il
contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore
letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima
parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal
provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e
pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta. Il
relativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della
controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se sono stati travalicati i
detti limiti o per vizio della motivazione” (cfr. Cass. civ. n. 13602/2019).
A ciò si aggiunga che il giudice, trattandosi di questione di diritto, non era tenuto a stimolare il contraddittorio atteso che “L'obbligo del giudice di stimolare il
contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101, comma 2, c.p.c.,
17 non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quelle miste di
fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale
probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti
ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già mere difese” (cfr. Cass. civ.
n. 822 del 9.1.2024).
Parimenti infondato si rivela il secondo motivo di appello incidentale, con cui gli appellanti hanno censurato l'omessa pronuncia del Tribunale sul difetto di ius
postulandi, derivante dal fatto che gli attori avrebbero conferito procura ai propri difensori esclusivamente in proprio, senza indicare la loro qualità di eredi.
In proposito, è di tutto rilievo osservare come, nel caso di specie, non ricorra un'ipotesi di prosecuzione del giudizio degli eredi quali successori a titolo universale di una delle parti costituite, trattandosi piuttosto di un processo avviato, ab origine,
dagli stessi, di talché il conferimento del mandato difensivo non può che avvenire in proprio.
Ciò che invece rileva, ai fini della legittimazione alla proposizione della domanda iure hereditatis è che gli stessi, in seno all'atto introduttivo, abbiano espressamente indicato di agire non solo in proprio ma anche in tale loro qualità, dato, questo,
assolutamente riscontrabile dall'esame degli atti di causa, poiché nell'intestazione della citazione gli attori hanno dichiarato di agire “sia iure proprio che nella qualità
di eredi del sig. ”. Persona_1
D'altra parte, l'infondatezza del superiore rilievo si coglie agevolmente anche dal principio, ormai cristallizzato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Il
possesso della qualità di erede, incidendo sulla titolarità del diritto fatto valere in
giudizio, sostanzia non una questione di legittimazione in senso proprio, che
andrebbe verificata in base alla prospettazione della domanda, ma una mera difesa,
attenendo alla fondatezza nel merito della domanda” (cfr. Cass. civ. n. 31402/2019).
18 Ne deriva che alcun difetto di ius postulandi può ritenersi integrato nella fattispecie in esame.
Nel merito, occorre ora procedere al vaglio del primo motivo di appello principale che risulta fondato nei limiti di cui si dirà in seguito.
Gli appellanti, con la detta censura, hanno contestato che il Tribunale, con la sentenza impugnata, pur aderendo formalmente alle premesse medico-legali della consulenza tecnica d'ufficio in ordine all'omissione colposa dei sanitari e al nesso causale con l'evento dannoso, se ne sarebbe poi discostato nella valutazione delle conseguenze pregiudizievoli, senza fornire adeguato supporto tecnico-scientifico e logico all'esito rassegnato.
Il riferimento è, in particolare, alle conclusioni relative all'incidenza causale dell'omissione colposa diagnostica, avendo il Giudice escluso che una tempestiva diagnosi della malattia non avrebbe comunque consentito un intervento chirurgico risolutivo.
La censura si articola poi in tre distinti, seppur connessi, profili riguardanti l'esatta individuazione del momento in cui la malattia sarebbe stata diagnosticabile, nella ritenuta sussistenza di cause ostative all'intervento chirurgico di resezione polmonare e nella mancanza di aderenza del percorso logico – giuridico seguito dal Tribunale rispetto alle emergenze istruttorie.
Il primo profilo risulta infondato atteso che, sulla scorta di un'attenta analisi della ctu, la concreta possibilità di una diagnosi del carcinoma polmonare non può farsi risalire direttamente al 6.3.2009, data in cui il ha eseguito una tac il cui esito Per_1
ha rivelato la presenza di aree “a vetro smerigliato”.
Ed infatti, il collegio peritale è chiaro nell'affermare che l'essere il paziente un portatore di diverse opacità a vetro smerigliato, unitamente alla presenza di ulteriori fattori di rischio per un carcinoma polmonare, quali l'attitudine al fumo e l'età (62 anni
19 all'epoca di tali accertamenti) avrebbe dovuto condurre il personale sanitario a suggerire, in conformità alle linee guida dell'epoca, la ripetizione, a cadenza semestrale di esami tac torace ad alta risoluzione che avrebbero permesso di disvelare ulteriori dati – quali l'aumento di dimensione, la modificazione della densità, sviluppo di nodularità - utili per giungere ad una diagnosi di natura neoplastica delle lesioni riscontrate.
E' dunque proprio l'omissione dei sanitari che non hanno proposto un adeguato programma di monitoraggio ad aver determinato un ritardo nella diagnosi di almeno
21 mesi espressamente indicato dai cc.tt.uu. come “l'intervallo intercorrente dal
momento in cui la diagnosi venne effettivamente formulata e la scadenza di sei mesi
dalla prima tac che aveva evidenziato il quadro radiologico sospetto, che sarebbe
caduta nell'Ottobre del 2009” (cfr. ctu a firma dei dott.ri e Persona_2 [...]
pag. 12). Per_3
Del tutto correttamente, quindi, il Tribunale, sebbene sulla scorta di un ragionamento parzialmente diverso, ha individuato nell'Ottobre del 2009 il dies a quo per il computo dell'aspettativa di vita perduta dal Per_1
Considerazioni diverse devono invece svolgersi rispetto agli ulteriori due profili,
da ritenersi fondati.
Dalle risultanze istruttorie acquisite in corso di causa e, segnatamente, dagli esiti della ctu è invero emerso che la condotta dei sanitari i quali hanno omesso di proporre il necessario monitoraggio del paziente ha certamente determinato un significativo ritardo diagnostico che, secondo i periti, “ha variamente inciso sulla storia naturale
della malattia e sul destino del (cfr. ctu cit. pag. 12). Per_1
Vero è che non è possibile stabilire con certezza se tutte le aree a vetro smerigliato fossero o meno sede della malattia, ma dalle risultanze peritali è invero possibile
20 cogliere una serie di indici assai rilevanti da cui desumere che, in effetti, nel 2009 la malattia fosse in uno stato ancora inziale.
In primo luogo, si evidenzia che secondo i periti, nel maggio del 2011 allorquando si
è avuta la diagnosi del carcinoma polmonare, l'aspettativa di vita del paziente oscillava tra i sei e i dodici mesi (ed invero il veniva a mancare nel maggio del 2012, cfr. Per_1
ctu cit. pag. 11), di talché deve desumersi che nel 2009 il quadro non poteva che risultare assai meno grave visto che il paziente fino a maggio del 2011 (data della diagnosi ), in assenza di follow -up non ha ricevuto più alcuna cura né alcun trattamento.
In secondo luogo, sono gli stessi periti a sostenere che ove vi fosse stato un approfondimento diagnostico utile a formulare una diagnosi in epoca antecedente a quanto a quanto poi avvenuto per la naturale evoluzione del quadro clinico, sarebbe stato possibile “cogliere la neoplasia in una fase verosimilmente iniziale e quindi in uno
stadio passibile di intervento chirurgico” (cfr. ctu cit. pag. 14).
E, dunque, che la neoplasia fosse in uno stato inziale è considerata ipotesi
“verosimile” e proprio da tale verosimiglianza discende che lo stadio della malattia fosse passibile di intervento chirurgico.
In terzo luogo, si sottolinea ancora come i cctt.uu. abbiano affermato che la censura alla condotta dei sanitari rilevi nella misura in cui con la loro omissione non hanno consentito “un diverso decorso ospedaliero” (cfr. ctu cit. pag. 15).
Decorso che, a differenza di quanto sostenuto dal Tribunale, non è indicato nella terapia farmacologica, mai menzionata dai cc.tt.uu., ma nell'intervento chirurgico, di talché se è pur vero che i periti hanno fatto riferimento ad una praticabilità in astratto
“fatte salve tutte le considerazioni inerenti la reale fattibilità di un intervento chirurgico
di asportazione di un tumore polmonare in un paziente con pregressa anamnesi di
infarto del miocardio e portatore di enfisema polmonare e bronchiectasie” (cfr. ctu pagg. 12-13), è altrettanto innegabile che, all'esito di tutti gli accertamenti tecnici
21 compiuti, non è stata evidenziata alcuna grave controindicazione all'esecuzione dell'intervento chirurgico, indicato sempre quale unica via di percorso ospedaliero alternativo che avrebbe aperto alla proiezione prognostica di giungere vivo a cinque anni dalla diagnosi con una percentuale oscillante tra il 25 e l'80% (cfr. ctu pag. 15).
Ed invero, il collegio peritale conclude sostenendo che proprio una diagnosi tempestiva della neoplasia avrebbe potuto aprire “alla possibilità di una sua
resezione radicale” (cfr. ctu pag. 15).
Ne consegue che, in difetto di una chiara ed espressa indicazione di cause ostative all'intervento chirurgico, indicato anzi, come unica via praticabile ove vi fosse stata una diagnosi tempestiva, non appare corretta l'esclusione tout court operata dal
Tribunale rispetto alla soluzione chirurgica, stante il difetto di evidenze scientifiche in tal senso e dovendosi piuttosto ritenere che le pregresse patologie e le considerazioni alle stesse inerenti, pur fatte salve dai cc.tt.uu., avrebbero potuto al più incidere sugli effetti complessivi dell'intervento, in termini di decorso post operatorio, di generali condizioni di salute del paziente, influendo sulla determinazione della concreta aspettativa di vita, come si dirà meglio nel corso della trattazione del terzo motivo di appello, ma non valgono a determinare la totale elisione della possibilità di una resezione della neoplasia.
Il secondo motivo di appello principale, laddove si censura il fatto che il Giudice
di primo grado avrebbe immotivatamente disatteso le conclusioni della CTU,
ipotizzando la praticabilità del solo trattamento farmacologico rispetto ad un lieve aumento dell'aspettativa di vita del paziente, può ritenersi fondato anche sulla base delle considerazioni già espresse in relazione al primo motivo.
In effetti, la via della terapia farmacologica, costituendo ipotesi non indicata dai
CC.TT.UU. in seno alla relazione depositata nel primo grado di giudizio, risulta priva
22 di adeguata motivazione medico-legale e fondata esclusivamente su massime di esperienza e sul fatto notorio.
Sul punto, non appare superfluo evidenziare come tale soluzione non trovi rispondenza neppure nella relazione integrativa depositata nel presente grado di appello,
a seguito del mandato integrativo conferito da questa Corte, atteso che i cc.tt.uu., per individuare lo stadio della malattia all'epoca dell'omessa diagnosi, distinguono tra l'ipotesi di un carcinoma metastatico (da escludere come già osservato in quanto l'aspettativa di vita sarebbe stata di sei - dodici mesi, mentre la sopravvivenza del paziente è stata fortunatamente più lunga pur in difetto di qualsiasi trattamento per oltre un anno e mezzo) e quella di uno stadio precoce (da ritenersi, secondo questa Corte, alla stregua delle risultanze in atti, del tutto verosimile) ove la terapia farmacologica avrebbe comportato un'aspettativa di vita di tre anni tra il 17 e il 43%, inferiore, dunque, a quella riconosciuta dallo stesso Tribunale parti a cinque anni al 30%.
Se, pertanto, il in difetto di qualsiasi terapia per un arco temporale di ben Per_1
19 mesi, ha continuato a vivere dal 2009 in poi per ulteriori due anni e sette mesi, deve ritenersi che la terapia farmacologica, ipotizzata dal giudice di primo grado quale unica possibile via percorribile in caso di tempestiva diagnosi, avrebbe allungato la vita del paziente di soli ulteriori cinque mesi e con una percentuale al 30% (cfr. ctu integrativa pag. 3), dato, questo, che si scontra non solo con il ragionamento seguito nella sentenza impugnata ma anche e soprattutto con il dato reale, a riprova del fatto che le comorbilità
non potevano essere così significative da escludere in via assoluta l'intervento.
Invero, l'analisi indicata dai periti nella relazione integrativa in ordine alle statistiche di sopravvivenza mediana nei pazienti sottoposti a regimi di chemioterapia si fonda,
come indicato dagli stessi cc.tt.uu., su una popolazione di pazienti affetti da patologie pregresse gravi , tali da controindicare un intervento chirurgico di resezione polmonare e idonee a condizionare in modo significativo l'aspettativa di vita.
23 Nell'ambito della medesima censura, si è poi evidenziato come, pur in assenza di dati certi sulla reale efficacia terapeutica del trattamento farmacologico anticipato, è
stato ritenuto configurabile, nella fattispecie in esame, soltanto un danno da perdita di chance, intesa quale evento di danno incerto, ritenuto serio e consistente, senza collegarlo proporzionalmente al risultato perduto.
Tale profilo, stante le evidenti ragioni di connessione logica e giuridica, risulta suscettibile di trattazione congiunta rispetto al terzo motivo di gravame con cui gli appellanti hanno contestato la liquidazione del risarcimento effettuata dal giudice di primo grado che ha qualificato il danno subìto dal paziente e trasmissibile agli eredi alla stregua di una mera perdita di chance di sopravvivenza, stimata nel 30% su un periodo di 29 mesi, riconoscendo un importo di soli € 20.000,00.
La doglianza si fonda sul ragionamento per cui nel caso di specie non ricorrerebbe un'ipotesi di chance perduta ma, piuttosto, di danno da morte nella duplice componente di danno biologico terminale, dovuto alla compromissione dell'integrità
psico-fisica prima del decesso, e di danno morale terminale, derivante dalle sofferenze per la consapevolezza dell'imminente fine, stante la sussistenza di un nesso causale tra l'illecito e la morte, invocando così il riconoscimento del complessivo importo di € 1.008,201,00.
Il motivo si rivela infondato rispetto alla qualificazione del danno e parzialmente fondato in relazione alla concreta liquidazione del ristoro.
Sul punto, appare opportuno ricordare come il danno da perdita di chance sanitaria, ascrivibile alla tematica della responsabilità da medical malpractice,
rinviene una sua compiuta definizione a seguito della nota pronuncia della Corte di
Cassazione n. 28993/2019 che, distinguendo le cinque ipotesi di responsabilità
sanitaria con particolare riferimento all'ambito oncologico, al punto e) ha indicato
24 l'ipotesi in cui la condotta colpevole del sanitario ha avuto, come conseguenza, un evento di danno incerto.
E' il caso, secondo la Corte di legittimità, in cui le conclusioni della ctu risultano espresse in termini di insanabile incertezza rispetto all'eventualità di maggior durata della vita e di minori sofferenze, ritenute soltanto possibili alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo.
Tale possibilità, da intendersi quale incertezza eventistica, se provato il nesso causale tra condotta e possibilità perduta, sarà risarcibile equitativamente, nella sua necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà e consistenza.
Traslando i richiamati principi alla fattispecie per cui è causa, è di tutto rilievo evidenziare come i cc.tt.uu. abbiano sempre fatto riferimento, per il in caso di Per_1
tempestiva diagnosi, non alla certezza di una maggiore aspettativa di vita, ma alla possibilità, intesa quale “proiezione prognostica” di giungere vivo a cinque anni dalla diagnosi secondo una stima oscillante tra il 25 e l'80%.
Va da sé che in tal caso non ci troviamo di fronte, quale evento lesivo, alla morte anticipata del paziente, ma della perdita di maggiori chances di sopravvivenza.
Ed infatti, la condotta dei sanitari non è censurabile perché ha cagionato la morte del ma perché con l'omissione di cui si è detto ha impedito un diverso decorso Per_1
ospedaliero che avrebbe, a sua volta, potuto offrire al paziente delle possibilità di sopravvivenza, andate così perdute.
Nell'ambito della medesima censura, gli appellanti, in via subordinata, hanno poi contestato che la sentenza di primo grado avrebbe ignorato le chiare conclusioni della
CTU, secondo cui il ove la patologia fosse stata correttamente e Per_1
tempestivamente diagnosticata, avrebbe avuto una probabilità di guarigione alta o,
quantomeno, una più lunga e qualitativamente migliore aspettativa di vita, risultando così riduttiva la percentuale indicata dal giudice di primo grado.
25 Il rilievo è fondato rispetto alla stima, effettuata dal Tribunale, in ordine alla possibilità oggetto dell'evento lesivo.
Ed invero, il Giudice, partendo dal dato base di € 99,00, corrispondente al valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità
assoluta, secondo le Tabelle di Milano 2021, la cui applicazione è stata espressamente invocata dagli appellanti, ha stimato la chance perduta nel 30% su un periodo di 29 mesi (decorrenti dalla morte sino al 6.10.2014, coincidente con la scadenza del quinquennio da quando avrebbe potuto essere formulata una valida diagnosi), giungendo ad un importo di € 87.615,00, equitativamente decurtato sino ad € 20.000,00, trattandosi di un danno concernente la possibilità di un'aspettativa di vita.
E però, così facendo, il Tribunale ha applicato, nella misura quasi minima, i criteri di stima indicati dai periti rispetto alle possibilità di sopravvivenza connesse all'esecuzione dell'intervento chirurgico, alla diversa soluzione dallo stesso ipotizzata della terapia farmacologica che, come visto, non trova riscontro nel dato concreto riferito alla effettiva durata della vita del disponendo poi una Per_1
riduzione del tutto equitativa del valore ottenuto.
E, dunque, sulla scorta delle considerazioni già espresse nel primo motivo, alla cui stregua non può escludersi a priori la possibilità, in caso di tempestiva di diagnosi della malattia, di praticare la soluzione chirurgica, appare maggiormente rispondente a criteri di equità, stimare la chance di sopravvivenza perduta nel valore medio del
52,5% (stante il range di 25-80% offerto dai cc.tt.uu.) proiettato su arco temporale di cinque anni (cfr. ctu pag. 15).
Ne consegue che, assumendo quale dato di partenza il medesimo valore di € 99,00
al giorno, moltiplicato per 885 gg. (stante la correttezza del dies a quo indicato per il calcolo del quinquennio) e applicata la percentuale media del 52,5% si ottiene
26 l'importo di € 45.997,87, corrispondente al ristoro da riconoscersi agli appellati iure successionis per la perdita di chance subita dal loro congiunto per effetto della condotta dei sanitari.
Con il quarto motivo di gravame, gli appellanti hanno contestato, rispetto alla liquidazione del danno iure proprio, il ricorso, da parte del Tribunale al criterio equitativo puro senza applicazione alcuna dei parametri tabellari invocati nella loro integralità, stante il nesso causale, a loro dire, tra illecito e morte.
Il motivo è parzialmente fondato.
Corretto risulta invero il ragionamento seguito dal Tribunale laddove nel liquidare il danno patito dagli appellanti per la perdita della relazione familiare, ha tenuto conto del fatto che il danno non si identifica con la morte del quanto con la perdita di Per_1
chance di una più lunga sopravvivenza, assunto che, riflettendosi sul danno da perdita del rapporto parentale, fa sì che questo si atteggi quale pregiudizio integrato dalla mancata possibilità di godere della relazione familiare con il proprio congiunto per un periodo più lungo.
Quanto invece alla concreta liquidazione del danno, si osserva che, alla stregua di un consolidato orientamento giurisprudenziale, “Il danno da perdita del rapporto parentale
deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda,
oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai
precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali,
indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la
convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, ferma restando la possibilità che
la valutazione equitativa si traduca nell'utilizzo di un sistema di liquidazione diverso (il
quale attinga, ove reputato utile, anche alla fonte rappresentata dall'intervallo di valori
numerici offerto dalla versione della tabella milanese anteriore a quella del giugno
2022), purché sorretto da un'adeguata motivazione che dia conto delle circostanze
27 prese in considerazione dal giudice per la quantificazione del danno risarcibile nel
caso concreto” (cfr. Cass. civ. n. 5948/2023).
Orbene, nel caso in esame, il giudice di primo grado, pur avendo rappresentato di fare ricorso “ad un criterio di equità pura” ha poi tenuto conto dell'età del de cuius al momento del decesso, dell'età degli attori e della sussistenza o meno di una relazione di convivenza con gli stessi.
Dati, questi, rilevanti proprio nel sistema tabellare a punti, la cui applicazione garantisce, seppur con i correttivi necessari trattandosi della perdita di una chance di maggiore fruizione del rapporto parentale, maggiore uniformità e oggettività.
Orbene, poiché “Nella liquidazione equitativa del danno da perdita del
rapporto parentale, nelle sue componenti della sofferenza morale soggettiva e della
compromissione dinamico-relazionale derivante dalla morte del congiunto, il
giudice, quando fa uso dello strumento tabellare, è tenuto ad indicare nella
motivazione gli elementi di calcolo impiegati al fine di rendere palese il percorso
svolto per addivenire ad una liquidazione aderente agli elementi di prova, anche di
natura presuntiva, emersi nel corso del giudizio” (cfr. Cass. civ. n. 761/2025),
occorre chiarire quanto segue.
Nella liquidazione del risarcimento del danno patito dagli appellanti iure proprio,
prendendo le mosse dal criterio offerto dalle tabelle di Milano, aggiornate al 2024,
l'ammontare del danno non patrimoniale per la morte del congiunto viene individuato sulla scorta di un valore punto (ovvero un coefficiente numerico che varia a seconda del grado di parentela sussistente tra la vittima ed il familiare beneficiario del ristoro) da moltiplicarsi per il complessivo punteggio ottenuto dalla distribuzione dei punti tra i cinque parametri costituiti dall'età della vittima primaria, dall'età della vittima secondaria, dalla convivenza tra le due, dalla sopravvivenza di altri congiunti e dalla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta.
28 In applicazione dei suesposti criteri, va dunque osservato che rispetto alla liquidazione del ristoro spettante al coniuge, , va attribuito un Controparte_4
punteggio di 89 punti così determinato: 16 punti per l'età della vittima primaria che, al momento della morte aveva 64 anni;
18 punti per l'età della vittima secondaria (59 anni);
16 punti per il rapporto di convivenza;
9 punti per la sopravvivenza di altri congiunti,
considerato che la aveva 4 figli, e 30 punti per la qualità e l'intensità della Pt_1
specifica relazione affettiva perduta, tenuto conto del lungo vincolo matrimoniale.
Il punteggio sopra ottenuto, moltiplicato per il c.d. valore punto di € 3.911,00
(applicabile alla perdita di genitori/figli/coniuge) determina quindi un importo complessivo di € 348.079,00.
Trattandosi, tuttavia, di perdita della possibilità di godere del rapporto familiare con il coniuge per ulteriori 29 mesi secondo una percentuale stimata nel 52,5%, e tenuto conto che l'età media di un uomo in Italia nell'anno 2009 era di circa 80 anni, il valore sopra espresso dovrà essere parametrato ai suddetti criteri, giungendo all'importo complessivo di € 27.601,57, così ottenuto: € 348.079,00/16 (anni residui del Per_1
per giungere all'età media) /12 (per ottenere il valore rapportato ad una singola mensilità) *29 (numero di mesi per i quali è venuta meno la possibilità di godere della relazione familiare) *52,5% (percentuale stimata della chance perduta).
Rispetto alla liquidazione del ristoro spettante al figlio va attribuito Parte_2
un punteggio di 67 punti così determinato: 16 punti per l'età della vittima primaria;
22
punti per l'età della vittima secondaria (40 anni); 9 punti per la sopravvivenza di altri congiunti e 20 punti per la qualità e l'intensità della specifica relazione affettiva perduta
(trattandosi di figlio ormai quarantenne, dotato di una propria autonomia di vita relazionale, affettiva e lavorativa).
Il punteggio sopra ottenuto, moltiplicato per il c.d. valore punto di € 3.911,00
determina quindi un importo complessivo di € 262.037,00.
29 Si perviene così al valore complessivo di € 20.7778,00 così ottenuto: € 262.037,00/16
(anni residui del per giungere all'età media) /12 (per ottenere il valore Per_1
rapportato ad una singola mensilità) *29 (numero di mesi per i quali è venuta meno la possibilità di godere della relazione familiare) *52,5% (percentuale stimata della chance perduta.
Rispetto alla liquidazione del ristoro spettante al figlio va Parte_3
attribuito un punteggio di 67 punti così determinato: 16 punti per l'età della vittima primaria;
22 punti per l'età della vittima secondaria (35 anni); 9 punti per la sopravvivenza di altri congiunti e 20 punti per la qualità e l'intensità della specifica relazione affettiva perduta (trattandosi, anche in questo caso, di figlio ormai quarantenne, dotato di una propria autonomia di vita relazionale, affettiva e lavorativa).
Il punteggio sopra ottenuto, moltiplicato per il c.d. valore punto di € 3.911,00
determina quindi un importo complessivo di € 262.037,00.
Si perviene così al valore complessivo di € 20.7778,00 così ottenuto: € 262.037,00/16
(anni residui del per giungere all'età media) /12 (per ottenere il valore Per_1
rapportato ad una singola mensilità) *29 (numero di mesi per i quali è venuta meno la possibilità di godere della relazione familiare) *52,5% (percentuale stimata della chance perduta.
Rispetto alla liquidazione del ristoro spettante alla figlia va Parte_4
attribuito un punteggio di 95 punti così determinato: 16 punti per l'età della vittima primaria;
24 punti per l'età della vittima secondaria (29 anni); 16 per il rapporto di convivenza;
9 punti per la sopravvivenza di altri congiunti e 30 punti per la qualità e l'intensità della specifica relazione affettiva perduta (trattandosi, in questo caso, invece,
di una figlia di 29 anni al momento del decesso che viveva ancora in casa e che, pertanto,
aveva modo di coltivare una relazione affettiva con il genitore basata su una maggiore quotidianità).
30 Il punteggio sopra ottenuto, moltiplicato per il c.d. valore punto di € 3.911,00
determina quindi un importo complessivo di € 371.545,00.
Si perviene così al valore complessivo di € 29.462,35 così ottenuto: € 371.545,00/16
(anni residui del per giungere all'età media) /12 (per ottenere il valore Per_1
rapportato ad una singola mensilità) *29 (numero di mesi per i quali è venuta meno la possibilità di godere della relazione familiare) *52,5% (percentuale stimata della chance perduta.
Rispetto alla liquidazione del ristoro spettante al figlio va Parte_5
attribuito un punteggio di 95 punti così determinato: 16 punti per l'età della vittima primaria;
24 punti per l'età della vittima secondaria (29 anni); 16 per il rapporto di convivenza;
9 punti per la sopravvivenza di altri congiunti e 30 punti per la qualità e l'intensità della specifica relazione affettiva perduta (trattandosi, in questo caso, come per la germana di un figlio di 21 anni al momento del decesso che viveva Parte_4
ancora con i genitori e che, pertanto, aveva modo di coltivare con gli stessi una relazione connotata da maggiore frequenza e quotidianità).
Il punteggio di cui sopra, moltiplicato per il c.d. valore punto di € 3.911,00 determina quindi un importo complessivo di € 371.545,00.
Si perviene così al valore complessivo di € 29.462,35 così ottenuto: € 371.545,00/16
(anni residui del per giungere all'età media) /12 (per ottenere il valore Per_1
rapportato ad una singola mensilità) *29 (numero di mesi per i quali è venuta meno la possibilità di godere della relazione familiare) *52,5% (percentuale stimata della chance perduta.
Ne deriva che l'importo complessivamente da riconoscersi in favore degli appellanti ammonta ad € 174.080,14, in valori attuali.
31 Su tale importo saranno poi dovuti gli interessi al tasso legale, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, calcolati sulla somma previamente devalutata alla data del decesso e via via rivalutata anno per anno secondo gli Indici Istat.
La trattazione del quinto motivo di appello principale, relativo alla statuizione sulle spese deve invece necessariamente postergarsi all'esito della disamina degli ulteriori motivi di appello incidentale (risultando sino ad ora vagliati solo il primo ed il secondo contenenti censure aventi carattere preliminare).
Infondato si rivela il terzo motivo di appello incidentale con cui l'azienda sanitaria ha censurato il riconoscimento da parte del Tribunale di un risarcimento del danno a titolo di perdita di chance, ritenendo non provato il nesso causale rispetto alla condotta dei sanitari.
In proposito, è di tutto rilievo sgomberare il campo da un'indebita confusione tra il grado di incertezza che connota la chance perduta con l'eventuale incertezza del nesso causale.
Quest'ultimo sarà infatti escluso solo in presenza di fattori alternativi che ne interrompano la relazione logica con l'evento: si pensi al sopraggiungere di altra patologia determinante di per sé sola l'exitus, o ancora ad eventi ascrivibili alla condotta di terzi o dello stesso danneggiato.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha infatti più volte ribadito, anche di recente, che “In tema di responsabilità sanitaria, il risarcimento del danno da perdita
di chance di conseguire un risultato più favorevole presuppone che sia
definitivamente esclusa la sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento
negligente dei sanitari e il decesso del paziente e che alla condotta colpevole del
sanitario sia, invece, ricollegabile la conseguenza di un evento di danno incerto;
in
tal caso, l'eventualità di una maggior durata della vita e/o di minori sofferenze sarà
risarcibile equitativamente se - provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri
32 civilistici tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta) - risultino
comprovate conseguenze pregiudizievoli che presentino la necessaria dimensione di
apprezzabilità, serietà e consistenza” (cfr. n. 16326 del 17/06/2025).
La rilevanza causale della condotta può quindi escludersi solo nei casi in cui vi sia incertezza rispetto alla derivazione eziologica dell'evento dalla condotta medesima.
Evenienze, queste, che nel caso di specie non sembrano potersi in alcun modo ravvisare posto che dalle risultanze istruttorie è chiaramente emerso come l'evento lesivo rappresentato dalle chances perdute in relazione alla possibilità per il di Per_1
affrontare un diverso decorso ospedaliero sia ascrivibile proprio alla condotta omissiva dei sanitari poiché “le terapie e gli accertamenti eseguiti in occasione dei ricoveri in
DH non sono stati eseguiti ed effettuati con perizia e diligenza e nel rispetto dei
protocolli previsti per il tipo di patologia che lo affliggevano” (cfr. ctu pag. 14).
Dalle indagini peritali è possibile desumere che è stato proprio l'omesso approfondimento diagnostico a impedire “di cogliere la neoplasia in una fase
verosimilmente iniziale e quindi in uno stato passibile di intervento chirurgico” (cfr. ctu cit. pag. 14).
Può quindi ritenersi pienamente raggiunta la prova del nesso causale.
Il quarto motivo appello incidentale, alla cui stregua non può configurarsi una lesione del rapporto parentale poiché non vi sarebbe prova della perdita di chances in capo al congiunto deve ritenersi assorbito dalle considerazioni sopra svolte in ordine all'infondatezza del terzo motivo di gravame incidentale.
Parimenti infondato è l'ulteriore profilo, rilevato nell'ambito della medesima censura, sulla mancanza di prova del danno iure proprio degli appellanti, trattandosi,
secondo l'Asp, di lesione che non può considerarsi presunta ma che risulterebbe suscettibile di specifica prova in relazione all'intensità del legame affettivo e in ordine al cambiamento delle abitudini di vita a seguito della perdita.
33 L'assunto trova decisa smentita nella giurisprudenza della Corte di Cassazione
che ha continuato a ribadire come “Nel caso di morte di un prossimo congiunto
(coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela
fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare
superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale
all'essere umano;
in tal caso, trattandosi di una praesumptio hominis, sarà sempre
possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete
dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite” (cfr. Cass.
civ. n. 21339/2025).
Pacifica nel caso in esame la prova del vincolo di parentela nonché il rapporto di convivenza con il coniuge e con i figli e , stante il Parte_4 Parte_5
certificato attestante la situazione di famiglia del de cuius allegato in atti.
Superato risulta poi il quinto motivo di appello incidentale sulla non debenza di interessi e rivalutazione, fondato solo sull'asserita insussistenza dei presupposti per far luogo al risarcimento in favore degli appellanti, atteso l'avvenuto riconoscimento
Cont del ristoro, costituente per l' un debito di valore suscettibile, in quanto tale,
dell'applicazione degli oneri accessori.
Parimenti assorbito risulta il sesto motivo di impugnazione incidentale con cui
Cont l' ha invocato la ripetizione di quanto corrisposto, nell'ipotesi di accoglimento dei motivi di appello dalla stessa proposti.
Venendo, infine, al vaglio del quinto motivo dell'appello principale relativo alla statuizione sulle spese, lo stesso si rivela fondato anche alla luce della riforma della sentenza impugnata .
Ed invero, costituisce pacifico approdo della giurisprudenza di legittimità quello per cui “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza
impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito
34 adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e
ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della
soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario
e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle
spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito
oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. civ. n. 9064/2018).
Ne consegue che, in applicazione dei parametri tabellari di cui al DM 55/2014 e succ.
mod., l' dovrà essere condannata al pagamento, in favore degli Controparte_3
appellanti, delle spese di lite del primo grado di giudizio quantificate in complessivi €
7.052,00, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge e nonché alle spese del presente giudizio di appello, pari ad € 7.160,00, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge e nonché alle spese del presente giudizio di appello, pari ad € 7.160,00.
Le spese di ctu, quantificate nel presente grado come da separato e contestuale decreto, dovranno porsi a carico dell' . Controparte_3
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 337/2021 R.G., in riforma della sentenza n. 566/2021 del Tribunale
di Caltanissetta pubblicata in data 11.10.2021, ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita:
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
al pagamento, in favore degli appellanti, della complessiva somma di € 174.080,14 oltre interessi legali maturati anno per anno sull'importo devalutato alla data del 4.5.2012
così ripartiti: € 45.997,87 a tutti gli appellati nella loro qualità di eredi di Per_1
; € 27.601,57 in favore di;
€ 20.778,00 ciascuno in favore di
[...] Parte_1
e di ed € 29.462,35 ciascuno in favore di Parte_2 Parte_3 Per_1
35 e di;
Parte_4 Controparte_5
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_3
alla rifusione, in favore degli appellati in solido, delle spese di lite del primo grado di giudizio, pari ad € 7.052,00, oltre spese generali, oneri fiscali e processuali come per legge, nonché delle spese processuali del presente grado pari ad € 7.160,00, oltre spese generali, oneri fiscali e processuali come per legge;
- pone le spese di ctu del primo e del secondo grado, queste ultime determinate come da separato e contestuale decreto, definitivamente a carico dell' . Controparte_3
Così deciso in Caltanissetta nella camera di consiglio del 2.7.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
RI LU GA RT CO
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