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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 28/03/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA
N. R.G. 3563/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio e così composto
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile proposta da
, C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CARRERA MARCO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Mortara (PV) Strada per Cascina Burattina n. 126
nei confronti di
, C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'Abg. che dichiara di agire d'intesa con l'Avv. Parte_2
GRITTINI ROBERTO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Corbetta (MI), Via Caldara n. 30
con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti
CONCLUSIONI
“ Il ricorrente propone di corrispondere la somma di € 2.500 alla resistente
e 1.000 all'avvocato a tacitazione di ogni pretesa nei suoi confronti Pt_2
da parte della resistente, con revoca immediata dell'assegno divorzile. La resistente accetta. Con rinuncia ai procedimenti pendenti ivi compresi i precetti azionati e ogni altro rapporto di dare-avere fra le parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio da atto che le parti, all'udienza del 12.03.2025, hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio alle condizioni congiunte sopra indicate.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e deve pertanto essere accolta.
Infatti, sono state depositate le copie della sentenza n.135/2024 con la quale questo Tribunale in data 12.01.2024 ha pronunciato la separazione personale dei coniugi.
Le certificazioni anagrafiche dimostrano poi che i coniugi non vivono più insieme.
Si deve pertanto ritenere provato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione davanti al Presidente del
Tribunale.
Pag. 2 di 4 Si è quindi verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così statuisce:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in
GRAVELLONA LOMELLINA il 15/09/2013, da Parte_1
e da (atto n.6, parte I del registro degli atti di Controparte_1
matrimonio dell'anno 2013) in conformità alle condizioni da loro concordate;
2) Ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze previste dalla legge;
3) Recepisce le condizioni indicate dalle parti sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte.
Così deciso in Pavia il 25/03/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 3 di 4
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA
N. R.G. 3563/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio e così composto
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile proposta da
, C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CARRERA MARCO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Mortara (PV) Strada per Cascina Burattina n. 126
nei confronti di
, C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'Abg. che dichiara di agire d'intesa con l'Avv. Parte_2
GRITTINI ROBERTO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Corbetta (MI), Via Caldara n. 30
con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti
CONCLUSIONI
“ Il ricorrente propone di corrispondere la somma di € 2.500 alla resistente
e 1.000 all'avvocato a tacitazione di ogni pretesa nei suoi confronti Pt_2
da parte della resistente, con revoca immediata dell'assegno divorzile. La resistente accetta. Con rinuncia ai procedimenti pendenti ivi compresi i precetti azionati e ogni altro rapporto di dare-avere fra le parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio da atto che le parti, all'udienza del 12.03.2025, hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio alle condizioni congiunte sopra indicate.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e deve pertanto essere accolta.
Infatti, sono state depositate le copie della sentenza n.135/2024 con la quale questo Tribunale in data 12.01.2024 ha pronunciato la separazione personale dei coniugi.
Le certificazioni anagrafiche dimostrano poi che i coniugi non vivono più insieme.
Si deve pertanto ritenere provato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione davanti al Presidente del
Tribunale.
Pag. 2 di 4 Si è quindi verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così statuisce:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in
GRAVELLONA LOMELLINA il 15/09/2013, da Parte_1
e da (atto n.6, parte I del registro degli atti di Controparte_1
matrimonio dell'anno 2013) in conformità alle condizioni da loro concordate;
2) Ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze previste dalla legge;
3) Recepisce le condizioni indicate dalle parti sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte.
Così deciso in Pavia il 25/03/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 3 di 4
Pag. 4 di 4