Ordinanza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, ordinanza 16/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA-SEZ.-I CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 16 aprile 2025, davanti al G.I. dott. Mauro Mirenna, alle ore 9,22 chiamato il procedimento n. R.G. 5215/2017, è comparsa l'Avv. Simona Arasi per delega dell'avv. Minacapilli per parte ricorrente che, riportandosi agli atti, chiede la decisione, nonché l'Avv. Antonino Brancatelli per delega dell'Avv. Ravì per la parte resistente che chiede la decisione Il G.I.
Ritiratosi in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente ordinanza
TRA
nato a [...] il [...] c.f. Parte_1 nella qualità di rappresentante legale della società Cooperativa C.F._1 denominata “ (P. IVA Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Minacapilli Lia ed elettivamente P.IVA_1 domiciliato presso il suo studio sito in Aidone, via Terranova n.3, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – CONTRO
, con sede in Via Controparte_2 CP_2
La Farina 263, (P. Iva ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2 tempore, Direttore Generale, Dr. , rappresentata e difesa dall'Avv. Ravì CP_3
Antonino ed elettivamente domiciliata presso lo sudio dell'Avv. Brancatelli
Antonino, sito in via Ugo Bassi n. 77, Isol. 157, giusta procura in atti;
CP_2
- RESISTENTE – osserva quanto segue.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., , legale rappresentante della Parte_1 società cooperativa denominata “SARA Piccola Società Cooperativa a r.l.”, agiva in giudizio davanti a questo Tribunale al fine di veder condannata l
[...]
alla corresponsione in suo favore dell'indennità integrativa di cui Controparte_2 alla Legge Reg. Sicilia n. 12 del 05.06.1989 e ss.mm.
Segnatamente, parte ricorrente riferiva che, nell'anno 2007, in adempimento dell'obbligo di abbattimento di capi ovini, caprini e bovini affetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, aveva provveduto a far abbattere n. 44 capi bovini infetti della propria azienda, come da certificati allegati e, conseguentemente, avanzato richiesta di
[...]
di con lettera Racc. A.R., domanda, tuttavia, rimasta priva Controparte_2 CP_2 di esito.
Pertanto, il domandava che fosse accertato, ritenuto e dichiarato il Parte_1 diritto della ricorrente alla percezione dell'indennità di abbattimento giusta L. reg.le n. 12/1989 e ss. mm. con conseguente condanna dell convenuta al pagamento in CP_2 suo favore della complessiva somma di € 20.658,20, per la mancata percezione dell'importo previsto a titolo di indennità, oltre gli interessi legali maturati e maturandi sino al dì del soddisfo, oltre le spese, competenze ed onorario di procedimento, oltre IVA e CPA e 15% rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Instauratosi il contraddittorio, l si costituiva ed Controparte_2 eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità e improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio, non essendo – a suo avviso – sussistenti i requisiti costitutivi dell'azione ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., e chiedeva il mutamento del rito da sommario di cognizione a rito di cognizione ordinario.
Nel merito, l resistente chiedeva il rigetto integrale delle domande attoree in CP_2 quanto infondate in fatto ed in diritto, dal momento che le somme richieste da controparte sarebbero state da sussumere nella categoria giuridica degli aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 TFUE e in quanto tali soggette alla procedura di cui all'art. 108, par. 3
TFUE.
Da ciò, parte resistente derivava la non debenza delle provvidenze suddette per mancanza di autorizzazione alla spesa ex l.r. 12/89 nonché della valutazione di compatibilità dell'indennità integrativa al mercato comune in sede di Commissione europea e chiedeva la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese e dei compensi del procedimento.
La causa, non ulteriormente istruita, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva decisa con la presente ordinanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione che occupa ha ad oggetto la domanda avanzata da Parte_1
, legale rappresentante della società cooperativa denominata “SARA Piccola
[...]
Società Cooperativa a r.l.” a Cesarò (ME) corrente a Cesarò in c.da Scalonazzo sn con cod. IT di vedersi corrisposte dall C.F._2 Controparte_2 la somma di € 20.658,20, a titolo di indennità integrativa di cui all'art. 1 Legge
[...]
Reg. Sicilia n. 12 del 05.06.1989 e ss.mm, per aver abbattuto nell'anno 2007 n.44 bovini, come da certificati di abbattimento in atti, in quanto affetti da brucellosi e tubercolosi. Ora, in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità e improcedibilità del ricorso introduttivo del rito sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. proposta dall CP_4
A tal riguardo, infatti, si osserva che la fattispecie sottoposta al giudizio risulta compatibile con l'istruttoria semplificata propria del rito prescelto, alla luce delle argomentazioni e delle difese articolate in atti nonché della documentazione allegata.
Ciò posto, ai fini della decisione, procedendo per gradi, deve rilevarsi come non vi sia contestazione tra le parti in ordine ai presupposti fattuali della richiesta di pagamento, ovvero l'abbattimento ad opera dell'Azienda del ricorrente, nell'anno 2007, di n. 44 capi bovini riscontrati affetti da brucellosi e tubercolosi a seguito dei controlli periodici effettuati dall Tale circostanza emerge altresì dai certificati di CP_4 Contr abbattimento e dalla ulteriore documentazione rilasciata dall allegata dal ricorrente.
Tanto premesso, in punto di diritto, occorre richiamare il quadro normativo di riferimento.
Segnatamente, l'art. 2 della legge statale n. 615/1964 prevede la corresponsione in favore dei proprietari degli animali risultati infetti di un'indennità rapportata al numero di capi abbattuti.
In aggiunta all'indennità di origine statale, la L.R. Siciliana n.12 del 5 giugno 1989 prevede un'indennità integrativa;
l'art. 1 recita : “Al fine di perseguire l'obiettivo del risanamento degli allevamenti bovini dalla tubercolosi, dalla brucellosi e della leucosi e degli allevamenti ovi-caprini dalla brucellosi, ai sensi delle leggi 9 giugno 1964, n.615,
23 gennaio 1968, n. 33 e 23 gennaio 1968, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, è concessa ai proprietari di capi bovini abbattuti e/o distrutti perché riscontrati infetti da tubercolosi, brucellosi o leucosi e di capi ovi - caprini abbattuti e/o distrutti perché riscontrati infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi e di capi ovi- caprini, in aggiunta all'indennità prevista dalle vigenti disposizioni nazionali, un'indennità nella misura indicata nella tabella allegata alla presente legge”.
La normativa si completa con l'art. 25, comma 16, L. reg. Sicilia 19/2005, secondo cui:
“Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 giugno
1989, n. 12, ai sensi e in coerenza con quanto previsto dall'articolo 134 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è autorizzata la spesa di 20.000 migliaia di euro per il pagamento delle somme dovute dalle della Sicilia ai proprietari degli animali Pt_2 abbattuti perché affetti da malattie infettive e diffuse nel periodo compreso tra l'anno
2000 e 2006, nonché per la corresponsione per gli stessi anni, del compenso ai veterinari liberi professionisti utilizzati nelle attività di risanamento. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 10.000 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.2, capitolo 417702). Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera i) della legge regionale 27 aprile
1999, n. 10 e successive modifiche e integrazioni.” Va, a questo punto, presa in esame la natura giuridica dell'indennità integrativa di cui alla L. Reg. Sicilia n. 12 del 05.06.1989 e ss.mm, richiesta dall'allevatore costretto ad abbattere gli animali infetti;
dalla qualificazione di tale provvidenza in termini di aiuto di
Stato ai sensi dell'art. 107 TFUE deriverà che la stessa potrà essere accordata solo previa instaurazione del procedimento di controllo da parte della Commissione Europea volto a valutarne la compatibilità con il mercato comune.
Ciò detto, la questione è stata affrontata dalla giurisprudenza di legittimità che di recente si è espressa in ordine alla natura giuridica della misura di cui trattasi. In particolare, la
Corte di Cassazione, con sentenza n. 16843 del 25/05/2022, ha messo in evidenza come la legge regione Sicilia n. 19 del 2005 - destinata a finanziare per un periodo di più anni e per un importo di euro 20 milioni, il pagamento di un'indennità a favore degli allevatori per l'abbattimento di animali infetti ed il compenso dovuto ai veterinari liberi professionisti, che hanno partecipato alle misure di risanamento – integra un aiuto di
Stato “nuovo”, ai sensi della pronuncia della Corte di Giustizia del 20.5.2021 (causa C- 128/2019), resa all'esito del rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, sollevato con ordinanza interlocutoria n. 3523/2019 della Corte di Cassazione. Tale legge, infatti, mira ad introdurre modifiche sostanziali, non di carattere meramente formale o amministrativo, quale l'aumento ad euro 20 milioni della dotazione destinata agli aiuti già autorizzati dalla commissione e di proroga del rifinanziamento.
Orbene, mentre per gli aiuti esistenti l'art. 108, par. 1 TFUE prevede che questi possano essere eseguiti finché la non ne abbia riscontrato l'incompatibilità rispetto CP_5 al mercato interno, in presenza di aiuto di Stato nuovo – come nel caso di specie - si rende necessaria la previa notifica alla Commissione secondo il modulo di notificazione semplificato, dovendo lo Stato membro astenersi dal darvi esecuzione prima di una decisione definitiva della “salvo che gli aiuti in questione possano CP_5 ritenersi rientranti nell'esenzione dall'obbligo di notifica previsto dagli artt. 3 e 26 del
Regolamento n. 702/2014; ne consegue che, ove non si ravvisino i presupposti di tali speciali esenzioni, la legge deve essere disapplicata, rientrando nel potere-dovere del giudice nazionale conformarsi al diritto comunitario.” (Cassazione civile sez. I, 25/05/2022, n.16843). Invero, mentre per gli aiuti esistenti l'art. 108, par. 1 TFUE prevede che questi possano essere eseguiti finché la non abbia constatato CP_5 la loro incompatibilità rispetto al mercato interno,
Come osservato dalla Corte di Giustizia UE: “L'articolo 108, paragrafo 3, TFUE dev'essere interpretato nel senso che una misura istituita da uno Stato membro, destinata a finanziare, per un periodo di più anni e per un importo di EUR 20 milioni, da un lato, un'indennità a favore degli allevatori costretti ad abbattere animali affetti da malattie infettive e, dall'altro, il compenso dovuto ai veterinari liberi professionisti che hanno partecipato alle misure di risanamento, dev'essere assoggettata alla procedura di controllo preventivo prevista da tale disposizione, qualora tale misura non sia coperta da una decisione di autorizzazione della Commissione europea, salvo che essa soddisfi le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno
2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e
108 [TFUE], alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, o le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 [TFUE] agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.” Dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria richiamata deriva che, per gli anni successivi al 1997, l'erogazione del contributo pur astrattamente previsto dalla legge regionale n. 12/89 non può trovare attuazione in ragione della diretta applicazione della norma di divieto ricavabile dall'art. 108 TFUE (prima art. 88 del Trattato CE). Ciò in quanto una proroga del periodo di applicazione di un regime di aiuti precedentemente approvato, unitamente ad un aumento dei fondi attribuiti a tale regime, costituisce un nuovo aiuto, con conseguente obbligo di rispettare le procedure comunitariamente previste.
La valutazione di compatibilità di un siffatto aiuto di Stato con il mercato comune non è stata ulteriormente richiesta dalla Regione Siciliana in epoca successiva al 1997; essa,
d'altra parte, è di esclusiva competenza della Commissione europea che opera sotto il controllo del giudice comunitario ed è preclusa, dunque, al giudice nazionale, che prima del procedimento valutativo o in pendenza di esso non può dare applicazione alla norma interna che preveda l'erogazione dell'aiuto. Ed in effetti, alla luce della primazia del diritto eurounitario sul diritto interno, deve ribadirsi la cogenza delle decisioni della
Commissione europea in tema di qualificazione di una misura come aiuto di Stato nonché la competenza esclusiva della stessa in ordine alla valutazione di CP_5 compatibilità della misura con il mercato comune (cfr. Cass. civ. sez. 1, ordinanza n.
33680 del 2023).
Pertanto, come pure rilevato dall , per quanto Controparte_2 concerne il periodo per cui il ricorrente invoca la prestazione – anno 2007 – non risulta via sia stato un ulteriore finanziamento da parte della Regione Sicilia da destinare all'indennità ex L.R. 12/89, né la conseguente necessaria procedura di autorizzazione della spesa da parte della Commissione europea.
Per le considerazioni suesposte, la domanda avanzata da , legale Parte_1 rappresentante della società cooperativa denominata “SARA Piccola Società Cooperativa a r.l.”, va rigettata. Ogni altra questione è assorbita.
Quanto alle spese del giudizio, le stesse, tenuto conto della complessità della questione, risolta anche alla luce di recente pronunce giurisprudenziali, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. Mauro Mirenna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda proposta da con ricorso Parte_1 del 04.09.2017;
- Compensa integralmente le spese del giudizio.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Viviana
Abbate, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima
Sezione Civile del Tribunale di Messina.
Così deciso in Messina, il 16.04.2025
IL GIUDICE
Dott. Mauro Mirenna