Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/06/2025, n. 3523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3523 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV° CIVILE - I° Collegio
così composta:
dott. Giuseppe Staglianò Presidente rel.
dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
dott.ssa Matilde Carpinella Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di nuovo rito di II grado iscritta al n. 5889 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 29-5-
2025, vertente tra
in persona del legale rappresentante “pro tempore”, elettivamente Parte_1 domiciliata in Roma, Via Arcione n. 71, presso lo studio dell'Avv. Nicola Palombi, che la rappresenta e difende in virtù di procura generale “ad lites” a rogito Notar
[...]
del 18/12/2017 (rep. n. 21015, racc. n. 11089)); Per_1
- Appellante -
E
; CP_1
- Appellata non costituita -
Oggetto: inadempimento contratto di somministrazione.
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente notificato, la adiva il Parte_1
Tribunale di Velletri chiedendo di essere autorizzata ad accedere nell'immobile sito in
Colleferro, Via Carpinetana Sud n. 25, per procedere alla disalimentazione del PDR
(punto di riconsegna) nr. 10400000146345, relativo all'utenza del gas intestata alla sig.ra con conseguente emanazione nei confronti di quest'ultima CP_1 dell'ordine di consentire l'accesso.
CP_ In particolare, la società ricorrente riferiva che la sig.ra era titolare dell'utenza gas di cui al cennato PDR e che, stante la sua morosità, era stata chiesta l'interruzione della fornitura da parte del fornitore di default Hera Comm S.p.A., dopo aver preavvertito l'utente; però, nonostante i tentativi di accesso presso l'utenza per la disattivazione del contatore del gas, non era stato possibile procedere a tanto a causa dell'assenza della destinataria, sicché si era reso necessario promuovere apposita azione giudiziaria.
CP_ La sig.ra , nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo, non si costituiva in giudizio.
Quindi, con ordinanza n. 3517/22, emessa in data 24/10/2022, il Tribunale, rilevando che la società ricorrente non aveva dato prova del rapporto di somministrazione intercorso con la resistente, rigettava la domanda.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva appello Parte_1 avverso tale decisione, affidandolo ad un unico, articolato motivo di doglianza e chiedendo l'integrale riforma dell'impugnata ordinanza, con vittoria delle spese di lite.
L'appellata non si costituiva in giudizio.
Successivamente, con istanza del 28/4/2025, depositata in telematico, la CP_2
[...] [...
nel far presente che nelle more era intervenuto il provvedimento della ARERA
[...] che non consentiva più l'avvio della procedura “in presenza di consumi inferiori a
5.000 mc”, dichiarava che era venuto meno il presupposto dell'azione intrapresa, chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali tra le parti.
Disposta dalla Corte l'anticipazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, all'udienza del 29/5/2025, all'uopo fissata, il difensore dell'appellante, nel riportarsi alle recenti conclusioni, insisteva affinché fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali;
quindi la Corte tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c., comma 3.
A differenza della rinunzia agli atti del giudizio, disciplinata dall'art. 306 c.p.c., la rinunzia all'azione (o, ove intervenuta in grado di appello, all'impugnazione) preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte, perché, estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e, quindi, fa venir meno l'interesse della controparte alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronunzia negativa sull'azione (o sull'impugnazione) proposta dall'attore (in tal senso, vedi Cass. nn. 10268/1994, 1047/1995, 2268/1999 e, più di recente, 23749/2011 e 33761/2019).
Nel caso di specie, peraltro, l'appellata non si è neanche costituita in giudizio, preferendo rimanere contumace.
Ne consegue che, avendo l'appellante espressamente dichiarato il venir meno di ogni interesse a coltivare appello, può essere dichiarata l'estinzione del giudizio, con il conseguente rigetto nel merito dell'appello proposto dalla Parte_1
Nulla sulle spese del grado, stante la contumacia dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel procedimento d'appello recante il n. R.G.
5889/2022, proposto dalla nei confronti di avverso Parte_1 CP_1
l'ordinanza del Tribunale di Roma n. 3517/22, dichiara l'estinzione del giudizio per la rinunzia all'impugnazione operata dall'appellante; 4
nulla sulle spese.
Roma, lì 5/6/2025.
Il Presidente rel.
Dott. Giuseppe Staglianò