Articolo 3 della Legge 31 luglio 1984, n. 400
Articolo 2Articolo 4
Versione
29 novembre 1984
Art. 3.
L' articolo 512 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 512. - (Appello contro sentenze del pretore). - Contro le sentenze del pretore possono appellare alla corte di appello:
1) l'imputato nel caso di condanna per delitto o per contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non e' ammessa la oblazione ovvero quando e' stato dichiarato contravventore abituale o professionale;
2) l'imputato nel caso di proscioglimento da delitto o da contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell'arresto, qualora il proscioglimento sia pronunciato per estinzione del reato o per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale ovvero perche' si tratta di persona non imputabile o di persona non punibile perche' il fatto non costituisce reato, se e stata applicata o puo', con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza;
3) il rappresentante del pubblico ministero nel dibattimento davanti al pretore e il procuratore generale presso la corte di appello nel caso di proscioglimento, se l'imputazione riguardava un delitto o una contravvenzione punibile con l'arresto; e nel caso di condanna per delitto ovvero per contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non e' ammessa l'oblazione".
Entrata in vigore il 29 novembre 1984
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