Articolo 1 della Legge 19 febbraio 1960, n. 88
Articolo 2
Versione
20 marzo 1960
Art. 1.
Agli effetti di qualunque imposta, tassa o diritto in genere stabiliti dalle leggi generali e speciali, l'Ente razionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, istituito con legge 12 maggio 1942, n. 889 ; modificata dalla legge 21 agosto 1950, n. 698 , e' equiparato alle Amministrazioni dello Stato.
Sono estese ad esso e fino al 31 dicembre 1960 tutte le agevolazioni previste dall' art. 4 della legge 13 aprile 1953, n. 337 .
Entrata in vigore il 20 marzo 1960