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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 5686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5686 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati Dott. Giulio Cataldi Presidente Dott. Ucci Pasquale Consigliere Dott. Caccese Michele Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 145/2021 del R.G.A.C. pendente TRA
, nato il [...] a [...] (c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Michele Mauro Raia (c.f. , come da procura apposta in calce C.F._2 alla memoria di costituzione depositata in data 3.6.2025; APPELLANTE E
, nato il [...] a [...] (c.f. , e , CP_1 C.F._3 CP_2 nata il [...] ad [...], (c.f. , rappresentati e difesi dagli C.F._4
Avvocati Giuseppe Zirollo (c.f. e Maria Russo (c.f. C.F._5
), in virtù di procura speciale alle liti apposta in calce all'atto di citazione in C.F._6 opposizione a decreto ingiuntivo nonché dall'Avv. Francesco Iorio (c.f. , in C.F._7 virtù di procura speciale alle liti apposta in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore;
APPELLATI CONCLUSIONI All'udienza del 04/06/2025, le parti costituite concludevano riportandosi a tutte le rispettive domande ed eccezioni, come formulate nei precedenti scritti difensivi. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il Tribunale di Nola, su ricorso di con decreto n. 192/2014, ingiungeva a Parte_1 CP_1
e il pagamento della somma di € 63.000,00, oltre spese di lite della procedura. A
[...] CP_2 fondamento del ricorso deduceva l'omesso pagamento di n. 63 cambiali, ognuna Parte_1 delle quali di importo di € 1.000,00. Avverso il predetto decreto proponevano opposizione e deducendo CP_1 CP_2 quanto segue:
• la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto nonché l'insussistenza del credito azionato, stante l'intervenuto pagamento delle somme imputate ai titoli depositati, nella specie cambiali e, non restituiti, nonché la mancanza di idonea documentazione probatoria del credito vantato dall'opposto creditore, essendo le stesse cambiali relative a somme non dovute in quanto già versate ed incamerate. Gli opponenti eccepivano, altresì, il decorso del termine di prescrizione del credito ex adverso azionato e precisavano di essersi rivolti a per ottenere un prestito di € 10.000,00, per Parte_1 il quale era stato applicato un tasso di interesse pari al 6% mensile ed al 72% annuale e che, a causa dei predetti interessi, il debito contratto era stato più volte rinegoziato, al punto che le cambiali, di volta in volta emesse, non erano altro che gli interessi applicati sul prestito iniziale e, non riuscendo
1 a corrispondere i pagamenti con la cadenza mensile richiesta, affermavano di essere stati minacciati più volte per il rilascio di cambiali. Chiedevano, pertanto, previa sospensione della provvisoria esecuzione, la revoca del decreto ingiuntivo, con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite.
1.2 L'opposto costituendosi in giudizio, eccepiva, in rito, la nullità dell'atto di Parte_1 citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 n. 2, 163 n. 3 e 164, IV comma c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza dell'opposizione in quanto basata sull'illegittimo presupposto che gli attori sarebbero stati vittima di usura da parte dello stesso. Diversamente da quanto affermato dagli opponenti, infatti, l'opposto prospettava di essere stato avvicinato da un amico, tal , per fare un investimento in un'operazione Persona_1 commerciale consistente nell'acquisto di materiali elettrici, che vedeva coinvolto anche CP_1
e da cui sarebbe derivato un guadagno sulla somma impiegata. Affermava, inoltre, che di fronte all'impossibilità economica di restituire la predetta somma, si era reso disponibile a CP_1 firmare delle cambiali, sottoscritte anche dalla moglie CP_2
Ammessa la prova testimoniale richiesta dagli opponenti, il Tribunale di Nola, con sentenza n. 1772/2020, pubblicata il 02/12/2020, così decideva:
• accoglie l'opposizione, e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo 192/2014;
• condanna al pagamento di € 350,00 per spese ed € 10.000,00 per compensi, oltre IVA, Parte_1
CPA e rimborso forfettario spese generali (15%) come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti.
1.3 Il Tribunale accoglieva, dunque, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e CP_1
sulla scorta delle seguenti motivazioni: CP_2
• in primo luogo, rilevato che in atti erano state versate delle cambiali e che gli opponenti avevano eccepito il decorso del termine triennale di prescrizione dell'azione cambiaria, qualificava la domanda proposta con il ricorso monitorio come un'azione causale;
• i risultati dell'attività istruttoria portavano a confermare i fatti dedotti dagli opponenti, risultando provato che, a seguito di un prestito di € 10.000,00 in favore di , con CP_1 tasso di interesse mensile del 6%, il debitore, nonostante il pagamento della quota capitale, non era mai riuscito ad estinguere il debito originario e, per questo motivo, era stato costretto, anche a causa di minacce ricevute dall'opponente e dal padre di questi, a sottoscrivere, unitamente alla moglie , delle cambiali. Per i medesimi motivi, gli opponenti avevano poi dovuto CP_2 sottoscrivere ulteriori cambiali non riuscendo a reperire le necessarie somme di denaro nei tempi imposti. A tal uopo, il Tribunale considerava rilevante la testimonianza resa dal teste indotto da parte opponente, tal , della cui attendibilità non vi era motivo Persona_1 alcuno di dubitare, il quale affermava chiaramente che, a causa dell'impossibilità da parte di di restituire le somme ricevute a prestito con la maggiorazione del 6%, CP_1 [...] aveva preteso la sottoscrizione di titoli cambiari anche da parte di per Pt_1 CP_2 garantirsi il credito e gli interessi maturati e, ciò anche sotto minaccia. Il teste Persona_1 CP_ affermava, inoltre, che i coniugi e avevano onorato il pagamento della sorta CP_2 capitale ovvero delle somme ricevute in prestito e che dovevano effettuare gli altri pagamenti a fronte di interessi pretesi dal sul prestito, come applicati e concordati. Negava, Parte_1 infine, categoricamente l'esistenza di rapporti commerciali tra le parti, precisando che trattavasi solo di un prestito economico fatto da a per proprie esigenze Parte_1 CP_1 familiari e che lo stesso non avrebbe percepito alcun compenso per tali attività da entrambe le parti, smentendo del tutto la tesi dell'opposto. Secondo il primo Giudice, poi, del tutto infondata risultava la tesi sostenuta dal procuratore opposto nella comparsa di costituzione e risposta, quale mera trasposizione della denuncia querela depositata in atti, rilevato che era stato categoricamente escluso dal teste che il denaro fosse stato consegnato a titolo Persona_1 di investimento in un'operazione commerciale;
• in relazione, poi, al tasso di interesse del 6% mensile e del 72% annuale imposto da
[...]
il Tribunale, ritenendo che lo stesso avesse imposto un prestito a tassi di interessi non Pt_1
2 solo ultralegali (per i quali, in mancanza di forma scritta, è comunque prevista la nullità ex art. 1284, 3° comma c.c., con applicazione degli interessi al tasso legale) ma usurari, riteneva l'accordo nullo ex art. 1815, 2° comma c.c. e, pertanto, che nessun interesse fosse dovuto;
• per quel che concerne, poi, la sorta capitale, non avendo l'opposto formulato alcuna reconventio reconventionis per la ripetizione delle somme elargite e rilevato che nel corso della prova orale era emersa la circostanza dell'integrale ripetizione del capitale prestato, il Giudice di prime cure escludeva qualsivoglia pronuncia di restituzione in favore dell'opposto.
2.Avverso l'indicata sentenza (con atto notificato, in data 04/01/2021, a mezzo pec) ha proposto appello Parte_1
Con il primo motivo l'appellante ha eccepito la nullità della sentenza per non aver il Giudice di prime cure indicato correttamente i nomi delle parti. Difatti, assume l'appellante, era Parte_1 stato indicato come una società fallita ( in persona del curatore fallimentare”) e qualificato Parte_1 come opposta, in riferimento alla predetta società, piuttosto che come soggetto singolo e quindi opposto. Con il secondo motivo, l' ha eccepito la nullità dell'ordinanza del 05/05/2016 con cui il Pt_1
Tribunale aveva revocato la precedente ordinanza di ammissione delle prove, abilitando parte opposta alla sola prova contraria, sul presupposto della tardività della sua costituzione in giudizio. Secondo l'appellante, tale ordinanza non aveva ragione d'essere in quanto l'opposto – convenuto che si costituisce il giorno della fissata prima udienza, non decade dal diritto di articolare la prova diretta e contraria ma solo dalla facoltà di proporre domanda riconvenzionale e chiamare in causa un terzo, e ciò ai sensi dell'art. 167 c.p.c. Pertanto, ha chiesto di consentire la citazione dei testi indicati nella memoria ex art. 183 n.
2. Con il terzo ed ultimo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per un'errata ricostruzione della realtà formulata sulla base delle dichiarazione rese dai testi indicati dagli opponenti e per la mancata lettura da parte del Giudice delle denunce presenti nel fascicolo di primo grado, sporte da e nonché per la mancata Parte_1 Controparte_3 Persona_2 conoscenza da parte dello stesso, dell'archiviazione del procedimento penale n. 10328/2019 CP_ R.G.N.R., originato dalla denuncia per il reato di usura sporta dallo nei propri confronti, rilevato che la causa era terminata il 23/07/2020, prima dell'emissione di tale provvedimento. Nello specifico, l'appellante lamenta come non sia possibile una statuizione da parte del Giudice civile che contrasti con quanto già stabilito dal Giudice penale, il quale aveva accertato che la propria condotta era avvenuta nell'ambito della legalità. In conclusione, l'appellante chiedeva alla Corte di Appello di:
“riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare legittima la pretesa alla restituzione del credito vantato dal Sig. garantito dalle 63 cambiali ciascuno di euro 1.000,00 su cui era stato emesso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 192/2014 dal Tribunale di Nola;
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi in favore dello scrivente procuratore quale anticipatario e/o antistatario.
3. e si sono costituiti in giudizio eccependo, preliminarmente, CP_1 CP_2
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., ed evidenziando, nel merito, che il Tribunale aveva posto a fondamento della sua decisione soprattutto le dichiarazioni testimoniali rese dai testi di parte opponente che, per l'appunto, avevano pienamente asseverato l'insussistenza del rapporto sottostante all'azione causale, a confutazione di ogni pretesa di cui al decreto ingiuntivo opposto. Hanno, inoltre, rilevato l'autonomia del giudizio civile rispetto a quello penale e la impossibilità di attribuire efficacia di giudicato all'ordinanza di archiviazione indicata da controparte. Tanto premesso e hanno concluso chiedendo il rigetto dell'appello e la CP_1 CP_2 condanna di controparte al rimborso delle spese di lite. All'udienza del 04/06/2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3 3. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata. L'articolo 342 del c.p.c., come pure il successivo articolo 434 dello stesso codice di rito, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, fermo restando, però, come a tal fine non occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Invero, il richiamo, contenuto nei citati articoli 342 e 434, alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio, giacché quanto viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. (cfr. Cassazione civile sez. III, 08/04/2024, n.9378) Nel caso di specie, l'atto di appello soddisfa con sufficiente grado di specificità le prescrizioni contenutistiche dell'art. 342 c.p.c., risultando adeguatamente formulata, accanto ai motivi di censura, una parte argomentativa teleologicamente orientata a confutare e contrastare le ragioni addotte dal giudice a quo. Nel merito, tuttavia, l'appello proposto da è infondato e va rigettato. Parte_1
Per quel che concerne il primo motivo di appello e, precisamente, la nullità della sentenza di primo grado in quanto nella stessa non sono stati correttamente indicati i nomi delle parti, appare sufficiente evidenziare come sia principio alquanto consolidato in giurisprudenza che l'omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell'intestazione della sentenza va considerata come un mero errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., quando dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza l'esatta identità di tutte le parti. L'inesatta o omessa indicazione delle parti comporta, la nullità della sentenza stessa soltanto qualora da essa si deduca che non si è regolarmente costituito il contraddittorio, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., e quando sussista una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell'intera sentenza, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce (Cass. n. 22275 del 2017; Cass. n. 7343 del 2010; Cass. 15786 del 2004; Cass. n. 8242 del 2003). Nel caso di specie non si verte in nessuna delle ipotesi sopra indicate atteso che, dal contesto della sentenza si evince chiaramente la posizione processuale rivestita dal all'interno del Parte_1 procedimento ossia la sua qualità di opposto. Risulta, invece, inammissibile il secondo motivo di appello con cui l'appellante eccepisce la nullità dell'ordinanza del 05/05/2016, per aver il primo Giudice, dapprima abilitato lo stesso alla prova diretta per poi, a parziale revoca della precedente ordinanza, resa in data 13/07/2015, abilitarlo alla sola prova contraria. Difatti, all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 23/07/2020, la difesa dell'opposto, odierno appellante, si è limitata semplicemente a richiedere la sospensione del processo per la pendenza del procedimento penale e, ciò alla luce del fatto che, nelle more e, precisamente, in data 18/07/2020, e erano stati identificati dalla Parte_1 Parte_2
Guardia di Finanza, senza però insistere per l'ammissione dei mezzi istruttori così come articolati nelle memorie ex art. 183, 6 comma, c.p.c. e, dunque, per la revoca dell'ordinanza resa in data 5/5/2016. Ebbene, poiché le istanze istruttorie rigettate dal Giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti
4 difensivi precedenti, la mancata riproposizione delle stesse e l'omessa richiesta di revoca dell'ordinanza del 05/05/2016 da parte del procuratore dell'opposto, induce questa Corte a ritenere le stesse abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione. Dagli atti processuali nonché da una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo (Cass. civ. sez.
6-3 ord. 4/4/2022 n. 10767), non è emersa alcuna volontà inequivoca di insistere nelle richieste istruttorie, tale da ritenere la presunzione di cui sopra superata. Risulta, infine, infondato il terzo ed ultimo motivo di appello con cui l'appellante denuncia complessivamente un'errata ricostruzione della realtà quale risultante dalle deposizioni dei testi indicati dagli opponenti, una mancata lettura da parte del Tribunale delle denunce sporte da
[...]
e nei confronti di e , Pt_1 Controparte_3 Persona_2 Persona_1 CP_1 nonché la mancata conoscenza da parte del Giudice del provvedimento di archiviazione del procedimento penale con R.G. n. 10328/2019, richiamato nella sentenza di primo grado. Nessun elemento, infatti, l'appellante ha indicato al fine di poter comprendere il motivo per il quale il primo Giudice avrebbe sbagliato nel considerare attendibile la ricostruzione dei fatti offerta dai testi degli opponenti, odierni appellati. L'unico dato ricavabile è la presenza nel fascicolo di primo grado di tre denunce, che a dire dell'appellante, non sarebbero state esaminate dal Giudice di prime cure, sporte nel 2012, da
[...]
e nei confronti di e , per Pt_1 Controparte_3 Persona_2 Persona_1 CP_1 fatti presumibilmente avvenuti nel 2006 e, di cui non si conosce l'esito o meglio, da quanto riportato nelle memorie ex art. 183 c.p.c, sesto comma, II termine di parte opposta, che sarebbero state archiviate in quanto i reati di cui ai fatti denunciati sarebbero stati dichiarati prescritti. In ogni caso, tali denunce risultano del tutto irrilevanti atteso che nulla provano in relazione alla presunta condotta illecita posta in essere dal e dal nei confronti Persona_1 CP_1 dell'opposto odierno appellante. Parte_1
Quanto, invece, alle dichiarazioni rese dai testi, in particolare quelle di e Tes_1 Per_1
, non sussistono motivi per ritenere le stesse inattendibili.
[...]
Dalla prova testimoniale raccolta, infatti, è emerso che proprio il teste che era stato indicato anche da parte opposta, , aveva categoricamente escluso la versione di Persona_1 Parte_1 secondo cui il denaro sarebbe stato consegnato alla controparte a titolo di investimento in un'operazione commerciale. Per quel che concerne, invece, l'ordinanza con cui il Giudice delle Indagini preliminari presso il Tribunale di Nola, in data 06/11/2020, ha disposto l'archiviazione del procedimento penale iscritto a carico di per il reato di cui all'art. 644 c.p. asseritamente commesso in danno di Parte_1
va rilevato che tale circostanza non è idonea a inficiare le risultanze probatorie CP_1 acquisite nel giudizio civile, le quali, secondo la preponderanza della prova, confermano la natura usuraria del prestito. Infatti, l'ordinanza di archiviazione del procedimento penale in nessun modo può essere paragonata ad una sentenza di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito al dibattimento o in seguito a giudizio abbreviato. Pertanto, non essendosi mai aperta la fase dibattimentale, non può essere accolto l'assunto di parte appellante secondo cui vada riconosciuta una qualche efficacia nel giudizio civile all'ordinanza di archiviazione emessa dal GIP. Un provvedimento di archiviazione che non ha natura di giudicato e che si basa su un diverso standard probatorio, nella specie insufficienti elementi per sostenere l'accusa in giudizio, non può precludere al Giudice civile di accertare autonomamente fatti rilevanti ai fini della decisione secondo il principio del “più probabile che non”. Ne consegue, quindi, che l'appello così come proposto da risulta infondato e deve Parte_1 essere rigettato.
5 4. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza - con attribuzione ai procuratori delle parti appellate avv.ti Francesco Iorio, Giuseppe Zirollo e Maria Russo dichiaratisene antistatari ex art. 93 c.p.c. - e vengono liquidate come da dispositivo facendo riferimento ai parametri medi stabiliti dal D.M. 147/2022 per le controversie civili davanti alla Corte di Appello per lo scaglione relativo al valore della controversia (e, quindi, rientrante nello scaglione da € 52.000,00 ad € 260.000,00) e il riconoscimento del compenso in misura minima per la c.d. fase istruttoria o di trattazione, essendosi definita la controversia senza il compimento di alcuna ulteriore attività istruttoria. Si dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c.1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte di Appello di Napoli, sezione III civile, come sopra composta, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei confronti di e , Parte_1 CP_1 CP_2 avverso la sentenza n. 1772/2020, pubblicata dal Tribunale di Nola il 02/12/2020, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto: Parte_1
2. condanna al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di Parte_1
e , delle spese di lite che qui si liquidano in € 12.154,00, CP_1 CP_2
(dodicimilacentocinquantaquattro,00) per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese genarli in misura del 15%, Iva e CPA, se dovute, come per legge con attribuzione ai procuratori delle parti appellate avv.ti Francesco Iorio, Giuseppe Zirollo e Maria Russo dichiaratisene antistatari ex art. 93 c.p.c.
3. dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c.1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Napoli 5.11.2025 Il Consigliere relatore Il Presidente Dott. Pasquale Ucci dott. Giulio Cataldi
6
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati Dott. Giulio Cataldi Presidente Dott. Ucci Pasquale Consigliere Dott. Caccese Michele Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 145/2021 del R.G.A.C. pendente TRA
, nato il [...] a [...] (c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Michele Mauro Raia (c.f. , come da procura apposta in calce C.F._2 alla memoria di costituzione depositata in data 3.6.2025; APPELLANTE E
, nato il [...] a [...] (c.f. , e , CP_1 C.F._3 CP_2 nata il [...] ad [...], (c.f. , rappresentati e difesi dagli C.F._4
Avvocati Giuseppe Zirollo (c.f. e Maria Russo (c.f. C.F._5
), in virtù di procura speciale alle liti apposta in calce all'atto di citazione in C.F._6 opposizione a decreto ingiuntivo nonché dall'Avv. Francesco Iorio (c.f. , in C.F._7 virtù di procura speciale alle liti apposta in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore;
APPELLATI CONCLUSIONI All'udienza del 04/06/2025, le parti costituite concludevano riportandosi a tutte le rispettive domande ed eccezioni, come formulate nei precedenti scritti difensivi. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il Tribunale di Nola, su ricorso di con decreto n. 192/2014, ingiungeva a Parte_1 CP_1
e il pagamento della somma di € 63.000,00, oltre spese di lite della procedura. A
[...] CP_2 fondamento del ricorso deduceva l'omesso pagamento di n. 63 cambiali, ognuna Parte_1 delle quali di importo di € 1.000,00. Avverso il predetto decreto proponevano opposizione e deducendo CP_1 CP_2 quanto segue:
• la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto nonché l'insussistenza del credito azionato, stante l'intervenuto pagamento delle somme imputate ai titoli depositati, nella specie cambiali e, non restituiti, nonché la mancanza di idonea documentazione probatoria del credito vantato dall'opposto creditore, essendo le stesse cambiali relative a somme non dovute in quanto già versate ed incamerate. Gli opponenti eccepivano, altresì, il decorso del termine di prescrizione del credito ex adverso azionato e precisavano di essersi rivolti a per ottenere un prestito di € 10.000,00, per Parte_1 il quale era stato applicato un tasso di interesse pari al 6% mensile ed al 72% annuale e che, a causa dei predetti interessi, il debito contratto era stato più volte rinegoziato, al punto che le cambiali, di volta in volta emesse, non erano altro che gli interessi applicati sul prestito iniziale e, non riuscendo
1 a corrispondere i pagamenti con la cadenza mensile richiesta, affermavano di essere stati minacciati più volte per il rilascio di cambiali. Chiedevano, pertanto, previa sospensione della provvisoria esecuzione, la revoca del decreto ingiuntivo, con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite.
1.2 L'opposto costituendosi in giudizio, eccepiva, in rito, la nullità dell'atto di Parte_1 citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 n. 2, 163 n. 3 e 164, IV comma c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza dell'opposizione in quanto basata sull'illegittimo presupposto che gli attori sarebbero stati vittima di usura da parte dello stesso. Diversamente da quanto affermato dagli opponenti, infatti, l'opposto prospettava di essere stato avvicinato da un amico, tal , per fare un investimento in un'operazione Persona_1 commerciale consistente nell'acquisto di materiali elettrici, che vedeva coinvolto anche CP_1
e da cui sarebbe derivato un guadagno sulla somma impiegata. Affermava, inoltre, che di fronte all'impossibilità economica di restituire la predetta somma, si era reso disponibile a CP_1 firmare delle cambiali, sottoscritte anche dalla moglie CP_2
Ammessa la prova testimoniale richiesta dagli opponenti, il Tribunale di Nola, con sentenza n. 1772/2020, pubblicata il 02/12/2020, così decideva:
• accoglie l'opposizione, e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo 192/2014;
• condanna al pagamento di € 350,00 per spese ed € 10.000,00 per compensi, oltre IVA, Parte_1
CPA e rimborso forfettario spese generali (15%) come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti.
1.3 Il Tribunale accoglieva, dunque, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e CP_1
sulla scorta delle seguenti motivazioni: CP_2
• in primo luogo, rilevato che in atti erano state versate delle cambiali e che gli opponenti avevano eccepito il decorso del termine triennale di prescrizione dell'azione cambiaria, qualificava la domanda proposta con il ricorso monitorio come un'azione causale;
• i risultati dell'attività istruttoria portavano a confermare i fatti dedotti dagli opponenti, risultando provato che, a seguito di un prestito di € 10.000,00 in favore di , con CP_1 tasso di interesse mensile del 6%, il debitore, nonostante il pagamento della quota capitale, non era mai riuscito ad estinguere il debito originario e, per questo motivo, era stato costretto, anche a causa di minacce ricevute dall'opponente e dal padre di questi, a sottoscrivere, unitamente alla moglie , delle cambiali. Per i medesimi motivi, gli opponenti avevano poi dovuto CP_2 sottoscrivere ulteriori cambiali non riuscendo a reperire le necessarie somme di denaro nei tempi imposti. A tal uopo, il Tribunale considerava rilevante la testimonianza resa dal teste indotto da parte opponente, tal , della cui attendibilità non vi era motivo Persona_1 alcuno di dubitare, il quale affermava chiaramente che, a causa dell'impossibilità da parte di di restituire le somme ricevute a prestito con la maggiorazione del 6%, CP_1 [...] aveva preteso la sottoscrizione di titoli cambiari anche da parte di per Pt_1 CP_2 garantirsi il credito e gli interessi maturati e, ciò anche sotto minaccia. Il teste Persona_1 CP_ affermava, inoltre, che i coniugi e avevano onorato il pagamento della sorta CP_2 capitale ovvero delle somme ricevute in prestito e che dovevano effettuare gli altri pagamenti a fronte di interessi pretesi dal sul prestito, come applicati e concordati. Negava, Parte_1 infine, categoricamente l'esistenza di rapporti commerciali tra le parti, precisando che trattavasi solo di un prestito economico fatto da a per proprie esigenze Parte_1 CP_1 familiari e che lo stesso non avrebbe percepito alcun compenso per tali attività da entrambe le parti, smentendo del tutto la tesi dell'opposto. Secondo il primo Giudice, poi, del tutto infondata risultava la tesi sostenuta dal procuratore opposto nella comparsa di costituzione e risposta, quale mera trasposizione della denuncia querela depositata in atti, rilevato che era stato categoricamente escluso dal teste che il denaro fosse stato consegnato a titolo Persona_1 di investimento in un'operazione commerciale;
• in relazione, poi, al tasso di interesse del 6% mensile e del 72% annuale imposto da
[...]
il Tribunale, ritenendo che lo stesso avesse imposto un prestito a tassi di interessi non Pt_1
2 solo ultralegali (per i quali, in mancanza di forma scritta, è comunque prevista la nullità ex art. 1284, 3° comma c.c., con applicazione degli interessi al tasso legale) ma usurari, riteneva l'accordo nullo ex art. 1815, 2° comma c.c. e, pertanto, che nessun interesse fosse dovuto;
• per quel che concerne, poi, la sorta capitale, non avendo l'opposto formulato alcuna reconventio reconventionis per la ripetizione delle somme elargite e rilevato che nel corso della prova orale era emersa la circostanza dell'integrale ripetizione del capitale prestato, il Giudice di prime cure escludeva qualsivoglia pronuncia di restituzione in favore dell'opposto.
2.Avverso l'indicata sentenza (con atto notificato, in data 04/01/2021, a mezzo pec) ha proposto appello Parte_1
Con il primo motivo l'appellante ha eccepito la nullità della sentenza per non aver il Giudice di prime cure indicato correttamente i nomi delle parti. Difatti, assume l'appellante, era Parte_1 stato indicato come una società fallita ( in persona del curatore fallimentare”) e qualificato Parte_1 come opposta, in riferimento alla predetta società, piuttosto che come soggetto singolo e quindi opposto. Con il secondo motivo, l' ha eccepito la nullità dell'ordinanza del 05/05/2016 con cui il Pt_1
Tribunale aveva revocato la precedente ordinanza di ammissione delle prove, abilitando parte opposta alla sola prova contraria, sul presupposto della tardività della sua costituzione in giudizio. Secondo l'appellante, tale ordinanza non aveva ragione d'essere in quanto l'opposto – convenuto che si costituisce il giorno della fissata prima udienza, non decade dal diritto di articolare la prova diretta e contraria ma solo dalla facoltà di proporre domanda riconvenzionale e chiamare in causa un terzo, e ciò ai sensi dell'art. 167 c.p.c. Pertanto, ha chiesto di consentire la citazione dei testi indicati nella memoria ex art. 183 n.
2. Con il terzo ed ultimo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per un'errata ricostruzione della realtà formulata sulla base delle dichiarazione rese dai testi indicati dagli opponenti e per la mancata lettura da parte del Giudice delle denunce presenti nel fascicolo di primo grado, sporte da e nonché per la mancata Parte_1 Controparte_3 Persona_2 conoscenza da parte dello stesso, dell'archiviazione del procedimento penale n. 10328/2019 CP_ R.G.N.R., originato dalla denuncia per il reato di usura sporta dallo nei propri confronti, rilevato che la causa era terminata il 23/07/2020, prima dell'emissione di tale provvedimento. Nello specifico, l'appellante lamenta come non sia possibile una statuizione da parte del Giudice civile che contrasti con quanto già stabilito dal Giudice penale, il quale aveva accertato che la propria condotta era avvenuta nell'ambito della legalità. In conclusione, l'appellante chiedeva alla Corte di Appello di:
“riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare legittima la pretesa alla restituzione del credito vantato dal Sig. garantito dalle 63 cambiali ciascuno di euro 1.000,00 su cui era stato emesso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 192/2014 dal Tribunale di Nola;
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi in favore dello scrivente procuratore quale anticipatario e/o antistatario.
3. e si sono costituiti in giudizio eccependo, preliminarmente, CP_1 CP_2
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., ed evidenziando, nel merito, che il Tribunale aveva posto a fondamento della sua decisione soprattutto le dichiarazioni testimoniali rese dai testi di parte opponente che, per l'appunto, avevano pienamente asseverato l'insussistenza del rapporto sottostante all'azione causale, a confutazione di ogni pretesa di cui al decreto ingiuntivo opposto. Hanno, inoltre, rilevato l'autonomia del giudizio civile rispetto a quello penale e la impossibilità di attribuire efficacia di giudicato all'ordinanza di archiviazione indicata da controparte. Tanto premesso e hanno concluso chiedendo il rigetto dell'appello e la CP_1 CP_2 condanna di controparte al rimborso delle spese di lite. All'udienza del 04/06/2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3 3. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata. L'articolo 342 del c.p.c., come pure il successivo articolo 434 dello stesso codice di rito, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, fermo restando, però, come a tal fine non occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Invero, il richiamo, contenuto nei citati articoli 342 e 434, alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio, giacché quanto viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. (cfr. Cassazione civile sez. III, 08/04/2024, n.9378) Nel caso di specie, l'atto di appello soddisfa con sufficiente grado di specificità le prescrizioni contenutistiche dell'art. 342 c.p.c., risultando adeguatamente formulata, accanto ai motivi di censura, una parte argomentativa teleologicamente orientata a confutare e contrastare le ragioni addotte dal giudice a quo. Nel merito, tuttavia, l'appello proposto da è infondato e va rigettato. Parte_1
Per quel che concerne il primo motivo di appello e, precisamente, la nullità della sentenza di primo grado in quanto nella stessa non sono stati correttamente indicati i nomi delle parti, appare sufficiente evidenziare come sia principio alquanto consolidato in giurisprudenza che l'omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell'intestazione della sentenza va considerata come un mero errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., quando dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza l'esatta identità di tutte le parti. L'inesatta o omessa indicazione delle parti comporta, la nullità della sentenza stessa soltanto qualora da essa si deduca che non si è regolarmente costituito il contraddittorio, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., e quando sussista una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell'intera sentenza, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce (Cass. n. 22275 del 2017; Cass. n. 7343 del 2010; Cass. 15786 del 2004; Cass. n. 8242 del 2003). Nel caso di specie non si verte in nessuna delle ipotesi sopra indicate atteso che, dal contesto della sentenza si evince chiaramente la posizione processuale rivestita dal all'interno del Parte_1 procedimento ossia la sua qualità di opposto. Risulta, invece, inammissibile il secondo motivo di appello con cui l'appellante eccepisce la nullità dell'ordinanza del 05/05/2016, per aver il primo Giudice, dapprima abilitato lo stesso alla prova diretta per poi, a parziale revoca della precedente ordinanza, resa in data 13/07/2015, abilitarlo alla sola prova contraria. Difatti, all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 23/07/2020, la difesa dell'opposto, odierno appellante, si è limitata semplicemente a richiedere la sospensione del processo per la pendenza del procedimento penale e, ciò alla luce del fatto che, nelle more e, precisamente, in data 18/07/2020, e erano stati identificati dalla Parte_1 Parte_2
Guardia di Finanza, senza però insistere per l'ammissione dei mezzi istruttori così come articolati nelle memorie ex art. 183, 6 comma, c.p.c. e, dunque, per la revoca dell'ordinanza resa in data 5/5/2016. Ebbene, poiché le istanze istruttorie rigettate dal Giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti
4 difensivi precedenti, la mancata riproposizione delle stesse e l'omessa richiesta di revoca dell'ordinanza del 05/05/2016 da parte del procuratore dell'opposto, induce questa Corte a ritenere le stesse abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione. Dagli atti processuali nonché da una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo (Cass. civ. sez.
6-3 ord. 4/4/2022 n. 10767), non è emersa alcuna volontà inequivoca di insistere nelle richieste istruttorie, tale da ritenere la presunzione di cui sopra superata. Risulta, infine, infondato il terzo ed ultimo motivo di appello con cui l'appellante denuncia complessivamente un'errata ricostruzione della realtà quale risultante dalle deposizioni dei testi indicati dagli opponenti, una mancata lettura da parte del Tribunale delle denunce sporte da
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e nei confronti di e , Pt_1 Controparte_3 Persona_2 Persona_1 CP_1 nonché la mancata conoscenza da parte del Giudice del provvedimento di archiviazione del procedimento penale con R.G. n. 10328/2019, richiamato nella sentenza di primo grado. Nessun elemento, infatti, l'appellante ha indicato al fine di poter comprendere il motivo per il quale il primo Giudice avrebbe sbagliato nel considerare attendibile la ricostruzione dei fatti offerta dai testi degli opponenti, odierni appellati. L'unico dato ricavabile è la presenza nel fascicolo di primo grado di tre denunce, che a dire dell'appellante, non sarebbero state esaminate dal Giudice di prime cure, sporte nel 2012, da
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e nei confronti di e , per Pt_1 Controparte_3 Persona_2 Persona_1 CP_1 fatti presumibilmente avvenuti nel 2006 e, di cui non si conosce l'esito o meglio, da quanto riportato nelle memorie ex art. 183 c.p.c, sesto comma, II termine di parte opposta, che sarebbero state archiviate in quanto i reati di cui ai fatti denunciati sarebbero stati dichiarati prescritti. In ogni caso, tali denunce risultano del tutto irrilevanti atteso che nulla provano in relazione alla presunta condotta illecita posta in essere dal e dal nei confronti Persona_1 CP_1 dell'opposto odierno appellante. Parte_1
Quanto, invece, alle dichiarazioni rese dai testi, in particolare quelle di e Tes_1 Per_1
, non sussistono motivi per ritenere le stesse inattendibili.
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Dalla prova testimoniale raccolta, infatti, è emerso che proprio il teste che era stato indicato anche da parte opposta, , aveva categoricamente escluso la versione di Persona_1 Parte_1 secondo cui il denaro sarebbe stato consegnato alla controparte a titolo di investimento in un'operazione commerciale. Per quel che concerne, invece, l'ordinanza con cui il Giudice delle Indagini preliminari presso il Tribunale di Nola, in data 06/11/2020, ha disposto l'archiviazione del procedimento penale iscritto a carico di per il reato di cui all'art. 644 c.p. asseritamente commesso in danno di Parte_1
va rilevato che tale circostanza non è idonea a inficiare le risultanze probatorie CP_1 acquisite nel giudizio civile, le quali, secondo la preponderanza della prova, confermano la natura usuraria del prestito. Infatti, l'ordinanza di archiviazione del procedimento penale in nessun modo può essere paragonata ad una sentenza di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito al dibattimento o in seguito a giudizio abbreviato. Pertanto, non essendosi mai aperta la fase dibattimentale, non può essere accolto l'assunto di parte appellante secondo cui vada riconosciuta una qualche efficacia nel giudizio civile all'ordinanza di archiviazione emessa dal GIP. Un provvedimento di archiviazione che non ha natura di giudicato e che si basa su un diverso standard probatorio, nella specie insufficienti elementi per sostenere l'accusa in giudizio, non può precludere al Giudice civile di accertare autonomamente fatti rilevanti ai fini della decisione secondo il principio del “più probabile che non”. Ne consegue, quindi, che l'appello così come proposto da risulta infondato e deve Parte_1 essere rigettato.
5 4. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza - con attribuzione ai procuratori delle parti appellate avv.ti Francesco Iorio, Giuseppe Zirollo e Maria Russo dichiaratisene antistatari ex art. 93 c.p.c. - e vengono liquidate come da dispositivo facendo riferimento ai parametri medi stabiliti dal D.M. 147/2022 per le controversie civili davanti alla Corte di Appello per lo scaglione relativo al valore della controversia (e, quindi, rientrante nello scaglione da € 52.000,00 ad € 260.000,00) e il riconoscimento del compenso in misura minima per la c.d. fase istruttoria o di trattazione, essendosi definita la controversia senza il compimento di alcuna ulteriore attività istruttoria. Si dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c.1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte di Appello di Napoli, sezione III civile, come sopra composta, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei confronti di e , Parte_1 CP_1 CP_2 avverso la sentenza n. 1772/2020, pubblicata dal Tribunale di Nola il 02/12/2020, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto: Parte_1
2. condanna al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di Parte_1
e , delle spese di lite che qui si liquidano in € 12.154,00, CP_1 CP_2
(dodicimilacentocinquantaquattro,00) per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese genarli in misura del 15%, Iva e CPA, se dovute, come per legge con attribuzione ai procuratori delle parti appellate avv.ti Francesco Iorio, Giuseppe Zirollo e Maria Russo dichiaratisene antistatari ex art. 93 c.p.c.
3. dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c.1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Napoli 5.11.2025 Il Consigliere relatore Il Presidente Dott. Pasquale Ucci dott. Giulio Cataldi
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