Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 24/06/2025, n. 4708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4708 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 04708/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02826/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2826 del 2022, proposto da CA AB UN, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Ragosta, con domicilio eletto presso il suo studio in Ottaviano (NA) e domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. giuseppe.ragosta@pecavvocatinola.it;
contro
Comune di San Giuseppe Vesuviano (NA), in persona del sindaco p.t. , rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Andreoli con domicilio eletto presso gli uffici dell’avvocatura civica in San Giuseppe Vesuviano, piazza Elena d’Aosta 1 e domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. vincenzo.andreoli@legalmail.it;
per l’annullamento
dell’ordinanza urbanistica n. 4 del 5 aprile 2022, notificata il successivo giorno 13, con la quale è stata ingiunta al ricorrente la demolizione delle opere ivi descritte e costruite in assenza di permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica sul fondo individuato catastalmente al foglio n. 6, particella n. 1958.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Giuseppe Vesuviano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio straordinaria di smaltimento del giorno 17 giugno 2025 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con ordinanza urbanistica n. 4 del 5 aprile 2022, notificata il successivo giorno 13, il Comune di San Giuseppe Vesuviano ha ingiunto ad CA AB UN la demolizione delle seguenti opere edificate sul fondo individuato catastalmente al foglio n. 6, particella n. 1958, in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica: a) una legnaia in ferro di circa mq 22,80 e mc 42,18 collocata sul lato sud del fabbricato ivi esistente; b) un muretto di ml 21,55 x 0,76 (h) posto sul lato sud; c) una dépendance di circa mq 35,00 e mc 98,00 con struttura portante in ferro, copertura in lamiera coibentata a falda inclinata e tompagnature in blocchi, costruita sul lato nord; d) un locale ripostiglio adiacente alla suddetta dépendance di circa mq 9,15 e mc 29,00 coperto da una tettoia con struttura portante in ferro e ricoperta di tegole, avente un’estensione di circa mq 15,70, anche essi sul lato nord; e) un muretto di ml 7,00 x 0,76 (h) collocato sul lato sud; f) un muro fronte strada, in prosieguo ad altra proprietà, costruito in cemento e rivestito di pietra lavica avente un’altezza di cica ml 1,15 con ringhiera metallica e due varchi di accesso carrabile e uno pedonale;
Considerato che con il ricorso all’esame, notificato il 18 maggio 2022 e depositato il 7 giugno 2022, A.G.A. ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, lamentando violazione degli artt. 97 Cost., 3, l. 7 agosto 1990 n. 241, 31, comma 4, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, oltre a eccesso di potere, perché i muri di cui è stata disposta la demolizione assolverebbero a una funzione di mera recinzione della proprietà e sarebbero quindi da considerare pertinenziali e, come tali, non necessitanti del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica e perché la legnaia altro non sarebbe se non una tettoia aperta, anche essa non rientrante nel novero degli interventi edificatori assoggettati a regime autorizzativo;
Considerato preliminarmente che l’ordine di demolizione ha ad oggetto una molteplicità di opere e deve ritenersi incontestato nella parte in cui ingiunge il ripristino dello stato dei luoghi per l’avvenuta costruzione sine titulo di una dépendance e di un locale ripostiglio, non avendo parte ricorrente articolato alcuna censura riguardo alla situazione di tali manufatti;
Considerato che, limitatamente ai muri, giurisprudenza condivisa dal collegio ha avuto modo di precisare che il muro di cinta o di contenimento è una struttura che differenziandosi dalla semplice recinzione – la quale ha caratteristiche tipologiche di minima entità al fine della mera delimitazione della proprietà – non ha natura pertinenziale, sì che qualora, avuto riguardo alla sua struttura e all’estensione dell’area relativa, sia tale da modificare l’assetto urbanistico del territorio rientra tra gli interventi di nuova costruzione subordinati a permesso di costruire (Cons. Stato, sez. II, 8 luglio 2024 n. 7049; sez. VI, 9 luglio 2018 n. 4169);
Considerato che dalla lettura dell’impugnata ordinanza del 5 aprile 2022 si evince che i diversi muri di cui è stata ingiunta la demolizione presentano rilevanti dimensioni, sì che non appare possibile considerarli alla stregua di mere recinzioni e che, pertanto, per la loro legittima edificazione appaiono necessari i titoli abilitativi edilizi e paesaggistici prescritti in relazione alla condizione dell’area di sedime;
Considerato che, in merito alla legnaia, il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di una tettoia è necessario quando, per le sue caratteristiche costruttive, essa sia idonea ad alterare la sagoma dell’edificio, mentre l’installazione di tale manufatto è invece sottratta al regime autorizzativo de quo “ ove la sua conformazione e le ridotte dimensioni ne rendano evidente e riconoscibile la finalità di mero arredo e di riparo e protezione dell’immobile ” cui accede (Cons. Stato, sez. VI, 12 novembre 2024 n. 9054; sez. VI, 27 gennaio 2021 n. 813);
Considerato che il provvedimento gravato dà conto di una legnaia di rilevanti dimensioni (mq 22,80) che non disvelano una finalità di mero arredo, riparo e protezione del fabbricato cui accede, con la conseguenza che la sua legittima costruzione richiede il previo rilascio del permesso costruire e dell’autorizzazione paesaggistica;
Ritenuto che, pertanto, per le sopra esposte ragioni il ricorso sia infondato e da rigettare;
Ritenuto che il regime delle spese di lite possa seguire la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania (sezione nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di San Giuseppe Vesuviano, che sono liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Valerio Torano, Primo Referendario, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Torano | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO