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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 28/05/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Sezione civile composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'udienza del 22 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile recante il n. 549/2024 r. g. vertente
TRA in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa per procura Parte_1 alle liti in atti dall'Avv. Raffaella Zuccaro
Parte appellante
E in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa per procura alle liti in atti Controparte_1 dall'Avv. Carlo Marchesini
Parte appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1° marzo 2023, adiva il Tribunale di Fermo Parte_1 per ottenere il risarcimento dei danni e il riconoscimento delle indennità connesse alla ritardata e parziale restituzione dell'azienda concessa in affitto a nonché per l'occupazione sine titulo Controparte_1 dell'immobile sito in Porto Sant'Elpidio, concesso in comodato.
In particolare, la ricorrente esponeva:
- che, in data 21 settembre 2018 aveva stipulato con la convenuta un contratto di affitto di ramo d'azienda riguardante lo stabilimento industriale sito in Sant'Elpidio a Mare, comprensivo di impianti, beni mobili strumentali, know-how aziendale, software, clientela e campionari;
- che, con separato contratto, aveva concesso in comodato un secondo immobile ad uso magazzino in via Abruzzi a Porto Sant'Elpidio;
- che la restituzione dell'azienda, pattuita per il 1° settembre 2020, era avvenuta solo in data 1° luglio
2022, e che oltre 1.700 stampi, campionari, software e dati aziendali non erano mai stati restituiti, con dichiarazioni del legale rappresentante della convenuta che ne rivendicava la proprietà;
- che, nel frattempo, la società attrice era stata costretta a sostenere i costi del personale dipendente per circa due anni, confidando nella restituzione dell'azienda.
Sulla base di tali presupposti, chiedeva: Parte_1
1. la condanna della convenuta al pagamento di un'indennità di occupazione per il ritardato rilascio dell'azienda, relativa al periodo dal 1° settembre 2020 al 1° luglio 2022, per un importo pari a euro
220.000,00;
2. il risarcimento del danno per la mancata restituzione dei beni aziendali (oltre 1.700 stampi, campionari e altri beni strumentali), per un valore complessivo stimato in euro 869.000,00;
3. la condanna al pagamento di euro 58.320,00 a titolo di indennità di occupazione per il ritardato rilascio dell'immobile concesso in comodato sito in via Abruzzi, calcolata per il periodo luglio 2019 – giugno 2022;
4. il risarcimento del costo del personale dipendente sostenuto negli anni 2020 e 2021, quantificato in euro 67.549,87.
L'importo complessivo domandato dalla società ricorrente ammontava, pertanto, a euro
1.214.869,87, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese.
Si costituiva in primo grado contestando integralmente le domande attoree. La Controparte_1 resistente, in primo luogo, precisava che si era dimesso dalla carica di co-amministratore nel Persona_1 novembre 2018; quanto alla mancata restituzione degli stampi e dei beni aziendali, eccepiva l'assenza di un inventario analitico al momento della stipula del contratto, così da rendere indeterminabili le entità asseritamente mancanti, che la ricorrente avrebbe solo genericamente ricostruito in modo postumo;
deduceva che parte dei beni sarebbero comunque stati offerti in restituzione successivamente, altri risultavano di proprietà di terzi, usurati e distrutti o frutto di ricodifiche interne, mentre taluni erano ibridi o di proprietà della stessa , essendo stati sviluppati durante l'affitto; riteneva arbitraria e incongrua la valutazione CP_1 economica proposta dalla ricorrente (500 euro per ciascuno stampo), in quanto non ancorata a parametri oggettivi e tale da sovrastimare fittiziamente il valore aziendale. Con riferimento ai costi del personale, la resistente negava ogni responsabilità risarcitoria, sottolineando che la maggior parte degli operai era regolarmente rientrata in servizio presso la società attrice a settembre 2020 e che gli altri si erano legittimamente dimessi o erano stati assunti per necessità economiche, senza che vi fosse stato alcuno sviamento doloso. Quanto ai dati aziendali, software e know-how, la resistente evidenziava che erano accessibili tramite il gestionale Team System, e che la ricorrente non aveva rinnovato il proprio abbonamento, pur avendo ricevuto tutti gli hard disk. Sotto il profilo temporale, la convenuta evidenziava di aver offerto la restituzione dell'azienda sin dal 1° settembre 2020, a seguito del recesso comunicato nel marzo dello stesso anno. L'offerta era stata ribadita informalmente il 20 settembre 2020 e formalizzata con l'intervento dell'ufficiale giudiziario in data 3 febbraio 2022, sempre rifiutata dalla ricorrente. Tale condotta, integrante mora era idonea ad escludere responsabilità della convenuta ai sensi degli artt. 1216, Pt_2
1220 e 1227 c.c. In relazione all'immobile di via Abruzzi, la società convenuta sosteneva che fosse rimasto nella disponibilità materiale e giuridica della stessa , che ne conservava le chiavi e vi aveva Parte_1 collocato la propria sede legale già dal 2019, negando pertanto la fondatezza della pretesa risarcitoria per occupazione sine titulo. Quanto alla procedura di mediazione avviata nel febbraio 2022, la convenuta ne rivendicava il valore risolutivo: durante il procedimento erano state restituite le chiavi, redatto l'inventario condiviso, ripristinati gli impianti, regolati i canoni pregressi e riaffittata l'azienda a terzi (LI
NN), con ripartizione delle spese al 50% tra le parti. La convenuta eccepiva, altresì, l'incompetenza funzionale del Tribunale di Fermo per le domande attoree connesse alla concorrenza sleale, sviamento della clientela e tutela dei diritti di privativa, ritenendo che la cognizione spettasse alla sezione specializzata in materia d'impresa del Tribunale di Ancona, in ragione della connessione soggettiva e oggettiva con altre azioni prospettate dalla stessa attrice. La resistente eccepiva, da ultimo, l'inammissibilità dei mezzi istruttori richiesti dalla controparte, qualificandoli come generici, esplorativi o volti a provare patti contrari al contratto scritto. Veniva contestata anche la mancanza di specificità nell'indicazione dei testi e l'inammissibilità dei capitoli testimoniali ai sensi ai sensi dell'art. 244 c.p.c.
In sintesi, attribuiva alla ricorrente la responsabilità per il protrarsi della situazione, Controparte_1 affermando che aveva rifiutato la restituzione dell'azienda sin dal settembre 2020, Parte_1 senza verificare tempestivamente i beni e senza agire cautelarmente, così contribuendo direttamente al pregiudizio economico oggi lamentato.
Con sentenza n. 327/2024, pubblicata in data 7 maggio 2024, il Tribunale di Fermo accoglieva solo parzialmente le domande proposte dalla società condannando la convenuta al Parte_1 pagamento in favore della ricorrente dell'importo complessivo di euro 70.000,00, a titolo equitativo e cumulativo per il ritardato rilascio dell'azienda e per la mancata restituzione di parte dei beni aziendali (in particolare stampi e campionari), nonché per l'occupazione sine titulo dell'immobile di via Abruzzi, concesso in comodato e riconsegnato solo il 1° luglio 2022.
Il Giudice disponeva inoltre la condanna della società alla rifusione delle spese di Controparte_1 lite, liquidate in euro 10.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario.
Con ricorso in appello, depositato il 5 giugno 2024, la società ha impugnato Parte_1 la sentenza dell'adito Tribunale, ritenendola viziata per omessa pronuncia, erronea valutazione del danno e gravi carenze istruttorie.
In particolare, l'appellante ha articolato i motivi di impugnazione nei termini seguenti: 1) omessa pronuncia sulla domanda n. 4, relativa al risarcimento del danno per il costo sostenuto per i dipendenti negli anni 2020 e 2021, pari ad € 67.549,87, quale conseguenza diretta della ritardata e parziale restituzione dell'azienda; 2) insufficiente valutazione del quantum debeatur –erroneamente determinato in via equitativa e liquidato in modo forfettario e generico nell'importo complessivo di euro 70.000,00 a titolo cumulativo per l'indennità di occupazione dell'azienda, per la valutazione dei beni aziendali (mancanti ovvero restituiti in ritardo), nonché per l'occupazione dell'immobile concesso in comodato;
ciò in assenza di specifica motivazione, anche in merito alla mancata ammissione dei pur sollecitati mezzi istruttori, e omettendo di valutare adeguatamente la documentazione prodotta da parte attrice, oltre che tralasciando di disporre CTU tecnica per la stima del valore degli stampi e degli altri beni aziendali non restituiti, nonostante l'esistenza di esperti iscritti agli albi, quindi non prendendo in considerazione il valore medio di euro 500,00 per stampo, indicato in base a criteri di mercato e documenti probatori, tra cui il Registro dei Beni Ammortizzabili, erroneamente ritenuto privo di valore probatorio, ed infine ignorando la richiesta di determinazione puntuale dell'indennità di occupazione sulla base del canone del contratto di affitto e dei valori OMI per l'immobile in comodato. L'appellante ha, quindi, ravvisato la violazione dei criteri legali di riparto dell'onere della prova nella scelta di fondare la decisione su un criterio equitativo, in assenza dei presupposti di legge e disattendendo le istanze istruttorie avanzate, nonché erroneamente accorpando in un'unica voce i tre distinti danni patrimoniali richiesti (indennità di occupazione dell'azienda, valore dei beni non restituiti, indennità di occupazione dell'immobile concesso in comodato), ed omettendo una distinta e motivata valutazione per ciascuno, in tal modo disattendendo quanto richiesto in modo chiaro e articolato nell'atto introduttivo del giudizio;
ha sottolineato come la mancata separazione tra le causae petendi avesse comportato una palese violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, con conseguente vizio di nullità e necessità di integrale riforma della sentenza sul punto.
Tutto ciò premesso, la società ha pertanto chiesto che questa Corte volesse Parte_1 così provvedere:
1. in via principale, accogliere il ricorso in appello, riformando integralmente la sentenza n.
327/2024 emessa in data 6 maggio 2024 dal Tribunale di Fermo, come corretta con decreto in data 30 maggio 2024, e per l'effetto:
- pronunciarsi sulla domanda n. 4 e condannare la società al pagamento, in favore Controparte_1 della società della somma di euro 67.549,87 a titolo di danno per il costo del Parte_1 personale negli anni 2020 e 2021;
- accogliere integralmente le domande risarcitorie di primo grado, ritenute fondate in fatto e in diritto, riconoscendo e liquidando:
a) l'indennità di occupazione per il ritardato rilascio dell'azienda per il periodo 01/09/2020 –
01/07/2022 in euro 220.000,00;
b) il valore dei beni non restituiti (n.
1.738 stampi e piantine) in euro 869.000,00;
c) l'indennità di occupazione dell'immobile concesso in comodato, sito in Via Abruzzi, per il periodo luglio 2019 – giugno 2022 in euro 58.320,00;
d) il già richiamato costo del personale in euro 67.549,87; per un totale complessivo di euro 1.214.869,87, o per quella maggiore o minore che la Corte riterrà di giustizia, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo.
2. In via istruttoria, ha reiterato le richieste inerenti a:
- l'ordine di esibizione a carico di delle fatture relative alla vendita dei tacchi Controparte_1 prodotti con gli stampi non restituiti;
- la nomina di un consulente tecnico d'ufficio al fine di:
a) determinare il valore dei beni aziendali non restituiti;
b) quantificare l'indennità di occupazione dell'azienda per il periodo 01.09.2020 – 01.07.2022;
c) valutare l'indennità per l'uso dell'immobile in comodato in via Abruzzi per il periodo luglio 2019
– giugno 2022.
3. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado e di quello di primo grado, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario, come per legge.
Si è costituita nel processo di appello la società che ha resistito al gravame Controparte_1 chiedendone il rigetto. In via incidentale condizionata, ossia per l'ipotesi di accoglimento dell'appello principale, ha chiesto riformarsi la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva accolto, sia pure parzialmente, le domande attoree, con specifico riferimento alla condanna al pagamento della somma di euro
70.000,00, ritenuta ingiustificata, sproporzionata e comunque frutto di una valutazione equitativa non fondata su presupposti istruttori adeguati.
Più nel dettaglio, la società appellata ha preliminarmente impugnato, nella forma dell'impugnazione incidentale ex art. 288 c.p.c., le parti della sentenza che erano state oggetto di correzione formale su istanza unilaterale dell'appellante, ritenendo tale modifica viziata da violazione delle garanzie sul contraddittorio e del principio della domanda, con riguardo sia al numero degli stampi asseritamente non restituiti
(erroneamente indicati in 1.738 invece che in 1.378), sia alla decorrenza di interessi e rivalutazione monetaria, anticipata rispetto all'epoca della pronuncia giudiziale, pur in assenza di specifica richiesta attorea di maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c.
Nel merito, la società appellata ha evidenziato come l'appello principale non meritasse accoglimento, sia per la genericità delle domande, sia per l'assoluta incongruità delle richieste risarcitorie, pari a oltre 1.200.000,00 euro, a fronte di un danno ritenuto in primo grado meritevole di ristoro solo in misura pari a euro 70.000,00.
In via subordinata, e solo nell'ipotesi in cui l'appello principale venisse accolto, in tutto o in parte, ha proposto appello incidentale condizionato, chiedendo la riforma della sentenza anche Controparte_1 nella parte in cui aveva disposto la condanna della medesima società al pagamento dell'indennità di occupazione per il ritardato rilascio dell'azienda.
Secondo la società resistente, tale condanna risulterebbe infondata poiché la restituzione dell'azienda era stata offerta fin dal 1° settembre 2020, ma pretestuosamente rifiutata da per Parte_1 assenza di una certificazione di sanificazione (non obbligatoria all'epoca), per la mancata redazione di un inventario preventivo degli stampi e per l'assenza di verifiche funzionali sui macchinari, in tal modo integrando un comportamento dilatorio, idoneo, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., a far escludere ogni responsabilità nel ritardo in capo a Controparte_1
La resistente ha inoltre dedotto che il valore degli stampi asseritamente mancanti era stato determinato in modo arbitrario, in assenza di una corrispondenza oggettiva tra l'inventario redatto nel 2022 e l'allegato A al contratto di affitto del 2018, riportante solo una classificazione generica dei beni. Ha quindi eccepito la carenza di un inventario iniziale e ha sottolineato che la funzione dell'elenco del 2022 era esclusivamente quella di agevolare il successivo riaffitto dell'azienda a terzi, come poi avvenuto con il contratto stipulato con il LI NN nel luglio 2023.
Inoltre, ha ribadito che, a seguito dell'inventario del luglio 2022, furono individuati Controparte_1
e prontamente offerti in restituzione oltre mille stampi, mediante apposite comunicazioni trasmesse via PEC, che tuttavia non furono mai ritirati dalla società appellante. Alcuni di essi risultavano di proprietà di terzi, altri erano stati distrutti per usura, altri ancora risultavano duplicati o ricodificati. Nessuna sottrazione dolosa o trattenimento indebito sarebbe pertanto imputabile alla società convenuta, la quale aveva agito sempre con correttezza, spirito collaborativo e nel rispetto degli obblighi contrattuali.
Da ultimo, ha impugnato la sentenza del Tribunale di Fermo nella parte in cui aveva Controparte_1 statuito l'obbligo di corrispondere l'indennità di occupazione per il ritardato rilascio dell'immobile di via degli Abruzzi dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2022, laddove il comodato era gratuito e l'indennità di occupazione non poteva configurarsi come lucro cessante, tenuto conto che il aveva Parte_1 sempre mantenuto la disponibilità esclusiva delle chiavi e non aveva mai richiesto formalmente la restituzione dell'immobile né il pagamento di somme per occupazione abusiva.
All'esito dell'udienza di discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale non è fondato per le ragioni di seguito esposte;
va invece accolto l'appello incidentale proposto ex art. 288 c.p.c., limitatamente ad alcuni specifici profili che saranno di seguito indicati, mentre resta assorbito l'appello incidentale proposto in via condizionata.
A fini chiarificatori, e in ossequio al principio di specificità dei motivi di gravame, giova evidenziare che, dall'analisi comparativa tra l'atto di appello e il ricorso introduttivo di primo grado, deve ritenersi intervenuta la formazione del giudicato interno su una pluralità di domande, eccezioni e allegazioni originariamente formulate dalla parte appellante e non più riproposte in questa sede.
In particolare, devono intendersi rinunciate – e, pertanto, definitivamente precluse – tutte le questioni relative: all'asserita incompatibilità del Sig. alla presunta sottrazione di dati aziendali, Persona_1 informatici, campionari, modelli, opere dell'ingegno e know-how; alle condotte di concorrenza sleale, anche nella forma dello storno di dipendenti;
alla dedotta sottrazione o al malfunzionamento di macchinari.
Tali questioni, pur ampiamente sviluppate in sede di primo grado, non sono state in alcun modo riproposte in seno al gravame, con riferimento alla posizione rispetto ad esse assunta dal Tribunale. Trova dunque applicazione il principio sancito dall'art. 329, comma 2, c.p.c., secondo cui “l'impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate”, con conseguente formazione del giudicato interno sulle statuizioni non investite dall'impugnazione.
Ciò premesso, con il primo motivo di appello principale la società appellante censura la sentenza impugnata per omessa pronuncia in violazione dell'art. 112 c.p.c., nella parte in cui il giudice di prime cure, pur avendo accertato l'illegittimità della condotta della controparte in ordine alla ritardata e parziale restituzione dell'azienda e accolto le prime tre domande attoree, ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di condanna della parte resistente al pagamento della somma di euro 67.549,87 a titolo di costo dei dipendenti relativo agli anni 2020 e 2021, nonostante tale voce di danno risulti documentalmente provata e sia stata ritualmente formulata dalla parte ricorrente.
Ritiene il Collegio che la domanda risarcitoria in discorso vada rigettata.
Innanzitutto, non sussiste nesso causale diretto e immediato tra l'inadempimento di e Controparte_1 il danno lamentato. Infatti, non risulta provato che l'impossibilità di reintegrare nell'organico le figure professionali mancanti abbia effettivamente precluso alla di proseguire la Parte_3 propria attività produttiva ovvero di riorganizzare efficacemente la propria forza lavoro. La società appellante non ha fornito elementi sufficienti per dimostrare che, senza tali figure, non fosse possibile comunque proseguire le proprie attività, anche considerando la possibilità di una diversa gestione del personale o di una riorganizzazione aziendale.
In secondo luogo, va sottolineato che quella di mantenere in servizio per un intero anno otto operai, continuando a sostenerne il relativo costo, appare una autonoma e libera scelta imprenditoriale di Parte_1
la quale ha deciso di non risolvere il rapporto di lavoro o di adottare altre misure che avrebbero
[...] potuto alleviarne l'onere economico. In assenza di un'azione tempestiva per riorganizzare la propria attività
o per ridurre i costi del lavoro, la richiesta di risarcimento appare priva di fondamento, in quanto il danno derivante dal mantenimento dei dipendenti non è conseguenza diretta dell'inadempimento di , CP_1 quanto piuttosto di una gestione inefficace e tardiva delle risorse aziendali.
Su opposto versante, rileva il comportamento diligente tenuto da la quale ha più Controparte_1 volte cercato di procedere alla restituzione dell'azienda in modo tempestivo. In particolare, Controparte_1 ha tentato inutilmente di restituire l'azienda già in data 1/9/2020, all'indomani della scadenza dei termini di efficacia del proprio recesso (doc. 13 memoria di costituzione di primo grado). A tale prima iniziativa sono seguite un'offerta informale di restituzione del 20/9/2020, a firma dell'Avv. Francesco Leti (sempre doc. 13 memoria di costituzione di primo grado), e infine un'offerta formale tramite ufficiale giudiziario in data
3/2/2022 (doc. 14 memoria di costituzione di primo grado), anch'essa andata a vuoto per rifiuto della società appellante.
Il comportamento della società odierna appellata risulta dunque conforme ai principi posti dagli artt.
1216 e 1220 c.c., secondo i quali il debitore può evitare la mora effettuando l'offerta reale o anche solo una offerta non formale purché seria, concreta e tempestiva, come costantemente affermato in giurisprudenza (si vedano, tra le altre, Cass. n. 18496/2007 e Cass. 14 febbraio n. 3184/2006). In entrambi i casi, il rifiuto di riceversi il bene esclude ogni profilo di responsabilità in capo al debitore, anche sotto il profilo risarcitorio, allorquando lo stesso appaia ingiustificato.
Nel caso di specie, a fronte dei predetti tentativi, ha frapposto ostacoli Parte_1 pretestuosi e privi di reale fondamento giuridico, invocando prima la mancata esibizione di un certificato di sanificazione (all'epoca non obbligatorio), poi la redazione di un inventario mai predisposto neppure all'avvio del contratto di affitto, e infine la verifica preventiva della funzionalità dei macchinari, benché ciò non avesse mai formato oggetto di pattuizione fra le parti. Tali condotte, oltre a risultare incompatibili con i doveri di buona fede e correttezza, si pongono in violazione del principio di autoresponsabilità ex art. 1227, comma 2, c.c., poiché hanno contribuito a determinare o, quanto meno, ad aggravare il danno lamentato.
D'altro canto, l'appellante principale, ove avesse avuto effettivo interesse a rientrare nella materiale disponibilità del bene, avrebbe potuto azionare sollecitamente strumenti di tutela in via cautelare o d'urgenza, idonei a garantire la pronta restituzione dell'azienda.
Nemmeno la prova testimoniale espletata in primo grado ha consentito di fare luce su alcuno degli aspetti fattuali inerenti alla suddetta vicenda, elevabili a presupposti giustificativi del rifiuto di parte attrice di riceversi il bene in restituzione.
Per tali motivi, la domanda di risarcimento avanzata da non può essere Parte_1 accolta, in quanto non sussistono i presupposti giuridici per riconoscere l'esistenza di un danno risarcibile, né tanto meno un nesso causale tra l'inadempimento della controparte e l'onere economico che la parte ricorrente ha continuato a sostenere. Pertanto, il primo motivo di appello va rigettato.
Con il secondo motivo di appello principale l'appellante censura la sentenza impugnata per omessa considerazione delle singole voci di danno richieste ed errata determinazione del quantum in relazione a tutte le domande risarcitorie formulate in primo grado.
In particolare, sostiene che il Tribunale di Fermo erroneamente abbia Parte_1 disatteso la richiesta di disporre consulenza tecnica d'ufficio, non valutando adeguatamente tutti i documenti prodotti. Secondo l'appellante, inoltre, il giudice è erroneamente ricorso al criterio equitativo di liquidazione del danno, che, per sua natura, dovrebbe essere residuale, ossia utilizzabile solo in difetto di sufficienti prove sul quantum debeatur, che, in psecie, erano state offerte. L'appellante critica, altresì, il metodo superficiale di liquidazione cumulativa, mediante aggregazione di componenti del danno tra loro affatto eterogenee, violando così il principio di esatta corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.); contesta, altresì, l'erronea liquidazione dell'indennità per l'occupazione protrattasi oltre la cessazione del rapporto, effettuata secondo criteri equitativi e non sulla base del canone di affitto precedentemente pattuito tra le parti.
In merito alla restituzione dei beni aziendali – in particolare degli stampi – l'appellante lamenta che il rigetto della richiesta di CTU abbia determinato una grave carenza istruttoria, compromettendo l'accertamento effettivo del danno patito.
Sotto il profilo probatorio, l'appellante afferma che il Tribunale ha erroneamente ritenuto insufficiente la prova del danno relativa agli stampi, nonostante il registro dei beni ammortizzabili fosse stato debitamente autenticato dal notaio e costituisse una prova rilevante ai fini della stima del danno.
Chiariti tali profili, anche il secondo motivo di appello non può trovare accoglimento.
Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il Tribunale ha compiutamente valutato i documenti offerti in giudizio, motivando in modo congruo circa la non necessità di una consulenza tecnica d'ufficio, da ritenersi non solo superflua alla luce del materiale probatorio disponibile, ma anche inidonea a supplire al deficit probatorio in cui è incorsa la parte appellante. Com'è noto, infatti, la CTU non può assumere funzione esplorativa né surrogare l'onere della prova gravante sulla parte che agisce in giudizio ex art. 2697 c.c.
Le doglianze dell'appellante sono da disattendere per l'assorbente considerazione che l'asserita mancanza degli stampi è rimasta del tutto priva di minimo riscontro probatorio, essendo il verbale di inventario del 2022 l'unico documento analitico disponibile, non preceduto da alcun inventario iniziale stilato all'atto dell'affitto d'azienda nel 2018. Risulta, infatti, provato che, al momento della stipula del contratto di affitto di azienda, non era stato predisposto alcun inventario degli stampi con indicazione specifica del numero di serie, né vi era possibilità di individuazione univoca. Manca, quindi, a monte il presupposto di fondatezza della domanda attorea.
Come chiarito dalla giurisprudenza (cfr. Cass. n. 26193/2018), nel contratto di affitto di azienda la differenza tra le consistenze di inventario all'inizio e al termine del rapporto è regolata in denaro sulla base dei valori correnti alla cessazione del contratto, ma ciò presuppone l'esistenza concreta di un inventario iniziale, del tutto assente nel caso di specie. Il verbale redatto in sede di mediazione nel 2022 manca inoltre di una valutazione comparativa tra situazione iniziale e finale: esso si limita a confrontare “i beni descritti nei verbali di inventario sopra citati” con “quelli presenti in data odierna e nel deposito di via degli Abruzzi”, ma entrambi i riferimenti si basano su documentazione redatta solo nel 2022. Resta, quindi, impossibile il raffronto tra beni rinvenuti e beni oggetto dell'affitto del 2018.
Non è possibile, peraltro, ricavare per via indiretta l'elenco dei beni da altri documenti fiscali aziendali. L'operazione risulterebbe arbitraria e priva di riscontro nella lettera del contratto: in nessun punto, infatti, è scritto che siano stati concessi in affitto gli stampi indicati nei registri dei beni ammortizzabili.
Secondo quanto evincibile dall'evolversi dei fatti, la redazione dell'unico inventario nel 2022 non aveva come finalità quella di ricostruire retroattivamente l'elenco degli stampi affittati nel 2018, bensì quella di predisporre un elenco completo in vista del nuovo successivo affitto a terzi, come effettivamente avvenuto con il contratto sottoscritto tra e LI NN in data 06/07/2023. Parte_1
Pertanto, il Tribunale non ha omesso di qualificare le causae petendi, né ha aggregato impropriamente le domande risarcitorie, ma ha rilevato l'impossibilità di procedere a una liquidazione distinta delle singole voci di danno per carenza assoluta di prova, pervenendo a una quantificazione unitaria di natura equitativa, che va ben oltre il quantum riconoscibile in assenza di riscontri oggettivi, e che resta fermo solo in virtù della formazione del giudicato interno sulla specifica statuizione.
Come già evidenziato innanzi, ha più volte offerto la restituzione dell'azienda in Controparte_1 termini idonei ad escludere la propria responsabilità: in data 1/9/2020 (subito dopo la scadenza del recesso), in data 20/9/2020 (a mezzo legale) e infine in data 3/2/2022, mediante ufficiale giudiziario. Tali condotte integrano una seria e tempestiva volontà di adempiere, tale da escludere la configurabilità di responsabilità risarcitoria, in linea con l'orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 2086/2002), secondo cui anche un'offerta non formale può avere efficacia liberatoria se ingiustamente rifiutata.
Né può ritenersi dovuta l'indennità di occupazione in relazione al ritardato rilascio dell'immobile sito in via degli Abruzzi, che avrebbe dovuto presupporre la sussistenza di un'occupazione arbitraria della porzione immobiliare da parte di . Al contrario, come emerge sia dagli atti che dalla prova CP_1 testimoniale acquisita nel giudizio di primo grado, ogni attività della società appellata si era già da tempo conclusa, e l'impossibilità di accesso all'immobile era semmai conseguenza di comportamenti attribuibili alla stessa , come attesta il verbale del giorno 1/7/2022. Ù Parte_1
In definitiva,nessun elemento in atti consente di affermare che abbia ritardato CP_1 colpevolmente la restituzione, né abbia tenuto qualsivoglia altro contegno idoneo a generare obbligazioni restitutorie o indennitarie.
Parimenti, non può essere in alcun modo imputata a alcuna responsabilità risarcitoria, né CP_1 per la presunta tardiva restituzione dell'azienda, né per un'ipotetica occupazione dei beni, anche con riferimento all'immobile sito in via degli Abruzzi, difettano minimi elementi di oggettivo riscontro alla dedotta detenzione illecita ovvero al lamentato danno.
In realtà, il quadro istruttorio appare del tutto privo di contenuti, tale da non consentire, neppure astrattamente, la liquidazione di alcun pregiudizio risarcibile. Tuttavia, la mancata proposizione di appello incidentale avverso la statuizione di condanna, consente di tenerne fermo il contenuto dispositivo.
Passando ad analizzare l'impugnazione incidentale sollevata da la stessa può Controparte_1 essere accolta nei limiti della censura relativa alla rivalutazione monetaria e agli interessi, per le ragioni che seguono, restando assorbite le ulteriori doglianze, alla luce di quanto già statuito.
Ed infatti, la correzione della sentenza nel senso di riconoscere in favore della controparte sia la rivalutazione monetaria sia gli interessi con decorrenza retroattiva all'1/9/2019, in luogo che dalla pronuncia, così come originariamente statuita, si risolve, in realtà, in una modifica sostanziale del decisum, in assenza di contraddittorio e in violazione del principio della domanda sancito dall'art. 99 c.p.c., secondo cui il giudice è vincolato ai limiti della domanda delle parti e non può attribuire un quid pluris non richiesto.
L'adozione di una diversa decorrenza per il riconoscimento di interessi e rivalutazione – per di più non chiesta e a cui l'appellante non fa peraltro cenno in sede di appello – non può essere ricondotta ad un mero errore materiale sanabile ex art. 287 c.p.c., ma configura una revisione nel merito del provvedimento originario. Di conseguenza, tale modifica avrebbe potuto essere eventualmente disposta solo mediante un mezzo di impugnazione, quale l'appello (art. 339 c.p.c.) oppure la revocazione (art. 395 n. 4 c.p.c.), nei casi e termini di legge.
In ogni caso, anche sotto il profilo sostanziale, la decisione di riconoscere la rivalutazione monetaria risulta giuridicamente errata, in quanto – secondo principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità – l'obbligo di restituzione di somme di danaro costituisce un debito di valuta, che non è soggetto a rivalutazione, salvo che non sia provato un danno ulteriore rispetto a quello soddisfatto dagli interessi legali, ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, c.c. (cfr. Cass. n. 5639/2014 e Cass. n. 13339/2006).
Nel caso di specie, nessuna allegazione o prova in tal senso è stata fornita, né risulta che la parte ne abbia fatto espressa richiesta. L'intervento del giudice di primo grado, dunque, risulta ultra petita, adottato al di fuori di ogni contraddittorio e mediante uno strumento processuale inidoneo a operare tale modifica.
Ne consegue che la correzione dev'essere riformata in parte qua, con esclusione della rivalutazione monetaria e con riconoscimento dei soli interessi legali, decorrenti dalla data della pronuncia originaria, e non da un momento anteriore.
Da ultimo, il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento della impugnazione incidentale nei limiti di quanto sopra illustrato comportano anche l'assorbimento dell'appello incidentale condizionato proposto dalla parte appellata. Infatti, l'appello incidentale condizionato era stato formulato come alternativa, soggetto al favorevole esito dell'impugnazione principale (v. memoria di costituzione in appello, p. 4: “se il
Collegio dovesse invece ritenere fondata l'impugnazione avversaria, di tutti o alcuni dei capi appellati,
propone appello incidentale condizionato”). Pertanto, una volta rigettato l'appello principale, non CP_1 sussiste la necessità, per espressa richiesta della di trattare ulteriormente il relativo appello Controparte_1 incidentale condizionato.
Alla stregua dei suesposti argomenti, la sentenza impugnata, pur con l'integrazione della parte motiva, va confermata, con l'annullamento di tutte le correzioni apportate con decreto correttivo del
30/05/2024 relativamente alla condanna alla rivalutazione e ai termini di decorrenza degli interessi.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello principale;
2) accoglie l'appello incidentale proposto ai sensi dell'art. 288 c.p.c. e, per l'effetto, annulla le correzioni apportate al dispositivo della sentenza impugnata, nella parte in cui recita: “a far data dal 1/09/2020”; 3) condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in favore di parte appellata in complessivi euro 5.000,00, oltre rimborso spese generali
15%, IVA e CPA, come per legge;
4) dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti per il versamento dell'integrazione del contributo unificato (art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002), fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Ancona, 22 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Angela Quitadamo dott. Luigi Santini
Sentenza redatta con la collaborazione del dr. Lorenzo Donninelli, assegnato all'UPP di questa Corte
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Sezione civile composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'udienza del 22 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile recante il n. 549/2024 r. g. vertente
TRA in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa per procura Parte_1 alle liti in atti dall'Avv. Raffaella Zuccaro
Parte appellante
E in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa per procura alle liti in atti Controparte_1 dall'Avv. Carlo Marchesini
Parte appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1° marzo 2023, adiva il Tribunale di Fermo Parte_1 per ottenere il risarcimento dei danni e il riconoscimento delle indennità connesse alla ritardata e parziale restituzione dell'azienda concessa in affitto a nonché per l'occupazione sine titulo Controparte_1 dell'immobile sito in Porto Sant'Elpidio, concesso in comodato.
In particolare, la ricorrente esponeva:
- che, in data 21 settembre 2018 aveva stipulato con la convenuta un contratto di affitto di ramo d'azienda riguardante lo stabilimento industriale sito in Sant'Elpidio a Mare, comprensivo di impianti, beni mobili strumentali, know-how aziendale, software, clientela e campionari;
- che, con separato contratto, aveva concesso in comodato un secondo immobile ad uso magazzino in via Abruzzi a Porto Sant'Elpidio;
- che la restituzione dell'azienda, pattuita per il 1° settembre 2020, era avvenuta solo in data 1° luglio
2022, e che oltre 1.700 stampi, campionari, software e dati aziendali non erano mai stati restituiti, con dichiarazioni del legale rappresentante della convenuta che ne rivendicava la proprietà;
- che, nel frattempo, la società attrice era stata costretta a sostenere i costi del personale dipendente per circa due anni, confidando nella restituzione dell'azienda.
Sulla base di tali presupposti, chiedeva: Parte_1
1. la condanna della convenuta al pagamento di un'indennità di occupazione per il ritardato rilascio dell'azienda, relativa al periodo dal 1° settembre 2020 al 1° luglio 2022, per un importo pari a euro
220.000,00;
2. il risarcimento del danno per la mancata restituzione dei beni aziendali (oltre 1.700 stampi, campionari e altri beni strumentali), per un valore complessivo stimato in euro 869.000,00;
3. la condanna al pagamento di euro 58.320,00 a titolo di indennità di occupazione per il ritardato rilascio dell'immobile concesso in comodato sito in via Abruzzi, calcolata per il periodo luglio 2019 – giugno 2022;
4. il risarcimento del costo del personale dipendente sostenuto negli anni 2020 e 2021, quantificato in euro 67.549,87.
L'importo complessivo domandato dalla società ricorrente ammontava, pertanto, a euro
1.214.869,87, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese.
Si costituiva in primo grado contestando integralmente le domande attoree. La Controparte_1 resistente, in primo luogo, precisava che si era dimesso dalla carica di co-amministratore nel Persona_1 novembre 2018; quanto alla mancata restituzione degli stampi e dei beni aziendali, eccepiva l'assenza di un inventario analitico al momento della stipula del contratto, così da rendere indeterminabili le entità asseritamente mancanti, che la ricorrente avrebbe solo genericamente ricostruito in modo postumo;
deduceva che parte dei beni sarebbero comunque stati offerti in restituzione successivamente, altri risultavano di proprietà di terzi, usurati e distrutti o frutto di ricodifiche interne, mentre taluni erano ibridi o di proprietà della stessa , essendo stati sviluppati durante l'affitto; riteneva arbitraria e incongrua la valutazione CP_1 economica proposta dalla ricorrente (500 euro per ciascuno stampo), in quanto non ancorata a parametri oggettivi e tale da sovrastimare fittiziamente il valore aziendale. Con riferimento ai costi del personale, la resistente negava ogni responsabilità risarcitoria, sottolineando che la maggior parte degli operai era regolarmente rientrata in servizio presso la società attrice a settembre 2020 e che gli altri si erano legittimamente dimessi o erano stati assunti per necessità economiche, senza che vi fosse stato alcuno sviamento doloso. Quanto ai dati aziendali, software e know-how, la resistente evidenziava che erano accessibili tramite il gestionale Team System, e che la ricorrente non aveva rinnovato il proprio abbonamento, pur avendo ricevuto tutti gli hard disk. Sotto il profilo temporale, la convenuta evidenziava di aver offerto la restituzione dell'azienda sin dal 1° settembre 2020, a seguito del recesso comunicato nel marzo dello stesso anno. L'offerta era stata ribadita informalmente il 20 settembre 2020 e formalizzata con l'intervento dell'ufficiale giudiziario in data 3 febbraio 2022, sempre rifiutata dalla ricorrente. Tale condotta, integrante mora era idonea ad escludere responsabilità della convenuta ai sensi degli artt. 1216, Pt_2
1220 e 1227 c.c. In relazione all'immobile di via Abruzzi, la società convenuta sosteneva che fosse rimasto nella disponibilità materiale e giuridica della stessa , che ne conservava le chiavi e vi aveva Parte_1 collocato la propria sede legale già dal 2019, negando pertanto la fondatezza della pretesa risarcitoria per occupazione sine titulo. Quanto alla procedura di mediazione avviata nel febbraio 2022, la convenuta ne rivendicava il valore risolutivo: durante il procedimento erano state restituite le chiavi, redatto l'inventario condiviso, ripristinati gli impianti, regolati i canoni pregressi e riaffittata l'azienda a terzi (LI
NN), con ripartizione delle spese al 50% tra le parti. La convenuta eccepiva, altresì, l'incompetenza funzionale del Tribunale di Fermo per le domande attoree connesse alla concorrenza sleale, sviamento della clientela e tutela dei diritti di privativa, ritenendo che la cognizione spettasse alla sezione specializzata in materia d'impresa del Tribunale di Ancona, in ragione della connessione soggettiva e oggettiva con altre azioni prospettate dalla stessa attrice. La resistente eccepiva, da ultimo, l'inammissibilità dei mezzi istruttori richiesti dalla controparte, qualificandoli come generici, esplorativi o volti a provare patti contrari al contratto scritto. Veniva contestata anche la mancanza di specificità nell'indicazione dei testi e l'inammissibilità dei capitoli testimoniali ai sensi ai sensi dell'art. 244 c.p.c.
In sintesi, attribuiva alla ricorrente la responsabilità per il protrarsi della situazione, Controparte_1 affermando che aveva rifiutato la restituzione dell'azienda sin dal settembre 2020, Parte_1 senza verificare tempestivamente i beni e senza agire cautelarmente, così contribuendo direttamente al pregiudizio economico oggi lamentato.
Con sentenza n. 327/2024, pubblicata in data 7 maggio 2024, il Tribunale di Fermo accoglieva solo parzialmente le domande proposte dalla società condannando la convenuta al Parte_1 pagamento in favore della ricorrente dell'importo complessivo di euro 70.000,00, a titolo equitativo e cumulativo per il ritardato rilascio dell'azienda e per la mancata restituzione di parte dei beni aziendali (in particolare stampi e campionari), nonché per l'occupazione sine titulo dell'immobile di via Abruzzi, concesso in comodato e riconsegnato solo il 1° luglio 2022.
Il Giudice disponeva inoltre la condanna della società alla rifusione delle spese di Controparte_1 lite, liquidate in euro 10.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario.
Con ricorso in appello, depositato il 5 giugno 2024, la società ha impugnato Parte_1 la sentenza dell'adito Tribunale, ritenendola viziata per omessa pronuncia, erronea valutazione del danno e gravi carenze istruttorie.
In particolare, l'appellante ha articolato i motivi di impugnazione nei termini seguenti: 1) omessa pronuncia sulla domanda n. 4, relativa al risarcimento del danno per il costo sostenuto per i dipendenti negli anni 2020 e 2021, pari ad € 67.549,87, quale conseguenza diretta della ritardata e parziale restituzione dell'azienda; 2) insufficiente valutazione del quantum debeatur –erroneamente determinato in via equitativa e liquidato in modo forfettario e generico nell'importo complessivo di euro 70.000,00 a titolo cumulativo per l'indennità di occupazione dell'azienda, per la valutazione dei beni aziendali (mancanti ovvero restituiti in ritardo), nonché per l'occupazione dell'immobile concesso in comodato;
ciò in assenza di specifica motivazione, anche in merito alla mancata ammissione dei pur sollecitati mezzi istruttori, e omettendo di valutare adeguatamente la documentazione prodotta da parte attrice, oltre che tralasciando di disporre CTU tecnica per la stima del valore degli stampi e degli altri beni aziendali non restituiti, nonostante l'esistenza di esperti iscritti agli albi, quindi non prendendo in considerazione il valore medio di euro 500,00 per stampo, indicato in base a criteri di mercato e documenti probatori, tra cui il Registro dei Beni Ammortizzabili, erroneamente ritenuto privo di valore probatorio, ed infine ignorando la richiesta di determinazione puntuale dell'indennità di occupazione sulla base del canone del contratto di affitto e dei valori OMI per l'immobile in comodato. L'appellante ha, quindi, ravvisato la violazione dei criteri legali di riparto dell'onere della prova nella scelta di fondare la decisione su un criterio equitativo, in assenza dei presupposti di legge e disattendendo le istanze istruttorie avanzate, nonché erroneamente accorpando in un'unica voce i tre distinti danni patrimoniali richiesti (indennità di occupazione dell'azienda, valore dei beni non restituiti, indennità di occupazione dell'immobile concesso in comodato), ed omettendo una distinta e motivata valutazione per ciascuno, in tal modo disattendendo quanto richiesto in modo chiaro e articolato nell'atto introduttivo del giudizio;
ha sottolineato come la mancata separazione tra le causae petendi avesse comportato una palese violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, con conseguente vizio di nullità e necessità di integrale riforma della sentenza sul punto.
Tutto ciò premesso, la società ha pertanto chiesto che questa Corte volesse Parte_1 così provvedere:
1. in via principale, accogliere il ricorso in appello, riformando integralmente la sentenza n.
327/2024 emessa in data 6 maggio 2024 dal Tribunale di Fermo, come corretta con decreto in data 30 maggio 2024, e per l'effetto:
- pronunciarsi sulla domanda n. 4 e condannare la società al pagamento, in favore Controparte_1 della società della somma di euro 67.549,87 a titolo di danno per il costo del Parte_1 personale negli anni 2020 e 2021;
- accogliere integralmente le domande risarcitorie di primo grado, ritenute fondate in fatto e in diritto, riconoscendo e liquidando:
a) l'indennità di occupazione per il ritardato rilascio dell'azienda per il periodo 01/09/2020 –
01/07/2022 in euro 220.000,00;
b) il valore dei beni non restituiti (n.
1.738 stampi e piantine) in euro 869.000,00;
c) l'indennità di occupazione dell'immobile concesso in comodato, sito in Via Abruzzi, per il periodo luglio 2019 – giugno 2022 in euro 58.320,00;
d) il già richiamato costo del personale in euro 67.549,87; per un totale complessivo di euro 1.214.869,87, o per quella maggiore o minore che la Corte riterrà di giustizia, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo.
2. In via istruttoria, ha reiterato le richieste inerenti a:
- l'ordine di esibizione a carico di delle fatture relative alla vendita dei tacchi Controparte_1 prodotti con gli stampi non restituiti;
- la nomina di un consulente tecnico d'ufficio al fine di:
a) determinare il valore dei beni aziendali non restituiti;
b) quantificare l'indennità di occupazione dell'azienda per il periodo 01.09.2020 – 01.07.2022;
c) valutare l'indennità per l'uso dell'immobile in comodato in via Abruzzi per il periodo luglio 2019
– giugno 2022.
3. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado e di quello di primo grado, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario, come per legge.
Si è costituita nel processo di appello la società che ha resistito al gravame Controparte_1 chiedendone il rigetto. In via incidentale condizionata, ossia per l'ipotesi di accoglimento dell'appello principale, ha chiesto riformarsi la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva accolto, sia pure parzialmente, le domande attoree, con specifico riferimento alla condanna al pagamento della somma di euro
70.000,00, ritenuta ingiustificata, sproporzionata e comunque frutto di una valutazione equitativa non fondata su presupposti istruttori adeguati.
Più nel dettaglio, la società appellata ha preliminarmente impugnato, nella forma dell'impugnazione incidentale ex art. 288 c.p.c., le parti della sentenza che erano state oggetto di correzione formale su istanza unilaterale dell'appellante, ritenendo tale modifica viziata da violazione delle garanzie sul contraddittorio e del principio della domanda, con riguardo sia al numero degli stampi asseritamente non restituiti
(erroneamente indicati in 1.738 invece che in 1.378), sia alla decorrenza di interessi e rivalutazione monetaria, anticipata rispetto all'epoca della pronuncia giudiziale, pur in assenza di specifica richiesta attorea di maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c.
Nel merito, la società appellata ha evidenziato come l'appello principale non meritasse accoglimento, sia per la genericità delle domande, sia per l'assoluta incongruità delle richieste risarcitorie, pari a oltre 1.200.000,00 euro, a fronte di un danno ritenuto in primo grado meritevole di ristoro solo in misura pari a euro 70.000,00.
In via subordinata, e solo nell'ipotesi in cui l'appello principale venisse accolto, in tutto o in parte, ha proposto appello incidentale condizionato, chiedendo la riforma della sentenza anche Controparte_1 nella parte in cui aveva disposto la condanna della medesima società al pagamento dell'indennità di occupazione per il ritardato rilascio dell'azienda.
Secondo la società resistente, tale condanna risulterebbe infondata poiché la restituzione dell'azienda era stata offerta fin dal 1° settembre 2020, ma pretestuosamente rifiutata da per Parte_1 assenza di una certificazione di sanificazione (non obbligatoria all'epoca), per la mancata redazione di un inventario preventivo degli stampi e per l'assenza di verifiche funzionali sui macchinari, in tal modo integrando un comportamento dilatorio, idoneo, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., a far escludere ogni responsabilità nel ritardo in capo a Controparte_1
La resistente ha inoltre dedotto che il valore degli stampi asseritamente mancanti era stato determinato in modo arbitrario, in assenza di una corrispondenza oggettiva tra l'inventario redatto nel 2022 e l'allegato A al contratto di affitto del 2018, riportante solo una classificazione generica dei beni. Ha quindi eccepito la carenza di un inventario iniziale e ha sottolineato che la funzione dell'elenco del 2022 era esclusivamente quella di agevolare il successivo riaffitto dell'azienda a terzi, come poi avvenuto con il contratto stipulato con il LI NN nel luglio 2023.
Inoltre, ha ribadito che, a seguito dell'inventario del luglio 2022, furono individuati Controparte_1
e prontamente offerti in restituzione oltre mille stampi, mediante apposite comunicazioni trasmesse via PEC, che tuttavia non furono mai ritirati dalla società appellante. Alcuni di essi risultavano di proprietà di terzi, altri erano stati distrutti per usura, altri ancora risultavano duplicati o ricodificati. Nessuna sottrazione dolosa o trattenimento indebito sarebbe pertanto imputabile alla società convenuta, la quale aveva agito sempre con correttezza, spirito collaborativo e nel rispetto degli obblighi contrattuali.
Da ultimo, ha impugnato la sentenza del Tribunale di Fermo nella parte in cui aveva Controparte_1 statuito l'obbligo di corrispondere l'indennità di occupazione per il ritardato rilascio dell'immobile di via degli Abruzzi dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2022, laddove il comodato era gratuito e l'indennità di occupazione non poteva configurarsi come lucro cessante, tenuto conto che il aveva Parte_1 sempre mantenuto la disponibilità esclusiva delle chiavi e non aveva mai richiesto formalmente la restituzione dell'immobile né il pagamento di somme per occupazione abusiva.
All'esito dell'udienza di discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale non è fondato per le ragioni di seguito esposte;
va invece accolto l'appello incidentale proposto ex art. 288 c.p.c., limitatamente ad alcuni specifici profili che saranno di seguito indicati, mentre resta assorbito l'appello incidentale proposto in via condizionata.
A fini chiarificatori, e in ossequio al principio di specificità dei motivi di gravame, giova evidenziare che, dall'analisi comparativa tra l'atto di appello e il ricorso introduttivo di primo grado, deve ritenersi intervenuta la formazione del giudicato interno su una pluralità di domande, eccezioni e allegazioni originariamente formulate dalla parte appellante e non più riproposte in questa sede.
In particolare, devono intendersi rinunciate – e, pertanto, definitivamente precluse – tutte le questioni relative: all'asserita incompatibilità del Sig. alla presunta sottrazione di dati aziendali, Persona_1 informatici, campionari, modelli, opere dell'ingegno e know-how; alle condotte di concorrenza sleale, anche nella forma dello storno di dipendenti;
alla dedotta sottrazione o al malfunzionamento di macchinari.
Tali questioni, pur ampiamente sviluppate in sede di primo grado, non sono state in alcun modo riproposte in seno al gravame, con riferimento alla posizione rispetto ad esse assunta dal Tribunale. Trova dunque applicazione il principio sancito dall'art. 329, comma 2, c.p.c., secondo cui “l'impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate”, con conseguente formazione del giudicato interno sulle statuizioni non investite dall'impugnazione.
Ciò premesso, con il primo motivo di appello principale la società appellante censura la sentenza impugnata per omessa pronuncia in violazione dell'art. 112 c.p.c., nella parte in cui il giudice di prime cure, pur avendo accertato l'illegittimità della condotta della controparte in ordine alla ritardata e parziale restituzione dell'azienda e accolto le prime tre domande attoree, ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di condanna della parte resistente al pagamento della somma di euro 67.549,87 a titolo di costo dei dipendenti relativo agli anni 2020 e 2021, nonostante tale voce di danno risulti documentalmente provata e sia stata ritualmente formulata dalla parte ricorrente.
Ritiene il Collegio che la domanda risarcitoria in discorso vada rigettata.
Innanzitutto, non sussiste nesso causale diretto e immediato tra l'inadempimento di e Controparte_1 il danno lamentato. Infatti, non risulta provato che l'impossibilità di reintegrare nell'organico le figure professionali mancanti abbia effettivamente precluso alla di proseguire la Parte_3 propria attività produttiva ovvero di riorganizzare efficacemente la propria forza lavoro. La società appellante non ha fornito elementi sufficienti per dimostrare che, senza tali figure, non fosse possibile comunque proseguire le proprie attività, anche considerando la possibilità di una diversa gestione del personale o di una riorganizzazione aziendale.
In secondo luogo, va sottolineato che quella di mantenere in servizio per un intero anno otto operai, continuando a sostenerne il relativo costo, appare una autonoma e libera scelta imprenditoriale di Parte_1
la quale ha deciso di non risolvere il rapporto di lavoro o di adottare altre misure che avrebbero
[...] potuto alleviarne l'onere economico. In assenza di un'azione tempestiva per riorganizzare la propria attività
o per ridurre i costi del lavoro, la richiesta di risarcimento appare priva di fondamento, in quanto il danno derivante dal mantenimento dei dipendenti non è conseguenza diretta dell'inadempimento di , CP_1 quanto piuttosto di una gestione inefficace e tardiva delle risorse aziendali.
Su opposto versante, rileva il comportamento diligente tenuto da la quale ha più Controparte_1 volte cercato di procedere alla restituzione dell'azienda in modo tempestivo. In particolare, Controparte_1 ha tentato inutilmente di restituire l'azienda già in data 1/9/2020, all'indomani della scadenza dei termini di efficacia del proprio recesso (doc. 13 memoria di costituzione di primo grado). A tale prima iniziativa sono seguite un'offerta informale di restituzione del 20/9/2020, a firma dell'Avv. Francesco Leti (sempre doc. 13 memoria di costituzione di primo grado), e infine un'offerta formale tramite ufficiale giudiziario in data
3/2/2022 (doc. 14 memoria di costituzione di primo grado), anch'essa andata a vuoto per rifiuto della società appellante.
Il comportamento della società odierna appellata risulta dunque conforme ai principi posti dagli artt.
1216 e 1220 c.c., secondo i quali il debitore può evitare la mora effettuando l'offerta reale o anche solo una offerta non formale purché seria, concreta e tempestiva, come costantemente affermato in giurisprudenza (si vedano, tra le altre, Cass. n. 18496/2007 e Cass. 14 febbraio n. 3184/2006). In entrambi i casi, il rifiuto di riceversi il bene esclude ogni profilo di responsabilità in capo al debitore, anche sotto il profilo risarcitorio, allorquando lo stesso appaia ingiustificato.
Nel caso di specie, a fronte dei predetti tentativi, ha frapposto ostacoli Parte_1 pretestuosi e privi di reale fondamento giuridico, invocando prima la mancata esibizione di un certificato di sanificazione (all'epoca non obbligatorio), poi la redazione di un inventario mai predisposto neppure all'avvio del contratto di affitto, e infine la verifica preventiva della funzionalità dei macchinari, benché ciò non avesse mai formato oggetto di pattuizione fra le parti. Tali condotte, oltre a risultare incompatibili con i doveri di buona fede e correttezza, si pongono in violazione del principio di autoresponsabilità ex art. 1227, comma 2, c.c., poiché hanno contribuito a determinare o, quanto meno, ad aggravare il danno lamentato.
D'altro canto, l'appellante principale, ove avesse avuto effettivo interesse a rientrare nella materiale disponibilità del bene, avrebbe potuto azionare sollecitamente strumenti di tutela in via cautelare o d'urgenza, idonei a garantire la pronta restituzione dell'azienda.
Nemmeno la prova testimoniale espletata in primo grado ha consentito di fare luce su alcuno degli aspetti fattuali inerenti alla suddetta vicenda, elevabili a presupposti giustificativi del rifiuto di parte attrice di riceversi il bene in restituzione.
Per tali motivi, la domanda di risarcimento avanzata da non può essere Parte_1 accolta, in quanto non sussistono i presupposti giuridici per riconoscere l'esistenza di un danno risarcibile, né tanto meno un nesso causale tra l'inadempimento della controparte e l'onere economico che la parte ricorrente ha continuato a sostenere. Pertanto, il primo motivo di appello va rigettato.
Con il secondo motivo di appello principale l'appellante censura la sentenza impugnata per omessa considerazione delle singole voci di danno richieste ed errata determinazione del quantum in relazione a tutte le domande risarcitorie formulate in primo grado.
In particolare, sostiene che il Tribunale di Fermo erroneamente abbia Parte_1 disatteso la richiesta di disporre consulenza tecnica d'ufficio, non valutando adeguatamente tutti i documenti prodotti. Secondo l'appellante, inoltre, il giudice è erroneamente ricorso al criterio equitativo di liquidazione del danno, che, per sua natura, dovrebbe essere residuale, ossia utilizzabile solo in difetto di sufficienti prove sul quantum debeatur, che, in psecie, erano state offerte. L'appellante critica, altresì, il metodo superficiale di liquidazione cumulativa, mediante aggregazione di componenti del danno tra loro affatto eterogenee, violando così il principio di esatta corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.); contesta, altresì, l'erronea liquidazione dell'indennità per l'occupazione protrattasi oltre la cessazione del rapporto, effettuata secondo criteri equitativi e non sulla base del canone di affitto precedentemente pattuito tra le parti.
In merito alla restituzione dei beni aziendali – in particolare degli stampi – l'appellante lamenta che il rigetto della richiesta di CTU abbia determinato una grave carenza istruttoria, compromettendo l'accertamento effettivo del danno patito.
Sotto il profilo probatorio, l'appellante afferma che il Tribunale ha erroneamente ritenuto insufficiente la prova del danno relativa agli stampi, nonostante il registro dei beni ammortizzabili fosse stato debitamente autenticato dal notaio e costituisse una prova rilevante ai fini della stima del danno.
Chiariti tali profili, anche il secondo motivo di appello non può trovare accoglimento.
Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il Tribunale ha compiutamente valutato i documenti offerti in giudizio, motivando in modo congruo circa la non necessità di una consulenza tecnica d'ufficio, da ritenersi non solo superflua alla luce del materiale probatorio disponibile, ma anche inidonea a supplire al deficit probatorio in cui è incorsa la parte appellante. Com'è noto, infatti, la CTU non può assumere funzione esplorativa né surrogare l'onere della prova gravante sulla parte che agisce in giudizio ex art. 2697 c.c.
Le doglianze dell'appellante sono da disattendere per l'assorbente considerazione che l'asserita mancanza degli stampi è rimasta del tutto priva di minimo riscontro probatorio, essendo il verbale di inventario del 2022 l'unico documento analitico disponibile, non preceduto da alcun inventario iniziale stilato all'atto dell'affitto d'azienda nel 2018. Risulta, infatti, provato che, al momento della stipula del contratto di affitto di azienda, non era stato predisposto alcun inventario degli stampi con indicazione specifica del numero di serie, né vi era possibilità di individuazione univoca. Manca, quindi, a monte il presupposto di fondatezza della domanda attorea.
Come chiarito dalla giurisprudenza (cfr. Cass. n. 26193/2018), nel contratto di affitto di azienda la differenza tra le consistenze di inventario all'inizio e al termine del rapporto è regolata in denaro sulla base dei valori correnti alla cessazione del contratto, ma ciò presuppone l'esistenza concreta di un inventario iniziale, del tutto assente nel caso di specie. Il verbale redatto in sede di mediazione nel 2022 manca inoltre di una valutazione comparativa tra situazione iniziale e finale: esso si limita a confrontare “i beni descritti nei verbali di inventario sopra citati” con “quelli presenti in data odierna e nel deposito di via degli Abruzzi”, ma entrambi i riferimenti si basano su documentazione redatta solo nel 2022. Resta, quindi, impossibile il raffronto tra beni rinvenuti e beni oggetto dell'affitto del 2018.
Non è possibile, peraltro, ricavare per via indiretta l'elenco dei beni da altri documenti fiscali aziendali. L'operazione risulterebbe arbitraria e priva di riscontro nella lettera del contratto: in nessun punto, infatti, è scritto che siano stati concessi in affitto gli stampi indicati nei registri dei beni ammortizzabili.
Secondo quanto evincibile dall'evolversi dei fatti, la redazione dell'unico inventario nel 2022 non aveva come finalità quella di ricostruire retroattivamente l'elenco degli stampi affittati nel 2018, bensì quella di predisporre un elenco completo in vista del nuovo successivo affitto a terzi, come effettivamente avvenuto con il contratto sottoscritto tra e LI NN in data 06/07/2023. Parte_1
Pertanto, il Tribunale non ha omesso di qualificare le causae petendi, né ha aggregato impropriamente le domande risarcitorie, ma ha rilevato l'impossibilità di procedere a una liquidazione distinta delle singole voci di danno per carenza assoluta di prova, pervenendo a una quantificazione unitaria di natura equitativa, che va ben oltre il quantum riconoscibile in assenza di riscontri oggettivi, e che resta fermo solo in virtù della formazione del giudicato interno sulla specifica statuizione.
Come già evidenziato innanzi, ha più volte offerto la restituzione dell'azienda in Controparte_1 termini idonei ad escludere la propria responsabilità: in data 1/9/2020 (subito dopo la scadenza del recesso), in data 20/9/2020 (a mezzo legale) e infine in data 3/2/2022, mediante ufficiale giudiziario. Tali condotte integrano una seria e tempestiva volontà di adempiere, tale da escludere la configurabilità di responsabilità risarcitoria, in linea con l'orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 2086/2002), secondo cui anche un'offerta non formale può avere efficacia liberatoria se ingiustamente rifiutata.
Né può ritenersi dovuta l'indennità di occupazione in relazione al ritardato rilascio dell'immobile sito in via degli Abruzzi, che avrebbe dovuto presupporre la sussistenza di un'occupazione arbitraria della porzione immobiliare da parte di . Al contrario, come emerge sia dagli atti che dalla prova CP_1 testimoniale acquisita nel giudizio di primo grado, ogni attività della società appellata si era già da tempo conclusa, e l'impossibilità di accesso all'immobile era semmai conseguenza di comportamenti attribuibili alla stessa , come attesta il verbale del giorno 1/7/2022. Ù Parte_1
In definitiva,nessun elemento in atti consente di affermare che abbia ritardato CP_1 colpevolmente la restituzione, né abbia tenuto qualsivoglia altro contegno idoneo a generare obbligazioni restitutorie o indennitarie.
Parimenti, non può essere in alcun modo imputata a alcuna responsabilità risarcitoria, né CP_1 per la presunta tardiva restituzione dell'azienda, né per un'ipotetica occupazione dei beni, anche con riferimento all'immobile sito in via degli Abruzzi, difettano minimi elementi di oggettivo riscontro alla dedotta detenzione illecita ovvero al lamentato danno.
In realtà, il quadro istruttorio appare del tutto privo di contenuti, tale da non consentire, neppure astrattamente, la liquidazione di alcun pregiudizio risarcibile. Tuttavia, la mancata proposizione di appello incidentale avverso la statuizione di condanna, consente di tenerne fermo il contenuto dispositivo.
Passando ad analizzare l'impugnazione incidentale sollevata da la stessa può Controparte_1 essere accolta nei limiti della censura relativa alla rivalutazione monetaria e agli interessi, per le ragioni che seguono, restando assorbite le ulteriori doglianze, alla luce di quanto già statuito.
Ed infatti, la correzione della sentenza nel senso di riconoscere in favore della controparte sia la rivalutazione monetaria sia gli interessi con decorrenza retroattiva all'1/9/2019, in luogo che dalla pronuncia, così come originariamente statuita, si risolve, in realtà, in una modifica sostanziale del decisum, in assenza di contraddittorio e in violazione del principio della domanda sancito dall'art. 99 c.p.c., secondo cui il giudice è vincolato ai limiti della domanda delle parti e non può attribuire un quid pluris non richiesto.
L'adozione di una diversa decorrenza per il riconoscimento di interessi e rivalutazione – per di più non chiesta e a cui l'appellante non fa peraltro cenno in sede di appello – non può essere ricondotta ad un mero errore materiale sanabile ex art. 287 c.p.c., ma configura una revisione nel merito del provvedimento originario. Di conseguenza, tale modifica avrebbe potuto essere eventualmente disposta solo mediante un mezzo di impugnazione, quale l'appello (art. 339 c.p.c.) oppure la revocazione (art. 395 n. 4 c.p.c.), nei casi e termini di legge.
In ogni caso, anche sotto il profilo sostanziale, la decisione di riconoscere la rivalutazione monetaria risulta giuridicamente errata, in quanto – secondo principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità – l'obbligo di restituzione di somme di danaro costituisce un debito di valuta, che non è soggetto a rivalutazione, salvo che non sia provato un danno ulteriore rispetto a quello soddisfatto dagli interessi legali, ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, c.c. (cfr. Cass. n. 5639/2014 e Cass. n. 13339/2006).
Nel caso di specie, nessuna allegazione o prova in tal senso è stata fornita, né risulta che la parte ne abbia fatto espressa richiesta. L'intervento del giudice di primo grado, dunque, risulta ultra petita, adottato al di fuori di ogni contraddittorio e mediante uno strumento processuale inidoneo a operare tale modifica.
Ne consegue che la correzione dev'essere riformata in parte qua, con esclusione della rivalutazione monetaria e con riconoscimento dei soli interessi legali, decorrenti dalla data della pronuncia originaria, e non da un momento anteriore.
Da ultimo, il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento della impugnazione incidentale nei limiti di quanto sopra illustrato comportano anche l'assorbimento dell'appello incidentale condizionato proposto dalla parte appellata. Infatti, l'appello incidentale condizionato era stato formulato come alternativa, soggetto al favorevole esito dell'impugnazione principale (v. memoria di costituzione in appello, p. 4: “se il
Collegio dovesse invece ritenere fondata l'impugnazione avversaria, di tutti o alcuni dei capi appellati,
propone appello incidentale condizionato”). Pertanto, una volta rigettato l'appello principale, non CP_1 sussiste la necessità, per espressa richiesta della di trattare ulteriormente il relativo appello Controparte_1 incidentale condizionato.
Alla stregua dei suesposti argomenti, la sentenza impugnata, pur con l'integrazione della parte motiva, va confermata, con l'annullamento di tutte le correzioni apportate con decreto correttivo del
30/05/2024 relativamente alla condanna alla rivalutazione e ai termini di decorrenza degli interessi.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello principale;
2) accoglie l'appello incidentale proposto ai sensi dell'art. 288 c.p.c. e, per l'effetto, annulla le correzioni apportate al dispositivo della sentenza impugnata, nella parte in cui recita: “a far data dal 1/09/2020”; 3) condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in favore di parte appellata in complessivi euro 5.000,00, oltre rimborso spese generali
15%, IVA e CPA, come per legge;
4) dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti per il versamento dell'integrazione del contributo unificato (art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002), fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Ancona, 22 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Angela Quitadamo dott. Luigi Santini
Sentenza redatta con la collaborazione del dr. Lorenzo Donninelli, assegnato all'UPP di questa Corte