Ordinanza collegiale 16 dicembre 2024
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 12/06/2025, n. 4427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4427 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 04427/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01768/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1768 del 2021, proposto da
AR LI, rappresentata e difesa dagli avvocati Luciano Pennacchio e Gianluca Pennacchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Giugliano in Campania, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Ferdinando Pinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio ER RN in Napoli, via Cesario Console n. 3;
per l'annullamento
A) avviso di accertamento esecutivo n. 096/2020 a firma del Dirigente del Settore Assetto del Territorio, Attività Produttive e Mercato del Comune di Giugliano in Campania, notificato in data 01.02.2021, con il quale è stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 20.000,00 per la mancata ottemperanza all''ingiunzione a demolire n. 24 del 20.04.2017;
B) regolamento per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 38, comma 4-bis del DPR n. 380/01 e ss.mm.ii. per inottemperanza all'ordine di demolizione emesso per interventi eseguiti in assenza di titoli abilitativi, in totale difformità o con variazioni essenziali, approvato con la deliberazione n.42 del 18.09.2020 del Commissario Straordinario del Comune di Giugliano in Campania, nella parte in cui all''art. 3 prescrive i criteri per la “Determinazione delle sanzioni”;
C) tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali, tra i quali precipuamente la nota prot. P. G. n. 120364 del 02.12.2020 con la quale il Comando di Polizia Locale ha redatto il verbale di accertamento di inottemperanza all'ordine a demolire n. 24/2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Giugliano in Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 aprile 2025 la dott.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il gravame introduttivo del giudizio la ricorrente ha impugnato il provvedimento del Comune di Giugliano in Campania con il quale le è stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 20.000,00 per la mancata ottemperanza all’ingiunzione a demolire n. 24 del 20.04.2017, nonché il presupposto regolamento comunale, articolando avverso detti atti i motivi di gravame che seguono:
1) in primo luogo, si deduce l’illegittimità del provvedimento sanzionatorio contestato per carenza di legittimazione passiva in capo alla ricorrente, non essendo la stessa la titolare del cespite al momento dell’abuso, giacché, in forza di atto per Notaio Fabrocini del 9/2/17 (Rep. 21100 – Racc. 11612), al momento dell’intervenuta adozione dell’ordinanza di demolizione del 20/4/2017 non era più proprietaria dell’immobile, avendolo alienato a terzi;
2) in ogni caso, la ricorrente non sarebbe nemmeno responsabile dell’abuso;
3) il provvedimento sarebbe poi sfornito di adeguata motivazione, anche tenuto conto del fatto che l’Amministrazione ha irrogato la sanzione assumendo di applicare l’art. 38, comma 4 bis del DPR n.380/01 e l’art.3 del Regolamento Comunale sanzionatorio vigente;
4) anche laddove si volesse leggere nel richiamato art.3 del Regolamento Comunale sanzionatorio una motivazione per relationem , andrebbe comunque rilevata l’illegittimità dell’avviso in quanto fondato su una disposizione regolamentare in contrasto con la disciplina di settore, che presuppone la possibilità di una graduazione della sanzione pecuniaria, commisurata alla tipologia di abuso in concreto realizzato;
la scelta operata dall’ente non terrebbe, inoltre, conto del principio generale di proporzionalità, che richiede un giudizio fondato sulla idoneità, necessarietà e adeguatezza della misura prescelta.
Si è costituito il Comune resistente, chiedendo la reiezione dell’impugnazione.
All’udienza in data 30 aprile 2025 la causa è stata discussa e, all’esito, trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Si controverte circa la legittimità del provvedimento sanzionatorio che il Comune di Giugliano in Campania ha adottato nei confronti della Sig.ra LI in ragione della mancata ottemperanza all’ordine di demolizione n.24/2017 del 20/4/17.
Si assume, in particolare, che al momento dell’adozione dell’ordine di ripristino la ricorrente aveva già alienato il cespite sul quale insistono gli abusi a terzi: tale circostanza, invero, è stata dimostrata in giudizio a mezzo della produzione dell’atto pubblico di compravendita dell’immobile in data 9.02.2017.
Sul punto il Comune resistente ha dedotto che tale atto notarile veniva trascritto solo in data 28.02.2017, sicché al momento dell’adozione dell’ordinanza di demolizione l’ente procedente non era in grado di conoscere l’avvenuta alienazione del bene.
2. In ragione di quanto precede, il Collegio ritiene di dover accogliere il ricorso in quanto risulta fondato il primo motivo di censura, con il quale si evidenzia, appunto, che la ricorrente aveva alienato la proprietà del bene in data anteriore all’emissione dell’ordine di demolizione (che risulta essere stato rivolto nei relativi riguardi in ragione della qualità di titolare del cespite): dunque, la Sig.ra LI non aveva titolo per dar corso alla demolizione delle opere abusive, non essendo più proprietaria del bene su cui esse insistono già all’atto dell’adozione del provvedimento di ripristino, e non essendo stata allegata dal Comune resistente la sua qualità di committente dell’intervento.
Ne discende che alla deducente non possono essere imputate le conseguenze, di carattere sanzionatorio, derivanti dalla mancata ottemperanza all’ordine impartito dall’Amministrazione, sicché il provvedimento di irrogazione della sanzione contestata deve essere annullato nei limiti dell’interesse fatto valere, e cioè nella sola parte in cui esso si riferisce alla Sig.ra LI.
Il rilievo degli ulteriori motivi di censura, con i quali si vuole contestare la motivazione dell’atto impugnato e il relativo difetto di proporzionalità, resta dunque assorbito da quanto appena osservato.
3. Il ricorso deve, conclusivamente, essere accolto nei limiti in precedenza indicati.
Quanto al regolamento delle spese di lite, le argomentazioni svolte dall’Amministrazione resistente in relazione all’insussistenza di ogni negligenza nell’effettuazione degli accertamenti rilevanti, ne giustifica la compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dispone l’annullamento del provvedimento sanzionatorio impugnato nei limiti indicati in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2025, con l'intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
Daria Valletta, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Anna Pappalardo |
IL SEGRETARIO