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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/10/2025, n. 7849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7849 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 30/10/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 22089/2022 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. DE VITO Parte_1 C.F._1 NICOLA, con elezione di domicilio in VIA SAN ROMUALDO 33, NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. PAOLO GRIMALDI con elezione di Controparte_1 domicilio in VIA CAMPANIA N.26 NAPOLI;
RESISTENTE OGGETTO: sub+spett CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 1-12-2022, il ricorrente in epigrafe esponeva che aveva lavorato alle dipendenze di , titolare della ditta individuale “Magnamm”, dall'1-12-2015 al Controparte_1 21-3-2019, svolgendo mansioni di cuoco/rosticciere presso il pub di via Giulio Cesare in Napoli, con orario di lavoro dalle 8,00 alle 16,00 e dalle 18,00 alle 2,00 del giorno seguente, per tre giorni la settimana, e dalle 18,00 alle 2,00 del giorno seguente, per gli altri tre giorni;
che nulla aveva percepito a titolo di ferie, 13ma e 14ma mensilità, permessi, nonché a titolo di mancato preavviso e TFR;
che, non avendo usufruito di un trattamento economico e normativo quale previsto dal CCNL del settore servizi e commercio, era sua intenzione conseguire le dovute spettanze. Pertanto adiva il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro per sentir dichiarare l'intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del convenuto con condanna al pagamento delle differenze retributive, per i titoli di cui in premessa, pari a euro 126.475,65 oltre accessori, così come dettagliate in allegati conteggi. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto del ricorso. Precisava che il ricorrente aveva, per il periodo dal 2017 al 2019, svolto solo prestazioni occasionali e che era stato assunto, con la qualifica di aiuto cuoco solo a decorrere dal 22-3-2019 fino al 12-5-2020. Spiegava domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni conseguenti all'abbandono improvviso del posto di lavoro alla data di maggio 2020.
***** In via preliminare va dichiarata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale non essendo stato richiesto, nella memoria difensiva, lo spostamento dell'udienza ex art. 418 cpc. Il ricorso, nel merito, non può trovare accoglimento. La domanda presuppone l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa nel periodo indicato in ricorso, dal 2015 al 2019. Poiché il merito della vicenda investe la nota questione degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato, è opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante. Secondo l'art. 2094 del c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. La lettera della legge emblematicamente illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore. Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro. Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. Cass. lav. 29.3.95, n. 3745; Cass. lav. 11.8.94, n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav. 7.2.94, n. 1219; Cass. lav. 18.12.87, n. 9459). Pochi dubbi allorquando la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concreta nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa. Acclarato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo (Cass. lav. 16.1.96, n. 326), quando risulti difficile l'accertamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, in special modo avuto riguardo a mansioni peculiari di carattere intellettuale o, comunque, di elevata professionalità, ovvero alla posizione di vertice del lavoratore nell'organizzazione aziendale, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (Cass. lav. 19.11.98, n. 11711; Cass., lav., 18.06.98, n. 6114; Cass., lav., 04.03.98, 2370; Cass. lav. 26.10.94, n. 8804) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde. L'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto e i singoli elementi costitutivi del “tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c.. E' però chiaro che la mera applicazione dei singoli indici rivelatori rimane muta o addirittura fuorviante se non si accompagna ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute;
vale, cioè, il paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio perché tali, vanno letti congiuntamente affinchè il processo inferenziale conduca a risultati univoci. Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti:
- eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
- inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa;
- utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
- assenza di rischio imprenditoriale;
- obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
- continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
- retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
2 - pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;
- esclusività della prestazione;
- infungibilità soggettiva della prestazione;
- esercizio di mansioni meramente esecutive.
Alla stregua delle suesposte argomentazioni può essere esaminato il materiale probatorio acquisito agli atti, sulla premessa che la prova rigorosa dell'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie grava interamente su parte attrice. Orbene l'unico teste indotto da parte ricorrente ( ha riferito di essere suo Testimone_1 amico da oltre vent'anni e che, negli anni dal 2015 al 2020 aveva accompagnato il ricorrente al lavoro tutte le volte che svolgeva il turno serale dalle 18,00 alle 2,00 del giorno seguente, quando lo andava a prendere, non avendo il ricorrente proprio mezzo di spostamento;
che, alcune volte si era trattenuto anche a cena presso il pub e che, pertanto, aveva avuto modo di vedere che il ricorrente era addetto alla cucina, insieme a , occupandosi, prevalentemente, della Controparte_2 preparazione di prodotti di rosticceria, ma anche del servizio ai tavoli e delle consegne. Per il resto le circostanze riferite dal teste sono state apprese direttamente dal ricorrente, con assai tenue valore probatorio. Quanto dichiarato dal teste , poi, nulla dice sulle effettive modalità di svolgimento della Tes_1 prestazione lavorativa, con riferimento, non tanto, al contenuto delle mansioni, ma all'assoggettamento del ricorrente al potere gerarchico, disciplinare e di controllo da parte del
. CP_1 Le sue dichiarazioni, infine, sono smentite dalla deposizione dei testi di parte convenuta. Entrambi i testi di parte convenuta e, in particolare, il teste , cuoco addetto Controparte_2 alla cucina dal 2015 presso il pub di via Giulio Cesare, hanno riferito che il ricorrente cominciò a lavorare solo dal 2019, e che, di regola, era stato addetto alle consegne. Alla luce di tale quadro probatorio si ritiene non sia possibile fondare sull'unica e scarna testimonianza di parte ricorrente l'accoglimento della domanda, atteso che dalla stessa nulla è emerso sulle effettive modalità di svolgimento del rapporto: nulla sull'assoggettamento del ricorrente al potere direttivo e disciplinare dell'asserito datore di lavoro;
nulla in ordine alla presenza di direttive, nulla su controlli delle modalità esecutive delle prestazioni, nulla su manifestazioni dirette o indirette di potere gerarchico, nulla su soggezioni a vincoli disciplinari per l'adempimento dell'opera, per il rispetto degli obblighi di collaborazione, per i doveri di giustificazione delle assenze. In difetto di risultanze minime in ordine all'essenziale elemento della subordinazione soccorre la regola formale di giudizio dettata dall'art. 2967 c.c. per cui la domanda deve essere rigettata. Il rigetto della domanda principale assorbe ogni ulteriore questione prospettata. Il segno della decisione, dipeso essenzialmente dal deficit probatorio, gravante a carico della parte attrice circa la natura subordinata della prestazione lavorativa, per l'oggettiva difficoltà dell'assolvimento dell'onere della prova, consente di dare rilievo all'atteggiamento soggettivo dell'istante che ha inteso agire in giudizio in ragione della natura costituzionale delle rivendicazioni economiche connesse al soddisfacimento dei bisogni primari della vita (Cass. n. 13294 del 19/05/2025). Tanto suggerisce la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: - rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in data 30/10/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
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SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 30/10/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 22089/2022 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. DE VITO Parte_1 C.F._1 NICOLA, con elezione di domicilio in VIA SAN ROMUALDO 33, NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. PAOLO GRIMALDI con elezione di Controparte_1 domicilio in VIA CAMPANIA N.26 NAPOLI;
RESISTENTE OGGETTO: sub+spett CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 1-12-2022, il ricorrente in epigrafe esponeva che aveva lavorato alle dipendenze di , titolare della ditta individuale “Magnamm”, dall'1-12-2015 al Controparte_1 21-3-2019, svolgendo mansioni di cuoco/rosticciere presso il pub di via Giulio Cesare in Napoli, con orario di lavoro dalle 8,00 alle 16,00 e dalle 18,00 alle 2,00 del giorno seguente, per tre giorni la settimana, e dalle 18,00 alle 2,00 del giorno seguente, per gli altri tre giorni;
che nulla aveva percepito a titolo di ferie, 13ma e 14ma mensilità, permessi, nonché a titolo di mancato preavviso e TFR;
che, non avendo usufruito di un trattamento economico e normativo quale previsto dal CCNL del settore servizi e commercio, era sua intenzione conseguire le dovute spettanze. Pertanto adiva il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro per sentir dichiarare l'intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del convenuto con condanna al pagamento delle differenze retributive, per i titoli di cui in premessa, pari a euro 126.475,65 oltre accessori, così come dettagliate in allegati conteggi. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto del ricorso. Precisava che il ricorrente aveva, per il periodo dal 2017 al 2019, svolto solo prestazioni occasionali e che era stato assunto, con la qualifica di aiuto cuoco solo a decorrere dal 22-3-2019 fino al 12-5-2020. Spiegava domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni conseguenti all'abbandono improvviso del posto di lavoro alla data di maggio 2020.
***** In via preliminare va dichiarata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale non essendo stato richiesto, nella memoria difensiva, lo spostamento dell'udienza ex art. 418 cpc. Il ricorso, nel merito, non può trovare accoglimento. La domanda presuppone l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa nel periodo indicato in ricorso, dal 2015 al 2019. Poiché il merito della vicenda investe la nota questione degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato, è opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante. Secondo l'art. 2094 del c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. La lettera della legge emblematicamente illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore. Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro. Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. Cass. lav. 29.3.95, n. 3745; Cass. lav. 11.8.94, n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav. 7.2.94, n. 1219; Cass. lav. 18.12.87, n. 9459). Pochi dubbi allorquando la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concreta nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa. Acclarato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo (Cass. lav. 16.1.96, n. 326), quando risulti difficile l'accertamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, in special modo avuto riguardo a mansioni peculiari di carattere intellettuale o, comunque, di elevata professionalità, ovvero alla posizione di vertice del lavoratore nell'organizzazione aziendale, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (Cass. lav. 19.11.98, n. 11711; Cass., lav., 18.06.98, n. 6114; Cass., lav., 04.03.98, 2370; Cass. lav. 26.10.94, n. 8804) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde. L'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto e i singoli elementi costitutivi del “tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c.. E' però chiaro che la mera applicazione dei singoli indici rivelatori rimane muta o addirittura fuorviante se non si accompagna ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute;
vale, cioè, il paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio perché tali, vanno letti congiuntamente affinchè il processo inferenziale conduca a risultati univoci. Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti:
- eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
- inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa;
- utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
- assenza di rischio imprenditoriale;
- obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
- continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
- retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
2 - pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;
- esclusività della prestazione;
- infungibilità soggettiva della prestazione;
- esercizio di mansioni meramente esecutive.
Alla stregua delle suesposte argomentazioni può essere esaminato il materiale probatorio acquisito agli atti, sulla premessa che la prova rigorosa dell'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie grava interamente su parte attrice. Orbene l'unico teste indotto da parte ricorrente ( ha riferito di essere suo Testimone_1 amico da oltre vent'anni e che, negli anni dal 2015 al 2020 aveva accompagnato il ricorrente al lavoro tutte le volte che svolgeva il turno serale dalle 18,00 alle 2,00 del giorno seguente, quando lo andava a prendere, non avendo il ricorrente proprio mezzo di spostamento;
che, alcune volte si era trattenuto anche a cena presso il pub e che, pertanto, aveva avuto modo di vedere che il ricorrente era addetto alla cucina, insieme a , occupandosi, prevalentemente, della Controparte_2 preparazione di prodotti di rosticceria, ma anche del servizio ai tavoli e delle consegne. Per il resto le circostanze riferite dal teste sono state apprese direttamente dal ricorrente, con assai tenue valore probatorio. Quanto dichiarato dal teste , poi, nulla dice sulle effettive modalità di svolgimento della Tes_1 prestazione lavorativa, con riferimento, non tanto, al contenuto delle mansioni, ma all'assoggettamento del ricorrente al potere gerarchico, disciplinare e di controllo da parte del
. CP_1 Le sue dichiarazioni, infine, sono smentite dalla deposizione dei testi di parte convenuta. Entrambi i testi di parte convenuta e, in particolare, il teste , cuoco addetto Controparte_2 alla cucina dal 2015 presso il pub di via Giulio Cesare, hanno riferito che il ricorrente cominciò a lavorare solo dal 2019, e che, di regola, era stato addetto alle consegne. Alla luce di tale quadro probatorio si ritiene non sia possibile fondare sull'unica e scarna testimonianza di parte ricorrente l'accoglimento della domanda, atteso che dalla stessa nulla è emerso sulle effettive modalità di svolgimento del rapporto: nulla sull'assoggettamento del ricorrente al potere direttivo e disciplinare dell'asserito datore di lavoro;
nulla in ordine alla presenza di direttive, nulla su controlli delle modalità esecutive delle prestazioni, nulla su manifestazioni dirette o indirette di potere gerarchico, nulla su soggezioni a vincoli disciplinari per l'adempimento dell'opera, per il rispetto degli obblighi di collaborazione, per i doveri di giustificazione delle assenze. In difetto di risultanze minime in ordine all'essenziale elemento della subordinazione soccorre la regola formale di giudizio dettata dall'art. 2967 c.c. per cui la domanda deve essere rigettata. Il rigetto della domanda principale assorbe ogni ulteriore questione prospettata. Il segno della decisione, dipeso essenzialmente dal deficit probatorio, gravante a carico della parte attrice circa la natura subordinata della prestazione lavorativa, per l'oggettiva difficoltà dell'assolvimento dell'onere della prova, consente di dare rilievo all'atteggiamento soggettivo dell'istante che ha inteso agire in giudizio in ragione della natura costituzionale delle rivendicazioni economiche connesse al soddisfacimento dei bisogni primari della vita (Cass. n. 13294 del 19/05/2025). Tanto suggerisce la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: - rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in data 30/10/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
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