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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/03/2025, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSITENZA
composta dai Magistrati:
dr. Antonietta Savino Presidente
dr. Daniele Colucci Consigliere rel.
dr. Gabriella Gentile Consigliere
riunita in camera di consiglio, all'esito dell'odierna udienza, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2383/23 r. g. l., vertente
TRA
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dagli avv.ti Ida Verrengia, Gianluca Tellone, Mauro Elberti, Itala De
Benedictis e Vincenzo Di Maio, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec: avv.liuca.cuzzupoli@postacert.inps.gov.it
APPELLANTE
E
RA SE, rappresentato e difeso dall'avv. Gilberto Napolitano, presso il quale elettivamente domicilia, in Aversa, via Ruffilli n. 15
APPELLATO
nel contraddittorio anche dell':
Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del legale rappresentante p.t. 1 CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti Inps ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, n. 3779 del 2023, con la quale veniva accolta l'opposizione di RA SE avverso il preavviso di fermo amministrativo notificatogli in data 28 ottobre 2022. L'accoglimento era motivato dal fatto che erano stati annullati in sede giudiziale gli avvisi di addebito sui quali esso si fondava.
Censurava la sentenza impugnata, perché il Tribunale non aveva considerato che la sent. n. 3077 del 2020 del Tribunale di Napoli Nord, che aveva annullato gli avvisi di addebito su quali si fondava il preavviso di fermo opposto, non era corretta ed era stata impugnata dinanzi alla Corte di appello di Napoli (lo sgravio dell'Istituto era stato effettuato solo per una parte dei crediti ivi incorporati).
Ha concluso, pertanto, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'opposizione proposta dal RA con il ricorso di primo grado.
Si è costituito RA SE, resistendo all'appello.
Non si è costituta, nonostante la regolare notifica, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
All'odierna udienza la causa è stata decisa, come da dispositivo e per i motivi che seguono.
L'appello è del tutto destituito di fondamento.
E' pacifico e documentale che, con sentenza del 25 settembre 2020 n. 3077, il Tribunale di
Napoli Nord dichiarava non dovute le somme di cui agli avvisi di addebito nn.
37120180005234182000 e 37120180016966540000, sui quali si fondava il preavviso di fermo amministrativo opposto, notificato in data 28 ottobre 2022.
Ne discende che è venuta a mancare la base giuridica per la formazione del preavviso opposto e alcunchè rileva che la predetta sentenza sia stata appellata, l'atto rimanendo illegittimo anche in caso di sopravvenuto accoglimento del gravame (in tal caso, semmai, potrà procedersi a un nuovo preavviso), perché l'intimazione era priva, al momento della sua formazione, del sostegno degli indefettibili titoli esecutivi presupposto.
In conclusione l'appello proposto va rigettato, con conseguente conferma della pronuncia gravata.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza dell'Inps, liquidandosi, con distrazione all'avv. Gilberto Napolitano, nella misura reputata congrua ricompresa negli scaglioni di riferimento della tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014, come aggiornata dal d.l. n. 147 del
2022. Le spese medesime vanno invece integralmente compensate nel rapporto processuale con l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, non costituita, che non rappresenta propriamente una controparte dell'Istituto.
2 Va, infine, dato atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna l'Istituto appellante a corrispondere a RA SE, con distrazione all'avv.
Gilberto Napolitano, le spese di lite del grado, che liquida in euro 2.000, per compenso, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, iva e cpa;
dichiara integralmente compensate le spese di lite del grado nel rimanente rapporto processuale.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r.
n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Napoli, 21 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Antonietta Savino)
3
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSITENZA
composta dai Magistrati:
dr. Antonietta Savino Presidente
dr. Daniele Colucci Consigliere rel.
dr. Gabriella Gentile Consigliere
riunita in camera di consiglio, all'esito dell'odierna udienza, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2383/23 r. g. l., vertente
TRA
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dagli avv.ti Ida Verrengia, Gianluca Tellone, Mauro Elberti, Itala De
Benedictis e Vincenzo Di Maio, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec: avv.liuca.cuzzupoli@postacert.inps.gov.it
APPELLANTE
E
RA SE, rappresentato e difeso dall'avv. Gilberto Napolitano, presso il quale elettivamente domicilia, in Aversa, via Ruffilli n. 15
APPELLATO
nel contraddittorio anche dell':
Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del legale rappresentante p.t. 1 CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti Inps ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, n. 3779 del 2023, con la quale veniva accolta l'opposizione di RA SE avverso il preavviso di fermo amministrativo notificatogli in data 28 ottobre 2022. L'accoglimento era motivato dal fatto che erano stati annullati in sede giudiziale gli avvisi di addebito sui quali esso si fondava.
Censurava la sentenza impugnata, perché il Tribunale non aveva considerato che la sent. n. 3077 del 2020 del Tribunale di Napoli Nord, che aveva annullato gli avvisi di addebito su quali si fondava il preavviso di fermo opposto, non era corretta ed era stata impugnata dinanzi alla Corte di appello di Napoli (lo sgravio dell'Istituto era stato effettuato solo per una parte dei crediti ivi incorporati).
Ha concluso, pertanto, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'opposizione proposta dal RA con il ricorso di primo grado.
Si è costituito RA SE, resistendo all'appello.
Non si è costituta, nonostante la regolare notifica, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
All'odierna udienza la causa è stata decisa, come da dispositivo e per i motivi che seguono.
L'appello è del tutto destituito di fondamento.
E' pacifico e documentale che, con sentenza del 25 settembre 2020 n. 3077, il Tribunale di
Napoli Nord dichiarava non dovute le somme di cui agli avvisi di addebito nn.
37120180005234182000 e 37120180016966540000, sui quali si fondava il preavviso di fermo amministrativo opposto, notificato in data 28 ottobre 2022.
Ne discende che è venuta a mancare la base giuridica per la formazione del preavviso opposto e alcunchè rileva che la predetta sentenza sia stata appellata, l'atto rimanendo illegittimo anche in caso di sopravvenuto accoglimento del gravame (in tal caso, semmai, potrà procedersi a un nuovo preavviso), perché l'intimazione era priva, al momento della sua formazione, del sostegno degli indefettibili titoli esecutivi presupposto.
In conclusione l'appello proposto va rigettato, con conseguente conferma della pronuncia gravata.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza dell'Inps, liquidandosi, con distrazione all'avv. Gilberto Napolitano, nella misura reputata congrua ricompresa negli scaglioni di riferimento della tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014, come aggiornata dal d.l. n. 147 del
2022. Le spese medesime vanno invece integralmente compensate nel rapporto processuale con l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, non costituita, che non rappresenta propriamente una controparte dell'Istituto.
2 Va, infine, dato atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna l'Istituto appellante a corrispondere a RA SE, con distrazione all'avv.
Gilberto Napolitano, le spese di lite del grado, che liquida in euro 2.000, per compenso, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, iva e cpa;
dichiara integralmente compensate le spese di lite del grado nel rimanente rapporto processuale.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r.
n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Napoli, 21 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Antonietta Savino)
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