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Sentenza 1 febbraio 2024
Sentenza 1 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 01/02/2024, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
UDIENZA del 1.2.'24
tenuta dal giudice dr.ssa Maria Teresa Cusumano.
Alle ore 9.30 compaiono:
• per parte ricorrente l'avv. JacoBi A. in sostituzione degli avvocati Codemo e Corrado,
• per parte resistente l'avv. DONI FILIPPO, l'avv. R. Buciuni
L'avv. Jacobi precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo e note conclusive e discute la causa riportandosi agli scritti difensivi.
L'avv. Buciuni precisa le conclusioni come da memoria di costituzione e discute la causa riportandosi agli scritti difensivi. Insiste per la cessazione della materia del contendere però a spese compensate.
I procuratori a questo punto si allontanano dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio;
all'esito, pronuncia sentenza dandone lettura.
Il giudice dott.ssa Maria Teresa Cusumano Tribunale di Treviso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
all'udienza del 01/02/2024 il giudice del lavoro dr.ssa Maria Teresa Cusumano
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 429 c.p.c.
nella causa n. 920/2022 tra le parti:
Ricorrente:
• , Controparte_1
con l'avv. CORRADO DANIELE e avv. CODEMO ANDREA
Resistente:
• Controparte_2
[...]
con l'avv. F. DONI
• CP_3
In punto:
- Accertamento negativo ex art. 24 c. 3 D. Lgs. 46/99 dell'insussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla Gestione Artigiani a decorrere dal 19.03.2019 e della conseguente non debenza di alcun contributo a partire da tale data.
- Opposizione e contestuale richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'avviso di addebito emesso dall' di n°: 413 2022 00006240 23 000 del 09.07.2022 a titolo di CP_2 CP_2 contributi Gestione Artigiani per l'annualità dal 01/2020 al 12/2020 (doc. 1), oltre sanzioni per morosità e notificato a mezzo il 29.07.2022. Org_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
- 2 - Tribunale di Treviso
Parte opponente:
- Nel merito: Dichiararsi completamente cessata la materia del contendere.
- In ogni caso: con vittoria di spese, compensi professionali, diritti onorari e anticipazioni, anche con distrazione ex art. 93 cpc, stante l'evidente soccombenza virtuale, quantomeno parziale, dell CP_2
Si depositano in copia i seguenti documenti, proseguendo la numerazione di cui al ricorso:
13) Comunicazione accoglimento rottamazione quater 04.08.2023
14) Ricevuta pagamento 20.10.2023
15) Ricorso notificato
CP_2
PRELIMINARMENTE: dichiararsi la tardività del ricorso introduttivo del presente giudizio per superamento del termine di 20 giorni dalla notifica degli avvisi di addebito;
PRELIMINARMENTE: dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di in quanto il CP_3 presente giudizio è relativo a crediti contributivi post 2006, e pertanto non oggetto di cessione a detta società;
PRELIMINARMENTE: dichiararsi la cessazione della materia del contendere con riguardo alla cancellazione dal registro artigiani con decorrenza 30.12.2019 e con riguardo all'AVA oggetto di causa in quanto sgravato;
PRELIMINARMENTE: dichiararsi il difetto di interesse ad agire di parte ricorrente con riguardo alla domanda di cancellazione dalla gestione artigiani per il periodo dal 01.04.2019 al 30.12.2019, in considerazione della mancata opposizione nei termini contro l'AVA 41320210000768085 del
09.11.2021;
NEL MERITO: rigettarsi ogni ulteriore domanda svolta nei confronti di in quanto infondata in CP_2 fatto e in diritto, e comunque non provata;
Spese di causa e compensi professionali, compresa maggiorazione forfettaria, integralmente rifusi, o, in ipotesi di soccombenza, anche solo parziale, compensate, considerato che ha cancellato parte CP_2 ricorrente dalla gestione commercianti prima dell'iscrizione a ruolo del presente giudizio e con la decorrenza Cont richiesta in sede amministrativa, ed ha sgravato l' dopo solo dodici giorni dalla relativa istanza amministrativa, e prima di aver ricevuto la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso che ha dato avvio al presente giudizio, parte ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'AVA del 09.07.2022, nonché la cancellazione dalla gestione artigiani con PartitaIVA_1 decorrenza 19.03.2019 o, in subordine, dal gennaio 2020.
In data 31.08.2022 è stata accolta la domanda di cancellazione (seppur a far data dal 30.12.2019), mentre in data 12.09.2022 è stato sgravato l'avviso di addebito oggetto di causa (sgravio richiesto in data 30.08.2022).
È cessata la materia del contendere per quanto riguarda l'anno 2020, in quanto il relativo avviso di addebito (413 2022 00006240 23 000 del 09.07.2022 a titolo di contributi Gestione Artigiani per
- 3 - Tribunale di Treviso
l'annualità dal 01/2020 al 12/2020 - doc. 1), come anticipato, è stato oggetto di sgravio con CP_ provvedimento del 12.09.2022 (doc. 9 .
La materia del contendere è rimasta in essere con riferimento al chiesto accertamento negativo dell'obbligo di iscrizione alla Gestione Artigiani per una parte del 2019 (dal 19.03.2019).
Con le note conclusive, peraltro, il patrocinio della parte ricorrente:
➔ ha dato atto che il sig. ha aderito alla c.d. rottamazione quater, la cui domanda è stata CP_1
accolta il 04.08.2023 (doc. 13 attoreo) con riferimento a una serie di pendenze, tra cui l'avviso di addebito 41320210000768085000 (ovvero quello non opposto nei termini e inerente ai contributi 2019 a loro volta oggetto di richiesta di accertamento negativo);
➔ ha documentato il relativo pagamento (doc. 14).
Deve convenirsi con il patrocinio attoreo quando afferma, testualmente, che ciò comporta la
“cessazione definitiva della materia del contendere in quanto:
- Per il 2019, l'accertamento negativo dei requisiti per l'iscrizione alla Gestione sarebbe ormai irrilevante, dato che il relativo avviso di addebito è stato rottamato (doc. 13 e 14).
- Per il 2020, l ha già sgravato il relativo avviso (doc. 9 avversario). CP_2
- Per le annualità successive al 2020, il ricorrente è stato cancellato dalla Gestione (doc. 12 avversario)”.
L'esito del procedimento giustifica la compensazione per un mezzo delle spese di lite, che per la residua metà vengono liquidate a favore della parte ricorrente per il principio della soccombenza virtuale.
p.q.m.
definitivamente pronunciando:
a) dichiara cessata la materia del contendere. CP_ b) Compensa per ½ le spese di lite, e condanna l' alla rifusione, in favore della parte ricorrente, con distrazione a favore del procuratore attoreo antistatario, della residua metà, liquidata in complessivi euro 800,00 oltre accessori di legge.
Treviso, 01/02/2024
Il Giudice
Dott. Maria Teresa Cusumano
- 4 -
UDIENZA del 1.2.'24
tenuta dal giudice dr.ssa Maria Teresa Cusumano.
Alle ore 9.30 compaiono:
• per parte ricorrente l'avv. JacoBi A. in sostituzione degli avvocati Codemo e Corrado,
• per parte resistente l'avv. DONI FILIPPO, l'avv. R. Buciuni
L'avv. Jacobi precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo e note conclusive e discute la causa riportandosi agli scritti difensivi.
L'avv. Buciuni precisa le conclusioni come da memoria di costituzione e discute la causa riportandosi agli scritti difensivi. Insiste per la cessazione della materia del contendere però a spese compensate.
I procuratori a questo punto si allontanano dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio;
all'esito, pronuncia sentenza dandone lettura.
Il giudice dott.ssa Maria Teresa Cusumano Tribunale di Treviso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
all'udienza del 01/02/2024 il giudice del lavoro dr.ssa Maria Teresa Cusumano
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 429 c.p.c.
nella causa n. 920/2022 tra le parti:
Ricorrente:
• , Controparte_1
con l'avv. CORRADO DANIELE e avv. CODEMO ANDREA
Resistente:
• Controparte_2
[...]
con l'avv. F. DONI
• CP_3
In punto:
- Accertamento negativo ex art. 24 c. 3 D. Lgs. 46/99 dell'insussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla Gestione Artigiani a decorrere dal 19.03.2019 e della conseguente non debenza di alcun contributo a partire da tale data.
- Opposizione e contestuale richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'avviso di addebito emesso dall' di n°: 413 2022 00006240 23 000 del 09.07.2022 a titolo di CP_2 CP_2 contributi Gestione Artigiani per l'annualità dal 01/2020 al 12/2020 (doc. 1), oltre sanzioni per morosità e notificato a mezzo il 29.07.2022. Org_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
- 2 - Tribunale di Treviso
Parte opponente:
- Nel merito: Dichiararsi completamente cessata la materia del contendere.
- In ogni caso: con vittoria di spese, compensi professionali, diritti onorari e anticipazioni, anche con distrazione ex art. 93 cpc, stante l'evidente soccombenza virtuale, quantomeno parziale, dell CP_2
Si depositano in copia i seguenti documenti, proseguendo la numerazione di cui al ricorso:
13) Comunicazione accoglimento rottamazione quater 04.08.2023
14) Ricevuta pagamento 20.10.2023
15) Ricorso notificato
CP_2
PRELIMINARMENTE: dichiararsi la tardività del ricorso introduttivo del presente giudizio per superamento del termine di 20 giorni dalla notifica degli avvisi di addebito;
PRELIMINARMENTE: dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di in quanto il CP_3 presente giudizio è relativo a crediti contributivi post 2006, e pertanto non oggetto di cessione a detta società;
PRELIMINARMENTE: dichiararsi la cessazione della materia del contendere con riguardo alla cancellazione dal registro artigiani con decorrenza 30.12.2019 e con riguardo all'AVA oggetto di causa in quanto sgravato;
PRELIMINARMENTE: dichiararsi il difetto di interesse ad agire di parte ricorrente con riguardo alla domanda di cancellazione dalla gestione artigiani per il periodo dal 01.04.2019 al 30.12.2019, in considerazione della mancata opposizione nei termini contro l'AVA 41320210000768085 del
09.11.2021;
NEL MERITO: rigettarsi ogni ulteriore domanda svolta nei confronti di in quanto infondata in CP_2 fatto e in diritto, e comunque non provata;
Spese di causa e compensi professionali, compresa maggiorazione forfettaria, integralmente rifusi, o, in ipotesi di soccombenza, anche solo parziale, compensate, considerato che ha cancellato parte CP_2 ricorrente dalla gestione commercianti prima dell'iscrizione a ruolo del presente giudizio e con la decorrenza Cont richiesta in sede amministrativa, ed ha sgravato l' dopo solo dodici giorni dalla relativa istanza amministrativa, e prima di aver ricevuto la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso che ha dato avvio al presente giudizio, parte ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'AVA del 09.07.2022, nonché la cancellazione dalla gestione artigiani con PartitaIVA_1 decorrenza 19.03.2019 o, in subordine, dal gennaio 2020.
In data 31.08.2022 è stata accolta la domanda di cancellazione (seppur a far data dal 30.12.2019), mentre in data 12.09.2022 è stato sgravato l'avviso di addebito oggetto di causa (sgravio richiesto in data 30.08.2022).
È cessata la materia del contendere per quanto riguarda l'anno 2020, in quanto il relativo avviso di addebito (413 2022 00006240 23 000 del 09.07.2022 a titolo di contributi Gestione Artigiani per
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l'annualità dal 01/2020 al 12/2020 - doc. 1), come anticipato, è stato oggetto di sgravio con CP_ provvedimento del 12.09.2022 (doc. 9 .
La materia del contendere è rimasta in essere con riferimento al chiesto accertamento negativo dell'obbligo di iscrizione alla Gestione Artigiani per una parte del 2019 (dal 19.03.2019).
Con le note conclusive, peraltro, il patrocinio della parte ricorrente:
➔ ha dato atto che il sig. ha aderito alla c.d. rottamazione quater, la cui domanda è stata CP_1
accolta il 04.08.2023 (doc. 13 attoreo) con riferimento a una serie di pendenze, tra cui l'avviso di addebito 41320210000768085000 (ovvero quello non opposto nei termini e inerente ai contributi 2019 a loro volta oggetto di richiesta di accertamento negativo);
➔ ha documentato il relativo pagamento (doc. 14).
Deve convenirsi con il patrocinio attoreo quando afferma, testualmente, che ciò comporta la
“cessazione definitiva della materia del contendere in quanto:
- Per il 2019, l'accertamento negativo dei requisiti per l'iscrizione alla Gestione sarebbe ormai irrilevante, dato che il relativo avviso di addebito è stato rottamato (doc. 13 e 14).
- Per il 2020, l ha già sgravato il relativo avviso (doc. 9 avversario). CP_2
- Per le annualità successive al 2020, il ricorrente è stato cancellato dalla Gestione (doc. 12 avversario)”.
L'esito del procedimento giustifica la compensazione per un mezzo delle spese di lite, che per la residua metà vengono liquidate a favore della parte ricorrente per il principio della soccombenza virtuale.
p.q.m.
definitivamente pronunciando:
a) dichiara cessata la materia del contendere. CP_ b) Compensa per ½ le spese di lite, e condanna l' alla rifusione, in favore della parte ricorrente, con distrazione a favore del procuratore attoreo antistatario, della residua metà, liquidata in complessivi euro 800,00 oltre accessori di legge.
Treviso, 01/02/2024
Il Giudice
Dott. Maria Teresa Cusumano
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