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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/04/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Marzia Mingione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 932 anno 2024 Affari Civili
Contenziosi, avente ad oggetto “Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 e ss., L.
n. 689/1981 (violazione del Codice della strada)”, promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Emiliano
Pacifico, presso il cui studio, sito in Manduria (TA) al vico I Senatore Giacomo
Lacaita n. 7, è elettivamente domiciliata;
-appellante-
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa, in virtù di CP_2 C.F._1
procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Roberto D'Amico e
Meliana Francesca Ricchiuti, presso il cui studio, sito in Manduria (TA) alla via per
Avetrana n. 7, è elettivamente domiciliata;
-appellata-
NONCHE'
, in persona del Sindaco Controparte_3
pro tempore;
-appellato contumace-
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da sentenza depositata al termine della camera di consiglio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 08.06.2023, la sig.ra ha CP_2
impugnato dinanzi al Giudice di Pace di San Giorgio Jonico il sollecito di pagamento n. 169621 del 2023, emesso da , dell'importo di € 227,97, Controparte_1
1 relativo a sanzioni elevate per violazioni del Codice della Strada, chiedendone l'annullamento; con vittoria di spese del giudizio.
In particolare, la ricorrente ha eccepito l'inesistenza del credito per omessa notifica del verbale di accertamento della violazione al c.d.s. e dell'ingiunzione di pagamento;
la prescrizione del credito;
il difetto di legittimazione di a CP_1
riscuotere per conto del e la mancanza di Controparte_3 motivazione dell'atto impugnato. Si è costituita in giudizio la che ha CP_1
documentato la notifica dell'ingiunzione di pagamento n. 61318/2018 e la propria legittimazione a riscuotere per conto dell'ente. Riguardo l'eccepita prescrizione del credito, la ha evidenziato che, per effetto del DL n. 18/2020, la pretesa CP_1
creditoria era esigibile stante la proroga del termine di prescrizione di 543 giorni
(dal 08.03.2020 al 31.08.2021) disposta con la legislazione per l'emergenza da
Covid 19.
Con la sentenza n. 62/2024, il Giudice di Pace di San Giorgio Ionico ha accolto l'opposizione e per l'effetto ha annullato il sollecito di pagamento n. 169621 del
2023 e tutti gli atti connessi, pregressi e dipendenti, con condanna della CP_1
al pagamento delle spese di lite.
[...]
Avverso la predetta sentenza, con atto di citazione depositato in data 29.02.2024, la in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto Controparte_1
appello eccependo, in rito, l'incompetenza rationae materiae del Giudice di Pace in favore del Tribunale, dovendo qualificarsi la domanda proposta dalla sig.ra quale opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c. e non quale opposizione CP_2
agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c.; nel merito, si duole dell'erronea applicazione delle norme dettate in materia di notifica degli atti della riscossione evidenziando che, per la notifica eseguita direttamente da parte del concessionario della riscossione ai sensi dell'art. 26 del DPR n. 602/1973 mediante invio diretto di raccomandata a/r, non si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 890/1982, bensì quelle dettate per il servizio postale ordinario, che non prevede la spedizione della raccomandata informativa contenente l'avviso di notifica (CAN).
Inoltre, con riguardo alla leggibilità della firma apposta dal ricevente sulla ricevuta di ritorno, che il Giudice di prime cure ha ritenuto “non decifrabile”, l'appellante ha dedotto che l'atto è pur sempre valido, poiché la relazione tra la persona cui è destinato e quella a cui è stato consegnato costituisce un preliminare accertamento dell'Ufficiale postale assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art.2700 c.c. ed eventualmente impugnabile solo nelle forme della querela di falso.
2 Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione depositata l'08.07.2024, si è costituita in giudizio la quale, in via preliminare, ha eccepito CP_2
l'inammissibilità e improcedibilità dell'appello per violazione dell'art.342 c.p.c.
Quanto alla natura dell'azione proposta, l'appellata ha dedotto che l'opposizione, essendo diretta a contestare gli stessi presupposti della pretesa sanzionatoria, non è qualificabile come "opposizione alla esecuzione", dovendo piuttosto essere considerata come "opposizione c.d. recuperatoria" volta a contestare i presupposti della formazione del titolo esecutivo, e dunque come opposizione tardiva ai verbali e/o alle ordinanze ingiunzione, con la conseguenza che deve essere proposta nelle forme e con le modalità del ricorso ai sensi della Dlgs 150 2011.
Inoltre, la notifica dell'ingiunzione di pagamento risulta nulla e/o illegittima, tenuto conto che - non vi è prova della spedizione al destinatario della lettera raccomandata con cui l'agente postale lo informa dell'avvenuto recapito ad altro soggetto
(legittimato a riceverlo); - sulla raccomandata prodotta dalla non è indicato CP_1
l'indirizzo del destinatario, né la qualifica del soggetto, diverso dal destinatario, che ha ricevuto l'atto; - in calce all'atto da notificare, non è riportata la relativa relata con l'indicazione specifica dell'Ufficio Postale utilizzato e dei riferimenti cronologici del plico.
In ogni caso, il sollecito di pagamento è nullo per difetto di motivazione, in violazione dell'art.7 co.1 e 17 della L. n. 212/2000, dell'art.3 della L. n.241/1990, nonché dell'art.24 Cost., in quanto l'Agente della riscossione fa riferimento alla sola ingiunzione di pagamento senza indicare ulteriori riferimenti, utili a vagliare la legittimità della pretesa creditoria (numero di verbale, data di notifica, targa del mezzo multato, giorno dell'infrazione, luogo della commessa infrazione, violazione contestata).
Il sebbene ritualmente citato, non si è Controparte_3
costituito in giudizio e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da sentenza depositata al termine della camera di consiglio.
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.342 c.p.c.
In particolare, la Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 27199/2017) ha affermato che gli artt. 342 e 434 c.p.c. nel testo formulato dal D.L. 22/06/2012 n. 83 art. 54, conv., con modif., dalla L. 7 agosto 2012 n. 134 vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti
3 contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Tenuto conto di tali principi, è sufficiente considerare – perché si debba considerare rispettata la previsione normativa - che nell'atto di appello la ha illustrato le CP_1
ragioni della sua domanda di riforma della sentenza richiamando le parti oggetto di censura e precisando i motivi di dissenso dalla decisione appellata.
Nel procedere, pertanto, alla valutazione dei motivi di appello, si osserva che il destinatario della cartella di pagamento o della misura coercitiva alternativa alla esecuzione forzata (cui devono aggiungersi le comunicazioni di sollecito di pagamento e gli atti di intimazione di pagamento di somme iscritte a ruolo), al fine di contestare l'inesistenza del credito o del titolo esecutivo, potrebbe agire sia in via ordinaria per l'accertamento negativo della pretesa, sia attraverso il recupero della opposizione al verbale di accertamento infrazione o all'ordinanza ingiunzione mai notificati o comunque non ritualmente portati a conoscenza del destinatario, il quale ne ha appreso la esistenza soltanto a seguito della notifica della cartella di pagamento ovvero, per la prima volta con la notifica del preavviso di applicazione della misura coercitiva, o con altri atti successivi con i quali ha avuto conoscenza del credito vantato dalla Amministrazione, potendo quindi, solo da quel momento, esercitare il proprio diritto di difesa nel merito, contestando i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria, sia infine con la opposizione alla esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., ove intenda far valere fatti estintivi od impeditivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.
In particolare, le Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 22080/2017) hanno specificato che tutti i vizi attinenti alla formazione del titolo esecutivo e tutte le questioni di merito concernenti i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria (ivi compresa la omessa od
Parte intempestiva notifica del o della ordinanza-ingiunzione), che non sia stato possibile far valere mediante i rimedi ordinari per omessa od invalida notifica degli atti presupposti, debbono essere dedotti attraverso la impugnazione degli atti conseguenziali che per primi hanno portato il destinatario a conoscenza della
4 pretesa sanzionatoria- mediante la proposizione, nel termine di decadenza ex lege, della ordinaria opposizione definita perciò stesso "recuperatoria".
Nella specie, come evidenziato dalla lettura degli atti del fascicolo di primo grado,
i motivi di opposizione investono anche la formazione del titolo esecutivo, ed in particolare i fatti estintivi del diritto di credito fatto valere dalla Amministrazione, venendo in questione nella specie la mancata notifica del verbale di contestazione e dell'ordinanza ingiunzione ed ancora la intervenuta estinzione dei crediti, per decorso del termine di prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione pecuniaria.
Pertanto, l'opposizione al sollecito di pagamento, in quanto diretta a contestare gli stessi presupposti della pretesa sanzionatoria, dovrà essere considerata come
"opposizione cd. recuperatoria" volta a contestare i presupposti della formazione del titolo esecutivo, e dunque come opposizione – tardiva – al verbale di contestazione ovvero all'ordinanze-ingiunzione, con la conseguenza che deve essere proposta nelle forme e con le modalità già previste dagli artt. 22 e 22 bis della legge n. 689/1981 ed attualmente disciplinate dagli artt. 6 e 7 del Dlgs n.
150/2011.
Ne consegue che, deve ritenersi rimessa alla "competenza per materia" del Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione (artt. 6, comma 2 e 3; D.Lgs.
n. 150 del 2011, art. 7, comma 2) la trattazione della opposizione alla ordinanza ingiunzione ovvero al verbale di accertamento infrazione, avente ad oggetto la cognizione del rapporto obbligatorio derivante dalla contestazione dell'illecito amministrativo (nei limiti dei motivi specificamente dedotti dall'opponente, trattandosi di giudizio strutturato secondo lo schema impugnatorio).
Nel merito, l'appello è infondato e, pertanto, va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
L'Ente appellante assume che la notificazione dell'ingiunzione di pagamento (all.to
2 fasc. I grado), spedita con la raccomandata a/r n. 616226777438, deve ritenersi valida ed efficace in quanto l'atto risulta consegnato al destinatario che ha sottoscritto la ricevuta.
Sul punto, occorre premettere che la regolarità della notificazione va valutata, nella specie, in applicazione delle norme concernenti il servizio postale ordinario e non di quelle della L. n. 890 del 1982 (Cass. n. 29022/2017; Cass. n. 8086/2018; Cass.
n.26705/2019).
5 In relazione a tale fattispecie di notificazione è stato chiarito che "fatta salva querela di falso, non sussiste alcun profilo di nullità ove essa venga consegnata nel domicilio del destinatario e l'avviso di ricevimento venga sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale senza che risulti da esso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario, con superabilità della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. solo se il destinatario provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del plico" (Cass. n.
24780/2018). Al contrario, si nega l'operatività della presunzione ex art. 1335 c.c. in forza della sola spedizione, quando manchi la prova dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione (cfr. Cass. n. 9303/2012).
In particolare, la spedizione del plico raccomandato non vale da sola a stabilire che il destinatario sia venuto a conoscenza della dichiarazione in essa contenuta, occorrendo, invece, provare anche che esso sia pervenuto a destinazione, per poter fondare una presunzione di conoscenza nei confronti del destinatario e che il principio posto dall'art. 1335 c.c., secondo il quale ogni dichiarazione diretta ad una determinata persona si reputa da questa conosciuta al momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario se questi non prova di essere stato senza sua colpa nell'impossibilità di averne notizia, opera, infatti, per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione in detto luogo, ma non quanto sia contestato che essa sia mai pervenuta a quell'indirizzo e il dichiarante non fornisca elementi di prova idonei a sostenere l'assunto.
Tanto premesso, nella specie, l'avviso di ricevimento della raccomandata n.
616226777438, prodotto dalla a riscontro della notifica dell'ingiunzione di CP_1
pagamento n. 61318/2018, atto prodromico al sollecito di pagamento opposto, non indica l'indirizzo al quale la raccomandata è stata spedita (indicando quale destinatario 74020 . CP_2 Controparte_3
Facendo applicazione dei principi sopra richiamati, a fronte della specifica contestazione della controparte circa la ricezione della raccomandata, l'avviso di ricevimento in atti al più prova l'avvenuta spedizione dell'ingiunzione di pagamento, ma non è sufficiente a dimostrare che essa fosse giunta all'indirizzo di e nemmeno è idonea a fondare una presunzione di arrivo al CP_2
destinatario, in difetto di "altre, univoche e concordanti circostanze". Peraltro, dall'avviso di ricevimento non risulta la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario, con superabilità, anche sotto tale profilo, della presunzione di conoscenza di cui all'art.1335 c.c., non potendosi presumere che il plico sia stato
6 sottoscritto da persona rinvenuta dall'ufficiale postale presso il domicilio del destinatario.
Stante la portata assorbente del motivo esaminato, l'appello va rigettato e per l'effetto confermata la sentenza impugnata.
Le spese di lite sono compensate tra le parti, tenuto conto delle ragioni sottese alla decisione e dell'esito complessivo della controversia.
P.Q.M
Il Giudice, definitivamente pronunziando nella causa, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata n. 62/2024 del
20.01.2024 pubbl. il 26.01.2024, resa dal Giudice di Pace di S. Giorgio Jonico;
b) compensa le spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Taranto, 10.04.2025 Il Giudice
dott.ssa Marzia Mingione
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Marzia Mingione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 932 anno 2024 Affari Civili
Contenziosi, avente ad oggetto “Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 e ss., L.
n. 689/1981 (violazione del Codice della strada)”, promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Emiliano
Pacifico, presso il cui studio, sito in Manduria (TA) al vico I Senatore Giacomo
Lacaita n. 7, è elettivamente domiciliata;
-appellante-
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa, in virtù di CP_2 C.F._1
procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Roberto D'Amico e
Meliana Francesca Ricchiuti, presso il cui studio, sito in Manduria (TA) alla via per
Avetrana n. 7, è elettivamente domiciliata;
-appellata-
NONCHE'
, in persona del Sindaco Controparte_3
pro tempore;
-appellato contumace-
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da sentenza depositata al termine della camera di consiglio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 08.06.2023, la sig.ra ha CP_2
impugnato dinanzi al Giudice di Pace di San Giorgio Jonico il sollecito di pagamento n. 169621 del 2023, emesso da , dell'importo di € 227,97, Controparte_1
1 relativo a sanzioni elevate per violazioni del Codice della Strada, chiedendone l'annullamento; con vittoria di spese del giudizio.
In particolare, la ricorrente ha eccepito l'inesistenza del credito per omessa notifica del verbale di accertamento della violazione al c.d.s. e dell'ingiunzione di pagamento;
la prescrizione del credito;
il difetto di legittimazione di a CP_1
riscuotere per conto del e la mancanza di Controparte_3 motivazione dell'atto impugnato. Si è costituita in giudizio la che ha CP_1
documentato la notifica dell'ingiunzione di pagamento n. 61318/2018 e la propria legittimazione a riscuotere per conto dell'ente. Riguardo l'eccepita prescrizione del credito, la ha evidenziato che, per effetto del DL n. 18/2020, la pretesa CP_1
creditoria era esigibile stante la proroga del termine di prescrizione di 543 giorni
(dal 08.03.2020 al 31.08.2021) disposta con la legislazione per l'emergenza da
Covid 19.
Con la sentenza n. 62/2024, il Giudice di Pace di San Giorgio Ionico ha accolto l'opposizione e per l'effetto ha annullato il sollecito di pagamento n. 169621 del
2023 e tutti gli atti connessi, pregressi e dipendenti, con condanna della CP_1
al pagamento delle spese di lite.
[...]
Avverso la predetta sentenza, con atto di citazione depositato in data 29.02.2024, la in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto Controparte_1
appello eccependo, in rito, l'incompetenza rationae materiae del Giudice di Pace in favore del Tribunale, dovendo qualificarsi la domanda proposta dalla sig.ra quale opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c. e non quale opposizione CP_2
agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c.; nel merito, si duole dell'erronea applicazione delle norme dettate in materia di notifica degli atti della riscossione evidenziando che, per la notifica eseguita direttamente da parte del concessionario della riscossione ai sensi dell'art. 26 del DPR n. 602/1973 mediante invio diretto di raccomandata a/r, non si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 890/1982, bensì quelle dettate per il servizio postale ordinario, che non prevede la spedizione della raccomandata informativa contenente l'avviso di notifica (CAN).
Inoltre, con riguardo alla leggibilità della firma apposta dal ricevente sulla ricevuta di ritorno, che il Giudice di prime cure ha ritenuto “non decifrabile”, l'appellante ha dedotto che l'atto è pur sempre valido, poiché la relazione tra la persona cui è destinato e quella a cui è stato consegnato costituisce un preliminare accertamento dell'Ufficiale postale assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art.2700 c.c. ed eventualmente impugnabile solo nelle forme della querela di falso.
2 Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione depositata l'08.07.2024, si è costituita in giudizio la quale, in via preliminare, ha eccepito CP_2
l'inammissibilità e improcedibilità dell'appello per violazione dell'art.342 c.p.c.
Quanto alla natura dell'azione proposta, l'appellata ha dedotto che l'opposizione, essendo diretta a contestare gli stessi presupposti della pretesa sanzionatoria, non è qualificabile come "opposizione alla esecuzione", dovendo piuttosto essere considerata come "opposizione c.d. recuperatoria" volta a contestare i presupposti della formazione del titolo esecutivo, e dunque come opposizione tardiva ai verbali e/o alle ordinanze ingiunzione, con la conseguenza che deve essere proposta nelle forme e con le modalità del ricorso ai sensi della Dlgs 150 2011.
Inoltre, la notifica dell'ingiunzione di pagamento risulta nulla e/o illegittima, tenuto conto che - non vi è prova della spedizione al destinatario della lettera raccomandata con cui l'agente postale lo informa dell'avvenuto recapito ad altro soggetto
(legittimato a riceverlo); - sulla raccomandata prodotta dalla non è indicato CP_1
l'indirizzo del destinatario, né la qualifica del soggetto, diverso dal destinatario, che ha ricevuto l'atto; - in calce all'atto da notificare, non è riportata la relativa relata con l'indicazione specifica dell'Ufficio Postale utilizzato e dei riferimenti cronologici del plico.
In ogni caso, il sollecito di pagamento è nullo per difetto di motivazione, in violazione dell'art.7 co.1 e 17 della L. n. 212/2000, dell'art.3 della L. n.241/1990, nonché dell'art.24 Cost., in quanto l'Agente della riscossione fa riferimento alla sola ingiunzione di pagamento senza indicare ulteriori riferimenti, utili a vagliare la legittimità della pretesa creditoria (numero di verbale, data di notifica, targa del mezzo multato, giorno dell'infrazione, luogo della commessa infrazione, violazione contestata).
Il sebbene ritualmente citato, non si è Controparte_3
costituito in giudizio e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da sentenza depositata al termine della camera di consiglio.
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.342 c.p.c.
In particolare, la Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 27199/2017) ha affermato che gli artt. 342 e 434 c.p.c. nel testo formulato dal D.L. 22/06/2012 n. 83 art. 54, conv., con modif., dalla L. 7 agosto 2012 n. 134 vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti
3 contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Tenuto conto di tali principi, è sufficiente considerare – perché si debba considerare rispettata la previsione normativa - che nell'atto di appello la ha illustrato le CP_1
ragioni della sua domanda di riforma della sentenza richiamando le parti oggetto di censura e precisando i motivi di dissenso dalla decisione appellata.
Nel procedere, pertanto, alla valutazione dei motivi di appello, si osserva che il destinatario della cartella di pagamento o della misura coercitiva alternativa alla esecuzione forzata (cui devono aggiungersi le comunicazioni di sollecito di pagamento e gli atti di intimazione di pagamento di somme iscritte a ruolo), al fine di contestare l'inesistenza del credito o del titolo esecutivo, potrebbe agire sia in via ordinaria per l'accertamento negativo della pretesa, sia attraverso il recupero della opposizione al verbale di accertamento infrazione o all'ordinanza ingiunzione mai notificati o comunque non ritualmente portati a conoscenza del destinatario, il quale ne ha appreso la esistenza soltanto a seguito della notifica della cartella di pagamento ovvero, per la prima volta con la notifica del preavviso di applicazione della misura coercitiva, o con altri atti successivi con i quali ha avuto conoscenza del credito vantato dalla Amministrazione, potendo quindi, solo da quel momento, esercitare il proprio diritto di difesa nel merito, contestando i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria, sia infine con la opposizione alla esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., ove intenda far valere fatti estintivi od impeditivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.
In particolare, le Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 22080/2017) hanno specificato che tutti i vizi attinenti alla formazione del titolo esecutivo e tutte le questioni di merito concernenti i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria (ivi compresa la omessa od
Parte intempestiva notifica del o della ordinanza-ingiunzione), che non sia stato possibile far valere mediante i rimedi ordinari per omessa od invalida notifica degli atti presupposti, debbono essere dedotti attraverso la impugnazione degli atti conseguenziali che per primi hanno portato il destinatario a conoscenza della
4 pretesa sanzionatoria- mediante la proposizione, nel termine di decadenza ex lege, della ordinaria opposizione definita perciò stesso "recuperatoria".
Nella specie, come evidenziato dalla lettura degli atti del fascicolo di primo grado,
i motivi di opposizione investono anche la formazione del titolo esecutivo, ed in particolare i fatti estintivi del diritto di credito fatto valere dalla Amministrazione, venendo in questione nella specie la mancata notifica del verbale di contestazione e dell'ordinanza ingiunzione ed ancora la intervenuta estinzione dei crediti, per decorso del termine di prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione pecuniaria.
Pertanto, l'opposizione al sollecito di pagamento, in quanto diretta a contestare gli stessi presupposti della pretesa sanzionatoria, dovrà essere considerata come
"opposizione cd. recuperatoria" volta a contestare i presupposti della formazione del titolo esecutivo, e dunque come opposizione – tardiva – al verbale di contestazione ovvero all'ordinanze-ingiunzione, con la conseguenza che deve essere proposta nelle forme e con le modalità già previste dagli artt. 22 e 22 bis della legge n. 689/1981 ed attualmente disciplinate dagli artt. 6 e 7 del Dlgs n.
150/2011.
Ne consegue che, deve ritenersi rimessa alla "competenza per materia" del Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione (artt. 6, comma 2 e 3; D.Lgs.
n. 150 del 2011, art. 7, comma 2) la trattazione della opposizione alla ordinanza ingiunzione ovvero al verbale di accertamento infrazione, avente ad oggetto la cognizione del rapporto obbligatorio derivante dalla contestazione dell'illecito amministrativo (nei limiti dei motivi specificamente dedotti dall'opponente, trattandosi di giudizio strutturato secondo lo schema impugnatorio).
Nel merito, l'appello è infondato e, pertanto, va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
L'Ente appellante assume che la notificazione dell'ingiunzione di pagamento (all.to
2 fasc. I grado), spedita con la raccomandata a/r n. 616226777438, deve ritenersi valida ed efficace in quanto l'atto risulta consegnato al destinatario che ha sottoscritto la ricevuta.
Sul punto, occorre premettere che la regolarità della notificazione va valutata, nella specie, in applicazione delle norme concernenti il servizio postale ordinario e non di quelle della L. n. 890 del 1982 (Cass. n. 29022/2017; Cass. n. 8086/2018; Cass.
n.26705/2019).
5 In relazione a tale fattispecie di notificazione è stato chiarito che "fatta salva querela di falso, non sussiste alcun profilo di nullità ove essa venga consegnata nel domicilio del destinatario e l'avviso di ricevimento venga sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale senza che risulti da esso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario, con superabilità della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. solo se il destinatario provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del plico" (Cass. n.
24780/2018). Al contrario, si nega l'operatività della presunzione ex art. 1335 c.c. in forza della sola spedizione, quando manchi la prova dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione (cfr. Cass. n. 9303/2012).
In particolare, la spedizione del plico raccomandato non vale da sola a stabilire che il destinatario sia venuto a conoscenza della dichiarazione in essa contenuta, occorrendo, invece, provare anche che esso sia pervenuto a destinazione, per poter fondare una presunzione di conoscenza nei confronti del destinatario e che il principio posto dall'art. 1335 c.c., secondo il quale ogni dichiarazione diretta ad una determinata persona si reputa da questa conosciuta al momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario se questi non prova di essere stato senza sua colpa nell'impossibilità di averne notizia, opera, infatti, per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione in detto luogo, ma non quanto sia contestato che essa sia mai pervenuta a quell'indirizzo e il dichiarante non fornisca elementi di prova idonei a sostenere l'assunto.
Tanto premesso, nella specie, l'avviso di ricevimento della raccomandata n.
616226777438, prodotto dalla a riscontro della notifica dell'ingiunzione di CP_1
pagamento n. 61318/2018, atto prodromico al sollecito di pagamento opposto, non indica l'indirizzo al quale la raccomandata è stata spedita (indicando quale destinatario 74020 . CP_2 Controparte_3
Facendo applicazione dei principi sopra richiamati, a fronte della specifica contestazione della controparte circa la ricezione della raccomandata, l'avviso di ricevimento in atti al più prova l'avvenuta spedizione dell'ingiunzione di pagamento, ma non è sufficiente a dimostrare che essa fosse giunta all'indirizzo di e nemmeno è idonea a fondare una presunzione di arrivo al CP_2
destinatario, in difetto di "altre, univoche e concordanti circostanze". Peraltro, dall'avviso di ricevimento non risulta la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario, con superabilità, anche sotto tale profilo, della presunzione di conoscenza di cui all'art.1335 c.c., non potendosi presumere che il plico sia stato
6 sottoscritto da persona rinvenuta dall'ufficiale postale presso il domicilio del destinatario.
Stante la portata assorbente del motivo esaminato, l'appello va rigettato e per l'effetto confermata la sentenza impugnata.
Le spese di lite sono compensate tra le parti, tenuto conto delle ragioni sottese alla decisione e dell'esito complessivo della controversia.
P.Q.M
Il Giudice, definitivamente pronunziando nella causa, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata n. 62/2024 del
20.01.2024 pubbl. il 26.01.2024, resa dal Giudice di Pace di S. Giorgio Jonico;
b) compensa le spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Taranto, 10.04.2025 Il Giudice
dott.ssa Marzia Mingione
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