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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 15/04/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI
- SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati
Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere
Carmela Romano consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1006 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
tra
e elettivamente domiciliati in Bari, piazza Parte_1 Parte_2
Garibaldi n. 9, presso lo studio dell'avv. Fabio Pozzi, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti -----------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------- appellanti
e
contumace Controparte_1 Controparte_2
quale mandataria con rappresentanza di
[...] [...]
elettivamente domiciliata in Roma, via Filippo Controparte_3
Civinini n. 11, presso lo studio dell'avv. Franco Matera, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti ------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------- appellate
1 Conclusioni: all' udienza del 13 dicembre 2024, i difensori delle parti hanno concluso come da rispettive note scritte.
Svolgimento del processo
Con sentenza non definitiva n. 728/20 del 18.2.20, il Tribunale di Bari ha respinto la domanda di accertamento della nullità parziale del contratto di conto corrente e collegato conto anticipi intestati alla Controparte_1
in relazione alla clausola di pattuizione della commissione di
[...] massimo scoperto, e ha altresì rigettato l'eccezione di nullità delle fideiussioni prestate da e con riferimento alle Pt_2 Parte_1 obbligazioni assunte dalla medesima società nei confronti di CR
BA di Roma, mentre ha, con separata ordinanza, rimesso la causa in istruttoria per l'accertamento della usurarietà del tasso di interesse.
Con successiva sentenza definitiva n. 2099/21 dell'1.6.21, il medesimo
Tribunale ha condannato la in solido con e Controparte_1 Pt_2
al pagamento della somma di euro 60.489,60, quale saldo Parte_1 debitore del contratto di conto corrente, in favore della CP_2 mandataria con rappresentanza di intervenuta Controparte_3 nel corso del giudizio in veste di cessionaria del credito di CR.
Con citazione dell'1.7.22, hanno proposto appello avverso la sentenza e chiedendo, in riforma della stessa, il rigetto della Pt_2 Parte_1 domanda proposta nei loro confronti, previa dichiarazione di nullità dell'intera fideiussione o - in subordine - della sola clausola ex art. 6, di deroga all'articolo 1957 c.c., con vittoria di spese.
Si è costituita la quale mandataria con rappresentanza di CP_2
chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria Controparte_3 di spese.
Invitate le parti alla precisazione delle conclusioni, all'udienza del 13 dicembre 2024, la causa, svoltasi nella contumacia della Controparte_1
è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art.
[...]
190 c.p.c.
Motivi della decisione
2 Con un unico motivo di appello si censura il rigetto dell'eccezione di nullità, assoluta o parziale (limitatamente alla clausola ex art. 6), della fideiussione conclusa dai in data 5.8.04. Pt_1
L'appello è infondato e va respinto.
Vero che, come rilevato dall'appellante, la BA d'Italia, quale Autorità garante della concorrenza tra gli istituti di credito, con provvedimento n. 55 del 2005, ha ritenuto in contrasto con l'art. 2, co. 2, lett. a, della l.
287/1990 le clausole sub artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale di fideiussione a garanzia di operazioni bancarie (c.d. fideiussione omnibus) predisposto dall'ABI, ritenuto prodotto di un'intesa anticoncorrenziale.
Le clausole nulle per violazione della normativa antitrust, che, a giudizio della BA d'Italia, comportano un ingiustificato aggravio della posizione del fideiussore, addossandogli le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca (art. 6) ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa (artt. 2 e 8), sono: la clausola cd. di reviviscenza, secondo cui il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme dalla stessa incassate in pagamento di obbligazioni garantite ma successivamente restituite a seguito di annullamento, inefficacia e revoca dei detti pagamenti, o per qualsiasi altro motivo (art. 2); la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., in forza della quale i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato (art. 6); la cd. clausola di sopravvivenza, a termini della quale, qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate (art. 8).
La questione è stata, tuttavia, definita dalle SS. UU., con l'enunciazione del principio di diritto - cui questa Corte intende dar continuità - secondo il quale “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e
101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3, della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano
3 quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata”, salvo che la parte interessata alla caducazione dell'intero assetto negoziale dimostri la interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, restando precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto (Cass., Sez. Un. n. 41994/21; Cass., n.
24044/19).
Tale conclusione è del resto pienamente conforme a quanto la Corte di
Giustizia ha da tempo affermato in materia, stabilendo che la sanzione della nullita' si applica alle sole clausole dell'accordo o della decisione colpite dal divieto, a meno che dette clausole risultino inseparabili dall'accordo o dalla decisione stessi, nel qual caso soltanto essi saranno travolti integralmente (Corte Giustizia, 30/06/1966, C- 56/65, LTM;
Corte Giustizia, 01/09/2008, C- 279/06, CEPSA).
Di conseguenza, alla nullità parziale dell'accordo o della deliberazione a monte corrisponde - per le ragioni suesposte - la nullita' parziale del contratto di fideiussione a valle che ne riproduca le previsioni colpite da tale forma di invalidità, e limitatamente alle clausole riproduttive di dette previsioni, salvo che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, che non avrebbero concluso il contratto "senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità", secondo quanto prevede - in piena conformità con le affermazioni della giurisprudenza europea, riferite alla normativa comunitaria - il diritto nazionale (articolo 1419 c.c., comma 1).
E sempre che di tale essenzialità la parte interessata all'estensione della nullità fornisca adeguata dimostrazione.
La regola dell'articolo 1419,1° c., c.c., infatti, enuncia il concetto di nullità parziale ed esprime il generale favore dell'ordinamento per la
"conservazione", in quanto possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale.
Da ciò deriva il carattere eccezionale dell'estensione della nullità che colpisce la parte o la clausola all'intero contratto, con la conseguenza che
è a carico di chi ha interesse a far cadere in toto l'assetto di interessi programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre resta precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto.
In particolare, spetta all'interessato dimostrare che la parte colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto,
4 ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità (Cass., 05/02/2016, n. 2314).
In conclusione, agli effetti dell'interpretazione della disposizione contenuta nell'articolo 1419 c.c., vige la regola secondo cui la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale, se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto accertato dal giudice;
di contro, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass. 21/05/2007, n.
11673).
Evenienza, questa, non riscontrabile nel caso in esame.
Ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha sì certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina piu' gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto. Tuttavia, i fideiussori, salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario, avrebbero in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo legati al debitore principale (addirittura uno di essi era il legale rappresentante della società debitrice e l'altro è congiunto di quest'ultimo) e, quindi, portatori di un interesse economico al finanziamento bancario1.
Allo stesso modo, anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti.
Ebbene, in difetto di prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalle clausole nulle, che peraltro gli appellanti difficilmente avrebbero potuto fornire, avendo prospettato la questione della violazione della
5 normativa antitrust solo in comparsa conclusionale, va esclusa la nullità dell'intera fideiussione.
Né è consentita una declaratoria di nullità parziale, relativa alla sola clausola ex art. 6, di deroga all'art. 1957 c.c., non emergendo ex actis un interesse della parte alla relativa pronuncia.
Ed invero, per beneficiare della liberazione dalla garanzia fideiussoria prevista dall' art. 1957 c.c., gli appellanti avrebbero dovuto sollevare la questione dell'inosservanza del termine semestrale (ex art. 1957 c.c.) nel rispetto delle preclusioni assertive, trattandosi di eccezione non rilevabile d'ufficio2.
A questo onere essi non hanno, invece, assolto, avendo eccepito la decadenza della banca dalla fideiussione ex art. 1957, per violazione del termine semestrale, per la prima volta in appello.
Ebbene, in mancanza di tempestiva formulazione dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., resterebbe comunque precluso agli appellanti invocare tale decadenza.
Di qui il rigetto dell'eccezione di nullità parziale della clausola ex art. 6, per difetto di interesse, non essendovi alcun risultato utile che i fideiussori possano conseguire dalla nullità della clausola ex art. 6 di deroga all'art. 1957 c.c., se, come nella specie, non abbiano tempestivamente eccepito la decadenza prevista dalla norma codicistica.
La regolazione delle spese giudiziali, da liquidarsi in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
6 La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e con Pt_1 Parte_2 citazione dell'1.7.22, avverso la sentenza non definitiva n. 728/20 e quella definitiva n. 2099/21, entrambe emesse dal Tribunale di Bari, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna e in solido tra loro, a rifondere Parte_1 Parte_2 alla quale mandataria con rappresentanza di CP_2 [...]
le spese del presente giudizio, liquidate in Controparte_3
€14.317,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, co.
1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
Così deciso, nella camera di consiglio del 2 aprile 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Carmela Romano Filippo Labellarte
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Osserva - al riguardo - il provvedimento n. 55/2005 che il fideiussore è normalmente cointeressato, in qualità di socio d'affari o di parente del debitore, alla concessione del finanziamento a favore di quest'ultimo e, quindi, ha un interesse concreto e diretto alla prestazione della garanzia. 2 Sulla natura di eccezione in senso stretto della questione della liberazione dalla garanzia per inosservanza dei termini ex art. 1957 c.c., cfr. Cass. 5 giugno 2012, n. 8989, secondo cui “la prima udienza di trattazione e le memorie, di cui all'art. 183 cod. proc. civ., possono essere utilizzate solo per precisare le domande e le eccezioni già formulate, e non per introdurre nel giudizio nuovi temi di indagine, che non siano conseguenza diretta delle difese avversarie. Ne consegue che il fideiussore, nell'opporsi al decreto ingiuntivo contro di lui ottenuto dal creditore garantito, non può eccepire nel corso del giudizio la decadenza di questi per mancato esercizio del diritto contro il debitore principale, ai sensi dell'art. 1957 cod. civ., se nell'atto di citazione in opposizione si sia limitato ad invocare l'invalidità del contratto di fideiussione”.