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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 29/03/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli Presidente
Giuliana Melandri Consigliera
Paolo Viarengo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 275/2024 R.G.L. promossa da:
c.f. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dagli avv.ti Paolo Calcagno e Massimo Fichera, per procura in atti appellante
CONTRO
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv.ta Roberta CP_1 P.IVA_1
Tracciano, per procura in atti appellato
Oggetto: Prestazione: rendita o equivalente CP_1
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note depositate in data 12.3.2025.
Per l'appellato: come da note depositate in data 11.3.3025.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato il 14.2.2023, la signora ha Parte_1 convenuto in giudizio , chiedendo “rendita ai superstiti” e “assegno CP_1 funerario”, a seguito del decesso del marito ed in forza dell'accertamento dell'esposizione a rischio professionale dello stesso. L' si è costituito in giudizio, precisando che, nelle more, anche sulla CP_1
scorta della documentazione prodotta dalla ricorrente unitamente al ricorso introduttivo del giudizio, aveva provveduto, in via amministrativa, a riconoscere quanto richiesto.
Le prime due udienze del giudizio di primo grado sono state quindi rinviate per la verifica della definizione in via amministrativa ed alla terza udienza, la ricorrente ha aderito alla istanza di cessazione della materia del contendere formulata da ed ha chiesto però la rifusione delle spese, CP_1
l' ha invece chiesto la compensazione almeno parziale delle stesse. CP_1
Con sentenza n. 371 del 2024, il Tribunale di Genova ha dichiarato cessata la materia del contendere e compensato per un terzo le spese di lite, condannando al rimborso alla ricorrente dei restanti due terzi, CP_1 liquidati in € 1.000,00.
Ha proposto appello la signora Parte_1
Si è costituito l' , chiedendo di respingere l'appello. CP_1
La causa è stata discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa nella camera di consiglio del 19.3.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In punto spese del giudizio, l'unico interessato dall'appello, il Tribunale di
Genova ha così motivato “Quanto alla regolamentazione delle spese...deve farsi applicazione del c.d. principio della “soccombenza virtuale”. CP_1
ha provveduto a definire in via amministrativa la vertenza, successivamente all'instaurazione del presente giudizio. Ha evidenziato, però, che ciò è stato possibile a fronte del deposito, da parte della ricorrente, della documentazione sanitaria relativa alla malattia del de cuius, evidentemente non prodotta nella precedente fase amministrativa. Ritiene, quindi, questo giudice che sussistano giustificati motivi per compensare parzialmente le spese del giudizio, nella misura di un terzo, condannando al CP_1
pagamento in favore della ricorrente della frazione residua liquidata come in dispositivo, tenuto conto della limitata attività processuale svolta.”
La signora ha proposto appello, evidenziando di aver Parte_1
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depositato la documentazione sanitaria già al momento della domanda amministrativa, allegando copia della “cartella clinica relativa all'ultimo ricovero” e che tale circostanza risultava documentata già al momento del deposito del ricorso introduttivo, avendo allegato, in particolare con la produzione n. 4), “Copia domanda amministrativa del 26.05.2022”.
L'appellante ha contestato anche la misura della liquidazione, in particolare il riferimento alla “limitata attività processuale svolta”, dovendosi tenere conto dei criteri di cui al DM 55/2014.
Il primo profilo dell'appello, relativo alla parziale compensazione delle spese, è infondato.
La signora non risulta, infatti, aver allegato alla domanda Parte_1
amministrativa la predetta documentazione medica, cioè la “cartella clinica relativa all'ultimo ricovero” del marito.
Tale circostanza è stata correttamente evidenziata dall' sin dal primo CP_1 grado, in particolare all'udienza del 20.3.2024, udienza di discussione, limitata alla questione delle spese del giudizio, nel merito le parti avendo chiesto concordemente la “cessazione della materia del contendere”.
Dal verbale di quell'udienza risulta infatti “L'avv. Tracciano ... quanto alle spese, chiede che vengano quantomeno compensate parzialmente, in ragione del fatto che il riconoscimento della domanda è avvenuto a seguito del deposito della cartella clinica ...” allegata, appunto, al ricorso introduttivo del giudizio, senza che intervenisse alcuna replica o smentita da parte della difesa della signora Parte_1
D'altra parte, neanche dalla documentazione allegata dalla signora con il ricorso in appello risulta smentito quanto affermato da Parte_1
in primo grado. CP_1
L'appellante, infatti, rideposita soltanto la sua domanda proposta in via amministrativa, ma non la documentazione effettivamente allegata alla stessa, tanto meno la documentazione medica sicuramente necessaria all'accoglimento di tale domanda.
L' , invece, ad ulteriore conferma di quanto già sostenuto in primo CP_1
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grado, senza alcuna tempestiva smentita in quella sede, deposita in allegato alla costituzione in appello, l'unica documentazione allegata dalla signora alla sua domanda amministrativa, cioè il documento n. 3 della Parte_1 stessa domanda “certificato di morte della ASL3 genovese del 10.03.2022”.
L' ha altresì precisato che neppure è stata trasmessa dalla signora CP_1
alcuna documentazione medica successivamente alla richiesta Parte_1
in questo senso dello stesso Istituto, in particolare con la PEC del 28.9.22, allegata alla costituzione quale documento n. 2, con la quale l' CP_1 richiedeva “il certificato medico di MP (Mod. 5SS), obbligatorio ex art. 21
D.L.vo n. 151/2015, modificativo dell'art. 53 DPR n. 1124/1965 ai fini della denuncia della Malattia Professionale e contenente la diagnosi della patologia e l'anamnesi lavorativa, dati necessari alla valutazione del rischio e medico-legale da parte dell'Istituto”.
Si deve quindi confermare la richiamata motivazione del Giudice di primo grado, in quanto l' ha potuto definire ed accogliere la domanda della CP_1
signora solo dopo aver potuto esaminare la necessaria Parte_1
documentazione medica, allegata al ricorso introduttivo di questo giudizio.
Fondato, invece, il secondo profilo di doglianza sollevato dall'appellante, cioè quello relativo alla misura della liquidazione delle spese.
Coma da consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. ordinanza n. 15656 del 2012), in materia di rendita vitalizia il valore della causa si stabilisce con il criterio previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.c., e quindi sino ad un massimo di dieci annualità.
Occorre pertanto tenere conto della durata della prestazione, come riconosciuta, se inferiore alle due annualità, e comunque nel massimo di due annualità, ove sia controverso, come nella fattispecie, il diritto alla rendita.
Nel caso di specie, non essendo in contestazione una somma determinata, ma l'accertamento del diritto alla prestazione, l'ammontare di due annualità della richiesta “rendita ai superstiti” colloca il valore della causa nello scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00.
Per tale scaglione, per il primo grado, le spese si possono liquidare, per
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l'intero, in euro 3.300,00, potendosi scendere sotto i valori medi, per la estrema semplicità della causa, decisa senza alcuna discussione sul merito e sicuramente con una “limitata attività processuale”.
Anche in questo secondo grado, visto l'accoglimento solo parziale dell'appello e considerato l'esito complessivo del giudizio, le spese si possono compensare per un terzo, con condanna dell' a rimborsare CP_1
alla signora i rimanenti due terzi, nella misura per l'intero di Parte_1
euro 1.000,00, considerato il diverso e minore valore della causa in secondo grado, valore limitato alle spese del giudizio di primo grado.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c.,
In parziale accoglimento dell'appello,
Condanna a rifondere a due terzi delle CP_1 Parte_1 spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate per l'intero in euro 3.300,00 per il primo grado ed in euro 1.000,00 per il secondo grado, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione a favore dei difensori antistatari, compensato il restante un terzo.
Così deciso nella camera di consiglio del 19.3.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Viarengo Federico Grillo Pasquarelli
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