Sentenza 22 settembre 1986
Massime • 2
Il rimborso, da parte dell'i.N.P.S., dei contributi ad esso versati in misura maggiore di quella dovuta costituisce oggetto di un'obbligazione pecuniaria, pur se il relativo adempimento sia chiesto con Azione di ripetizione d'indebito - ciò non influendo sulla natura dell'obbligazione -, sicché, sono dovuti al creditore oltre gli interessi ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., il risarcimento dei maggiori danni di cui all'art. 1224, secondo comma, cod. civ., sempre che sia accertata (almeno) la colpa dell'ente previdenziale. ( V 6310/83, mass n 431050; ( V 2285/66, mass n 324447).*
L'identificazione delle aziende industriali beneficiarie degli sgravi contributivi previsti dall'art. 18 del decreto legge 30 agosto 1968 n. 918 (nel testo sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 25 ottobre 1968 n. 1089) deve essere compiuta - atteso che la normativa speciale non detta al riguardo un proprio criterio ne' rinvia ad altre specifiche Disposizioni - alla stregua dei criteri generali di cui agli artt. 2082, 2195 e 2555 cod. civ.; pertanto, gli sgravi anzidetti spettano anche alle case di cura, atteso che esse costituiscono vere e proprie imprese industriali, in quanto, normalmente dotate di una complessa ed articolata organizzazione tecnica, svolgono, oltre all'attività sanitaria di cura e di assistenza degli ammalati, un'attività ricettizia, inerente alla degenza, simile a quella alberghiera e, in sostanza, attraverso l'organizzazione di capitale e di lavoro, si propongono un fine di lucro con la predisposizione di servizi a terzi. La eccezione d'incostituzionalità del citato art. 18, sollevata, in riferimento all'art. 81, quarto comma, cost., sul rilievo che la norma denunciata, ove interpretata nel senso dell'estensibilità degli sgravi contributivi alle case di cura, sarebbe priva di copertura finanziaria, è manifestamente infondata. ( V 4741/85, mass n 442167; ( V 885/83, mass n 425635; ( V 573/81, mass n 441059; ( Conf 1604/85, mass n 439524).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/09/1986, n. 5703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5703 |
| Data del deposito : | 22 settembre 1986 |
Testo completo
L'identificazione delle aziende industriali beneficiarie degli sgravi contributivi previsti dall'art. 18 del decreto legge 30 agosto 1968 n. 918 (nel testo sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 25 ottobre 1968 n. 1089) deve essere compiuta - atteso che la normativa speciale non detta al riguardo un proprio criterio ne' rinvia ad altre specifiche Disposizioni - alla stregua dei criteri generali di cui agli artt. 2082, 2195 e 2555 cod. civ.; pertanto, gli sgravi anzidetti spettano anche alle case di cura, atteso che esse costituiscono vere e proprie imprese industriali, in quanto, normalmente dotate di una complessa ed articolata organizzazione tecnica, svolgono, oltre all'attività sanitaria di cura e di assistenza degli ammalati, un'attività ricettizia, inerente alla degenza, simile a quella alberghiera e, in sostanza, attraverso l'organizzazione di capitale e di lavoro, si propongono un fine di lucro con la predisposizione di servizi a terzi. La eccezione d'incostituzionalità del citato art. 18, sollevata, in riferimento all'art. 81, quarto comma, cost., sul rilievo che la norma denunciata, ove interpretata nel senso dell'estensibilità degli sgravi contributivi alle case di cura, sarebbe priva di copertura finanziaria, è manifestamente infondata. ( V 4741/85, mass n 442167; ( V 885/83, mass n 425635; ( V 573/81, mass n 441059; ( Conf 1604/85, mass n 439524).*