Decreto cautelare 15 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 12 gennaio 2022
Decreto cautelare 19 marzo 2022
Sentenza 9 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 09/02/2023, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/02/2023
N. 00077/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00877/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di LA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 877 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
PI De AR, Titolare dell'Omonima Ditta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Malinconico e Toni De Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Terracina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lina Vinci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensiva,
del provvedimento n. R.U. 0071791 del 27.10.2021 con cui il Comune di Terracina ha dichiarato l’istanza di destagionalizzazione improcedibile;
del successivo provvedimento del Comune di Terracina registro ufficiale.U. 0075480 del 15.11.2021, nella parte in cui dispone che le strutture dovranno essere rimosse entro il 31.03.2022 e nella parte in cui fa divietò di esercitare attività commerciali;
della nota prot. n. 71515/Int. del 26/10/2021 del competente Settore comunale S.U.E. dal contenuto non conosciuto;
per quanto occorrer possa del Piano Regolatore Comunale e della successiva variante vigenti nella parte in cui prevedono la realizzazione di strutture balneari temporanee da smontarsi alla fine di ogni stagione balneare.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Terracina;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto, il ricorso notificato il 13 dicembre 2021 e depositato il successivo giorno 14 con cui il sig. PI De AR - premesso di essere titolare di una concessione demaniale marittima e relative licenze suppletive inerente la realizzazione ed il mantenimento dello stabilimento balneare denominato “La Lanterna” - ha impugnato i provvedimenti descritti in epigrafe, con i quali il Comune di Terracina ha respinto l’istanza presentata l’1.10.2021 di autorizzazione alla destagionalizzazione turistica della concessione demaniale marittima in argomento, ai sensi dell’art. 52-bis della L.R. 13/2007, su tutta la sua struttura, e successivamente precisato che ““le strutture potranno rimanere montate senza esercitare alcuna attività, sino a tale data (31/03/2022), salvo ulteriore eventuale estensione ad opera della legge”;
Visto, l’atto depositato il 20 dicembre 2021 si è costituito in giudizio il Comune di Terracina deducendo, con successiva memoria, l’infondatezza del ricorso;
Vista, l’ordinanza n. 8 del 12 gennaio 2022 con cui la Sezione ha accolto la domanda di tutela cautelare non apparendo “destituita di fondamento la censura di omessa comunicazione del preavviso di rigetto”.
Visto, l’atto notificato e depositato il 18 marzo 2022 con cui il ricorrente ha proposto motivi aggiunti avverso il provvedimento prot. 17902 del 14.3.2022 con cui il Comune di Terracina – facendo seguito al preavviso di rigetto prot. 4383 del 21.1.2022 comunicato in ottemperanza all’ordinanza succitata e alla memoria partecipativa del ricorrente – ha reiterato il rigetto della domanda di autorizzazione alla destagionalizzazione;
Rilevato, in via preliminare, che alla pubblica udienza del 25 gennaio 2023, il ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla coltivazione del ricorso e dei motivi aggiunti;
Ritenuto, che sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di LA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti R.G. 877/21, li dichiara improcedibili.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LA nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Ivo Correale, Consigliere
Roberto Maria Bucchi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Maria Bucchi | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO