TRIB
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 12/06/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 483/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Bersani Presidente Relatore
dott. Marco Bonci Giudice
dott. Bianchi Martina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 483/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] (C.F. Parte_1
— cittadino italiano) (a11.1) ed elettivamente domiciliato in Alessandria, C.F._1
Piazzale G. Marconi n. 23, presso lo Studio dell'avv. Valeria Noris che lo rappresenta e difende ricorrente contro c.f. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(Federazione Russa) il 15/2/1984 e residente in [...] - cittadina russa.
resistente - contumace
CONCLUSIONI DELLA PARTE RICORRENTE
"Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con il rito civile in Valenza in data 6/11/2016 tra i sigg.ri e Parte_1 Controparte_2
con l'ordine all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di provvedere alle annotazioni previste dalla legge. Con vittoria di spese del giudizio in caso di opposizione”.
Svolgimento del processo
pagina 1 di 3
Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con rito civile in
Valenza in data 6/11/2016 con la sig.ra , nata a [...] Controparte_1
AD (Federazione Russa) il 15/2/1984 e residente a[...] (C.F. — cittadina russa) optando in tale sede per il regime patrimoniale C.F._2
della separazione dei beni (all.ti 2 e 3). I coniugi non hanno avuto figli e non ne hanno adottati.
Parte ricorrente rassegnava le conclusioni riportate in epigrafe.
In data 27.2.2024 si svolgeva l'udienza per la comparizione delle parti, avanti il Giudice Designato, nel corso della quale veniva dichiarata la contumacia della resistente.
Nel corso della successiva udienza del 5 giugno 2025 la causa veniva riservata per la decisione collegiale.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito indicate.
Il Tribunale di Alessandria pronunciava la separazione personale dei coniugi con sentenza in data
28.2.2024, pubblicata il 29/2/2024 ( n. 231/2024), passata in giudicato in data 3.5.2024 (a11.4).
Da allora lo status di separazione si protrae effettivo ed ininterrotto e non vi è possibilità di ricostituire la comunione morale e materiale tra i coniugi, non avendo più ormai da molto tempo parte ricorrente più rapporti con la moglie.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la declaratoria di scioglimento del matrimonio.
In mancanza di opposizione da parte della resistente le spese del giudizio devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra il ricorrente sig. , nato a [...] il Parte_1
23/7/1965 ed ivi residente in [...] (C.F. — cittadino italiano) C.F._1
(a11.1) e la sig.ra c.f. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
pagina 2 di 3 AD (Federazione Russa) il 15/2/1984 celebrato in Valenza in data 6 novembre 2016 e trascritto nell'Ufficio di Stato civile di quel comune Atto n. 27 parte 1, anno 2016; dispone la trasmissione della sentenza di separazione all'ufficio dello stato civile di Valenza affinchè proceda alle prescritte annotazioni;
dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 10 giugno 2025
Il Presidente relatore
(Dott. Giuseppe Bersani)
c pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Bersani Presidente Relatore
dott. Marco Bonci Giudice
dott. Bianchi Martina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 483/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] (C.F. Parte_1
— cittadino italiano) (a11.1) ed elettivamente domiciliato in Alessandria, C.F._1
Piazzale G. Marconi n. 23, presso lo Studio dell'avv. Valeria Noris che lo rappresenta e difende ricorrente contro c.f. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(Federazione Russa) il 15/2/1984 e residente in [...] - cittadina russa.
resistente - contumace
CONCLUSIONI DELLA PARTE RICORRENTE
"Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con il rito civile in Valenza in data 6/11/2016 tra i sigg.ri e Parte_1 Controparte_2
con l'ordine all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di provvedere alle annotazioni previste dalla legge. Con vittoria di spese del giudizio in caso di opposizione”.
Svolgimento del processo
pagina 1 di 3
Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con rito civile in
Valenza in data 6/11/2016 con la sig.ra , nata a [...] Controparte_1
AD (Federazione Russa) il 15/2/1984 e residente a[...] (C.F. — cittadina russa) optando in tale sede per il regime patrimoniale C.F._2
della separazione dei beni (all.ti 2 e 3). I coniugi non hanno avuto figli e non ne hanno adottati.
Parte ricorrente rassegnava le conclusioni riportate in epigrafe.
In data 27.2.2024 si svolgeva l'udienza per la comparizione delle parti, avanti il Giudice Designato, nel corso della quale veniva dichiarata la contumacia della resistente.
Nel corso della successiva udienza del 5 giugno 2025 la causa veniva riservata per la decisione collegiale.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito indicate.
Il Tribunale di Alessandria pronunciava la separazione personale dei coniugi con sentenza in data
28.2.2024, pubblicata il 29/2/2024 ( n. 231/2024), passata in giudicato in data 3.5.2024 (a11.4).
Da allora lo status di separazione si protrae effettivo ed ininterrotto e non vi è possibilità di ricostituire la comunione morale e materiale tra i coniugi, non avendo più ormai da molto tempo parte ricorrente più rapporti con la moglie.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la declaratoria di scioglimento del matrimonio.
In mancanza di opposizione da parte della resistente le spese del giudizio devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra il ricorrente sig. , nato a [...] il Parte_1
23/7/1965 ed ivi residente in [...] (C.F. — cittadino italiano) C.F._1
(a11.1) e la sig.ra c.f. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
pagina 2 di 3 AD (Federazione Russa) il 15/2/1984 celebrato in Valenza in data 6 novembre 2016 e trascritto nell'Ufficio di Stato civile di quel comune Atto n. 27 parte 1, anno 2016; dispone la trasmissione della sentenza di separazione all'ufficio dello stato civile di Valenza affinchè proceda alle prescritte annotazioni;
dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 10 giugno 2025
Il Presidente relatore
(Dott. Giuseppe Bersani)
c pagina 3 di 3