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Decreto 2 aprile 2025
Decreto 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, decreto 02/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del Presidente designato, Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto al n.162/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto: equa riparazione
ex Legge n. 89/2001 e succ. mod., ad istanza di:
, rappresentato e difeso dall'avv.to Serenella Galeno, Parte_1
ricorrente
contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
- visto il ricorso con il quale ha chiesto l'indennizzo dei danni non Parte_1
patrimoniali conseguenti alla irragionevole durata della procedura concorsuale concernente la società della quale è stato dichiarato lo stato di Controparte_2
insolvenza dal Tribunale di Lamezia Terme con sentenza del 24/25 luglio 2014;
-premesso che premesso che la Corte Costituzionale, con sentenza n.88/2018 ha dichiarato l'incostituzionalità “dell'art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile) - come sostituito dall'art. 55, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134–
nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto”;
-vista la documentazione integrativa prodotta;
-rilevato che il giudizio presupposto, alla data del 10.12.2024 ancora pendente (fase di deposito riparto finale, cfr. certificazione cancelleria in atti), ai sensi dell'art. 2 legge n.
89/2001, avrebbe dovuto concludersi in sei anni;
-rilevato che secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, con riguardo alle procedure concorsuali, il dies a quo per il computo della ragionevole durata del processo deve individuarsi nella data della domanda di insinuazione al passivo, atteso che solo con essa si instaura il rapporto processuale, coerentemente con quanto statuito dell'art. 94 legge fall., non rilevando il periodo anteriore dalla dichiarazione di apertura del fallimento a cui il creditore è estraneo (cfr., Cass. n. 324/2024);
-rilevato: - che, nella concreta fattispecie, l'odierno ricorrente ha avanzato in data
18.11.2014 domanda di ammissione al passivo;
- che in data 31.7.2020 è stato dichiarato esecutivo il progetto di ripartizione;
che la procedura è, attualmente, in fase di deposito del riparto finale;
-ritenuto pertanto che, allo stato, il procedimento presupposto ha avuto la durata di anni
10 e mesi 4, laddove, invece, avrebbe dovuto avere la durata di anni sei, così
protraendosi per anni quattro e mesi tre oltre il termine di ragionevole durata;
-rilevato che, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, in materia di equa riparazione, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 89/01, «il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali», così che, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale in re ipsa – cioè di un danno automaticamente e necessariamente insito nell'accertamento della violazione – il giudice, una volta accertata e determinata l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo secondo le norme della citata legge, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente (Cass. Sez. Un. n. 1338/04; in senso analogo, Cass. n. 19029/05); che, in sostanza, «il danno non patrimoniale per la violazione del termine ragionevole di durata del processo è liquidabile, di regola, per il fatto in sé della violazione, quale evento che si verifica normalmente, senza bisogno di alcun sostegno probatorio relativo alla singola fattispecie» (Cass. n. 13731/11); che, presumendosi il danno sino a prova contraria, nessun onere di allegazione può essere addossato al ricorrente;
-rilevato che, ai sensi dell'art. 2 bis, comma 3, < la misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice >>;
- considerato che dalla documentazione integrativa prodotta emerge che il credito del ricorrente, ammesso al passivo per euro 7.000,62, depurato dalle anticipazioni ottenute dal
Fondo di Garanzia Inps (euro 4.105,77) e da quanto ottenuto con riparto parziale (euro
428,66), è pari ad euro 2.567,22;
- ritenuto che, avuto riguardo ai richiamati criteri, deve liquidarsi in favore dell'odierno ricorrente la somma di euro 400,00 per ciascun anno o frazione di anno non inferiore a sei mesi di durata del procedimento presupposto oltre il termine ragionevole e, pertanto, complessivamente, la somma di euro 1.600,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, non sussistendo presupposti o situazioni che possano comportare l'aumento dell'importo per gli anni successivi al terzo, previsto dall'art. 2 bis, comma 1, seconda frase, in termini puramente facoltativi (la somma liquidata «può» – e non già deve – essere incrementata), ed infatti, nel caso in esame non sono ravvisabili elementi che possano fare presumere, a livello logico o con adeguato livello di probabilità, che al prolungarsi della durata l'ansia e il patema d'animo si siano intensificati o acuiti;
-ritenuto che le spese devono essere liquidate - con distrazione - in base al DM n. 55 del
2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022 (parametri relativi ai procedimenti monitori, alla cui struttura è maggiormente assimilabile il procedimento delineato dalla legge n. 89/01 - cfr. Cass. n. 16512/2020; Cass. ord. 461/2020 in motivazione - oltre spese vive documentate);
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del Presidente designato, così provvede:
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, ingiunge al , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, di pagare, senza dilazione, in favore di , la somma Parte_1
di euro 1.600,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione;
-ingiunge, al , in persona del Ministro pro tempore, il Controparte_1
pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, che liquida in complessivi euro 566,58, di cui euro 473,00 per compenso professionale ed euro 93,58 per esborsi, oltre rimb. forf 15%, iva e cpa, come per legge, da distrarsi, ex art. 93, c.p.c., in favore de richiedente difensore
Così deciso da remoto il 2.4.2025
Il Presidente designato
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo