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Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 28/09/2025, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1190/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.ri Magistrati
Presidente Dott. Gianmichele Marcelli
Cons. Dott. Pier Giorgio Palestini
Cons. Dott. Cesare Marziali Cons. Est
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1190/2024 R.G. e promossa da
C.F. ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fabio Cazzola e Parte_1 P.IVA_1
Gianluca Montanari ed elettivamente domiciliata presso e nel loro studio sito in Fano, Via IV
Novembre 65
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Sergio Maradei ed Elisabetta Minozzi ed elettivamente domiciliata presso e nel loro studio in Genova Via B. Bosco 15/7;
APPELLATA
pagina 1 di 3 Oggetto : appello contro sent. Trib. Ancona
Conclusioni : come in atti, ma superate dal comportamento normativamente tipizzato delle parti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza n. 1607/2024 emessa dal Tribunale di Ancona il 24.09.2024 e comunicata in pari data.
Con apposito decreto il Giudice Istruttore fissava al 07.04.2025 la prima udienza di comparizione a norma dell'art. 127 ter cpc.
In data 05.03.2025 si costituiva l'appellata Controparte_1 depositando rituale comparsa difensiva.
All'esito della prima comparizione il G.I. formulava proposta conciliativa e concedeva alle parti termine sino al 07.07.2025 per il deposito di note telematiche invitandole a prendere posizione sulla proposta anzidetta.
A tale udienza nessuno compariva;
il Giudice assegnava dunque alle parti un nuovo termine perentorio al 15.09.2025 per il deposito di note telematiche.
Le parti non comparivano neanche a quest'ultima nuova udienza, con tutta verosimiglianza a causa del successo, di fatto, della proposta conciliativa del C.I. .
Segue declaratoria di cancellazione della causa dal ruolo ed estinzione del processo.
Le spese di lite seguono si compensano integralmente tra le parti ai sensi dell'art. 92 cpc.
PQM
La Corte d'Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] vverso la sentenza n. 1607/2024 del Tribunale di Ancona così provvede: Parte_1
- dichiara l'estinzione dell'appello ai sensi degli artt. 309 e 181 c.p.c;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ancona, C.C. 24.09.2025
pagina 2 di 3 Il cons. est. Dr. Cesare Marziali
Il Presidente dr. G. Marcelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.ri Magistrati
Presidente Dott. Gianmichele Marcelli
Cons. Dott. Pier Giorgio Palestini
Cons. Dott. Cesare Marziali Cons. Est
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1190/2024 R.G. e promossa da
C.F. ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fabio Cazzola e Parte_1 P.IVA_1
Gianluca Montanari ed elettivamente domiciliata presso e nel loro studio sito in Fano, Via IV
Novembre 65
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Sergio Maradei ed Elisabetta Minozzi ed elettivamente domiciliata presso e nel loro studio in Genova Via B. Bosco 15/7;
APPELLATA
pagina 1 di 3 Oggetto : appello contro sent. Trib. Ancona
Conclusioni : come in atti, ma superate dal comportamento normativamente tipizzato delle parti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza n. 1607/2024 emessa dal Tribunale di Ancona il 24.09.2024 e comunicata in pari data.
Con apposito decreto il Giudice Istruttore fissava al 07.04.2025 la prima udienza di comparizione a norma dell'art. 127 ter cpc.
In data 05.03.2025 si costituiva l'appellata Controparte_1 depositando rituale comparsa difensiva.
All'esito della prima comparizione il G.I. formulava proposta conciliativa e concedeva alle parti termine sino al 07.07.2025 per il deposito di note telematiche invitandole a prendere posizione sulla proposta anzidetta.
A tale udienza nessuno compariva;
il Giudice assegnava dunque alle parti un nuovo termine perentorio al 15.09.2025 per il deposito di note telematiche.
Le parti non comparivano neanche a quest'ultima nuova udienza, con tutta verosimiglianza a causa del successo, di fatto, della proposta conciliativa del C.I. .
Segue declaratoria di cancellazione della causa dal ruolo ed estinzione del processo.
Le spese di lite seguono si compensano integralmente tra le parti ai sensi dell'art. 92 cpc.
PQM
La Corte d'Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] vverso la sentenza n. 1607/2024 del Tribunale di Ancona così provvede: Parte_1
- dichiara l'estinzione dell'appello ai sensi degli artt. 309 e 181 c.p.c;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ancona, C.C. 24.09.2025
pagina 2 di 3 Il cons. est. Dr. Cesare Marziali
Il Presidente dr. G. Marcelli
pagina 3 di 3