Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 20/03/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Ilaria Prozzo, all'udienza del 20/03/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
a seguito di deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 999/2024;
TRA
rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dall'avv. Parte_1
Gianluca Mastrangelo;
RICORRENTE
E
, in persona del p.t.- Controparte_1 CP_2 [...]
Controparte_3
– sede di rappresentati e difesi, ex art. 417 bis c.p.c.,
[...] CP_3
dal dott. Pierangelo Trippitelli;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 04.10.2024 la ricorrente, docente di sostegno a tempo determinato presso l'Istituto Nautico “L. Acciaiuoli” di Ortona con nomina fino al 30 giugno 2025, deduceva di aver partecipato alla procedura concorsuale straordinaria indetta con D.D. 510/2020 per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, di essersi collocata nella terza posizione della graduatoria di merito per la classe di concorso B024 (Laboratorio di Scienze e Tecnologie
1
2022/2023 o, in subordine, dall'anno scolastico 2023/2024.
1.1. A fondamento del ricorso la ricorrente evidenziava che nell'anno scolastico
2022/2023 presso l'Istituto Nautico Acciaiuoli di Ortona si ero reso vacante e disponibile un posto nella classe di concorso B024 e che i primi due della graduatoria avevano già ottenuto assegnazioni a tempo indeterminato in altri istituti scolastici. La ricorrente sosteneva, quindi, di aver diritto all'assunzione a tempo indeterminato per scorrimento della graduatoria ed eccepiva l'illegittimità ed erroneità del provvedimento con il quale l' Controparte_3
aveva coperto il posto con l'assegnazione di una supplenza annuale alla
[...]
prof.ssa , peraltro collocata in graduatoria in posizione successiva Persona_1
alla ricorrente.
1.2. Tanto esposto la ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'assegnazione della cattedra classe di concorso B024 – Laboratorio di scienze e tecnologie nautiche – presso
l'Istituto Tecnico Tecnologico Nautico “Leone Acciaiuoli” di Ortona ovvero presso l'I.I.S. “Volta” di a far data dall'a.s. 2022/23, ovvero, in CP_3 subordine, a decorrere dall'a.s. 2023/24.
- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno da mancata immissione in ruolo e/o da mancata assegnazione supplenza annuale al
31 agosto per l'a.s. 2022/23, nella misura risultante dalla differenza tra quanto avrebbe percepito nelle dette ipotesi e quanto aliunde percepito con gli incarichi assegnati per la medesima annualità.
Con condanna dell'Amministrazione resistente, alla luce dell'evidente illegittimità del suo operato, al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese ed onorari di causa”.
***
2. Il , costituitosi in giudizio, deduceva l'infondatezza Controparte_1
del ricorso e ne chiedeva il rigetto. La parte resistente evidenziava, in particolare,
2 di aver correttamente coperto per l'a.s. 2022/2023 con un incarico di supplenza annuale il posto disponibile e vacante presso l'Istituto “Acciaiuoli” di Ortona, per essersi la vacanza determinata solo a partire dall'1/9/2022, momento nel quale non era più possibile procedere alle immissioni in ruolo in base alla graduatoria del concorso indetto con D.D. 520/2020, impedendo l'art. 9, comma 19, della legge n. 106/2011 le immissioni in ruolo dopo il 31 agosto.
2.1. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con pronuncia fuori udienza della sentenza.
***
3. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
3.1. I fatti di causa sono pacifici e possono riassumersi nei termini che seguono.
Nel 2020 il ha bandito due distinti concorsi, uno con Controparte_1
Decreto Dipartimentale n. 499/2020 (procedura ordinaria) e uno con Decreto
Dipartimentale n. 510/2020 (procedura straordinaria).
La prima procedura era finalizzata al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado ed individuava per la Regione Abruzzo e per la classe di concorso B024 1 posto.
La procedura straordinaria è stata invece indetta “per l'immissione in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, a valere sulle immissioni in ruolo previste per gli anni scolastici
2020/21, 2021/22, 2022/23”, con i posti a bando suddivisi per regione, tipologia di posto e classe di concorso (art. 1 D.D. n. 510/2020). L'art. 15, comma 5, del D.D.
n. 510/2020 ha previsto: “Le graduatorie sono utilizzate annualmente ai fini dell'immissione in ruolo sui ventiquattromila posti, a partire dall'anno scolastico
2020/2021, per un triennio, e anche successivamente, ove necessario, all'anno scolastico 2022/2023, sino al loro esaurimento, nel rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 1 del presente bando” (doc. 3 ric.). Il D.D. 510/2020 ha messo a bando per la Regione Abruzzo e per la classe di concorso B024 1 posto (doc. 3 ric.).
3 3.2. La ricorrente ha partecipato alla procedura concorsuale straordinaria indetta con D.D. n. 510/2020 e si è collocata al terzo posto nella graduatoria di merito, dopo (collocatosi al primo posto) e (collocatosi al Persona_2 Persona_3
secondo posto).
Per l'anno scolastico 2020/2021 non vi è stata nessuna immissione in ruolo sulla base della procedura ordinaria (D.D. 499/2020) a causa di uno slittamento dei tempi di correzione degli elaborati e di approvazione delle graduatorie. Nessuna assunzione a tempo indeterminato vi è stata per l'anno scolastico 2020/2021 neppure all'esito della procedura straordinaria (D.D. 510/2020), in quanto la graduatoria definitiva è stata approvata il 14/06/2021.
Per l'anno scolastico 2021/2022 le immissioni in ruolo sono state effettuate utilizzando la graduatoria della procedura straordinaria (D.D. 510/2020), in quanto le graduatorie del concorso ordinario (D.D. n.499/2020) non erano state ancora pubblicate. Per la classe di concorso B024, in cui i posti messi a bando per la Regione Abruzzo erano due, sono stati assunti i primi due in graduatoria, ossia il Prof. presso l'I.I.S. Volta di e il prof. Persona_2 CP_3 Persona_3 presso l'Istituto Nautico Acciaiuoli di Ortona.
3.3. Per l'anno scolastico 2022/2023 si è reso vacante e disponibile il posto presso l'Istituto Volta di Pescara a seguito del trasferimento a Salerno del Prof. Per_2
ed il posto vacante è stato assegnato al Prof. collocatosi al primo Persona_4
posto della graduatoria del concorso ordinario (D.D. 499/2020), nel frattempo approvata. Per il medesimo anno scolastico si è reso vacante e disponibile per la classe di concorso B024 anche un posto presso l'Istituto Acciaiuoli di Ortona, in quanto il precedente titolare, Prof. si è trasferito presso IIS Persona_3
RA LI (doc. 13 ric.).
Il posto resosi vacante è stato coperto dal , invece che Controparte_1
facendo ricorso alla graduatoria del concorso indetto con D.D. 510/2020, mediante assegnazione di un incarico di supplenza annuale (fino al 31 agosto) ad una docente inserita nelle graduatorie provinciali per le supplenze.
3.4. Come esattamente rilevato dalla ricorrente, tale modalità di assegnazione del posto non può ritenersi corretta.
4 In primo luogo, deve rilevarsi come l'art. 15, comma 5, del D.D. n. 510/2020 abbia espressamente previsto l'utilizzo delle graduatorie per un triennio a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, il che significa che i posti vacanti nell'anno scolastico 2022/2023 nella Regione Abruzzo per la classe di concorso
B024, dovevano essere coperti necessariamente attingendo alle graduatorie di merito del concorso straordinario, ossia quello cui ha partecipato la ricorrente.
Secondo gli assunti del , per l'anno scolastico 2022/2023 Controparte_1 non poteva procedersi all'immissione in ruolo della ricorrente in quanto il posto presso l'Istituto Nautico Acciaiuoli di Ortona si sarebbe reso vacante soltanto dall'1/9/2022. In effetti, l'art. 4 del D.L. n. 255/2001, come modificato dall'art. 9, comma 19, del D.L. n. 70/2011, prevede che “le assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimenti di utilizzazione, di assegnazione provvisoria e comunque quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo, devono essere completati entro il 31 agosto di ciascun anno” e che “decorso il termine del 31 agosto, i dirigenti scolastici provvedono alle nomine dei supplenti annuali
e fino al termine delle attività didattiche attingendo alle graduatorie permanenti provinciali”.
Nella specie, il poteva e doveva procedere entro il 31 Controparte_1 agosto 2022 all'assunzione a tempo indeterminato della ricorrente per effetto dell'utilizzazione della graduatoria della procedura concorsuale straordinaria indetta con D.D. n. 510/2020, essendo già stati immessi in ruolo sia il primo che il secondo della graduatoria. Il posto presso l'Istituto Nautico di Ortona, infatti, era vacante e disponibile sin dal 2 agosto 2022, poiché il precedente titolare di cattedra, Prof. è stato immesso in ruolo con decreto del Direttore Persona_3
Generale del 2 agosto 2022 ed assegnato presso l'I.I.S. RA LI dall'1/9/2022, ossia dal nuovo anno scolastico (doc. 13 ric.). E' evidente, dunque, che sin dal 2 agosto 2022 l'Amministrazione resistente aveva o doveva avere piena contezza del fatto che il posto presso l'Istituto Nautico Acciaiuoli di Ortona sarebbe stato vacante e disponibile nell'anno scolastico 2022/2023 e aveva l'obbligo di disporre l'immissione in ruolo della ricorrente per il suddetto anno scolastico. D'altro canto, anche l'immissione in ruolo del prof. pur Per_3
5 decorrendo dall'1/9/2022, è stata disposta con decreto del 2 agosto del 2022, per cui sempre già dal 3 agosto 2022 il avrebbe dovuto procedere a disporre CP_1
l'immissione in ruolo della ricorrente, con decorrenza dall'1/9/2022.
***
4. Il ricorso va pertanto accolto e va affermato il diritto della ricorrente all'immissione in ruolo con decorrenza dall'anno scolastico 2022/2023, nella classe di concorso B024, presso L'Istituto Nautico Acciaiuoli di Ortona. La ricorrente, pertanto, andrà ricollocata presso il suddetto Istituto per l'insegnamento “Laboratorio di Scienze e Tecnologie Nautiche” (classe di concorso B024) a partire dall'anno scolastico 2025/2026 (nel rispetto del principio della continuità didattica), con decorrenza giuridica dall'anno scolastico
2022/2023.
4.1. Va altresì dichiarato il diritto della ricorrente al risarcimento del danno, pari alla differenza tra la retribuzione che ella avrebbe percepito dall'1/9/2022 al
28/02/2025 se fosse stata immessa in ruolo con decorrenza dall'1/9/2022 e la retribuzione effettivamente percepita, oltre interessi al tasso legale dalla medesima data al saldo.
4.2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte resistente nella misura liquidata in dispositivo, secondo le previsioni del D.M. n.
55/14 (cause di lavoro di valore indeterminabile-scaglione da € 26.000,01 a €
52.000,00-valore medio per ciascuna fase con esclusione di quella istruttoria).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente all'immissione in ruolo dall'anno scolastico 2025/2026, con decorrenza giuridica dall'anno scolastico 2022/2023, nella classe di concorso B024, presso L'Istituto Nautico
Acciaiuoli di Ortona;
dichiara il diritto della ricorrente al risarcimento del danno, pari alla differenza tra la retribuzione che ella avrebbe percepito dall'1/9/2022 al 28/02/2025 se fosse stata immessa in ruolo con decorrenza dall'1/9/2022 e la retribuzione
6 effettivamente percepita, oltre interessi al tasso legale dalla medesima data al saldo;
condanna la parte resistente al rimborso in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 7.636,00, di cui € 259,00 per spese e € 7.377,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa, se dovute, come per legge.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Chieti, 20/03/2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Ilaria Prozzo
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