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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 03/09/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 515/2023
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Federica Verro,
sciogliendo la riserva assunta con provvedimento del 28.8.2025;
pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies co. III c.p.c., nella causa iscritta al n. 515
dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
, (C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
10/09/1969, rappresentato e difeso dall'avv. CALOGERO LI CALZI, giusta procura in calce all'atto introduttivo;
- parte attrice -
contro
, (C.F. , nata a [...], il Controparte_1 CodiceFiscale_2
21/12/1965;
(C.F. ), nato a [...], il Controparte_2 C.F._3
01/01/1964;
- convenuti contumaci -
oggetto: usucapione.
conclusioni delle parti: come rassegnate con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 21.5.2025 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha rivendicato Parte_1
l'intervenuto acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c. e s.s. di un terreno agricolo sito nel comune
di Canicattì (AG), distinto catastalmente al foglio 82, particella 174, qualità mandorleto, intestato a e in base all'atto pubblico del 17.1.1995, assumendo di Controparte_1 Controparte_2
averne esercitato il possesso uti dominus, in maniera esclusiva continua, ininterrotta, pacifica e pubblica per oltre venti anni.
1 A supporto della propria domanda l'attore ha affermato di aver provveduto dal 1998, a fronte dell'inerzia degli intestatari, alla manutenzione ed alla coltivazione del terreno e di aver costruito sullo stesso, a partire dal 2000, un immobile adibito a casa di abitazione, senza contestazione né rivendica da parte dei convenuti e . Controparte_1 Controparte_2
Ritualmente citati, i convenuti non si sono costituiti e pertanto ne va dichiarata la contumacia.
La causa, istruita documentalmente e mediante l'escussione dei testimoni, è stata trattenuta in decisione con l'ordinanza del 28.8.2025.
Preliminarmente deve darsi atto della procedibilità della domanda, avendo l'attore - in data 4.4.2022 - esperito il tentativo obbligatorio di mediazione con esito negativo per mancata comparizione dei convenuti, sebbene regolarmente convocati, come da verbale in atti.
Nel merito, la domanda proposta va respinta, non avendo parte attrice assolto l'onere della prova sulla stessa incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c., secondo cui “chi vuol far valere
un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Va innanzitutto osservato, in punto di diritto, che ai fini dell'usucapione ordinaria di beni immobili è richiesto un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco,
accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, che si protragga per oltre venti anni,
cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore (Cass.
Civ. sez. II n. 19186/2005).
Per configurarsi il possesso ad usucapionem (ex art. 1158 c.c.) è quindi necessario il requisito i) della continuità - il possessore deve esplicare costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e manifestarlo con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente,
un'indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa, contrapposta all'inerzia del titolare del diritto;
ii) l'animus possidendi, ossia l'intendimento del possessore di esercitare sulla res i poteri del proprietario, o del titolare di altro diritto reale, attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente, incompatibile con il possesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti meri atti di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo
2 stesso titolare del diritto dominicale.
Non è quindi sufficiente l'inerzia del proprietario, in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, è invece necessario che - parallelamente - si affermi un utilizzo di un terzo con rilevo esterno tale da dimostrare una indiscussa e piena signoria di fatto;
con la precisazione che la contumacia non altera l'ordinario riparto dell'onere della prova e in più non permette l'applicazione del principio di non contestazione.
Venendo quindi alla vicenda in esame, occorre rilevare innanzitutto che l'attore ha genericamente allegato “di aver provveduto alla manutenzione e alla coltivazione” del fondo.
Eppure, a riguardo, la giurisprudenza ha più volte chiarito che la coltivazione del fondo non
è da sola espressione, in modo inequivocabile, dell'intento di agire quale proprietario;
è
necessario che questa sia accompagnata almeno da univoci indizi che consentono di presumere che quella attività è svolta uti dominus.
I giudici di legittimità hanno ad ultimo affermato che “in relazione alla domanda di
accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è
sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale
attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla
mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei
terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur
essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo
agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova
dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione
dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in
termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da
qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto” (Cass. Civ. sez. II, n.1121/2024).
Ancora, si è limitato ad affermare di aver edificato un immobile, senza Parte_1
allegare - ad esempio - le ricevute di pagamento per l'acquisto di materiali, le fatture per l'esecuzione di lavori o bollette delle utenze a lui intestate.
L'attore ha conclusivamente affidato la propria pretesa esclusivamente alle risultanze delle prove orali. Eppure, entrambi i testi escussi - in primo luogo - non hanno identificato in modo univoco il bene di cui si tratta, con la precisazione che nelle domande vi si riferisce
3 genericamente quale “terreno sito in C/da Giuliana”; inoltre, non hanno determinato precisamente il lasso temporale in cui il possesso si sarebbe estrinsecato. Così, il teste Tes_1
ha affermato: “se parliamo del terreno del sig. io sono sotto al suo, cioè
[...] Parte_1
siamo confinanti. Io ho questo terreno da circa gli anni 1990, non ricordo se quando sono arrivato lui
era già lì o se ci è arrivato dopo”, e ha riferito: “io ho avevo un deposito di bevande Testimone_2
lì vicino da almeno 30 anni ed è in affitto da circa due anni. Nel corso degli anni sono andato
saltuariamente sul mio terreno. Il terreno del sig. è dietro il mio deposito, non saprei dire da Pt_1
quanto è lì perché lo vedo da una vita, lo vedo passare lui e i figli e prima ancora ci passava il padre e
un po' tutti i familiari”.
Pertanto, la carenza in punto di prova della domanda formulata ne impone il rigetto. Ciò
anche senza rilevare che nulla è stato dedotto dal ricorrente circa l'eventuale rapporto di parentela con i resistenti, con uno dei quali condivide il medesimo cognome;
considerato che
la giurisprudenza formatasi in materia di usucapione nell'ipotesi in cui il possessore sia legato al proprietario da vincoli di parentela ha sostenuto a più riprese che si presume che l'attività
posta in essere dal possessore sia stata esercitata con la tolleranza del proprietario. E ciò in quanto la presenza di uno stretto legame familiare esonera il dominus dall'obbligo di rivendicare periodicamente la piena titolarità della res nei confronti del parente beneficiario del godimento del bene.
Venendo alle spese di lite, stante la contumacia dei convenuti, queste devono essere lasciate in capo a parte attrice soccombente che le ha sostenute.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nella contumacia di e , Controparte_1 Controparte_2
rigetta la domanda proposta da con atto di citazione notificato il 4.2.2023; Parte_1
lascia le spese legali in capo all'attore che le ha sostenute.
Così deciso in Agrigento, in data 3 settembre 2025 il Giudice
Federica Verro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005,
n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
4
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Federica Verro,
sciogliendo la riserva assunta con provvedimento del 28.8.2025;
pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies co. III c.p.c., nella causa iscritta al n. 515
dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
, (C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
10/09/1969, rappresentato e difeso dall'avv. CALOGERO LI CALZI, giusta procura in calce all'atto introduttivo;
- parte attrice -
contro
, (C.F. , nata a [...], il Controparte_1 CodiceFiscale_2
21/12/1965;
(C.F. ), nato a [...], il Controparte_2 C.F._3
01/01/1964;
- convenuti contumaci -
oggetto: usucapione.
conclusioni delle parti: come rassegnate con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 21.5.2025 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha rivendicato Parte_1
l'intervenuto acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c. e s.s. di un terreno agricolo sito nel comune
di Canicattì (AG), distinto catastalmente al foglio 82, particella 174, qualità mandorleto, intestato a e in base all'atto pubblico del 17.1.1995, assumendo di Controparte_1 Controparte_2
averne esercitato il possesso uti dominus, in maniera esclusiva continua, ininterrotta, pacifica e pubblica per oltre venti anni.
1 A supporto della propria domanda l'attore ha affermato di aver provveduto dal 1998, a fronte dell'inerzia degli intestatari, alla manutenzione ed alla coltivazione del terreno e di aver costruito sullo stesso, a partire dal 2000, un immobile adibito a casa di abitazione, senza contestazione né rivendica da parte dei convenuti e . Controparte_1 Controparte_2
Ritualmente citati, i convenuti non si sono costituiti e pertanto ne va dichiarata la contumacia.
La causa, istruita documentalmente e mediante l'escussione dei testimoni, è stata trattenuta in decisione con l'ordinanza del 28.8.2025.
Preliminarmente deve darsi atto della procedibilità della domanda, avendo l'attore - in data 4.4.2022 - esperito il tentativo obbligatorio di mediazione con esito negativo per mancata comparizione dei convenuti, sebbene regolarmente convocati, come da verbale in atti.
Nel merito, la domanda proposta va respinta, non avendo parte attrice assolto l'onere della prova sulla stessa incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c., secondo cui “chi vuol far valere
un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Va innanzitutto osservato, in punto di diritto, che ai fini dell'usucapione ordinaria di beni immobili è richiesto un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco,
accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, che si protragga per oltre venti anni,
cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore (Cass.
Civ. sez. II n. 19186/2005).
Per configurarsi il possesso ad usucapionem (ex art. 1158 c.c.) è quindi necessario il requisito i) della continuità - il possessore deve esplicare costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e manifestarlo con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente,
un'indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa, contrapposta all'inerzia del titolare del diritto;
ii) l'animus possidendi, ossia l'intendimento del possessore di esercitare sulla res i poteri del proprietario, o del titolare di altro diritto reale, attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente, incompatibile con il possesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti meri atti di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo
2 stesso titolare del diritto dominicale.
Non è quindi sufficiente l'inerzia del proprietario, in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, è invece necessario che - parallelamente - si affermi un utilizzo di un terzo con rilevo esterno tale da dimostrare una indiscussa e piena signoria di fatto;
con la precisazione che la contumacia non altera l'ordinario riparto dell'onere della prova e in più non permette l'applicazione del principio di non contestazione.
Venendo quindi alla vicenda in esame, occorre rilevare innanzitutto che l'attore ha genericamente allegato “di aver provveduto alla manutenzione e alla coltivazione” del fondo.
Eppure, a riguardo, la giurisprudenza ha più volte chiarito che la coltivazione del fondo non
è da sola espressione, in modo inequivocabile, dell'intento di agire quale proprietario;
è
necessario che questa sia accompagnata almeno da univoci indizi che consentono di presumere che quella attività è svolta uti dominus.
I giudici di legittimità hanno ad ultimo affermato che “in relazione alla domanda di
accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è
sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale
attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla
mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei
terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur
essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo
agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova
dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione
dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in
termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da
qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto” (Cass. Civ. sez. II, n.1121/2024).
Ancora, si è limitato ad affermare di aver edificato un immobile, senza Parte_1
allegare - ad esempio - le ricevute di pagamento per l'acquisto di materiali, le fatture per l'esecuzione di lavori o bollette delle utenze a lui intestate.
L'attore ha conclusivamente affidato la propria pretesa esclusivamente alle risultanze delle prove orali. Eppure, entrambi i testi escussi - in primo luogo - non hanno identificato in modo univoco il bene di cui si tratta, con la precisazione che nelle domande vi si riferisce
3 genericamente quale “terreno sito in C/da Giuliana”; inoltre, non hanno determinato precisamente il lasso temporale in cui il possesso si sarebbe estrinsecato. Così, il teste Tes_1
ha affermato: “se parliamo del terreno del sig. io sono sotto al suo, cioè
[...] Parte_1
siamo confinanti. Io ho questo terreno da circa gli anni 1990, non ricordo se quando sono arrivato lui
era già lì o se ci è arrivato dopo”, e ha riferito: “io ho avevo un deposito di bevande Testimone_2
lì vicino da almeno 30 anni ed è in affitto da circa due anni. Nel corso degli anni sono andato
saltuariamente sul mio terreno. Il terreno del sig. è dietro il mio deposito, non saprei dire da Pt_1
quanto è lì perché lo vedo da una vita, lo vedo passare lui e i figli e prima ancora ci passava il padre e
un po' tutti i familiari”.
Pertanto, la carenza in punto di prova della domanda formulata ne impone il rigetto. Ciò
anche senza rilevare che nulla è stato dedotto dal ricorrente circa l'eventuale rapporto di parentela con i resistenti, con uno dei quali condivide il medesimo cognome;
considerato che
la giurisprudenza formatasi in materia di usucapione nell'ipotesi in cui il possessore sia legato al proprietario da vincoli di parentela ha sostenuto a più riprese che si presume che l'attività
posta in essere dal possessore sia stata esercitata con la tolleranza del proprietario. E ciò in quanto la presenza di uno stretto legame familiare esonera il dominus dall'obbligo di rivendicare periodicamente la piena titolarità della res nei confronti del parente beneficiario del godimento del bene.
Venendo alle spese di lite, stante la contumacia dei convenuti, queste devono essere lasciate in capo a parte attrice soccombente che le ha sostenute.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nella contumacia di e , Controparte_1 Controparte_2
rigetta la domanda proposta da con atto di citazione notificato il 4.2.2023; Parte_1
lascia le spese legali in capo all'attore che le ha sostenute.
Così deciso in Agrigento, in data 3 settembre 2025 il Giudice
Federica Verro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005,
n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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