Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/04/2025, n. 2444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2444 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 3082/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione Persona, Famiglia e Minorenni, in persona dei
Signori Magistrati:
1) dott.ssa Sofia Rotunno Presidente rel. est.
2) dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere
3) dott. Gabriele Sordi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3082/23 del Ruolo Generale, vertente
TRA
, nato ad [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Faragasso, presso il cui studio è
[...]
elettivamente domiciliato, in Roma, Via dei Frassini n. 23
APPELLANTE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Eloisa CP_1 C.F._2
Brugnoletti, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Roma alla via Bertoloni n.
26/B
APPELLATA avente a oggetto: appello avverso la sentenza n. 427/2023 emessa in data 26.04.2023 dal Tribunale di Viterbo, a definizione del procedimento recante il numero RG
1145/2020, promosso da nei confronti di - Parte_1 CP_1
opposizione a decreto ingiuntivo n. 69/20 in materia di spese straordinarie per il mantenimento della prole.
Conclusioni: per l'appellante:
“1. DICHIARARE ammissibile e fondata la presente opposizione;
2. REVOCARE il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, n. 69/2020 (R.G.
45/2020), emesso in data 17.01.2020 dal Tribunale Ordinario di Viterbo, notificato con
pedissequo precetto di pagamento, a mezzo del servizio postale, in data 14.04.2020, previa declaratoria di insussistenza del diritto di parte opposta a richiedere le somme così come ingiunte, per le ragioni espresse nel sopra esteso atto;
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni sopra formulate ed in ogni caso, ACCERTARE e DICHIARARE il diritto del signor a vedersi corrispondere della signora la Parte_1 CP_1
somma di € 4.808,00 per le causali sopra indicate, ponendo in compensazione detta somma con quella eventualmente riconosciuta come dovuta alla parte opposta;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre IVA, CPA e rimborso forfettario sulle spese generali, da liquidarsi in favore dell'erario in ragione della richiesta del signor di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per la presente Parte_1 controversia”
3. con vittoria di competenze e compensi del doppio grado di giudizio oltre IVA e CPA come per legge oltre accessori, da distrarsi in favore dell'Avv. Giovanni Faragasso.
Per l'appellata:
1) dichiarare inammissibile e manifestamente infondato l'appello, per le ragioni indicate in atto;
2) nel merito, rigettare l'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto, e quindi confermare la sentenza n. 427/23 emessa dal Tribunale di Viterbo e pubblicata il
27.04.2023, con tutte le statuizioni in essa contenute, rigettando ogni avversa domanda.
3) In ogni caso con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio e del procedimento monitorio. Nonché, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. 3° c., con condanna al pagamento di una ulteriore somma equitativamente determinata, per le ragioni in premessa
Fatto e motivi della decisione chiedeva e otteneva dal Tribunale di Viterbo il decreto ingiuntivo n. CP_1
69/2020 nei confronti del coniuge separato per il pagamento della Parte_1 somma di € 8.578,41, oltre onorari e spese, a titolo di contributo del 50% alle spese straordinarie da lei asseritamente sostenute in via esclusiva per il mantenimento del figlio, nell'arco temporale compreso tra l'emissione dell'ordinanza presidenziale del 18 ottobre 2017, che aveva regolamentato la divisione delle spese tra i genitori del minore,
e il deposito del ricorso introduttivo, nonché a titolo di regresso per le rate di mutuo della casa cointestata ai coniugi, versate in via esclusiva dalla nel suddetto periodo. CP_1 R.G. 3082/2023
Con atto di citazione notificato il 19 maggio 2020 proponeva Parte_1
opposizione avverso il suddetto decreto, chiedendone la revoca e, in subordine, invocando la rideterminazione del credito, previa compensazione con un credito di €
2.308,00 vantato dall'opponente nei confronti della ricorrente.
Con un successivo atto di citazione notificato nella stessa data, il si opponeva Parte_1
al medesimo decreto ingiuntivo, eccependo in compensazione un maggior credito di €
4.808,00.
La opposta costituendosi nel giudizio n. 2778/2020, in via preliminare eccepiva la litispendenza, sul presupposto che la notifica del primo atto di citazione avrebbe determinato ex se la pendenza della lite. Chiedeva pertanto la cancellazione della causa dal ruolo.
Nel merito, la opposta deduceva che la proposta opposizione era palesemente infondata, strumentale e defatigatoria. In particolare, osservava che le spese straordinarie da lei interamente sostenute in favore del figlio erano state tutte documentate, mentre il si era limitato genericamente a eccepire di aver provveduto in via diretta al Parte_1
mantenimento del minore. La contestava inoltre la deduzione dell'opponente, CP_1
secondi cui le spese in questione rientrassero nell'ordinario, evidenziando che si trattava di spese per l'acquisto di libri e materiale scolastico, per il trasporto extraurbano, per i corsi sportivi, per l'acquisto di uno smartphone (ormai indispensabile anche per la scuola) tutte chiaramente “straordinarie”, secondo peraltro le linee guida contenute nel noto protocollo del Tribunale di Viterbo. La precisava altresì di aver sempre CP_1
tentato di consultarsi preventivamente con il marito, senza tuttavia riceverne mai risposta, come da messaggi telefonici da lei prodotti in sede monitoria. Relativamente alla domanda di rimborso delle rate di mutuo versate in via esclusiva dalla CP_1 quest'ultima richiamava la documentazione prodotta in sede monitoria, e specificamente gli estratti conto da cui si desumeva che la rata di mutuo relativa alla casa comune era stata pagata per intero dalla opposta, sin da quando il marito aveva abbondato la casa familiare. Quanto ai crediti opposti in compensazione, si trattava di una ricevuta fiscale di una carrozzeria di Roma emessa in data 26.07.2016, allorquando il non si era ancora allontanato dall'abitazione familiare e utilizzava la Parte_1
macchina oggetto di riparazione, e anche la ricevuta di € 144,00, del 18.05.2016, si riferiva a una spesa effettuata nel periodo in cui la coppia ancora conviveva. Infine, relativamente al credito relativo ad una asserita vendita di effetti personali del Parte_1 ad opera della quest'ultima deduceva che gli annunci pubblicati su un sito per CP_1 R.G. 3082/2023
vendite on-line prodotti dall'opponente non dimostravano che la suddetta avesse effettivamente percepito le somme ivi richieste.
La opposta concludeva per il rigetto dell'opposizione e chiedeva la condanna del al pagamento di una ulteriore somma equitativamente determinata ai sensi Parte_1 dell'art. 96 c.p.c. 3° comma. In considerazione della infondatezza dell'opposizione e del comportamento processuale tenuto dall'opponente, il quale non aveva depositato né le memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c., né la comparsa conclusionale.
Con sentenza n. 427/2023 emessa il 26.04.2023 il Tribunale di Viterbo rigettava l'opposizione, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta sentenza proponeva appello formulando i seguenti Parte_1
motivi:
1) Nullità e illogicità della sentenza per violazione dell'articolo 2697 c.c., in relazione all'articolo 337 ter c.c.;
2) Nullità e illogicità della sentenza per violazione dell'articolo 132 c.p.c..
Concludeva come testualmente riportato in epigrafe.
L'appellata si costituiva in giudizio in data 28 dicembre 2023, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'artt. 342 c.p.c..
Nel merito, contestava punto per punto i singoli motivi di gravame, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e condanna dell'appellante ai sensi dell'articolo 96 comma
3° c.p.c..
In data 18 dicembre 2024 la Cancelleria provvedeva a trasmettere gli atti al P.G. per la formulazione del relativo parere.
Con decreto del 5 dicembre 2024 il Presidente di questa Sezione disponeva la sostituzione, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. introdotto dal d.lgs. n. 149/2022, dell'udienza del 23 gennaio 2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, con il deposito di brevi note, contenenti le sole istanze e conclusioni sulle quali il collegio avrebbe poi deciso in camera di consiglio, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
Ciò posto, in via preliminare deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto del requisito della specificità dei motivi, formulata dall'appellata ai sensi dell'articolo 342 n. 1) c.p.c. . R.G. 3082/2023
Quest'ultimo, come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (convertito, con modifiche, dalla l. n. 134 del 2012), impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il "quantum appellatum", formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati "errores in procedendo", nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr. Cass. 5 maggio
2017, n. 10916).
Nel caso di specie, l'appellante nell'atto introduttivo del presente grado del giudizio ha dettagliatamente indicato le parti della sentenza che intendeva sottoporre a censura, deducendo la erroneità della decisione del primo giudice, sia relativamente alla valutazione della documentazione prodotta e delle prove acquisite nel corso dell'istruttoria, sia relativamente all'applicazione e alla interpretazione delle disposizioni normative in materia di restituzione di somme ricevute a titolo di mantenimento della prole.
È quindi evidente che nel suggerire una diversa lettura delle emergenze processuali e una diversa interpretazione della normativa in materia, l'appellante abbia offerto a questo Collegio giudicante una soluzione alternativa rispetto a quella adottata dal primo giudice, tanto che la parte appellata, nella propria memoria di costituzione, ha precisamente individuato e specificamente contestato, nel merito, la diversa prospettazione fornita dall'appellante.
L'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello per violazione del disposto di cui all'articolo 342 c.p.c. si rivela, pertanto, priva di fondamento, e deve essere rigettata.
Nel merito, al fine di inquadrare correttamente la vicenda oggetto di causa occorre brevemente puntualizzare che all'epoca della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo tra le parti era in corso un giudizio di separazione personale nel corso del quale, con provvedimento presidenziale emesso il 18.10.2017, era stata posta, tra l'altro,
a carico del la partecipazione alle spese straordinarie in favore dl figlio Parte_1
minore, nella misura del 50%.
Posta tale premessa, va rilevato che con il primo motivo l'appellante lamenta che il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto spese straordinarie quelle relative all'acquisto dello smartphone, dei quaderni e del materiale di cancelleria, e inoltre erroneamente R.G. 3082/2023
avrebbe riconosciuto in favore della ricorrente il diritto al rimborso per le spese di attività sportiva, non avendo il minore nel 2017 praticato alcuno sport.
Ritiene questa Corte che sul punto la sentenza appellata non meriti alcuna censura.
Il Tribunale di Viterbo, invero, ha ritenuto che a supporto la pretesa creditoria avanzata in giudizio dalla ricorrente era supportata da idonee prove documentali, e specificamente il provvedimento presidenziale con il quale era stato stabilito il contributo del 50% a carico del padre relativamente alle spese straordinarie in favore del figlio, e le ricevute e gli scontrini attestanti gli esborsi in questione. In particolare, il primo giudice ha evidenziato che le spese straordinarie dovevano essere individuate in base a quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Viterbo.
Osserva questa Corte che secondo quanto stabilito dal Protocollo del Tribunale di
Viterbo per la regolamentazione delle spese straordinarie relative al mantenimento dei figli sottoscritto in data 11 settembre 2018 all'articolo 5: Sono considerate spese straordinarie per le quali è richiesto il preventivo accordo dei genitori:
a) spese medico sanitarie non urgenti e/o non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale.
Tra queste rientrano le spese per le visite e/o le cure oculistiche, odontoiatriche, ortopediche, per terapie mediche e/o interventi chirurgici non effettuate tramite il
Servizio Sanitario Nazionale;
per l'attività di degenza presso strutture pubbliche o private convenzionate;
per esami diagnostici;
analisi cliniche;
visite specialistiche;
per cicli di psicoterapia o logopedia;
per attività di supporto psicologico;
per spese farmaceutiche relative a medicinali specifici, che non rientrano tra quelli da banco
e che non sono state prescritte dal medico fiduciario del figlio;
i tickets;
le spese per
l'acquisto di protesi o montature per occhiali o lenti a contatto;
b) le spese per le attività di studio: quali quelle per l' acquisto di materiale didattico
a corredo di inizio anno scolastico o per eventuali computer;
per rette o iscrizioni
a scuole private;
per alloggi universitari fuori sede (quali convitti o appartamenti o stanze in affitto) e relative utenze;
per il servizio scuolabus;
per eventuali trasporti extraurbani tramite autobus o treni;
per gite scolastiche di più giorni consecutivi;
per viaggi di studio o d'istruzione; per ripetizioni;
c) le spese di natura ludica o parascolastica: quali quelle per corsi di lingua o per
l'esercizio di attività artistiche (musica, disegno, pittura); per corsi d'informatica; per l'iscrizione a centri estivi;
per viaggi all'estero o per vacanze da trascorrere autonomamente senza i genitori;
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d) le spese sportive, quali quelle per l'iscrizione in palestre o circoli sportivi;
per la
partecipazione a gare o tornei sportivi;
per l'acquisto dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'attività agonistica;
e) le spese per l'acquisto di eventuali mezzi trasporto del figlio e gli interventi di riparazione/manutenzione straordinaria;
f) le spese per i capi di abbigliamento di natura stagionale (es., spese per l'acquisto di cappotti, piumini).
Il successivo articolo 6 stabilisce poi che Per potere essere rimborsate tali spese dovranno sempre essere documentate e preventivamente concordate. Il genitore che intende procedere alla spesa deve informarne per iscritto (anche via mail o con altro mezzo telematico) l'altro genitore. Quest'ultimo, nel caso in cui voglia esprimere il proprio dissenso, a fronte della richiesta scritta dell'altro, dovrà motivarlo per iscritto entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta;
in difetto o comunque trascorso tale termine, il suo silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta stessa, legittimando pertanto il diritto al rimborso della quota eventualmente anticipata, documentando la spesa.
Nel caso di specie, tutte le spese contestate (acquisto smartphone, materiale scolastico attività sportiva) risultano incontrovertibilmente comprese tra quelle individuate come straordinarie sulla base del suddetto Protocollo. In particolare, quanto allo smartphone va rilevato che trattasi di strumento che per le prestazioni che offre e la possibilità di utilizzo anche a scopo didattico risulta del tutto assimilabile al computer, specificamente indicato nella voce spese straordinarie, mentre per il materiale scolastico trattasi di zaino, diari, astuccio, costituenti il corredo acquistato a inizio anno scolastico, specificamente indicato tra le spese straordinarie. Per l'attività sportiva, sono stati adeguatamente documentati i versamenti effettuati dalla ricorrente per l'iscrizione a corsi sportivi, e non risulta affatto dimostrato che il minore non abbia poi effettivamente seguito le relative lezioni.
Relativamente al consenso dell'odierno appellante, va osservato che la ha CP_1
documentato mediante deposito dei messaggi telefonici di volta in volta inviati al di aver sempre tempestivamente informato quest'ultimo in ordine alle spese Parte_1
straordinarie da effettuarsi per il figliolo, mentre non è stata offerta prova della avvenuta espressione del dissenso, da parte del con le forme e nei tempi stabiliti Parte_1
dall'articolo 6 del protocollo. R.G. 3082/2023
Sul punto, la sentenza deve essere quindi confermata. Ed invero, come correttamente rilevato dal primo giudice, la ricorrente ha idoneamente dimostrato la fondatezza della pretesa azionata in giudizio, mediante la produzione dell'ordinanza presidenziale con la quale sono state regolamentate le spese relative alla prole, nonché dei pagamenti da lei effettuati in via esclusiva nell'arco temporale al quale si riferisce la domanda di restituzione. A fronte della prova del pagamento fornita dal creditore, sarebbe quindi spettato all'opponente, convenuto in senso sostanziale, dimostrare l'inesistenza del credito.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta la omessa pronuncia, da parte del primo giudice, in ordine all'eccezione di compensazione da lui sollevata in primo grado.
Osserva questa Corte che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, sul punto la sentenza impugnata è stata adeguatamente motivata, avendo il primo giudice ritenuto infondata la suddetta eccezione. In particolare, relativamente alle 17 rate di mutuo versate dalla il Tribunale di Viterbo ha correttamente osservato che non era stata CP_1
contestata la circostanza che tali esborsi fossero stati effettivamente sostenuti per intero dalla essendosi il sul punto, limitato a dedurre di avere egli provveduto CP_1 Parte_1
in via esclusiva al versamento delle rate di mutuo in costanza di matrimonio, il che, oltre a non essere stato affatto dimostrato, costituisce affermazione avente valore confessorio, quanto al mancato pagamento della quota dovuta dall'opponente, successivamente alla separazione.
Relativamente alle somme che la avrebbe ricavato dalla asserita vendita di pretesi CP_1
effetti personali del osserva questa Corte che difetta del tutto la prova della Parte_1 appartenenza dei beni in questione all'opponente, nonché della avvenuta vendita degli stessi, con incasso dell'eventuale ricavato da parte della essendosi l'opponente, a CP_1
sostegno del credito opposto in compensazione, limitato a produrre solo alcune immagini tratte da un sito di vendite on-line, ove compaiono oggetti vari relativamente ai quali non è stata documentata né la proprietà, né l'esito della relativa offerta di vendita.
Quanto ai rimanenti crediti opposti in compensazione, osservava questa Corte che si tratta della ricevuta fiscale di una carrozzeria di Roma, emessa in data 26.07.2016, nonché di una ricevuta di € 144,00 18.05.2016. In entrambi i casi le spese sono antecedenti alla separazione, e non è stato dimostrato che si trattasse di esborsi effettuati in via esclusiva dal a vantaggio del nucleo familiare. Parte_1 R.G. 3082/2023
Ritiene questa Corte che l'eccezione di compensazione formulata dalla opponente sia quindi del tutto priva di fondamento.
In ragione delle argomentazioni che precedono, l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente provvedendo sull'appello proposto da con atto di citazione del 5 Parte_1
giugno 2023 avverso la sentenza n. 427/2023 emessa il 26 aprile 2023 dal Tribunale di
Viterbo, così dispone: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante al rimborso, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali (15%), nonché CPA (4%) e IVA (22%) come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115 del 2002, introdotto con l. del 2012 n. 228 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 16 aprile 2025
IL PRESIDENTE rel.
(dott. Sofia Rotunno)