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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 01/07/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1923/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1923/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Carlo Esbardo;
appellante
e
(C.F.: ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Umile Cistaro;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 822/2018 del Tribunale di Castrovillari pubblicata il 26.09.2018, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO e DIRITTO
§1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 156/2016, emesso dal Tribunale di
Castrovillari in data 21.03.2016 e notificato il 29.03.2016, con il quale - su istanza
1 di - le era stato intimato il pagamento della somma di Controparte_1
€11.326,20, oltre interessi e spese della procedura monitoria, in ragione dell'asserito mancato pagamento delle fatture relative all'elaborazione di un piano di impresa relativo all'implementazione di un'attività di produzione e lavorazione del polisterene al fine di realizzare materiali edili coibendati per l'ottenimento della pratica di finanziamento. Nel merito, rilevava l'infondatezza della pretesa creditoria azionata in sede monitoria dal dott. , osservando che nulla Controparte_1 doveva in ragione del fatto che il compenso previsto era legato all'effettiva erogazione del finanziamento e che avendo corrisposto al professionista euro
1.500,00 aveva diritto alla restituzione della predetta somma. Concludeva, dunque, per la declaratoria di inesistenza del diritto di credito azionato da controparte, insistendo per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, e spiegando domanda riconvenzionale per la restituzione della somma di €1.500,00, con vittoria di spese e competenze di lite.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata il
06.10.2016 si costituiva in giudizio il Dott. , il quale ribadiva Controparte_1 la fondatezza della propria pretesa creditoria, contestando in fatto ed in diritto le domande dell'opponente di cui invocava l'integrale rigetto, con vittoria di spese e competenze di lite.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, con sentenza n. 822/2018 il
Tribunale così statuiva: “1) Rigetta l'opposizione promossa da e, Parte_1 per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto. 2) Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente. 3) Condanna a Parte_1 rifondere, in favore di , le spese e competenze di lite del Controparte_1 presente giudizio che liquida in € 1.618,00, oltre accessori come per legge e se dovuti, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario”.
Il giudice di prime cure, dopo aver richiamato l'art. 3 della convenzione lettera di incarico ai sensi del quale “Nel caso in cui la sig.ra … dovesse Parte_1 ottenere i finanziamenti con la legge di cui sopra per la realizzazione del progetto di cui all'art. 1 essa si impegna a corrispondere al dr una Controparte_1 somma di denaro pari al 4% del progetto di investimento … entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria da parte della Regione Calabria sul BURC”, rilevava che parte opposta aveva prodotto e documentato che l'attrice, in data
04.02.2015, aveva ricevuto comunicazione da parte della Regione Calabria, prot.
2 275279, con la quale si dava atto che “… il ricorso da voi avanzato è stato ritenuto ammissibile e di conseguenza la domanda è ammessa e finanziata alle agevolazioni con le risultanze istruttorie di seguito sintetizzate …..” e che già alla data del
21.01.2015 vi era stata la pubblicazione della graduatoria da parte della Regione
Calabria. Aggiungeva che la sig.ra aveva provveduto al versamento della Pt_1 somma di euro 1.500,00 a titolo di acconto come da fattura n. 18 del 01.06.2015 e ciò rivelava l'intento della stessa di procedere al pagamento di quanto dovuto all'opposto.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
22.10.2018, , lamentando la violazione dell'art. 2697 c.c. nonché la Parte_1 carenza, contraddittorietà e inadeguatezza della motivazione. Assumeva l'appellante che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, non si era verificata la condizione cui era subordinato il pagamento del compenso, rappresentata dalla effettiva erogazione del finanziamento;
che non poteva considerarsi sufficiente la comunicazione prot. n. 275279 della Regione Calabria la quale si limitava a dare atto che la domanda era stata dichiarata ammissibile, né significativa la circostanza dell'avvenuto pagamento della somma di €1.500,00 essendo detta somma stata corrisposta quando essa appellante non aveva la disponibilità della convenzione.
Formulava, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, in riforma totale dell'impugnata sentenza N. 822/2018 R.S.
Tribunale di Castrovillari del 26.09.2018 , pubblicata in pari data ed altresì in pari data notificata via pec, accertata la fondatezza della domanda spiegata, a)revocare
e/o comunque dichiarare nullo il decreto ingiuntivo nr 159/2016 RDI emesso dal
Tribunale di Castrovillari, per non essersi verificata la condizione essenziale dell'erogazione del finanziamento;
b) accogliere la domanda spiegata in via riconvenzionale e dunque condannare l'appellato alla ripetizione in favore della sig.ra della somma di € 1.500,00 indebitamente percepita per non essersi Pt_1 verificata la condizione essenziale. Il tutto con vittoria delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
Si costituiva con comparsa depositata in data 03.03.2019 Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
Alla prima udienza del 12.03.2019 la Corte rinviava per la precisazione delle conclusioni al 12.10.2021.
3 Seguivano differimenti per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 21.02.2025 il Consigliere Istruttore assegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 27.05.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§2. Le valutazioni della Corte
2.1. Il gravame non è meritevole di accoglimento.
Giova premettere che l'art. 3 della convenzione di incarico prevedeva che “Nel caso in cui la sig.ra … dovesse ottenere i finanziamenti con la Parte_1 legge di cui sopra per la realizzazione del progetto di cui all'art. 1 essa si impegna
a corrispondere al dr. una somma di denaro pari al 4% del Controparte_1 progetto di investimento ovvero dell'investimento ammissibile oltre iva al 21% e detratte le spese di cui all'art. 2, da versarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria da parte della Regione Calabria sul BURC”.
Orbene, l'espressa previsione del termine di 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria entro il quale avrebbe dovuto essere effettuato il versamento del dovuto evidenzia l'intento delle parti di subordinare il pagamento del compenso, non già alla effettiva erogazione del finanziamento, bensì alla mera ammissione alla agevolazione.
Nella specie è incontestato che in data 14.01.2015, il Dipartimento Attività
Produttive della Regione Calabria, con Decreto del Dirigente Generale n. 153, approvava la pratica di finanziamento curata dal dott. . CP_1
In data 21.01.2015 sul sito della Regione Calabria veniva pubblicato il DDG n.
153.
In data 10.02.2015 il predetto Dipartimento comunicava all'odierna appellante che la sua domanda era stata ammessa e finanziata alle agevolazioni per importo complessivo ammissibile di €282.723,07 (prot. 275279).
In data 13.02.2015 veniva resa pubblica la graduatoria comprendente il progressivo n. 275279 di approvazione.
4 Successivamente e sulla base della comunicazione effettuata dalla Regione
Calabria, la Sig.ra costituiva la Società Parte_1 CP_2 Controparte_3 ed in data 27.02.2015, con raccomandata a/r n.14965807569-0, veniva inviata a cura e spese del , seguendo le indicazioni della comunicazione del 10.02.2015, la CP_1 prima documentazione per il finanziamento. Sulla base della predetta raccomandata, in data 12.05.2015, la Regione Calabria inviava una serie di allegati tra cui l'atto di adesione ed obbligo da restituirsi compilato e firmato in originale.
In data 13.05.2015, l'odierno appellato comunicava tramite raccomandata n.
05239418092-9 le prime date di scadenza per l'invio alla Regione Calabria del questionario antiriciclaggio e dell'atto di adesione ed obbligo.
Alla luce delle indicate risultanze non può revocarsi il dubbio la maturazione del diritto al compenso azionato dal FE in via monitoria, subordinato, lo si ribadisce, all'ammissione al finanziamento e non alla sua concreta erogazione.
D'altra parte la stessa appellante in data 01.06.2015 provvedeva al pagamento della somma di €1.500,00 a titolo di acconto, il che conferma l'interpretazione della clausola di cui all'art. 3 nei termini indicati, senza che possa ritenersi ragionevolmente credibile che la abbia effettuato il pagamento senza Pt_1 conoscere gli esatti termini della convenzione di incarico dalla stessa sottoscritta.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, confermata.
§ 3. Le spese processuali
3.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai valori minimi attesa la semplicità delle questioni trattate.
Il rigetto dell'impugnazione impone all'appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R, n. 115/2002, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, con citazione notificata il 22.10.2018, nei confronti di Parte_1 [...]
, avverso la sentenza n. 822/2018 del Tribunale di Castrovillari CP_1 pubblicata il 26.09.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in €2.906,00 per compensi, oltre rimborso
5 spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Umile Cistaro dichiaratosi antistatario.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 17.06.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1923/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Carlo Esbardo;
appellante
e
(C.F.: ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Umile Cistaro;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 822/2018 del Tribunale di Castrovillari pubblicata il 26.09.2018, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO e DIRITTO
§1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 156/2016, emesso dal Tribunale di
Castrovillari in data 21.03.2016 e notificato il 29.03.2016, con il quale - su istanza
1 di - le era stato intimato il pagamento della somma di Controparte_1
€11.326,20, oltre interessi e spese della procedura monitoria, in ragione dell'asserito mancato pagamento delle fatture relative all'elaborazione di un piano di impresa relativo all'implementazione di un'attività di produzione e lavorazione del polisterene al fine di realizzare materiali edili coibendati per l'ottenimento della pratica di finanziamento. Nel merito, rilevava l'infondatezza della pretesa creditoria azionata in sede monitoria dal dott. , osservando che nulla Controparte_1 doveva in ragione del fatto che il compenso previsto era legato all'effettiva erogazione del finanziamento e che avendo corrisposto al professionista euro
1.500,00 aveva diritto alla restituzione della predetta somma. Concludeva, dunque, per la declaratoria di inesistenza del diritto di credito azionato da controparte, insistendo per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, e spiegando domanda riconvenzionale per la restituzione della somma di €1.500,00, con vittoria di spese e competenze di lite.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata il
06.10.2016 si costituiva in giudizio il Dott. , il quale ribadiva Controparte_1 la fondatezza della propria pretesa creditoria, contestando in fatto ed in diritto le domande dell'opponente di cui invocava l'integrale rigetto, con vittoria di spese e competenze di lite.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, con sentenza n. 822/2018 il
Tribunale così statuiva: “1) Rigetta l'opposizione promossa da e, Parte_1 per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto. 2) Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente. 3) Condanna a Parte_1 rifondere, in favore di , le spese e competenze di lite del Controparte_1 presente giudizio che liquida in € 1.618,00, oltre accessori come per legge e se dovuti, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario”.
Il giudice di prime cure, dopo aver richiamato l'art. 3 della convenzione lettera di incarico ai sensi del quale “Nel caso in cui la sig.ra … dovesse Parte_1 ottenere i finanziamenti con la legge di cui sopra per la realizzazione del progetto di cui all'art. 1 essa si impegna a corrispondere al dr una Controparte_1 somma di denaro pari al 4% del progetto di investimento … entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria da parte della Regione Calabria sul BURC”, rilevava che parte opposta aveva prodotto e documentato che l'attrice, in data
04.02.2015, aveva ricevuto comunicazione da parte della Regione Calabria, prot.
2 275279, con la quale si dava atto che “… il ricorso da voi avanzato è stato ritenuto ammissibile e di conseguenza la domanda è ammessa e finanziata alle agevolazioni con le risultanze istruttorie di seguito sintetizzate …..” e che già alla data del
21.01.2015 vi era stata la pubblicazione della graduatoria da parte della Regione
Calabria. Aggiungeva che la sig.ra aveva provveduto al versamento della Pt_1 somma di euro 1.500,00 a titolo di acconto come da fattura n. 18 del 01.06.2015 e ciò rivelava l'intento della stessa di procedere al pagamento di quanto dovuto all'opposto.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
22.10.2018, , lamentando la violazione dell'art. 2697 c.c. nonché la Parte_1 carenza, contraddittorietà e inadeguatezza della motivazione. Assumeva l'appellante che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, non si era verificata la condizione cui era subordinato il pagamento del compenso, rappresentata dalla effettiva erogazione del finanziamento;
che non poteva considerarsi sufficiente la comunicazione prot. n. 275279 della Regione Calabria la quale si limitava a dare atto che la domanda era stata dichiarata ammissibile, né significativa la circostanza dell'avvenuto pagamento della somma di €1.500,00 essendo detta somma stata corrisposta quando essa appellante non aveva la disponibilità della convenzione.
Formulava, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, in riforma totale dell'impugnata sentenza N. 822/2018 R.S.
Tribunale di Castrovillari del 26.09.2018 , pubblicata in pari data ed altresì in pari data notificata via pec, accertata la fondatezza della domanda spiegata, a)revocare
e/o comunque dichiarare nullo il decreto ingiuntivo nr 159/2016 RDI emesso dal
Tribunale di Castrovillari, per non essersi verificata la condizione essenziale dell'erogazione del finanziamento;
b) accogliere la domanda spiegata in via riconvenzionale e dunque condannare l'appellato alla ripetizione in favore della sig.ra della somma di € 1.500,00 indebitamente percepita per non essersi Pt_1 verificata la condizione essenziale. Il tutto con vittoria delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
Si costituiva con comparsa depositata in data 03.03.2019 Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
Alla prima udienza del 12.03.2019 la Corte rinviava per la precisazione delle conclusioni al 12.10.2021.
3 Seguivano differimenti per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 21.02.2025 il Consigliere Istruttore assegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 27.05.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§2. Le valutazioni della Corte
2.1. Il gravame non è meritevole di accoglimento.
Giova premettere che l'art. 3 della convenzione di incarico prevedeva che “Nel caso in cui la sig.ra … dovesse ottenere i finanziamenti con la Parte_1 legge di cui sopra per la realizzazione del progetto di cui all'art. 1 essa si impegna
a corrispondere al dr. una somma di denaro pari al 4% del Controparte_1 progetto di investimento ovvero dell'investimento ammissibile oltre iva al 21% e detratte le spese di cui all'art. 2, da versarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria da parte della Regione Calabria sul BURC”.
Orbene, l'espressa previsione del termine di 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria entro il quale avrebbe dovuto essere effettuato il versamento del dovuto evidenzia l'intento delle parti di subordinare il pagamento del compenso, non già alla effettiva erogazione del finanziamento, bensì alla mera ammissione alla agevolazione.
Nella specie è incontestato che in data 14.01.2015, il Dipartimento Attività
Produttive della Regione Calabria, con Decreto del Dirigente Generale n. 153, approvava la pratica di finanziamento curata dal dott. . CP_1
In data 21.01.2015 sul sito della Regione Calabria veniva pubblicato il DDG n.
153.
In data 10.02.2015 il predetto Dipartimento comunicava all'odierna appellante che la sua domanda era stata ammessa e finanziata alle agevolazioni per importo complessivo ammissibile di €282.723,07 (prot. 275279).
In data 13.02.2015 veniva resa pubblica la graduatoria comprendente il progressivo n. 275279 di approvazione.
4 Successivamente e sulla base della comunicazione effettuata dalla Regione
Calabria, la Sig.ra costituiva la Società Parte_1 CP_2 Controparte_3 ed in data 27.02.2015, con raccomandata a/r n.14965807569-0, veniva inviata a cura e spese del , seguendo le indicazioni della comunicazione del 10.02.2015, la CP_1 prima documentazione per il finanziamento. Sulla base della predetta raccomandata, in data 12.05.2015, la Regione Calabria inviava una serie di allegati tra cui l'atto di adesione ed obbligo da restituirsi compilato e firmato in originale.
In data 13.05.2015, l'odierno appellato comunicava tramite raccomandata n.
05239418092-9 le prime date di scadenza per l'invio alla Regione Calabria del questionario antiriciclaggio e dell'atto di adesione ed obbligo.
Alla luce delle indicate risultanze non può revocarsi il dubbio la maturazione del diritto al compenso azionato dal FE in via monitoria, subordinato, lo si ribadisce, all'ammissione al finanziamento e non alla sua concreta erogazione.
D'altra parte la stessa appellante in data 01.06.2015 provvedeva al pagamento della somma di €1.500,00 a titolo di acconto, il che conferma l'interpretazione della clausola di cui all'art. 3 nei termini indicati, senza che possa ritenersi ragionevolmente credibile che la abbia effettuato il pagamento senza Pt_1 conoscere gli esatti termini della convenzione di incarico dalla stessa sottoscritta.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, confermata.
§ 3. Le spese processuali
3.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai valori minimi attesa la semplicità delle questioni trattate.
Il rigetto dell'impugnazione impone all'appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R, n. 115/2002, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, con citazione notificata il 22.10.2018, nei confronti di Parte_1 [...]
, avverso la sentenza n. 822/2018 del Tribunale di Castrovillari CP_1 pubblicata il 26.09.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in €2.906,00 per compensi, oltre rimborso
5 spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Umile Cistaro dichiaratosi antistatario.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 17.06.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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